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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2817/2020
All'udienza collegiale del giorno 25/02/2025 ore 12:20
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Miele Raffaele Pasquale Luca
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. FRANCO STEFANO presente
Appellato/i
CP_2
Avv. PALLOTTINO BEATRICE MARIA presente
TE
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott.ssa Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 25 febbraio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2817 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
, c.f. , residente in Roma ed ivi elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato, alla via Pietro Mascagni 152, presso lo studio dell'avv. Stefano Franco, c.f.
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al fascicolo telematico C.F._2 del giudizio di primo grado,
- APPELLANTE-
e
(c.f. ), TE C.F._3
- APPELLATO CONTUMACE -
e nato a [...] il [...] (C.F. ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_4 degli Scipioni 94, rappresentato e difeso, giusta delega rilasciata su atto separato che si deposita unitamente al presente atto, dall'Avv. Beatrice Maria OT (C.F.: e PEC CodiceFiscale_5
) ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Email_1
Roma, Via degli Scipioni 94,
- APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 11/06/2020 ha Controparte_1
proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n.
20139/2019, pubblicata in data 18/10/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 57159/2019, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e . CP_2 TE
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con ricorso ex art. 702 cpc, ritualmente notificato conveniva in giudizio TE
, concludendo “Piaccia al Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza eccezione e Controparte_1 deduzione disattesa, condannare il Sig. , residente in [...] a Controparte_1 pagare al sig. quale creditore solidale, per le ragioni e titoli di cui in premessa, TE la complessiva somma di euro 9732,40 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione del credito dalla data dei singoli pagamenti e sino alla data di effettivo soddisfo. Parte attrice ritiene di aver diritto alla restituzione di quanto pagato a mani dell'avv.to , al convenuto , CP_2 Controparte_1 in virtù della sentenza numero 10.407/2010 del tribunale civile di Roma. La suddetta sentenza veniva riformata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza del 28 giugno 2016 in riforma della sentenza di primo grado che ha accolto la domanda formulata in primo grado condannando il convenuto
al pagamento delle spese sia del primo che del secondo grado di giudizio. Si Controparte_1 costituiva con deposito della comparsa di costituzione il convenuto chiedendo la Controparte_1 compensazione giudiziale parziale e la chiamata in causa del terzo per essere CP_2 manlevato.
Costituitosi in giudizio il terzo chiamato chiedeva conferma degli importi indicati dal CP_3 per l'indennizzo al , la reiezione della domanda di manleva non ricorrendo duplicazione di CP_1 introiti per compensi professionali. Istruita la causa, autorizzata la chiamata del terzo, mutato il rito, non concessi i mezzi istruttori, la causa rinviata all'udienza del 18 ottobre 2010 per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso:
1) Accoglie la domanda il nei confronti di e per TE Controparte_1
l'effetto condanna al pagamento in favore di Controparte_1 TE
dell'importo di euro 9.733,40 oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al soddisfo;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 TE
liquidano in euro 2.500,00 per compensi professionali, euro 118,50 per esborsi, oltre
i.v.a. e c.p.a. e per spese generali;
3) Condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_1 CP_2
che liquida nell'importo complessivo di euro 1.000,00 per compensi professionali oltre oneri di legge compensandolo parzialmente in virtù di quanto sopra specificato”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, per i motivi di cui in premessa, riformare parzialmente la sentenza n. 20139/2019 (R.G. n. 57159/2017) emessa e pubblicata in data 18/10/2019 dal Tribunale di Roma, Sez. VIII, in persona del Giudice dott. Castelnuovo, non notificata e, per
l'effetto: in via principale: in accoglimento dell'appello, condannare direttamente l'avv.
[...]
a restituire a l'importo di euro 6.873,07; in via subordinata: dichiarare CP_2 TE
l'avv. tenuto a restituire all'appellante l'importo che verrà da questi versato a CP_2 [...]
in relazione alla sentenza impugnata, fino alla concorrenza dell'importo di euro CP_3
6.873,07. In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
§ 5. — L'appellato , costituitosi con comparsa di risposta depositata in data CP_2
05/10/2020, ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di nonché l'inammissibilità dell'appello ai sensi TE degli articoli 342 e 348-bis cpc. Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis
IN VIA PRELIMINARE,
- ritenuta la mancata evocazione in giudizio della parte ricorrente nel giudizio di primo grado, dichiarare la nullità della citazione e con essa l'improcedibilità dell'azione di gravame come proposta.
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 C.p.c., o dell'art. 348 bis C.p.c. l'appello proposto dal signor , per le ragioni indicate in atto;
Controparte_1
NEL MERITO,
- respingere l'appello proposto dal signor , per come proposto, in quanto Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, confermando in toto l'impugnata Sentenza.
Con vittoria di compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, come per legge”.
