Accoglimento
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 04/05/2026, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03419/2026REG.PROV.COLL.
N. 02725/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2725 del 2026, proposto da
IA Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via di San Nicola da Tolentino n. 67;
contro
Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
ARAPC - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Campania, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 06522/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Comune di Nola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il Cons. Marco PP e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
È impugnata la sentenza del Tar per la Campania che respingeva il ricorso proposto da IA S.p.A. avverso il diniego di rilascio dell’autorizzazione ex art. 44 del D. Lgs. n. 159/2003 per l’installazione in area tutelata di un impianto di telefonia mobile, opposto dal Comune di Nola recependo il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli.
Per esigenze di completezza espositiva si premette:
che l’istanza di autorizzazione ex artt. 44 e 49 del D. lgs. n. 259/2003 per la realizzazione dell’impianto in questione veniva presentata al Comune di Nola (unitamente all’istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004) e all’AC in data 28 gennaio 2022 e integrata, a seguito di intervenute modifiche progettuali, il 21 aprile successivo (istanza successivamente trasmessa alla Soprintendenza ex art. 21 del L. lgs. n. 42/2004 ricadendo l’impianto in area di interesse archeologico e al Genio Civile della Regione ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica);
che l’AC e il Genio civile si esprimevano positivamente, rispettivamente in data 31 maggio 15 giugno 2022 rimanendo silenti tanto il Comune quanto la Soprintendenza;
che avverso il silenzio delle citate amministrazioni IA agiva dinanzi al Tar per la Campania che accoglieva il ricorso con sentenza n. 2012 del 26 marzo 2024 assegnando per provvedere il termine di 90 giorni;
che a seguito della sentenza la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune si esprimeva favorevolmente il 2 aprile 2024 affermando che « l’impianto proposto rispetta i vincoli esistenti nella zona ricadente » e la « la documentazione descrive le caratteristiche progettuali in modo esaustivo »;
che la Soprintendenza trasmetteva all’operatore il preavviso di dinego dell’autorizzazione paesaggistica in data 24 aprile 2024 e, acquisite le osservazioni di IA comprensive dell’illustrazione delle misure di mitigazione predisposte, con atto del 28 giugno 2024, adottava il definitivo diniego cui seguiva la conclusiva determinazione comunale del 16 luglio 2024;
che in primo grado costituivano oggetto di censura il recepimento da parte del Comune del parere espresso tardivamente dalla Soprintendenza sull’errato presupposto che fosse vincolante e l’inconsistenza del supporto motivazionale dello stesso anche in relazione alle proposte misure di mitigazione e mascheramento della struttura ipotizzate a seguito del preavviso di diniego.
Il Tar, con l’impugnata sentenza, respingeva il ricorso rilevando:
che « secondo condivisa giurisprudenza, “il superamento del termine di 45 giorni per il rilascio del parere vincolante da parte della Soprintendenza non ne determina l’illegittimità, ma lo degrada a parere non vincolante” (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 12 aprile 2021, n. 524) »;
che la tardiva espressione del parere della Soprintendenza determina che « il parere perde il suo carattere di vincolatività e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione deputata all’adozione dell’atto autorizzatorio finale” (Cons. di N. 05280/2024 REG.RIC. St., sez. IV, 27 gennaio 2022, n. 563) »;
che « nel caso all’esame, anche se è ampiamente decorso, secondo le risultanze per tabulas, il termine di cui all’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004, l’Amministrazione comunale ha tuttavia non solo richiamato ma anche fatto proprio il parere negativo della Soprintendenza, mostrando di condividerlo e che in ragione di detto ritardo »;
che il provvedimento conclusivo del Comune, in punto di compatibilità paesaggistica, fosse adeguatamente motivato avendo « riportato in premessa il contenuto parere negativo della Soprintendenza » e « formalizzato il definitivo diniego all’accoglimento dell’istanza finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, facendo proprio il parere della Soprintendenza laddove, nella specie, ha disposto che “la premessa è parte integrante della presente determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.241/90 e smi” ».
IA censura le suesposte statuizioni (primo motivo di appello che ripropone le censure già oggetto del primo motivo del ricorso di primo grado) deducendo, in estrema sintesi, che contrariamente a quanto affermato dal Tar, il Comune si sarebbe limitato a « recepire in via del tutto automatica - senza svolgere un’autonoma valutazione - il parere negativo della Soprintendenza del 28 giugno 2024, nonostante quest’ultimo non potesse avere natura vincolante, essendo stato adottato ben oltre il termine perentorio di 45 giorni previsto all’art. 146, comma 8, D.Lgs. n. 42/2004 ».
Il Comune, che riconosce come la tardiva espressione del parere da parte della Soprintendenza determini il venir meno del carattere vincolante dello stesso (pag. 2 della memoria di costituzione), ritiene tuttavia di aver fatto motivatamente propria la posizione in detta sede espressa avendo, in sede di diniego, affermato che il parere « è parte integrante della presente determinazione ».
Così inquadrati i termini della controversia il Collegio, alla camera di consiglio del 23 aprile 2023 fissata per la discussione dell’istanza cautelare, riteneva la sussistenza dei presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. dandone rituale avviso alle parti presenti, e tratteneva la causa in decisione.
L’appello è fondato nei seguenti termini.
Deve in premessa rilevarsi che ai sensi dell’art. 146, comma 7, del d. Lgs. n. 42/2004 « entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo ».
Il successivo comma 8 dispone che « il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all' articolo 140 , comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità ».
Il comma 9 del medesimo art. 146 prevede infine che decorso infruttuosamente il temine assegnato alla Soprintendenza, l’amministrazione debba comunque provvedere in ordine all’istanza.
La giurisprudenza si è espressa sul punto chiarendo che « nonostante il decorso del termine per l’espressione del parere vincolante ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004 da parte della Soprintendenza, non può escludersi in radice la possibilità per l’organo statale di rendere comunque un parere in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento, fermo restando che, nei casi in cui vi sia stato il superamento del termine, il parere perde il suo carattere di vincolatività e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione deputata all’adozione dell’atto autorizzatorio finale (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, n. 2136 del 27 aprile 2015; n. 4927 del 28 ottobre 2015; in termini da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2021, n. 941) » (Cons. Stato, Sez. IV, 21 marzo 2023, n. 2836).
Ciò premesso si rileva che nel caso di specie, con l’impugnata determinazione del 16 luglio 2024 n. 1476, il Responsabile della Tutela Paesaggistica:
richiamava nelle premesse (trascrivendoli) i supporti motivazionali del preavviso di diniego e del parere negativo emesso dalla Soprintendenza, definito come « definitivo e vincolante »;
precisava che « la premessa è parte integrante della presente determinazione »;
proponeva di « formalizzare il definitivo diniego all’accoglimento dell’istanza finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii per i seguenti lavori: “Installazione Stazione Radio Base IA Italia S.p.A.”, pratica n. SUED_SCIA-00026-2022 su terreno censito al Foglio Catastale n. 19 con p.lla n. 243, per le motivazioni espresse in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento ».
Con il medesimo provvedimento il « Dirigente dell’Area Tecnica » determinava, senza ulteriori precisazioni, « di formalizzare il definitivo diniego all’accoglimento dell’istanza ... ».
Gli illustrati contenuti del provvedimento di diniego impugnato, sotto un primo profilo, evidenziano come il Comune abbia recepito il parere espresso dalla Soprintendenza senza svolgere alcuna valutazione, necessaria stante la tardività ella posizione acquisita; sotto altro profilo, palesano l’errore in cui incorreva il Comune determinandosi nei sensi in questa sede censurati sull’erroneo presupposto, esplicitato nel provvedimento di diniego, che il parere in questione fosse vincolante.
Deve pertanto ritenersi l’erroneità della decisione di primo grado laddove, pur riconoscendo la tardività della posizione della Soprintendenza, riteneva che il mero richiamo dello stesso quale « parte integrante della presente determinazione » assolvesse l’onere dell’amministrazione di esprimere un giudizio di motivata condivisione delle conclusioni cui perveniva la Soprintendenza, dovendosi invece ritenere che l’assorbente omessa espressione da parte del Comune di alcuna valutazione in ordine ai profili paesaggistici dell’intervento, travolga l’impugnato diniego.
Per quanto precede l’appello deve essere accolto nei suesposti termini determinando per l’effetto l’accoglimento del ricorso di primo grado con obbligo conseguente del Comune di rideterminarsi autonomamente tenendo conto della natura non vincolante del parere tardivo ed apprezzandolo discrezionalmente, senza necessità di scrutinio delle ulteriori censure.
Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate nei confronti del Ministero della Cultura e poste a carico del Comune di Nola nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado;
condanna il Comune di Nola al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre oneri di legge;
compensa le spese di lite nei confronti del Ministero della Cultura.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco PP, Consigliere, Estensore
Giovanni Pascuzzi, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Marco PP | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO