Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/02/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NI D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese
- Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6331 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024,
avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
Parte 1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to PUORTO GIUSEPPE
presso cui è elettivamente domiciliato;
e
RICORRENTE
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to MASTRACCHIO CP 1
FRANCESCA presso cui è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
nonché
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 4.02.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Alvignano (CE) il 4.09.2016 con parte resistente, dalla cui unione è nato il figlio
NI (il 25.10.2022).
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
l'affido condiviso del minore con collocazione privilegiata presso la madre;
un assegno a titolo di mantenimento in favore del figlio, a carico del ricorrente, di euro 250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
regolamentare il diritto di visita del padre.
Si costituiva in data 14.01.2025 la resistente, la quale non si opponeva alle richieste di parte ricorrente e si mostrava disponibile a trasformare il giudizio da giudiziale in consensuale.
Con istanza del 18.01.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano di essere autorizzate a trattare l'udienza in modalità cartolare.
Con decreto del 24.01.2025 il Giudice, letta l'istanza, disponeva la trattazione dell'udienza in modalità cartolare.
All'udienza cartolare del 4.02.2025 il Giudice, lette le note, riservava la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità
delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, coa obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio o anche semplice duri b) la casa coniugale, di proprietà della famiglia della ON, resta assegnata alla stessa quale genitore collocatario prevalente. Il sig. CC che ha già lasciato l'immobile casa coniugale il 17.06.2024, modificherà in residenza subito dopo la sottoscrizione dei presenti patti;
c) i mobili di arredo della casa coniugale restano in uso alla CE e al figlio unitamente agli elettrodomestici ed utensili tutti;
d) il figlio minore avrà domicilio preferenziale presso la madre e resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e più in generale a curarne il benessere, seguendo le naturali inclinazioni;
e) il padre potrà vedere ed avere il figlio nel pomeriggio fino alle ore 20.00 per un termine non inferiore » 2 volte a settimana e fine settimana alternati le intere due giornate fino alle 20.00 come da allegato piano genitoriale;
le intere giornate fino alle ore 20.00 delle vacanze natalizie e pasquali, le domeniche e le festivity ricorrenti seguiranno il criterio dell'alternanza; le variazioni andranno comunicate con congruo preavviso. Per le vacanze estive il figlio potrà permanere con il padre almeno 15 giorni anche non consecutivi da comunicare entro il 30 giugno di ogni anno. Stante la tenera età del figlio i genitori concordemente stabiliscono che il pernotto avverrà dal compimento dei 3 (tre anni) salvo diverso accordo e che nei periodi di affidamento paterno il padre provvederà personalmente a tutte le eventuali attività e/o necessità del minore;
f) il sig. CC AT verserà alla sig.ra CE AM nella sua qualità di genitore prevalentemente collocatario e presso il domicilio bancario noto, o quello diverso successivamente comunicato, in via anticipat entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 250,00 (duecentocinquanta) che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
g) le spese straordinarie già concordate o necessitate e comunque documentate, seguiteranno a rimanere a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% le spese mediche, asilo privato, doposcuola e baby sitter, spese di natura sportiva, ludica o parascolastica (corsi e attività artistiche - musica, disegno, pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, ecc). Le altre spese straordinarie verranno determinate secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di S. Maria C.V.
1) Assegno Unico: Il Sig. CC AT autorizza la Sig.ra CE AM a seguitare a chiedere e percepire gli assegni del nucleo familiare spettanti per i figli minori quale genitore prevalentemente collocatario anche nella misura del 50% a sé spettante. 124
k) 1 coniugi dichiarano di essere entrambi disoccupati e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento personale. I coniugi si impegnano a far mantenere al minore rapporti con le famiglie di origine, nonni e zii e a tutelare il benessere psicofisico del bambino, quale centro di interessi prioritario, avendo cura di hon alterare il suo equilibrio, né imporre rapporti con eventuali nuovi partener dei genitori che andranno integrati gradualmente in considerazione del disagio del minore;
1) I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale intercorrente tra gli stessi e di non avere altri beni in comune o rapporti patrimoniali da conciliare;
m) il veicolo Fiat tg CE 581917 di proprietà del sig. CC ed in uso alla sig.ra CE verrà volturato a cura e spese di quest'ultima entro il 30.01.2025; il veicolo di proprietà del sig. CC e in uso allo stesso, rimarrà invece di sua esclusiva proprietà.
n) Tutte le spese di utenze dal 27.6.2024, anche se intestate al sig. CC AT resteranno a carico della sig.ra
CE MA, la quale provvederà entro 30 gg dalla sottoscrizione del presente accordo a volturare a sé le utenze.
o) I coniugi dichiarano di essere consapevoli degli accordi e sin da adesso esprimono di non voler comparire all'udienza Presidenziale e di voler definire il presente procedimento nella forma cartolare e con deposito di note di trattazione scritta che il difensore provvederà all'uopo a depositare.
p) Le spese del giudizio restano integralmente compensate tra le parti e i difensori rinunciano al vincolo di solidarietà.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e all'interesse del figlio minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei
,nato a [...] il [...], e coniugi Parte 1 CP 1 nata a '
Piedimonte Matese (CE) il 17/09/1991;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alvignano (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 16,
Parte II, Serie A, anno 2016);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 4/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. NI D'Onofrio