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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 215 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Gennaccari, mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Maglie, alla via
Vittorio Emanuele, n. 194
appellante
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Dell'Anna, giusta mandato allegato all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Bari, alla Via
Montenegro, n. 2
appellato
e
1 P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Quintino Lobello, mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Bari, alla Via Roberto da Bari, n. 119
appellato
nonché
(già ) (P. IVA ), in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Giani, domiciliato come in atti,
appellata
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025 di rimessione della causa al Collegio per la decisione ex art. 352 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 203/2024, pubblicata in data 02.02.2024, il Tribunale di Brindisi, accogliendo parzialmente la domanda formulata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e di accertava che l'attore, in data 31 dicembre 2014, alle ore 8.30
[...] Controparte_2 circa, mentre si trovava in Via Firenze, in , era inciampato in un tombino di Controparte_1
A.Q.P. a causa di una sconnessione, e ripartiva la responsabilità del sinistro per il 60% tra i due enti convenuti e per il restante 40% in capo all'attore, in virtù del principio di autoresponsabilità; condannava quindi in solido il e al pagamento Controparte_1 Controparte_2 dell'importo di 14.800,80 euro, oltre alla rifusione del 50% delle spese di lite, ponendo le spese della c.t.u. medico-legale integralmente a carico dei convenuti.
2. Ed invero. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Brindisi, il e al Controparte_1 Controparte_2 fine di ottenere il risarcimento dei danni che aveva subito in conseguenza di un sinistro avvenuto in
[...]
, in via Firenze, in data 31 dicembre 2014, alle ore 8.30 circa. A sostegno delle proprie Controparte_1 ragioni, l'attore riferiva che, nell'attraversare via Firenze, giunto nei pressi di un chiusino d'ispezione di
A.Q.P., era stato vittima di un sinistro causato dalla cattiva manutenzione del manto stradale e del tombino ivi allocato, non in asse con il piano della carreggiata;
precisava che, al momento dell'evento,
2 quest'ultimo non era visibile e prevedibile a causa di una copiosa precipitazione di neve che c'era stata nelle ore precedenti. Riteneva, dunque, che, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in via gradata, del principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., i convenuti dovessero essere condannati in solido al risarcimento dei danni subiti, quantificati nell'importo di 838.543,75 euro, oltre interessi, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.1. Con comparsa di costituzione depositata il 04.05.2018, si costituiva in giudizio eccependo CP_5 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto o, in via subordinata per l'ipotesi di accoglimento, l'accertamento delle responsabilità imputabili a ciascun convenuto.
2.2. Si costituiva anche il , che sostanzialmente riteneva come Controparte_1
l'evento lamentato dal fosse stato causato esclusivamente da sua imprudenza e distrazione e Pt_1 che, dunque, alcuna responsabilità potesse essere addotta nei suoi confronti. Alla luce di tali argomentazioni, chiedeva il rigetto della domanda formulata, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
2.3. Con comparsa del 04.05.2018, interveniva volontariamente Controparte_6
, quale compagnia assicuratrice di la quale, escludendo
[...] CP_2 Controparte_2 la riconducibilità del sinistro alla responsabilità della propria assicurata, concludeva per il rigetto nel merito della domanda di risarcimento.
3. La causa veniva istruita in primo grado con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, con l'interrogatorio formale del , la prova testimoniale e l'espletamento di una consulenza Pt_1 tecnica medico-legale. All'esito, il giudice di prime cure inquadrava la domanda attorea nell'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. ed accoglieva solo parzialmente la pretesa risarcitoria, in particolare, riconoscendo anche una percentuale di responsabilità ( del 40% ) in capo al danneggiato, tenuto conto della sua pregressa conoscenza dello stato dei luoghi e delle circostanze di fatto al momento del sinistro che, data la presenza di neve, avrebbero dovuto indurlo ad una maggiore prudenza. Il restante 60% di responsabilità veniva attribuito in solido al e ad poiché il Controparte_1 CP_5 primo - in quanto proprietario della strada e, dunque, custode - era tenuto ad eseguire periodicamente i lavori di manutenzione necessari ed a segnalare il dislivello presente ad mentre quest'ultimo era CP_5 responsabile per il negligente espletamento dell'obbligo di manutenzione del tombino, rientrante nelle ordinarie attività di manutenzione da eseguirsi anche a prescindere da una preventiva segnalazione dell'ente comunale.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, affidandosi ai seguenti motivi di gravame:
a) Errata interpretazione delle risultanze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c.; in subordine, eccessiva quantificazione del grado di
3 colpa: l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente una sua responsabilità nella verificazione del sinistro, deducendo, infatti, che la vicinanza della buca ai luoghi di solito frequentati non può, di per sé, far presumere la conoscenza della stessa e, dunque, ritenere prevedibile ed evitabile l'evento, anche tenuto conto della presenza nell'occasione di neve. In via subordinata, ha contestato la percentuale di responsabilità riconosciuta dal Tribunale, ritenuta eccessiva, dal momento che, alla luce delle circostanze di fatto, avrebbe potuto riconoscersi una percentuale non superiore al 10%.
b) Errata determinazione del danno risarcibile: l'appellante contesta la quantificazione del danno patito, determinato alla luce delle risultanze della c.t.u. medico-legale, più volte contestata in primo grado. In particolare, ritiene che l'ausiliario non abbia motivato le ragioni in base alle quali ha stimato nel 70% il danno pregresso, dovuto alla mielopatia, riconoscendo solo un aggravamento del 10% in conseguenza della caduta. Il allega, nel presente giudizio, una Pt_1
c.t.p., di cui ha chiesto l'acquisizione, in cui si stima la pregressa percentuale di invalidità nella misura del 30% e l'aggravamento conseguente alla caduta nell'ulteriore 50%. Chiede, per tale ragione, la rinnovazione della c.t.u. ed una nuova quantificazione del danno da liquidare in suo favore.
c) Errata compensazione parziale delle spese di lite: l'appellante contesta anche il capo relativo alla ripartizione delle spese di lite, sia con riferimento alla compensazione, sia con riferimento ai parametri utilizzati, stante l'applicazione dei minimi tariffari da parte del tribunale, in luogo dei valori medi.
