TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12212 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. rg10833 /2025 riunito al proc. n. 10840/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa AN SI - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10833 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Persona_1
dall'avv. CRISCUOLO EMMANUELLE presso il quale elettivamente domicilia in Torre Annunziata (NA), alla via Vittorio Veneto n.374/E
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dagli avv.ti CASALINO NICOLA ed CASALINO EUGENIO presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (Na) alla via Monterusso, 27,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/05/2025, , premettendo Persona_1
di aver intrattenuto una relazione sentimentale con CP_1
e che dalla loro unione nasceva il minore il 21.07.2024,
[...] Per_2
1 2
chiedeva disciplinarsi i rapporti padre-figlio, in particolare prevedendosi:
“1. Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre sig.ra sita in Napoli al Viale Campi Controparte_1
Flegrei n.39/B;
2. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre per le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute Per_2
e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3. Si richiede vengano regolati i tempi di frequentazione tra il padre sig. Persona_1
ed il figlio minore come sopra già riportato;
pertanto si richiede al Tribunale adito Per_2
che il padre sig. possa esercitare il proprio diritto di visita del minore due Persona_1
giorni a settimana, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00/20:30 in maniera autonoma ed a settimane alterne con pernottamento presso il padre dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica pomeriggio;
4. Si richiede di disporre che il sig. provveda al mantenimento del figlio, Persona_1
mediante versamento alla sig.ra , dell'importo di €.350,00 mensili da Controparte_1
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
5. Si richiede di disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% delle Persona_1
spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
6. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la resistente, la quale, non opponendosi all'affido condiviso del minore, contestava il quantum dell'assegno di mantenimento, chiedendo:
2 3
“a) riunire il presente giudizio con rg 10833/2025 ad altro connesso, ex art. 273 c.p.c.
(Cass. civ., sez. un., 15 maggio 2015, n. 9935), tra le stesse parti e con lo stesso oggetto ed indicante il numero di rg 10840/2025, pendente dinanzi allo stesso Giudice Dott.ssa
AN SI e chiamato lo stesso giorno 21.10.2025 alle ore 12,00;
b) assegnare la casa familiare, sita in Napoli al Viale Campi Flegrei N. 39 /B - Interno:
12, alla sig.ra Controparte_1
c) confermare l'affidamento condiviso del neonato ad entrambi i genitori;
Per_2
d) collocare il neonato prioritariamente e prevalentemente presso la residenza della Per_2
madre, già residenza familiare, sita in Napoli al Viale Campi Flegrei N. 39 /B - Interno:
12;
e) stabilire gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato;
d) stabilire, a carico del Sig. di versare, alla sig.ra , un Persona_1 Controparte_1
assegno di mantenimento in favore del neonato pari ad euro 800,00 mensili, con la Per_2
previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50%, ovvero quella minore percentuale a carico della e ritenuta CP_1
di giustizia in considerazione della minore redditualità della stessa, delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, documentate;
e) riconoscere l'assegno unico nella misura del 100% in favore della anche in CP_1
considerazione che la stessa è il genitore collocatario prevalente;
f) stabilire, come in premessa proposto, in ordine al regime di visite e di incontri tra il neonato ed il padre sig. ovvero assumere ogni altro provvedimento Per_2 Persona_1
meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge e al rimborso del contributo unificato con attribuzione ai procuratori anticipatari.”
