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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 05/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZACCARDI GLAUCO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13098/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240119858014000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12542/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CF_Ricorrente_1, con atto notificato all'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale Roma 2 e all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720240119858014000 con la quale gli è stato intimato il pagamento dell'importo di Euro 2.441,0 a titolo di maggiore IRPEF 2019.
Il ricorrente ha dedotto di avere sostenuto, nell'anno di imposta in questione, spese mediche per circa
8.974,00 euro. Nell'anno 2020, aveva presentato, tramite Modello Unico, la dichiarazione dei redditi 2020 per le persone 2 fisiche anno di imposta 2019, detraendo le spese mediche sostenute per se stesso e per la moglie Nominativo_1 a suo carico, nella percentuale riconosciuta dalla legge. In data 6.10.2023, egli aveva ricevuto tramite pec, comunicazione ex art. 36 ter D.P.R. n. 600/1973, con la quale l'Agenzia delle Entrate
Dir. Prov. II di Roma aveva rettificato alcuni dati della dichiarazione e nello specifico portava le spese sanitarie da 8.974,00 euro a 0. A causa della tarda età l'opponente non si era avveduto della comunicazione ex art. 36-ter del d.lgs. 600/1973 e, solo con l'atto impugnato nel presente giudizio, aveva preso cognizione della pretesa tributaria.
CE RG ha, quindi, contestato il mancato riconoscimento delle detrazioni indicate nel Modello Unico
2020 e ha chiesto annullarsi la cartella 09720240119858014000.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita e ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo proceduto allo sgravio, per avere il ricorrente presentato, solo dopo la presentazione del ricorso, la documentazione costituente prova del diritto alle detrazioni.
All'udienza del 5.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la resistente rimosso l'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
Le ragioni della decisione impongono la compensazione delle spese di lite, tenuto conto che il ricorrente ha dimostrato la fondatezza della propria pretesa solo dopo la proposizione de ricorso, cosicché nessuna negligenza è imputabile alle parti resistenti nell'aver manifestato la pretesa tributaria.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. compensa integralmente le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZACCARDI GLAUCO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13098/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240119858014000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12542/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CF_Ricorrente_1, con atto notificato all'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale Roma 2 e all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720240119858014000 con la quale gli è stato intimato il pagamento dell'importo di Euro 2.441,0 a titolo di maggiore IRPEF 2019.
Il ricorrente ha dedotto di avere sostenuto, nell'anno di imposta in questione, spese mediche per circa
8.974,00 euro. Nell'anno 2020, aveva presentato, tramite Modello Unico, la dichiarazione dei redditi 2020 per le persone 2 fisiche anno di imposta 2019, detraendo le spese mediche sostenute per se stesso e per la moglie Nominativo_1 a suo carico, nella percentuale riconosciuta dalla legge. In data 6.10.2023, egli aveva ricevuto tramite pec, comunicazione ex art. 36 ter D.P.R. n. 600/1973, con la quale l'Agenzia delle Entrate
Dir. Prov. II di Roma aveva rettificato alcuni dati della dichiarazione e nello specifico portava le spese sanitarie da 8.974,00 euro a 0. A causa della tarda età l'opponente non si era avveduto della comunicazione ex art. 36-ter del d.lgs. 600/1973 e, solo con l'atto impugnato nel presente giudizio, aveva preso cognizione della pretesa tributaria.
CE RG ha, quindi, contestato il mancato riconoscimento delle detrazioni indicate nel Modello Unico
2020 e ha chiesto annullarsi la cartella 09720240119858014000.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita e ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo proceduto allo sgravio, per avere il ricorrente presentato, solo dopo la presentazione del ricorso, la documentazione costituente prova del diritto alle detrazioni.
All'udienza del 5.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la resistente rimosso l'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
Le ragioni della decisione impongono la compensazione delle spese di lite, tenuto conto che il ricorrente ha dimostrato la fondatezza della propria pretesa solo dopo la proposizione de ricorso, cosicché nessuna negligenza è imputabile alle parti resistenti nell'aver manifestato la pretesa tributaria.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. compensa integralmente le spese.