Articolo 161 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 160Articolo 162
Versione
13 luglio 1980
Art. 161. (Base pensionabile)

Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , nonche' del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 , l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio.
Nei confronti del restante personale dello Stato non inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente con riferimento agli aumenti biennali di stipendio.
Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori.
Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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