5. , costituendosi nel giudizio di appello, ha rilevato di essere intervenuta Controparte_3 volontariamente nel giudizio di primo grado, nel corso del quale nessuna parte aveva formulato domande nei suoi confronti e che, pertanto, alcuna statuizione sulla sua responsabilità è contenuta nella sentenza;
ha chiesto, dunque, la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
6. A.Q.P., costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 02.10.2024, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle domande a sé sfavorevoli per carenza di legittimazione passiva, chiedendo, senza formulazione di appello incidentale, di accertare e dichiarare la non riferibilità nei suoi confronti di quanto lamentato e richiesto dal , essendo esente da qualsivoglia responsabilità; sempre in via Pt_1 preliminare, ha chiesto di accertarsi l'inutilizzabilità della c.t.p. depositata dall'appellante, in quanto documento prodotto in violazione del divieto imposto dall'art. 345, comma III, c.p.c. Nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto una percentuale del 40% in capo all'appellante, anche tenuto conto dell'istruttoria espletata in primo grado e della divergenza tra la dinamica descritta dal e le informazioni riportate sul referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale Pt_1 di Francavilla Fontana, in cui si fa riferimento ad un incidente domestico. Ha chiesto, dunque, previo
4 accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto dell'appello e, in via subordinata, in caso di accoglimento, di accertare la non riferibilità ad di quanto lamentato dal , con spese del CP_5 Pt_1 doppio grado di giudizio.
7. Il , costituendosi in giudizio, si è opposto all'acquisizione della c.t.p. Controparte_1 ed alla istanza di rinnovazione della c.t.u.; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma delle statuizioni di primo grado.
8. Il Cons. Istruttore fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 04.11.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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9. - Preliminarmente il Collegio rigetta l'eccezione di inammissibilità della c.t.p. depositata dall'appellante per la prima volta solo in appello. Nel giudizio d'appello, invero, l'art. 345 c.p.c. sancisce il divieto di iura nova , precludendo che, in secondo grado, si propongano domande ed eccezioni nuove, nuove contestazioni, o si producano nuovi mezzi di prova e/o nuovi documenti, salvo- per questi ultimi che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile. La c.t.p. allegata dall'appellante è, tuttavia, ammissibile, in quanto non rientrante nella ipotesi disciplinata dall'art. 345 c.p.c.: l'orientamento della giurisprudenza di legittimità – che la corte condivide – è nel senso di ritenere la consulenza di parte solo una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, che può, pertanto, essere depositata anche in appello (ex multis, Cass. n.
17851/2024, Cass. n. 1614/2022 e Cass., ord., n. 14469/2021).
10. - Nel merito, l'appello è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto nei termini che seguono.
10.1. - Infondato è invero il primo motivo di impugnazione – relativo all'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e all'attribuzione di una percentuale di responsabilità in capo all'appellante. Immune da censure appare la ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure e la ripartizione delle responsabilità tra il e gli enti convenuti (i quali, peraltro, non hanno formulato appello incidentale, chiedendo Pt_1 la rideterminazione della propria responsabilità, ma hanno insistito per il solo rigetto dell'appello principale).
10.2 - È corretto l'inquadramento della fattispecie nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c., disposizione da tempo attenzionata anche dalla giurisprudenza, che ne ha ridefinito i presupposti applicativi, in particolar modo per ciò che concerne le cosiddette insidie stradali. Queste ultime richiedono la contestuale sussistenza di due elementi costituiti: quanto al profilo oggettivo, della non visibilità del pericolo e, quanto al profilo soggettivo, della sua non prevedibilità, quest'ultima da valutarsi secondo le regole ordinarie in tema di diligenza. Nella individuazione delle responsabilità, non si deve indagare solo la condotta tenuta
5 dall'ente proprietario, gestore e custode della strada, ma si deve effettuare una valutazione che tenga conto, in via imprescindibile, anche del comportamento del danneggiato che, se ritenuto colposo, ben può assumere un'efficienza causale non solo concorrente, ma anche esclusiva “ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa" (Cass. n. 14228/2023). Viene in rilievo, infatti, il principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227
c.c. (norma che, come è noto, risulta di applicazione doverosa ed officiosa, potendo e dovendo essere applicata dal giudice, anche ex officio), in forza del quale ognuno risente nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza esigibili dall'uomo medio e, pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della pubblica amministrazione per omessa manutenzione, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del fatto (ex multis, Cass. n. 6425/2015). L'art. 2051 c.c., dunque, è stato oggetto di una interpretazione costituzionalmente orientata, che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione.
10.3. - Nel caso in esame, sono emersi nel corso dell'istruttoria degli elementi che avrebbero dovuto indurre il ad una condotta più prudente. In particolare, è pacifico che il giorno del sinistro, Pt_1 ovvero il 31.12.2014, alle ore 8:30 di mattina – e, dunque, in un orario in cui c'è piena visibilità anche in inverno -, il stesse percorrendo via Firenze, a , strada ben conosciuta Pt_1 Controparte_1 dal danneggiato in quanto coincidente con quella in cui è ubicata la propria abitazione;
è provato che egli non fosse sul marciapiede, ma che stesse attraversando la strada;
altrettanto pacifico è che quella mattina il chiusino non fosse visibile poiché ricoperto di neve, nonché che a quell'ora stesse ancora nevicando.
Tali circostanze, infatti, hanno trovato conferma nel corso dell'istruttoria orale espletata in primo grado e, in particolare, nelle deposizioni rese dai testimoni e , Testimone_1 Testimone_2 nonché dallo stesso appellante, nel corso dell'interrogatorio formale cui si è sottoposto. È altresì emerso che lo stato del chiusino non fosse mutato nel corso degli anni: il teste anch'egli residente Testimone_3 in quella via e vicino di casa del , ha riferito che il chiusino “non è mai stato riparato” ed è sempre Pt_1 stato in quelle condizioni.
10.4- Tali circostanze consentono di ritenere condivisibile la percentuale di responsabilità individuata dal giudice di prime cure, pari al 40%. Il principio di autoresponsabilità, infatti, è maggiormente apprezzabile nel caso in cui il soggetto sia a conoscenza del luogo in cui si è verificato il sinistro (Cass. n. 4663/2015), con l'avvertenza, tuttavia, che la vicinanza della buca ai luoghi frequentati solitamente dal danneggiato può far presumere la conoscenza della stessa (e, dunque, integrare il requisito della prevedibilità), ma non
6 può costituire l'unico elemento utile a prevedere ed evitare l'evento, poiché andrebbe valutato in concreto
(e non con un accertamento astratto e di natura meramente presuntiva) insieme ad altre circostanze (Cass.
n. 14908/2019) al fine di evitare che il cittadino venga gravato dell'obbligo cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche poste nelle vicinanze dei luoghi che è solito frequentare. Nel caso de quo, era pacifico, e la sentenza di primo grado ne dà atto, che era giorno, che il chiusino presentasse il medesimo stato di manutenzione da diverso tempo e che lo stesso fosse ricoperto da neve: ebbene, già quest'ultima circostanza metereologica, di natura eccezionale, avrebbe dovuto indurre il , che Pt_1 circolava a piedi, a prestare una prudenza ancora maggiore (munendosi anche di scarpe adeguate, ad esempio, circostanza che nel caso in esame non è stata neppure provata), anche tenuto conto della grave mielopatia di cui il teste era affetto e che imponeva allo stesso un particolare obbligo di prudenza e di attenzione nel procedere su strada resa sdrucciolevole dalla neve.
10.5. - La divergenza tra la versione dei fatti riferita dal e quanto riportato nel referto di Pronto Pt_1
Soccorso può ritenersi superata. La circostanza che sia caduto per strada e non Parte_1 all'interno della propria abitazione ha trovato ampia conferma, infatti, proprio nelle dichiarazioni rese in primo grado dai testi che hanno assistito all'evento, nonché in particolare dal teste , Testimone_4 intervenuto sul luogo del sinistro quale soccorritore del 118 (come riportato nella scheda del 118 depositata a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del 16 novembre 2018), che, escusso all'udienza del 24 gennaio 2020, ha dichiarato di essere un dipendente del 118 di Controparte_1
e di avere soccorso in quell'occasione , precisando che “il signore era per strada, non nella Parte_1 sua abitazione” e di averlo prelevato “per strada, in via Firenze”.
La sentenza va pertanto confermata, in punto di responsabilità, apparendo corretta la affermazione di una responsabilità concorrente e congrua la graduazione delle rispettive colpe, disposta dal Tribunale, in ragione della diversa incidenza causale delle condotte esaminate.
11. Il secondo motivo di impugnazione si appunta sulla determinazione del danno, con riferimento alle presenza di patologie pregresse e, quindi, all'incidenza che ha avuto il sinistro sullo stato di salute complessivo del danneggiato. Tale censura può essere parzialmente accolta.
11.1 - In primo luogo, esaminata la c.t.p , la stessa non fornisce tuttavia al Collegio, tenuto a vagliarne il contenuto, elementi di valutazione utili a pervenire ad una diversa soluzione, perché, se pure la relazione di parte effettivamente appare dettagliata, solleva osservazioni critiche ed una ricostruzione tecnica delle conseguenze del sinistro che non appaiono né convincenti, né idonee ad inficiare la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure ( Cassazione civile sez. II, 14/02/2022, n.4720). Non sono articolati rilevi tecnici di consistenza tale da porre in dubbio la c.t.u. sicché va rigettata l'istanza di rinnovazione della indagine peritale che sarebbe inutile e defatigante: l'ausiliario nominato in primo grado ha compiuto degli accertamenti lineari e condivisibili, logici e motivati, che appaiono immuni da censure, anche alla luce della c.t.p. prodotta in appello;
il c.t.u. ha puntualmente risposto, in sede di osservazioni,
7 alle controdeduzioni che erano state sollevate dall'appellante, coincidenti con le ragioni per le quali ha richiesto in questa sede che fosse rinnovato l'accertamento con nomina di un diverso ausiliario. Il consulente ha, infatti, riferito che se il danneggiato, al momento della caduta, non avesse presentato un grave quadro discoartrosico dell'intero rachide, le conseguenze del sinistro sarebbero state senz'altro più contenute ed i postumi più modesti;
ha chiarito che il trauma subito non è stato la causa dell'insorgenza della mielopatia, ma ha solo accelerato il timing dello sviluppo della patologia in essere, rilevando come una mera concausa, concorrente alle lesioni ed ai postumi permanenti di natura neurologica. Nelle risposte alle osservazioni delle parti, il consulente ha confermato che la pregressa sintomatologia del va ricondotta ad una invalidità pari al 70%, e che l'aggravamento generato dal trauma subito, Pt_1 va quantificato in un ulteriore 10%; in risposta alle osservazioni del c.t.p. del , l'ausiliario ha Pt_1 anche precisato che se l'appellante non avesse avuto la grave mielopatia, la caduta si sarebbe risolta “o con una semplice patologia contusiva o al massimo con lesioni ossee dei segmenti corporei traumatizzati nella caduta a terra;
invece, proprio in virtù del grave stato patologico preesistente, è stato riconosciuto un danno biologico del 10%” e tanto a riprova del fatto che il consulente ha tenuto correttamente conto dello stato di salute pregresso dell'infortunato, valutando le conseguenze del sinistro in ragione della sua preesistente patologia. Per tale ragione, si concorda con la c.t.u di primo grado, che ha individuato un aggravamento delle condizioni di salute in misura pari al 10%. Pur concordando il c.t.p su una invalidità totale dell'80%, la diversa incidenza delle conseguenze della caduta sul complessivo stato di salute del , indicate dal c.t.p Pt_1 in misura pari al 50%, con una percentuale di appena il 30% imputabile alle pregresse patologie ( in logo del 70% indicato dal c.t.u. ) non appare né logicamente convincente, attesa la elevata gravità della patologia pregressa in raffronto alla modesta entità delle conseguenze derivate dalla caduta, che rende contradittorio ed ingiustificato il grado del 50% di invalidità per l'incidenza delle conseguenze delle caduta a fronte di un quadro patologico pregresso, limitato al 30%, né dato correlato in maniera significativa a valutazioni medico-legali di natura oggettiva, al contrario della c.t.u., che invece indica in maniera precisa e puntuale le ragioni tecniche sottese, in base alla scienza medica, al calcolo del danno differenziale del
10%. I rilievi contenuti nella consulenza di parte, pertanto, pur se esposti in modo preciso e circostanziato, non sono tali, all'esito di attenta disamina da parte del Collegio del corredo probatorio, da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d'ufficio e adottate nella sentenza impugnata. Fugati pertanto tutti i dubbi sulla affidabilità della relazione tecnica d'ufficio il
Collegio esclude la necessità di una nuova indagine peritale, pure richiesta dall'appellante, che allo stato appare meramente esplorativa, inutile e defatigante.
11.2. - Disattese, quindi, le allegazioni difensive dell'appellante in ordine ad una diversa quantificazione della percentuale del danno differenziale, da risarcire, occorre tuttavia rilevare che l'appellante censura anche le modalità di calcolo seguite dal Tribunale che - pur correttamente valutando il danno differenziale risarcibile nel 10% - ha errato nella liquidazione del suo risarcimento perchè ha liquidato il danno
8 conteggiando, sulla base delle tabelle e tenendo conto dell'età del danneggiato, una percentuale di IP del
10% a titolo di danno non patrimoniale, che ha poi ridotto del 40% corrispondente alla percentuale di responsabilità riconosciuta al danneggiato . Pt_1
Come correttamente rilevato dal nell'atto di citazione in appello, questi - se pure riferisce il Pt_1 conteggio alle diverse percentuali dallo stesso caldeggiate di danno ( 50%- 30%)- evidenzia come occorre liquidare il danno cd. differenziale, calcolando la differenza tra l'ammontare del danno derivante dall'invalidità totale (80%) e l'ammontare del danno legato alla patologia preesistente (70%). Oggetto di risarcimento, infatti, può essere il solo danno differenziale, ovvero la “porzione” di danno che eccede il pregiudizio che il paziente aveva già subito o che comunque avrebbe subito per effetto della malattia pregressa, il quid pluris riconducibile esclusivamente alla condotta del danneggiante, e, affinché il pregiudizio possa essere in concreto apprezzato, è necessario che si valuti l'incidenza del danno subito sul complessivo stato di salute del danneggiato considerandolo quale un soggetto sano. Tali rilievi, se pure svolti in maniera implicita dall'appellante, attraverso il reiterare correttamente il conteggio di quanto a suo dire spettante, sono però corretti e vanno accolti dalla Corte, perché effettivamente il primo giudice
è incorso in errore nella liquidazione del danno differenziale del 10%, calcolando il danno direttamente ed unicamente sulla base di tale percentuale, pur rapportata all'età del danneggiato : va da sé, infatti, che un aggravamento del 10% si atteggi diversamente a seconda che riguardi un soggetto che non abbia patologie pregresse, piuttosto che un soggetto con uno stato di salute già compromesso.
12.- Per la quantificazione del risarcimento è, dunque, opportuno fare riferimento alle tabelle adottate dall'Osservatorio della Giustizia civile del Tribunale di Milano più recenti (2024). Si dà atto che, con il
D.P.R. n. 12 del 13.01.2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.02.2025), è stata introdotta la
Tabella Unica Nazionale, già disposta con l'art. 1, comma XVII, della l. n. 124/2017; tuttavia, ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R., tale tabella si applica ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie in esame. Peraltro, neppure le parti, ne chiedono l'applicazione in questo grado.
Applicando tali Tabelle e tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (64 anni), escluso l'incremento del danno per sofferenza soggettive ed il danno da personalizzazione ( non liquidati dal tribunale, situazione ormai definitiva in difetto di impugnazione ), il danno differenziale va calcolato sulla base della differenza fra la somma di € 513.847,00 ( per invalidità all'80% in soggetto di 64 anni) e la somma di € 432.580,00 ( per invalidità al 70% in soggetto di 64 anni) pari a complessivi € 81.267,00 a titolo di danno biologico permanente, cui va aggiunta la somma di € 6.900,00 euro a titolo di danno biologico temporaneo (l'ausiliario ha quantificato in 40 giorni l'inabilità temporanea al 100% ed in ulteriori
40 giorni quella al 50%); l'importo totale di € 88.167,00 va ridotto del 40%, tenuto conto della percentuale delle diverse colpe sicché residua in favore del la somma complessiva di 52.900,20 euro, pari Pt_1 al 60% di quanto spettante.
9 Sull'importo così correttamente liquidato, già calcolato all'attualità, non spetta pertanto alcuna rivalutazione monetaria. Detta somma va invece maggiorata degli interessi legali maturati sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'evento dannoso ( 2014 ) e maggiorata di quanto maturato sulle somme, via via annualmente rivalutate, secondo gli Indici Istat da tale data fino alla data della presente sentenza.
Dalla sentenza al saldo spettano solo gli interessi legali sulla somma rivalutata così complessivamente liquidata, posto che il credito con la sentenza si converte in credito di valuta.
12. La censura va quindi entro detti termini accolta e tanto comporta la riforma della sentenza, con conseguente assorbimento di ogni altra doglianza, anche in punto di spese di lite, che meritano in conseguenza di tale pronuncia una diversa regolamentazione in appello. La riforma della sentenza comporta la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali sicché le spese di lite relative al primo grado vanno ridefinite, invero, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (V. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez.
LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, e di recente Cassazione civile sez. trib., 03/09/2024, n.23639 fra le altre).
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, vanno definite pertanto secondo il criterio della soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) conto che la soccombenza va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l'infrazionabilità della domanda.
Va anche osservato che la pur congrua riduzione dell'importo richiesto originariamente a titolo di danni non incide sulla sostanziale soccombenza della controparte, sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (vedi Cassazione civile sez. VI, 11/02/2016, n.2709) imponendo una liquidazione sulla base dello scaglione individuato in base all'effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum. Le spese del doppio sono, quindi, liquidate come in dispositivo.
13. Le spese sostenute da possono essere invece interamente compensate in Controparte_3 ragione della sua posizione processuale posto che la stessa- intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado, pur in assenza di domande nei suoi confronti - ha partecipato al presente giudizio senza che vi fosse alcuna statuizione nei suoi confronti in sentenza.
P.Q.M.
10 La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti del , Controparte_1
e (già ), avverso la sentenza del Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Tribunale di Brindisi n. 203/2024, pubblicata in data 02.02.2024, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina in complessivi € 52.900,00, oltre accessori come in motivazione indicato,
l'importo che il e in persona dei Controparte_1 Controparte_2 rispettivi rappresentanti p.t., sono tenuti a corrispondere, in solido tra loro, in favore di Parte_1
a titolo di risarcimento del danno;
[...]
2) Conferma nel resto;
3) Condanna il e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida Parte_1 per il primo grado in € 4.000,00 e per il presente grado in € 5.000,00, il tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %, da distrarsi in favore del difensore avv.
Gennaccari, dichiaratosi antistatario.
4) Compensa integralmente le spese del giudizio nei riguardi di (già Controparte_3
). Controparte_4
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dalla dott.ssa Piera Tapperi, magistrato ordinario in tirocinio in servizio presso questo Ufficio.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 215 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Gennaccari, mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Maglie, alla via
Vittorio Emanuele, n. 194
appellante
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Dell'Anna, giusta mandato allegato all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Bari, alla Via
Montenegro, n. 2
appellato
e
1 P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Quintino Lobello, mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Bari, alla Via Roberto da Bari, n. 119
appellato
nonché
(già ) (P. IVA ), in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Giani, domiciliato come in atti,
appellata
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025 di rimessione della causa al Collegio per la decisione ex art. 352 cpc
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 203/2024, pubblicata in data 02.02.2024, il Tribunale di Brindisi, accogliendo parzialmente la domanda formulata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e di accertava che l'attore, in data 31 dicembre 2014, alle ore 8.30
[...] Controparte_2 circa, mentre si trovava in Via Firenze, in , era inciampato in un tombino di Controparte_1
A.Q.P. a causa di una sconnessione, e ripartiva la responsabilità del sinistro per il 60% tra i due enti convenuti e per il restante 40% in capo all'attore, in virtù del principio di autoresponsabilità; condannava quindi in solido il e al pagamento Controparte_1 Controparte_2 dell'importo di 14.800,80 euro, oltre alla rifusione del 50% delle spese di lite, ponendo le spese della c.t.u. medico-legale integralmente a carico dei convenuti.
2. Ed invero. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Brindisi, il e al Controparte_1 Controparte_2 fine di ottenere il risarcimento dei danni che aveva subito in conseguenza di un sinistro avvenuto in
[...]
, in via Firenze, in data 31 dicembre 2014, alle ore 8.30 circa. A sostegno delle proprie Controparte_1 ragioni, l'attore riferiva che, nell'attraversare via Firenze, giunto nei pressi di un chiusino d'ispezione di
A.Q.P., era stato vittima di un sinistro causato dalla cattiva manutenzione del manto stradale e del tombino ivi allocato, non in asse con il piano della carreggiata;
precisava che, al momento dell'evento,
2 quest'ultimo non era visibile e prevedibile a causa di una copiosa precipitazione di neve che c'era stata nelle ore precedenti. Riteneva, dunque, che, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in via gradata, del principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., i convenuti dovessero essere condannati in solido al risarcimento dei danni subiti, quantificati nell'importo di 838.543,75 euro, oltre interessi, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.1. Con comparsa di costituzione depositata il 04.05.2018, si costituiva in giudizio eccependo CP_5 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto o, in via subordinata per l'ipotesi di accoglimento, l'accertamento delle responsabilità imputabili a ciascun convenuto.
2.2. Si costituiva anche il , che sostanzialmente riteneva come Controparte_1
l'evento lamentato dal fosse stato causato esclusivamente da sua imprudenza e distrazione e Pt_1 che, dunque, alcuna responsabilità potesse essere addotta nei suoi confronti. Alla luce di tali argomentazioni, chiedeva il rigetto della domanda formulata, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
2.3. Con comparsa del 04.05.2018, interveniva volontariamente Controparte_6
, quale compagnia assicuratrice di la quale, escludendo
[...] CP_2 Controparte_2 la riconducibilità del sinistro alla responsabilità della propria assicurata, concludeva per il rigetto nel merito della domanda di risarcimento.
3. La causa veniva istruita in primo grado con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, con l'interrogatorio formale del , la prova testimoniale e l'espletamento di una consulenza Pt_1 tecnica medico-legale. All'esito, il giudice di prime cure inquadrava la domanda attorea nell'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. ed accoglieva solo parzialmente la pretesa risarcitoria, in particolare, riconoscendo anche una percentuale di responsabilità ( del 40% ) in capo al danneggiato, tenuto conto della sua pregressa conoscenza dello stato dei luoghi e delle circostanze di fatto al momento del sinistro che, data la presenza di neve, avrebbero dovuto indurlo ad una maggiore prudenza. Il restante 60% di responsabilità veniva attribuito in solido al e ad poiché il Controparte_1 CP_5 primo - in quanto proprietario della strada e, dunque, custode - era tenuto ad eseguire periodicamente i lavori di manutenzione necessari ed a segnalare il dislivello presente ad mentre quest'ultimo era CP_5 responsabile per il negligente espletamento dell'obbligo di manutenzione del tombino, rientrante nelle ordinarie attività di manutenzione da eseguirsi anche a prescindere da una preventiva segnalazione dell'ente comunale.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, affidandosi ai seguenti motivi di gravame:
a) Errata interpretazione delle risultanze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c.; in subordine, eccessiva quantificazione del grado di
3 colpa: l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente una sua responsabilità nella verificazione del sinistro, deducendo, infatti, che la vicinanza della buca ai luoghi di solito frequentati non può, di per sé, far presumere la conoscenza della stessa e, dunque, ritenere prevedibile ed evitabile l'evento, anche tenuto conto della presenza nell'occasione di neve. In via subordinata, ha contestato la percentuale di responsabilità riconosciuta dal Tribunale, ritenuta eccessiva, dal momento che, alla luce delle circostanze di fatto, avrebbe potuto riconoscersi una percentuale non superiore al 10%.
b) Errata determinazione del danno risarcibile: l'appellante contesta la quantificazione del danno patito, determinato alla luce delle risultanze della c.t.u. medico-legale, più volte contestata in primo grado. In particolare, ritiene che l'ausiliario non abbia motivato le ragioni in base alle quali ha stimato nel 70% il danno pregresso, dovuto alla mielopatia, riconoscendo solo un aggravamento del 10% in conseguenza della caduta. Il allega, nel presente giudizio, una Pt_1
c.t.p., di cui ha chiesto l'acquisizione, in cui si stima la pregressa percentuale di invalidità nella misura del 30% e l'aggravamento conseguente alla caduta nell'ulteriore 50%. Chiede, per tale ragione, la rinnovazione della c.t.u. ed una nuova quantificazione del danno da liquidare in suo favore.
c) Errata compensazione parziale delle spese di lite: l'appellante contesta anche il capo relativo alla ripartizione delle spese di lite, sia con riferimento alla compensazione, sia con riferimento ai parametri utilizzati, stante l'applicazione dei minimi tariffari da parte del tribunale, in luogo dei valori medi.
5. , costituendosi nel giudizio di appello, ha rilevato di essere intervenuta Controparte_3 volontariamente nel giudizio di primo grado, nel corso del quale nessuna parte aveva formulato domande nei suoi confronti e che, pertanto, alcuna statuizione sulla sua responsabilità è contenuta nella sentenza;
ha chiesto, dunque, la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
6. A.Q.P., costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 02.10.2024, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle domande a sé sfavorevoli per carenza di legittimazione passiva, chiedendo, senza formulazione di appello incidentale, di accertare e dichiarare la non riferibilità nei suoi confronti di quanto lamentato e richiesto dal , essendo esente da qualsivoglia responsabilità; sempre in via Pt_1 preliminare, ha chiesto di accertarsi l'inutilizzabilità della c.t.p. depositata dall'appellante, in quanto documento prodotto in violazione del divieto imposto dall'art. 345, comma III, c.p.c. Nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto una percentuale del 40% in capo all'appellante, anche tenuto conto dell'istruttoria espletata in primo grado e della divergenza tra la dinamica descritta dal e le informazioni riportate sul referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale Pt_1 di Francavilla Fontana, in cui si fa riferimento ad un incidente domestico. Ha chiesto, dunque, previo
4 accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto dell'appello e, in via subordinata, in caso di accoglimento, di accertare la non riferibilità ad di quanto lamentato dal , con spese del CP_5 Pt_1 doppio grado di giudizio.
7. Il , costituendosi in giudizio, si è opposto all'acquisizione della c.t.p. Controparte_1 ed alla istanza di rinnovazione della c.t.u.; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma delle statuizioni di primo grado.
8. Il Cons. Istruttore fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 04.11.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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9. - Preliminarmente il Collegio rigetta l'eccezione di inammissibilità della c.t.p. depositata dall'appellante per la prima volta solo in appello. Nel giudizio d'appello, invero, l'art. 345 c.p.c. sancisce il divieto di iura nova , precludendo che, in secondo grado, si propongano domande ed eccezioni nuove, nuove contestazioni, o si producano nuovi mezzi di prova e/o nuovi documenti, salvo- per questi ultimi che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile. La c.t.p. allegata dall'appellante è, tuttavia, ammissibile, in quanto non rientrante nella ipotesi disciplinata dall'art. 345 c.p.c.: l'orientamento della giurisprudenza di legittimità – che la corte condivide – è nel senso di ritenere la consulenza di parte solo una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, che può, pertanto, essere depositata anche in appello (ex multis, Cass. n.
17851/2024, Cass. n. 1614/2022 e Cass., ord., n. 14469/2021).
10. - Nel merito, l'appello è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto nei termini che seguono.
10.1. - Infondato è invero il primo motivo di impugnazione – relativo all'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e all'attribuzione di una percentuale di responsabilità in capo all'appellante. Immune da censure appare la ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure e la ripartizione delle responsabilità tra il e gli enti convenuti (i quali, peraltro, non hanno formulato appello incidentale, chiedendo Pt_1 la rideterminazione della propria responsabilità, ma hanno insistito per il solo rigetto dell'appello principale).
10.2 - È corretto l'inquadramento della fattispecie nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c., disposizione da tempo attenzionata anche dalla giurisprudenza, che ne ha ridefinito i presupposti applicativi, in particolar modo per ciò che concerne le cosiddette insidie stradali. Queste ultime richiedono la contestuale sussistenza di due elementi costituiti: quanto al profilo oggettivo, della non visibilità del pericolo e, quanto al profilo soggettivo, della sua non prevedibilità, quest'ultima da valutarsi secondo le regole ordinarie in tema di diligenza. Nella individuazione delle responsabilità, non si deve indagare solo la condotta tenuta
5 dall'ente proprietario, gestore e custode della strada, ma si deve effettuare una valutazione che tenga conto, in via imprescindibile, anche del comportamento del danneggiato che, se ritenuto colposo, ben può assumere un'efficienza causale non solo concorrente, ma anche esclusiva “ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa" (Cass. n. 14228/2023). Viene in rilievo, infatti, il principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227
c.c. (norma che, come è noto, risulta di applicazione doverosa ed officiosa, potendo e dovendo essere applicata dal giudice, anche ex officio), in forza del quale ognuno risente nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza esigibili dall'uomo medio e, pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della pubblica amministrazione per omessa manutenzione, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del fatto (ex multis, Cass. n. 6425/2015). L'art. 2051 c.c., dunque, è stato oggetto di una interpretazione costituzionalmente orientata, che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione.
10.3. - Nel caso in esame, sono emersi nel corso dell'istruttoria degli elementi che avrebbero dovuto indurre il ad una condotta più prudente. In particolare, è pacifico che il giorno del sinistro, Pt_1 ovvero il 31.12.2014, alle ore 8:30 di mattina – e, dunque, in un orario in cui c'è piena visibilità anche in inverno -, il stesse percorrendo via Firenze, a , strada ben conosciuta Pt_1 Controparte_1 dal danneggiato in quanto coincidente con quella in cui è ubicata la propria abitazione;
è provato che egli non fosse sul marciapiede, ma che stesse attraversando la strada;
altrettanto pacifico è che quella mattina il chiusino non fosse visibile poiché ricoperto di neve, nonché che a quell'ora stesse ancora nevicando.
Tali circostanze, infatti, hanno trovato conferma nel corso dell'istruttoria orale espletata in primo grado e, in particolare, nelle deposizioni rese dai testimoni e , Testimone_1 Testimone_2 nonché dallo stesso appellante, nel corso dell'interrogatorio formale cui si è sottoposto. È altresì emerso che lo stato del chiusino non fosse mutato nel corso degli anni: il teste anch'egli residente Testimone_3 in quella via e vicino di casa del , ha riferito che il chiusino “non è mai stato riparato” ed è sempre Pt_1 stato in quelle condizioni.