All'udienza di prima comparizione il Giudice relatore preliminarmente riuniva ex art. 273 c.p.c. il fascicolo del presente giudizio ad altro connesso recante r.g.n. 10840/25 e sottoponeva alle parti una proposta conciliativa alla quale le
3 4
stesse dichiaravano di aderire chiedendo di rimettere la causa in decisione senza termini.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Le parti, su proposta del Giudice, hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- l'affidamento del minore sarà condiviso da entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, presso la cui residenza il minore abiterà in Bagnoli (NA), al
Viale Campi Flegrei, n. 39/B;
in merito alla regolamentazione del diritto di visita:
- il padre terrà con sé il minore due pomeriggi a settimana, con prelievo presso il domicilio materno, dalle ore 15:30 alle ore 19:30, e con riaccompagnamento del minore presso il domicilio materno;
- il padre si impegnerà a stare nella zona di Bagnoli, nei pomeriggi di incontro col minore;
- il minore trascorrerà col padre anche una giornata nel fine settimana, in modo alternato, una volta il sabato e una volta la domenica, dalle 11:00 alle 17:00, con prelevamento e riaccompagnamento presso il domicilio materno;
- dalle 11:00 alle 17:00, alla Festa del Papà il minore sarà col papà e alla Festa della Mamma il minore sarà con la mamma;
- dalle 11:00 alle 17:00, nei giorni dei rispettivi compleanni dei genitori, il minore sarà col genitore, mentre nel giorno del proprio compleanno il minore sarà preferibilmente con entrambi i genitori;
- nelle festività natalizie, ad anni alterni, il minore sarà col padre il 24 dicembre o il
25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, dalle 11:00 alle 17:00; nelle festività pasquali, ad anni alterni, il minore sarà col padre a Pasqua o a Pasquetta, dalle 11:00 alle 17:00;
- a partire dal terzo anno di età, ai due pomeriggi settimanali, si aggiungeranno i fine settimana alternati dal sabato mattina alle 10:30 fino alla domenica alle ore 18:00, oltre
4 5
ad una settimana per le vacanze estive, a luglio o ad agosto, da comunicare al genitore collocatario entro il 31 maggio di ogni anno;
- ogni genitore dovrà garantire un contatto quotidiano col minore;
il ricorrente sarà obbligato a versare, in favore della resistente:
- a titolo di mantenimento del figlio minore, un contributo economico pari ad euro
550,00 mensili, oltre rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici Istat,
- il 60% delle spese straordinarie per il minore, come da Protocollo vigente;
il 100% dell'assegno unico sarà percepito dalla madre.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa AN SI Dott.ssa Immacolata Cozzolino
5
n. rg10833 /2025 riunito al proc. n. 10840/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa AN SI - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10833 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Persona_1
dall'avv. CRISCUOLO EMMANUELLE presso il quale elettivamente domicilia in Torre Annunziata (NA), alla via Vittorio Veneto n.374/E
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dagli avv.ti CASALINO NICOLA ed CASALINO EUGENIO presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (Na) alla via Monterusso, 27,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/05/2025, , premettendo Persona_1
di aver intrattenuto una relazione sentimentale con CP_1
e che dalla loro unione nasceva il minore il 21.07.2024,
[...] Per_2
1 2
chiedeva disciplinarsi i rapporti padre-figlio, in particolare prevedendosi:
“1. Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre sig.ra sita in Napoli al Viale Campi Controparte_1
Flegrei n.39/B;
2. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre per le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute Per_2
e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3. Si richiede vengano regolati i tempi di frequentazione tra il padre sig. Persona_1
ed il figlio minore come sopra già riportato;
pertanto si richiede al Tribunale adito Per_2
che il padre sig. possa esercitare il proprio diritto di visita del minore due Persona_1
giorni a settimana, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00/20:30 in maniera autonoma ed a settimane alterne con pernottamento presso il padre dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica pomeriggio;
4. Si richiede di disporre che il sig. provveda al mantenimento del figlio, Persona_1
mediante versamento alla sig.ra , dell'importo di €.350,00 mensili da Controparte_1
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
5. Si richiede di disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% delle Persona_1
spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
6. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la resistente, la quale, non opponendosi all'affido condiviso del minore, contestava il quantum dell'assegno di mantenimento, chiedendo:
2 3
“a) riunire il presente giudizio con rg 10833/2025 ad altro connesso, ex art. 273 c.p.c.