§ 6. — Non si è costituito in giudizio . TE
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa. § 8. — Debbono esaminarsi innanzitutto le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell'appellato.
§ 8.1. — L'appellante ha innanzitutto eccepito la nullità dell'atto di citazione in appello per mancata evocazione in giudizio dell'appellato . TE
L'eccezione è infondata.
Invero seppure l'appellante non abbia proposto alcuna domanda nei confronti di CP_3
tuttavia, gli ha notificato l'atto di appello presso i suoi difensori (avvocati Dinacci ed
[...]
Hernandez) ai fini della litis denuntiatio.
Comunque la mancata notifica non avrebbe determinato la nullità dell'appello trattandosi di cause scindibili.
§ 8.2. — Deve altresì essere respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellante in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 8.3. — Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis cpc
§ 9. — Nel merito l'appello si articola in due motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “a) violazione dell'art. 1193 c.c. in tema di imputazione del pagamento del debito”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “L'avv. ha provato e confermato CP_2
di aver agito in qualità di legittimato e di aver incassato le somme nella sua qualità. Pertanto le eccezioni di pagamento, sollevate in corso di giudizio, sono interamente superate dalla dichiarazione
e produzione documentale del terzo intervenuto.
Ne consegue che la domanda di manleva va respinta tanto per quanto appena sopra detto, quanto per la prova documentale depositata dal terzo chiamato, che ha effettivamente imputato gli importi ad altre attività prestate”.
Deduce l'appellante che “che risulta documentalmente provato che il Sig. Controparte_1
pagò regolarmente all'avv. gli onorari per quello specifico giudizio e non
[...] CP_2 per altre attività, con l'importo di euro 7.600,00, comprensivi di oneri accessori … Quindi, il
Tribunale avrebbe dovuto accertare che l'avv. nella sostanza ottenne due volte il pagamento CP_2
del compenso, uno dai clienti (per euro 7.600,00) ed uno dal , maggiorato delle competenze CP_3
per la fase esecutiva (per euro 9.733,40).
Il motivo è infondato.
Nella fattura n. 21 del 21.07.2011 l'avvocato dichiara ricevuto la somma di € 5.000,00 CP_2 oltre accessori di legge per un importo finale di € 7.600,00 quale “acconto diritti ed onorari” in relazione alla “sentenza 10.407/10 ed esecuzione – Tribunale di Roma”.
Quindi tale somma va a remunerare in parte (acconto) non solo l'attività svolta nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma ma anche le procedure esecutive che ne sono derivate.
L'avvocato aveva inoltre diritto al pagamento dei compensi per l'attività svolta in fase CP_2
di appello sino alla revoca del mandato.
Infine, dal documento 11 si evince che l'avvocato aveva patrocinato CP_2 Controparte_1
in numerose cause e pertanto poteva imputare i pagamenti ricevuti alla pregressa attività
[...]
difensiva come avvenuto (si veda in proposito il contenuto della nota del 18.03.2015 con un credito pari ad € 29.608,08 del professionista).
Deve altresì rilevarsi che l'avvocato restituiva la somma di € 2.860,00 per spese di CP_2
CTU.
Dunque, l'avvocato ha legittimamente ricevuto tali somme a titolo di compensi per CP_2
l'attività svolta nei confronti di nel corso degli anni. Controparte_1
§ 9.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “b) erronea compensazione parziale delle spese di giudizio di primo grado tra e avv. ”. CP_1 Controparte_1 CP_2
Si legge sul punto nella sentenza impugnata “Compensa parzialmente le spese di lite tra
e attesa la prolissità, la scarsa chiarezza e intellegibilità della Controparte_1 CP_2
difesa (Cassazione civile, sezione II, sentenza 20/10/2016 n° 21297)”.
L'appellante chiede “altresì la riforma della sentenza sul capo relativo alla compensazione parziale de,lle spese di giudizio tra l'odierno appellante e l'avv. , attesa la strategia CP_2 difensiva di quest'ultimo tesa a negare la percezione degli onorari da parte del Sig. , che CP_1
doveva portare invece, anche in ragione del primo motivo di appello, ad una statuizione di condanna del legale a rifondere al Sig. le spese di lite”. CP_1
Il motivo è infondato.
Invero l'avvocato è comunque risultato vincitore nel giudizio di primo grado e, CP_2
conseguentemente, le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia : € 567,00 Fase introduttiva del giudizio : € 461,00
Fase decisionale, valore medio: € 956,00
Compenso tabellare € 1.984,00
Nulla sulle spese per quanto concerne la posizione di rimasto contumace. TE
§ 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Controparte_1 confronti di e avverso la sentenza definitiva del Tribunale CP_2 TE ordinario di Roma n. 20139/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_1 CP_2
che liquida in complessivi € 1.984,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002 a carico di . CP_2
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 2817/2020
All'udienza collegiale del giorno 25/02/2025 ore 12:20
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Miele Raffaele Pasquale Luca
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. FRANCO STEFANO presente
Appellato/i
CP_2
Avv. PALLOTTINO BEATRICE MARIA presente
TE
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott.ssa Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 25 febbraio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2817 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
, c.f. , residente in Roma ed ivi elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato, alla via Pietro Mascagni 152, presso lo studio dell'avv. Stefano Franco, c.f.