10.4- Tali circostanze consentono di ritenere condivisibile la percentuale di responsabilità individuata dal giudice di prime cure, pari al 40%. Il principio di autoresponsabilità, infatti, è maggiormente apprezzabile nel caso in cui il soggetto sia a conoscenza del luogo in cui si è verificato il sinistro (Cass. n. 4663/2015), con l'avvertenza, tuttavia, che la vicinanza della buca ai luoghi frequentati solitamente dal danneggiato può far presumere la conoscenza della stessa (e, dunque, integrare il requisito della prevedibilità), ma non
6 può costituire l'unico elemento utile a prevedere ed evitare l'evento, poiché andrebbe valutato in concreto
(e non con un accertamento astratto e di natura meramente presuntiva) insieme ad altre circostanze (Cass.
n. 14908/2019) al fine di evitare che il cittadino venga gravato dell'obbligo cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche poste nelle vicinanze dei luoghi che è solito frequentare. Nel caso de quo, era pacifico, e la sentenza di primo grado ne dà atto, che era giorno, che il chiusino presentasse il medesimo stato di manutenzione da diverso tempo e che lo stesso fosse ricoperto da neve: ebbene, già quest'ultima circostanza metereologica, di natura eccezionale, avrebbe dovuto indurre il , che Pt_1 circolava a piedi, a prestare una prudenza ancora maggiore (munendosi anche di scarpe adeguate, ad esempio, circostanza che nel caso in esame non è stata neppure provata), anche tenuto conto della grave mielopatia di cui il teste era affetto e che imponeva allo stesso un particolare obbligo di prudenza e di attenzione nel procedere su strada resa sdrucciolevole dalla neve.
10.5. - La divergenza tra la versione dei fatti riferita dal e quanto riportato nel referto di Pronto Pt_1
Soccorso può ritenersi superata. La circostanza che sia caduto per strada e non Parte_1 all'interno della propria abitazione ha trovato ampia conferma, infatti, proprio nelle dichiarazioni rese in primo grado dai testi che hanno assistito all'evento, nonché in particolare dal teste , Testimone_4 intervenuto sul luogo del sinistro quale soccorritore del 118 (come riportato nella scheda del 118 depositata a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del 16 novembre 2018), che, escusso all'udienza del 24 gennaio 2020, ha dichiarato di essere un dipendente del 118 di Controparte_1
e di avere soccorso in quell'occasione , precisando che “il signore era per strada, non nella Parte_1 sua abitazione” e di averlo prelevato “per strada, in via Firenze”.
La sentenza va pertanto confermata, in punto di responsabilità, apparendo corretta la affermazione di una responsabilità concorrente e congrua la graduazione delle rispettive colpe, disposta dal Tribunale, in ragione della diversa incidenza causale delle condotte esaminate.
11. Il secondo motivo di impugnazione si appunta sulla determinazione del danno, con riferimento alle presenza di patologie pregresse e, quindi, all'incidenza che ha avuto il sinistro sullo stato di salute complessivo del danneggiato. Tale censura può essere parzialmente accolta.
11.1 - In primo luogo, esaminata la c.t.p , la stessa non fornisce tuttavia al Collegio, tenuto a vagliarne il contenuto, elementi di valutazione utili a pervenire ad una diversa soluzione, perché, se pure la relazione di parte effettivamente appare dettagliata, solleva osservazioni critiche ed una ricostruzione tecnica delle conseguenze del sinistro che non appaiono né convincenti, né idonee ad inficiare la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure ( Cassazione civile sez. II, 14/02/2022, n.4720). Non sono articolati rilevi tecnici di consistenza tale da porre in dubbio la c.t.u. sicché va rigettata l'istanza di rinnovazione della indagine peritale che sarebbe inutile e defatigante: l'ausiliario nominato in primo grado ha compiuto degli accertamenti lineari e condivisibili, logici e motivati, che appaiono immuni da censure, anche alla luce della c.t.p. prodotta in appello;
il c.t.u. ha puntualmente risposto, in sede di osservazioni,
7 alle controdeduzioni che erano state sollevate dall'appellante, coincidenti con le ragioni per le quali ha richiesto in questa sede che fosse rinnovato l'accertamento con nomina di un diverso ausiliario. Il consulente ha, infatti, riferito che se il danneggiato, al momento della caduta, non avesse presentato un grave quadro discoartrosico dell'intero rachide, le conseguenze del sinistro sarebbero state senz'altro più contenute ed i postumi più modesti;
ha chiarito che il trauma subito non è stato la causa dell'insorgenza della mielopatia, ma ha solo accelerato il timing dello sviluppo della patologia in essere, rilevando come una mera concausa, concorrente alle lesioni ed ai postumi permanenti di natura neurologica. Nelle risposte alle osservazioni delle parti, il consulente ha confermato che la pregressa sintomatologia del va ricondotta ad una invalidità pari al 70%, e che l'aggravamento generato dal trauma subito, Pt_1 va quantificato in un ulteriore 10%; in risposta alle osservazioni del c.t.p. del , l'ausiliario ha Pt_1 anche precisato che se l'appellante non avesse avuto la grave mielopatia, la caduta si sarebbe risolta “o con una semplice patologia contusiva o al massimo con lesioni ossee dei segmenti corporei traumatizzati nella caduta a terra;
invece, proprio in virtù del grave stato patologico preesistente, è stato riconosciuto un danno biologico del 10%” e tanto a riprova del fatto che il consulente ha tenuto correttamente conto dello stato di salute pregresso dell'infortunato, valutando le conseguenze del sinistro in ragione della sua preesistente patologia. Per tale ragione, si concorda con la c.t.u di primo grado, che ha individuato un aggravamento delle condizioni di salute in misura pari al 10%. Pur concordando il c.t.p su una invalidità totale dell'80%, la diversa incidenza delle conseguenze della caduta sul complessivo stato di salute del , indicate dal c.t.p Pt_1 in misura pari al 50%, con una percentuale di appena il 30% imputabile alle pregresse patologie ( in logo del 70% indicato dal c.t.u. ) non appare né logicamente convincente, attesa la elevata gravità della patologia pregressa in raffronto alla modesta entità delle conseguenze derivate dalla caduta, che rende contradittorio ed ingiustificato il grado del 50% di invalidità per l'incidenza delle conseguenze delle caduta a fronte di un quadro patologico pregresso, limitato al 30%, né dato correlato in maniera significativa a valutazioni medico-legali di natura oggettiva, al contrario della c.t.u., che invece indica in maniera precisa e puntuale le ragioni tecniche sottese, in base alla scienza medica, al calcolo del danno differenziale del
10%. I rilievi contenuti nella consulenza di parte, pertanto, pur se esposti in modo preciso e circostanziato, non sono tali, all'esito di attenta disamina da parte del Collegio del corredo probatorio, da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d'ufficio e adottate nella sentenza impugnata. Fugati pertanto tutti i dubbi sulla affidabilità della relazione tecnica d'ufficio il
Collegio esclude la necessità di una nuova indagine peritale, pure richiesta dall'appellante, che allo stato appare meramente esplorativa, inutile e defatigante.