(Cass. civ., sez. un., 15 maggio 2015, n. 9935), tra le stesse parti e con lo stesso oggetto ed indicante il numero di rg 10840/2025, pendente dinanzi allo stesso Giudice Dott.ssa
AN SI e chiamato lo stesso giorno 21.10.2025 alle ore 12,00;
b) assegnare la casa familiare, sita in Napoli al Viale Campi Flegrei N. 39 /B - Interno:
12, alla sig.ra Controparte_1
c) confermare l'affidamento condiviso del neonato ad entrambi i genitori;
Per_2
d) collocare il neonato prioritariamente e prevalentemente presso la residenza della Per_2
madre, già residenza familiare, sita in Napoli al Viale Campi Flegrei N. 39 /B - Interno:
12;
e) stabilire gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato;
d) stabilire, a carico del Sig. di versare, alla sig.ra , un Persona_1 Controparte_1
assegno di mantenimento in favore del neonato pari ad euro 800,00 mensili, con la Per_2
previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50%, ovvero quella minore percentuale a carico della e ritenuta CP_1
di giustizia in considerazione della minore redditualità della stessa, delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, documentate;
e) riconoscere l'assegno unico nella misura del 100% in favore della anche in CP_1
considerazione che la stessa è il genitore collocatario prevalente;
f) stabilire, come in premessa proposto, in ordine al regime di visite e di incontri tra il neonato ed il padre sig. ovvero assumere ogni altro provvedimento Per_2 Persona_1
meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge e al rimborso del contributo unificato con attribuzione ai procuratori anticipatari.”
All'udienza di prima comparizione il Giudice relatore preliminarmente riuniva ex art. 273 c.p.c. il fascicolo del presente giudizio ad altro connesso recante r.g.n. 10840/25 e sottoponeva alle parti una proposta conciliativa alla quale le
3 4
stesse dichiaravano di aderire chiedendo di rimettere la causa in decisione senza termini.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Le parti, su proposta del Giudice, hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- l'affidamento del minore sarà condiviso da entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, presso la cui residenza il minore abiterà in Bagnoli (NA), al
Viale Campi Flegrei, n. 39/B;
in merito alla regolamentazione del diritto di visita:
- il padre terrà con sé il minore due pomeriggi a settimana, con prelievo presso il domicilio materno, dalle ore 15:30 alle ore 19:30, e con riaccompagnamento del minore presso il domicilio materno;
- il padre si impegnerà a stare nella zona di Bagnoli, nei pomeriggi di incontro col minore;
- il minore trascorrerà col padre anche una giornata nel fine settimana, in modo alternato, una volta il sabato e una volta la domenica, dalle 11:00 alle 17:00, con prelevamento e riaccompagnamento presso il domicilio materno;
- dalle 11:00 alle 17:00, alla Festa del Papà il minore sarà col papà e alla Festa della Mamma il minore sarà con la mamma;
- dalle 11:00 alle 17:00, nei giorni dei rispettivi compleanni dei genitori, il minore sarà col genitore, mentre nel giorno del proprio compleanno il minore sarà preferibilmente con entrambi i genitori;
- nelle festività natalizie, ad anni alterni, il minore sarà col padre il 24 dicembre o il
25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, dalle 11:00 alle 17:00; nelle festività pasquali, ad anni alterni, il minore sarà col padre a Pasqua o a Pasquetta, dalle 11:00 alle 17:00;
- a partire dal terzo anno di età, ai due pomeriggi settimanali, si aggiungeranno i fine settimana alternati dal sabato mattina alle 10:30 fino alla domenica alle ore 18:00, oltre
4 5
ad una settimana per le vacanze estive, a luglio o ad agosto, da comunicare al genitore collocatario entro il 31 maggio di ogni anno;
- ogni genitore dovrà garantire un contatto quotidiano col minore;
il ricorrente sarà obbligato a versare, in favore della resistente:
- a titolo di mantenimento del figlio minore, un contributo economico pari ad euro
550,00 mensili, oltre rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici Istat,
- il 60% delle spese straordinarie per il minore, come da Protocollo vigente;
il 100% dell'assegno unico sarà percepito dalla madre.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa AN SI Dott.ssa Immacolata Cozzolino
5