Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 22/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n.1693/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n.1693/2024, promossa con ricorso congiunto depositato il 04/04/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Laura Romanelli e l'Avv. Roberto Aventi
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino italiano, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Dario Celiento
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in OR IO (Va), in data 06/09/2003
separati consensualmente in data 22.04.2024 con sentenza definitiva n.213/2024di omologa della separazione consensuale, poi pubblicata in data 23.04.2024, con i seguenti figli minorenni:
nato il [...] a [...], residente a [...]
Dei Chiosi 5; C.F. , cittadino italiano;
C.F._3
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Chiosi 5; C.F. cittadina italiana C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04/04/2024, richiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ai genitori con CP_1 Pt_3
collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
2) Il padre avrà facoltà di frequentarli e di tenerli con sé il lunedì e giovedì dalle 19 alle
22, salvo impegni scolastici e personali dei figli. Week end alternati dal sabato pomeriggio dalle ore 15 alla domenica sera (ore 22), con obbligo di riaccompagnarli a casa.
3) I coniugi avranno facoltà, inoltre, di tenere con sé i figli e di trascorrere con loro quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo (giugno/luglio/agosto). Il periodo di vacanza verrà concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. Le festività scolastiche natalizie e pasquali saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza. In particolare, ad anni alterni i figli staranno con un genitore il giorno di
Natale, il primo dell'anno e Lunedì dell'Angelo, con l'altro il giorno di Santo Stefano,
Epifania e Pasqua;
4) Tutti gli ulteriori ponti e festività scolastiche saranno trascorsi dai figli con ciascun genitore in via alternata;
5) Tutte le modalità di frequentazione di cui ai punti 2), 3) e 4) che precedono sono soggette alla clausola: “salvo migliori e diversi accordi tra i genitori”.
Pag. 2 di 4 6) Il signor verserà alla SI a titolo di contributo al Parte_2 Parte_4
mantenimento di entrambi i figli la somma di €.600,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
7) Le spese straordinarie relative ai figli verranno tra i coniugi così suddivise:
- 50% a carico di ciascun genitore per tutte le spese mediche (sia quelle che richiedono il preventivo accordo sia quelle che non), da documentare, e le spese extra scolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo.
- 70% a carico del signor e 30% a carico della SI per Parte_2 Parte_4
tutte le spese scolastiche (quindi sia quelle che richiedono il preventivo accordo sia quelle che non), da documentare, e per quelle extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo.
Sull'individuazione delle voci rientranti nelle spese straordinarie, sui criteri e le modalità di richiesta di rimborso o preventivo consenso si richiama in ogni caso quanto indicato nel Protocollo elaborato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano.
8) L'assegno unico sarà integralmente a favore della SI . Parte_4
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsivoglia altra reciproca pretesa economica (assegno divorzile) avendo entrambi completa capacità lavorativa.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473 bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_2
e in OR IO (Va) il 06/09/2003, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_4
Stato Civile del Comune di OR IO (anno 2003, atto n.12, Serie A, Parte 2) alle
Pag. 3 di 4 condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ____22.1.2025_______.
Il Presidente Relatore
Dott. Miro Santangelo
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