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al fascicolo telematico C.F._2 del giudizio di primo grado,
- APPELLANTE-
e
(c.f. ), TE C.F._3
- APPELLATO CONTUMACE -
e nato a [...] il [...] (C.F. ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_4 degli Scipioni 94, rappresentato e difeso, giusta delega rilasciata su atto separato che si deposita unitamente al presente atto, dall'Avv. Beatrice Maria OT (C.F.: e PEC CodiceFiscale_5
) ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Email_1
Roma, Via degli Scipioni 94,
- APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 11/06/2020 ha Controparte_1
proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n.
20139/2019, pubblicata in data 18/10/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 57159/2019, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e . CP_2 TE
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con ricorso ex art. 702 cpc, ritualmente notificato conveniva in giudizio TE
, concludendo “Piaccia al Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza eccezione e Controparte_1 deduzione disattesa, condannare il Sig. , residente in [...] a Controparte_1 pagare al sig. quale creditore solidale, per le ragioni e titoli di cui in premessa, TE la complessiva somma di euro 9732,40 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione del credito dalla data dei singoli pagamenti e sino alla data di effettivo soddisfo. Parte attrice ritiene di aver diritto alla restituzione di quanto pagato a mani dell'avv.to , al convenuto , CP_2 Controparte_1 in virtù della sentenza numero 10.407/2010 del tribunale civile di Roma. La suddetta sentenza veniva riformata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza del 28 giugno 2016 in riforma della sentenza di primo grado che ha accolto la domanda formulata in primo grado condannando il convenuto
al pagamento delle spese sia del primo che del secondo grado di giudizio. Si Controparte_1 costituiva con deposito della comparsa di costituzione il convenuto chiedendo la Controparte_1 compensazione giudiziale parziale e la chiamata in causa del terzo per essere CP_2 manlevato.
Costituitosi in giudizio il terzo chiamato chiedeva conferma degli importi indicati dal CP_3 per l'indennizzo al , la reiezione della domanda di manleva non ricorrendo duplicazione di CP_1 introiti per compensi professionali. Istruita la causa, autorizzata la chiamata del terzo, mutato il rito, non concessi i mezzi istruttori, la causa rinviata all'udienza del 18 ottobre 2010 per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso:
1) Accoglie la domanda il nei confronti di e per TE Controparte_1
l'effetto condanna al pagamento in favore di Controparte_1 TE
dell'importo di euro 9.733,40 oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al soddisfo;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 TE
liquidano in euro 2.500,00 per compensi professionali, euro 118,50 per esborsi, oltre
i.v.a. e c.p.a. e per spese generali;
3) Condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_1 CP_2
che liquida nell'importo complessivo di euro 1.000,00 per compensi professionali oltre oneri di legge compensandolo parzialmente in virtù di quanto sopra specificato”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, per i motivi di cui in premessa, riformare parzialmente la sentenza n. 20139/2019 (R.G. n. 57159/2017) emessa e pubblicata in data 18/10/2019 dal Tribunale di Roma, Sez. VIII, in persona del Giudice dott. Castelnuovo, non notificata e, per
l'effetto: in via principale: in accoglimento dell'appello, condannare direttamente l'avv.
[...]
a restituire a l'importo di euro 6.873,07; in via subordinata: dichiarare CP_2 TE
l'avv. tenuto a restituire all'appellante l'importo che verrà da questi versato a CP_2 [...]
in relazione alla sentenza impugnata, fino alla concorrenza dell'importo di euro CP_3
6.873,07. In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
§ 5. — L'appellato , costituitosi con comparsa di risposta depositata in data CP_2
05/10/2020, ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di nonché l'inammissibilità dell'appello ai sensi TE degli articoli 342 e 348-bis cpc. Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis
IN VIA PRELIMINARE,
- ritenuta la mancata evocazione in giudizio della parte ricorrente nel giudizio di primo grado, dichiarare la nullità della citazione e con essa l'improcedibilità dell'azione di gravame come proposta.
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 C.p.c., o dell'art. 348 bis C.p.c. l'appello proposto dal signor , per le ragioni indicate in atto;
Controparte_1
NEL MERITO,
- respingere l'appello proposto dal signor , per come proposto, in quanto Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, confermando in toto l'impugnata Sentenza.
Con vittoria di compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, come per legge”.
§ 6. — Non si è costituito in giudizio . TE
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa. § 8. — Debbono esaminarsi innanzitutto le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell'appellato.
§ 8.1. — L'appellante ha innanzitutto eccepito la nullità dell'atto di citazione in appello per mancata evocazione in giudizio dell'appellato . TE
L'eccezione è infondata.
Invero seppure l'appellante non abbia proposto alcuna domanda nei confronti di CP_3
tuttavia, gli ha notificato l'atto di appello presso i suoi difensori (avvocati Dinacci ed
[...]
Hernandez) ai fini della litis denuntiatio.
Comunque la mancata notifica non avrebbe determinato la nullità dell'appello trattandosi di cause scindibili.
§ 8.2. — Deve altresì essere respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellante in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 8.3. — Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis cpc
§ 9. — Nel merito l'appello si articola in due motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “a) violazione dell'art. 1193 c.c. in tema di imputazione del pagamento del debito”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “L'avv. ha provato e confermato CP_2
di aver agito in qualità di legittimato e di aver incassato le somme nella sua qualità. Pertanto le eccezioni di pagamento, sollevate in corso di giudizio, sono interamente superate dalla dichiarazione
e produzione documentale del terzo intervenuto.
Ne consegue che la domanda di manleva va respinta tanto per quanto appena sopra detto, quanto per la prova documentale depositata dal terzo chiamato, che ha effettivamente imputato gli importi ad altre attività prestate”.
Deduce l'appellante che “che risulta documentalmente provato che il Sig. Controparte_1
pagò regolarmente all'avv. gli onorari per quello specifico giudizio e non
[...] CP_2 per altre attività, con l'importo di euro 7.600,00, comprensivi di oneri accessori … Quindi, il
Tribunale avrebbe dovuto accertare che l'avv. nella sostanza ottenne due volte il pagamento CP_2
del compenso, uno dai clienti (per euro 7.600,00) ed uno dal , maggiorato delle competenze CP_3
per la fase esecutiva (per euro 9.733,40).
Il motivo è infondato.
Nella fattura n. 21 del 21.07.2011 l'avvocato dichiara ricevuto la somma di € 5.000,00 CP_2 oltre accessori di legge per un importo finale di € 7.600,00 quale “acconto diritti ed onorari” in relazione alla “sentenza 10.407/10 ed esecuzione – Tribunale di Roma”.
Quindi tale somma va a remunerare in parte (acconto) non solo l'attività svolta nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma ma anche le procedure esecutive che ne sono derivate.
L'avvocato aveva inoltre diritto al pagamento dei compensi per l'attività svolta in fase CP_2
di appello sino alla revoca del mandato.
Infine, dal documento 11 si evince che l'avvocato aveva patrocinato CP_2 Controparte_1
in numerose cause e pertanto poteva imputare i pagamenti ricevuti alla pregressa attività
[...]
difensiva come avvenuto (si veda in proposito il contenuto della nota del 18.03.2015 con un credito pari ad € 29.608,08 del professionista).
Deve altresì rilevarsi che l'avvocato restituiva la somma di € 2.860,00 per spese di CP_2
CTU.
Dunque, l'avvocato ha legittimamente ricevuto tali somme a titolo di compensi per CP_2
l'attività svolta nei confronti di nel corso degli anni. Controparte_1
§ 9.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “b) erronea compensazione parziale delle spese di giudizio di primo grado tra e avv. ”. CP_1 Controparte_1 CP_2
Si legge sul punto nella sentenza impugnata “Compensa parzialmente le spese di lite tra
e attesa la prolissità, la scarsa chiarezza e intellegibilità della Controparte_1 CP_2
difesa (Cassazione civile, sezione II, sentenza 20/10/2016 n° 21297)”.
L'appellante chiede “altresì la riforma della sentenza sul capo relativo alla compensazione parziale de,lle spese di giudizio tra l'odierno appellante e l'avv. , attesa la strategia CP_2 difensiva di quest'ultimo tesa a negare la percezione degli onorari da parte del Sig. , che CP_1
doveva portare invece, anche in ragione del primo motivo di appello, ad una statuizione di condanna del legale a rifondere al Sig. le spese di lite”. CP_1
Il motivo è infondato.
Invero l'avvocato è comunque risultato vincitore nel giudizio di primo grado e, CP_2
conseguentemente, le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia : € 567,00 Fase introduttiva del giudizio : € 461,00
Fase decisionale, valore medio: € 956,00
Compenso tabellare € 1.984,00
Nulla sulle spese per quanto concerne la posizione di rimasto contumace. TE
§ 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Controparte_1 confronti di e avverso la sentenza definitiva del Tribunale CP_2 TE ordinario di Roma n. 20139/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_1 CP_2
che liquida in complessivi € 1.984,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002 a carico di . CP_2
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli