Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 63072019 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.151272019 emesso in data 3.05.2019 notificato in data 13.5.2019
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Smonis con il Parte_1
quale elettivamente domicilia in Salerno alla via R. De Martino n.7 giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.-
-opponente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Veglia Controparte_1
e dall'avv. Luca Veglia con i quali elettivamente domicilia in Salerno al Corso
Garibaldi 5 giusta mandato in atti
-opposto-
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n, 1512/2019 reso in data 3/05/19, il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. ha ingiunto al sig. Controparte_1
il pagamento della somma complessiva di € 6.224,47 oltre spese, Parte_1
competenze ed onorari della procedura monitoria;
1
Si costituiva in giudizio l'opposto il quale faceva rilevare la Controparte_1 pretestuosità e l'infondatezza dell'opposizione e pertanto chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.-
Nel corso del giudizio veniva richiesta e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto .-
Dopo numerosi rinvii per la discussione e cambi di giudicante la causa veniva fissata per la discussione all'udienza del 14.01.2025 e decisa in pari data.-
…………..
Preliminarmente va esaminata e rigettata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente .-,
Va solo ribadito che il termine biennale era previsto dall'art. 6 co. 4 L. 841 del
22/12/1973, poi abrogato dalla L. n. 133 del 06/08/2008 (di conversione del decreto
25/06/2008 n. 112), con il conseguente ripristino del termine quinquennale. Il ripristinato termine quinquennale di prescrizione non si è compiuto neppure per il rimborso delle quote condominiali relative all'anno 2013, tenuto conto della interruzione del predetto termine con la richiesta di rimborso dell'opposto con lettera racc. del 17/12/2018 che risulta depositata in atti.-
Non solo, va anche evidenziato che l'eccezione di prescrizione implica l'automatico riconoscimento dell'esistenza del credito fatto vale e nella misura richiesta dal creditore.-
Passando al merito della controversia in oggetto va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo,
2 tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sul quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Al contrario, la parte opposta nel corso del giudizio di opposizione a cognizione piena, ha fornito piena, completa e rigorosa dimostrazione – sia sull' an che sul quantum debeatur - in ordine alla debenza del corrispettivo dovuto per la prestazione professionale resa in favore della società opponente.-
L'opposizione va pertanto rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.-
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio :
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n . 1512/2019 emesso in data 3.05.2019 notificato in data 13.5.2019 già esecutivo pertanto condanna l'opponente al pagamento della somma di € Parte_1
6.224,47 oltre interessi e spese come richiesti;
3 2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3397,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali dovute come per legge.-
Così deciso in Salerno,14.01.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
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