11.2. - Disattese, quindi, le allegazioni difensive dell'appellante in ordine ad una diversa quantificazione della percentuale del danno differenziale, da risarcire, occorre tuttavia rilevare che l'appellante censura anche le modalità di calcolo seguite dal Tribunale che - pur correttamente valutando il danno differenziale risarcibile nel 10% - ha errato nella liquidazione del suo risarcimento perchè ha liquidato il danno
8 conteggiando, sulla base delle tabelle e tenendo conto dell'età del danneggiato, una percentuale di IP del
10% a titolo di danno non patrimoniale, che ha poi ridotto del 40% corrispondente alla percentuale di responsabilità riconosciuta al danneggiato . Pt_1
Come correttamente rilevato dal nell'atto di citazione in appello, questi - se pure riferisce il Pt_1 conteggio alle diverse percentuali dallo stesso caldeggiate di danno ( 50%- 30%)- evidenzia come occorre liquidare il danno cd. differenziale, calcolando la differenza tra l'ammontare del danno derivante dall'invalidità totale (80%) e l'ammontare del danno legato alla patologia preesistente (70%). Oggetto di risarcimento, infatti, può essere il solo danno differenziale, ovvero la “porzione” di danno che eccede il pregiudizio che il paziente aveva già subito o che comunque avrebbe subito per effetto della malattia pregressa, il quid pluris riconducibile esclusivamente alla condotta del danneggiante, e, affinché il pregiudizio possa essere in concreto apprezzato, è necessario che si valuti l'incidenza del danno subito sul complessivo stato di salute del danneggiato considerandolo quale un soggetto sano. Tali rilievi, se pure svolti in maniera implicita dall'appellante, attraverso il reiterare correttamente il conteggio di quanto a suo dire spettante, sono però corretti e vanno accolti dalla Corte, perché effettivamente il primo giudice
è incorso in errore nella liquidazione del danno differenziale del 10%, calcolando il danno direttamente ed unicamente sulla base di tale percentuale, pur rapportata all'età del danneggiato : va da sé, infatti, che un aggravamento del 10% si atteggi diversamente a seconda che riguardi un soggetto che non abbia patologie pregresse, piuttosto che un soggetto con uno stato di salute già compromesso.
12.- Per la quantificazione del risarcimento è, dunque, opportuno fare riferimento alle tabelle adottate dall'Osservatorio della Giustizia civile del Tribunale di Milano più recenti (2024). Si dà atto che, con il
D.P.R. n. 12 del 13.01.2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.02.2025), è stata introdotta la
Tabella Unica Nazionale, già disposta con l'art. 1, comma XVII, della l. n. 124/2017; tuttavia, ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R., tale tabella si applica ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie in esame. Peraltro, neppure le parti, ne chiedono l'applicazione in questo grado.
Applicando tali Tabelle e tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (64 anni), escluso l'incremento del danno per sofferenza soggettive ed il danno da personalizzazione ( non liquidati dal tribunale, situazione ormai definitiva in difetto di impugnazione ), il danno differenziale va calcolato sulla base della differenza fra la somma di € 513.847,00 ( per invalidità all'80% in soggetto di 64 anni) e la somma di € 432.580,00 ( per invalidità al 70% in soggetto di 64 anni) pari a complessivi € 81.267,00 a titolo di danno biologico permanente, cui va aggiunta la somma di € 6.900,00 euro a titolo di danno biologico temporaneo (l'ausiliario ha quantificato in 40 giorni l'inabilità temporanea al 100% ed in ulteriori
40 giorni quella al 50%); l'importo totale di € 88.167,00 va ridotto del 40%, tenuto conto della percentuale delle diverse colpe sicché residua in favore del la somma complessiva di 52.900,20 euro, pari Pt_1 al 60% di quanto spettante.
9 Sull'importo così correttamente liquidato, già calcolato all'attualità, non spetta pertanto alcuna rivalutazione monetaria. Detta somma va invece maggiorata degli interessi legali maturati sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'evento dannoso ( 2014 ) e maggiorata di quanto maturato sulle somme, via via annualmente rivalutate, secondo gli Indici Istat da tale data fino alla data della presente sentenza.
Dalla sentenza al saldo spettano solo gli interessi legali sulla somma rivalutata così complessivamente liquidata, posto che il credito con la sentenza si converte in credito di valuta.
12. La censura va quindi entro detti termini accolta e tanto comporta la riforma della sentenza, con conseguente assorbimento di ogni altra doglianza, anche in punto di spese di lite, che meritano in conseguenza di tale pronuncia una diversa regolamentazione in appello. La riforma della sentenza comporta la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali sicché le spese di lite relative al primo grado vanno ridefinite, invero, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (V. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez.
LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, e di recente Cassazione civile sez. trib., 03/09/2024, n.23639 fra le altre).
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, vanno definite pertanto secondo il criterio della soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) conto che la soccombenza va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l'infrazionabilità della domanda.
Va anche osservato che la pur congrua riduzione dell'importo richiesto originariamente a titolo di danni non incide sulla sostanziale soccombenza della controparte, sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (vedi Cassazione civile sez. VI, 11/02/2016, n.2709) imponendo una liquidazione sulla base dello scaglione individuato in base all'effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum. Le spese del doppio sono, quindi, liquidate come in dispositivo.
13. Le spese sostenute da possono essere invece interamente compensate in Controparte_3 ragione della sua posizione processuale posto che la stessa- intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado, pur in assenza di domande nei suoi confronti - ha partecipato al presente giudizio senza che vi fosse alcuna statuizione nei suoi confronti in sentenza.
P.Q.M.
10 La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti del , Controparte_1
e (già ), avverso la sentenza del Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Tribunale di Brindisi n. 203/2024, pubblicata in data 02.02.2024, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina in complessivi € 52.900,00, oltre accessori come in motivazione indicato,
l'importo che il e in persona dei Controparte_1 Controparte_2 rispettivi rappresentanti p.t., sono tenuti a corrispondere, in solido tra loro, in favore di Parte_1
a titolo di risarcimento del danno;
[...]
2) Conferma nel resto;
3) Condanna il e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida Parte_1 per il primo grado in € 4.000,00 e per il presente grado in € 5.000,00, il tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %, da distrarsi in favore del difensore avv.
Gennaccari, dichiaratosi antistatario.
4) Compensa integralmente le spese del giudizio nei riguardi di (già Controparte_3
). Controparte_4
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dalla dott.ssa Piera Tapperi, magistrato ordinario in tirocinio in servizio presso questo Ufficio.
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