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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 29/09/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO, IN PERSONA DEL GOP
DR.ROSSELLA MAURIZI HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO CIVILE N 306/2022 R.G.
PROMOSSO DA DOTT. CF Parte_1
residente in [...]
Rimembranza, n.4, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art 83 comma
III cpc, dall'avv. Simeone Valentini da considerarsi in calce all'atto introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Civitanova
Marche, Via Einaudi, 298
CONTRO
: Parte_2
in persona del Presidente del
[...]
Consiglio di Amministrazione pro-tempore Dr. Parte_3 , CF e Pt rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamante dagli avv.ti Paolo
Parisella del foro di Macerata e, dall'avv. Giovanni
Calafiore del foro di fermo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Porto San Giorgio c.so
Garibaldi, 168, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio
OGGETTO: APPALTO ALTRE IPOTESI EX ART 1655 E
ART.1669 CC.
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con atto di citazione il Dr. ha convenuto in Pt_1
giudizio avanti all'intestato Tribunale la
[...]
in persona del suo Parte_2
legale rappresentante, per ivi sentir accogliere le conclusioni tutte rassegnate nell'atto di citazione e che, qui sono da considerarsi tutte interamente trascritte. Si costituiva nei termini di legge parte convenuta chiedendo di respingere la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti nella comparsa. All'udienza del 14/09/2022, svoltasi in maniera cartolare, il G.I concedeva i termini per il deposito di memorie ex Art 183 VI comma;
ritenendo poi, necessario, prima di procedere all'ammissione di detti mezzi istruttori di interrogare liberamente le parti;
dopo di che ha ritenuto la causa matura per la decisione, senza l'assunzione di mezzi di prova, e, così ha fissato per PC e Discussione. La vicenda sottoposta all'esame di questo Giudice, per come ricostruita dalle prove documentali in atti, nasce dalla delibera del CDA n7 del 3/10/1997, poi prorogata sino al
30/06/2022, con la quale veniva conferito all'odierno attore un incarico professionale avente ad oggetto la tenuta della contabilità e servizi amministrativi dalla
. Trattasi quindi di una delimitazione oggettiva, Pt_2
secondo l'interpretazione dell'art. 1362 e segg. cc., senza alcun richiamo a funzioni di natura diversa, anche perché detta Farmacia per la gestione di altre pratiche si avvaleva di altri studi ( Studio Maggi), V. Doc.
5-6. Ne discende che l'oggetto di tale giudizio attiene a prestazioni del tutto autonome rispetto a quelle oggetto del contratto principale, ma sulla base di richieste di fatto, ex art2222e segg, cc rispetto alle quali sussiste una legittima pretesa creditoria del Dr. Prestazioni queste tutte Pt_1
documentate in atti, e a beneficio della e, anche Pt_2
con pagamento diretto del Dr, delle relative spese Pt_1
sempre tuttavia documentate dallo stesso. (doc. 21 -22)
Ebbene secondo la giurisprudenza costante da ultimo parere della Corte dei Conti della Lombardia “ Ogni qualvolta che il committente benefici di una pluralità di attività non espressamente contemplate nel contratto principale sorge in capo al prestatore il diritto ad un compenso adeguato, anche in carenza di un formale accordo scritto secondo parametri di equità e, così ha fatto l'odierno attore. Per cui, la tesi difensiva della per Pt_2 cui i servizi extra-contrattuali è priva di fondamento essendo sfornita di qualsiasi riscontro documentale.
Inoltre, il silenzio protratto o la mera tolleranza non esprimono una rinuncia, occorrendo per l'estinzione del diritto una manifestazione chiara e concludente. Si veda tal proposito sent. Cass.13322/ 2005 e altre similari. Orbene
l'attore non ha mai rinunciato a vedersi remunerate tali attività aggiuntive come lo stesso ha ribadito anche in sede di interrogatorio ( udienza del 4/05/2023; né può essere eccepita la prescrizione presuntiva ex art 2956 cc che presuppone una presunzione iuris tantum di pagamento, è del tutto incompatibile con la difesa proposta da parte convenuta basata su una negazione del titolo o l'ammontare di un credito e, ciò in linea con la giurisprudenza da ultimo cass.30058/2017 la documentazione prodotta dalla è priva di Pt_2
qualsiasi pregio.
Tanto premesso
PQM
IL Tribunale di Fermo, contrariis reiectis, per le suesposte premesse, Rigetta la domanda di parte convenuta;
e, in accoglimento della domanda attorea per i motivi di cui in narrativa CONDANNA LA Controparte_1
già
[...] Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore, al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di Euro 50.00,00 oltre al pagamento delle spese e competenze di lite che possono essere quantificate in complessive EURO 3.00,00 oltre accessori di Legge
Fermo, li 29/09/2025 il Gop Dr. Rossella Maurizi