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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7622 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 10421/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TO PIERLUIGI, TO NO e GN STEFANIA, con elezione di domicilio in VIA DUOMO 77, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
IP. ANA. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
UD DO, con elezione di domicilio in VIA ANTONIO D'AURIA 67, SANT'ANASTASIA; RESISTENTE OGGETTO: spettanze CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 2-5-2024, l'istante in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società dal 2- Parte_2
1-2020 al 29-2-2024, sebbene regolarmente assunto solo dall'1-12-2020 con contratto part-time di 15 ore settimanali, come aiuto cuoco presso il ristorante “Emilio-Gastronomi Pasta Fresca”, ed inquadramento nel 6° liv. del ccnl pubblici esercizi, esponeva che, per il lavoro prestato oltre 15 ore settimanali era stato retribuito in misura non conforme alla retribuzione prevista per il livello di inquadramento e senza la dovuta maggiorazione prevista per il lavoro straordinario;
che, in ogni caso, aveva osservato un orario di lavoro dalle 8,00 alle 16,00, dal lunedì al venerdì, e dalle 8,00 alle 17,00 il sabato e la domenica senza mai fruire di riposo settimanale;
che non aveva mai fruito di ferie;
che aveva percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella indicata in busta paga;
che, alla cessazione del rapporto di lavoro, nulla aveva ricevuto per TFR e indennità di fine rapporto. Pertanto, volendo veder riconosciuto il diritto al trattamento economico previsto dal CCNL del settore pubblici esercizi per il 6° livello e, comunque, ad una retribuzione adeguata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto a norma dell'art. 36 della Costituzione, adiva il Tribunale del Lavoro di Napoli per sentir condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 89.321,61 per le causali predette, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente la società convenuta chiedendo unicamente il rinvio della trattazione del giudizio per apprestare una compiuta difesa, impedita dalle gravi condizioni di salute del legale rappresentante della società convenuta.
******* La domanda risulta fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di cui alla presente motivazione. Risulta opportuna una premessa fondamentale in ordine al thema decidendum. In proposito appare opportuno rammentare, a partire dall'intervento a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 761 del 23.1.2002), l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in ordine all'operatività del principio di non contestazione nelle controversie di lavoro, alla stregua del quale quando il difetto di contestazione investe i fatti costitutivi della domanda, poiché gli artt. 167, 1° comma, e 416, 3° comma, cpc, impongono al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti dedotti dall'attore a fondamento della domanda, la mancata contestazione assume la fisionomia di un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la regione che l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. E non par dubbio che l'aver teorizzato un onere a carico del convenuto di prendere posizione esplicita sui fatti posti a fondamento della domanda porta a ritenere che anche il silenzio e la contestazione generica
2 costituiscono inottemperanza di quell'onere, con la conseguenza che, anche in tali casi, l'effetto sarà quello di vedere espunti dal thema probandum i fatti investiti dalla contestazione generica o dal silenzio ed il giudice dovrà ritenerli ammessi. Venendo, quindi, all'esame del merito delle pretese di parte ricorrente, a fronte delle allegazioni attoree il convenuto non ha effettuato alcuna specifica contestazione in ordine all'esistenza, alla durata del rapporto di lavoro, così come all'inquadramento rivendicato, risultando, peraltro, tali circostanze anche documentate (v. contratto di lavoro e buste paga anche se a partire dalla data di dicembre 2020). Parimenti alcuna contestazione è stata sollevata circa l'orario di lavoro effettivamente prestato, la mancata fruizione di ferie e in ordine alla mancata corresponsione delle somme come indicate in busta paga. Occorre solamente evidenziare, in ordine all'orario di lavoro, che il ricorrente, in sede di libero interrogatorio, ha ammesso di avere lavorato dal martedì alla domenica con orario dalle 8,00 alle 16,00, fruendo del giorno di riposo nella giornata del lunedì. Sebbene tali dichiarazioni non abbiano valore confessorio, esse inducono, secondo un prudente apprezzamento, al convincimento giudiziale circa lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo l'articolazione oraria come precisata dallo stesso lavoratore. Una volta, quindi, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, occorre verificare se l'istante ha titolo, ed in che misura, per ottenere il pagamento delle somme richieste in ricorso. Il ricorrente invoca l'applicazione del contratto collettivo del settore pubblici esercizi e su di esso computa le somme per le quali chiede la condanna. Sul punto si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (v. Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665) In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso. Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta
3 per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (Cass. lav., 1.9.95, n. 9231). Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita (Cass., 2.6.82, n. 3357).
Nel caso all'attenzione del giudicante parte convenuta, come si è detto, nulla ha contestato anche in ordine a tale aspetto e, in ogni caso, l'applicazione del contratto collettivo risulta dalle buste paga in atti, per cui deve ritenersi che la società fosse tenuta al rispetto dell'invocato contratto collettivo nazionale.
Per differenze retributive, dunque, può essere riconosciuto al lavoratore quanto richiesto nei conteggi depositati in data 24-9-2026, alla luce delle dichiarazioni del lavoratore in sede di libero interrogatorio, che appaiono elaborati secondo corretti criteri contabili che trovano riscontro nella documentazione in atti. Non può, invece, tenersi conto della documentazione depositata dalla difesa di parte convenuta (v., in particolare, bonifici bancari riferiti) perché oltremodo tardiva e che, in ogni caso, nulla dice in ordine all'imputazione
-contestata- dei pagamenti effettuati e risulta non satisfattiva delle pretese attoree. Pertanto la società convenuta va condannata al pagamento della somma pari a € 47.113,88, di cui € 5796,60 a titolo di tfr. Su tali somme competono interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.. La pronuncia non ha, avuto riguardo agli accessori, effetti costitutivi della liquidazione ma contiene il mero accertamento della natura indicizzata del credito, per cui non occorre indicare l'ammontare del dovuto in moneta (cfr. Cass. lav. 12.3.2001 n. 3563 e 18.8.2000, n.10942, entrambe in motivazione). Infatti, la sentenza ai sensi degli artt. 429, co. 3, cpc e 150 disp. att. cpc, non può ritenersi viziata da omessa o incompleta determinazione per il fatto della mancata quantificazione del relativo importo, ove contenga l'indicazione del credito e della sua decorrenza, atteso che la natura indicizzata dei crediti di lavoro consente che la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi legali, determinabili in
4 base a semplici calcoli aritmetici, prescinda dalla determinazione del loro importo oltre a consentire anche che il giudice effettui la quantificazione di tali componenti solo fino ad una certa data (Cass., 17.12.98, n. 12640; Cass., 21.4.95, n. 4519; Cass., 6.11.90, n. 10652). In ordine alla individuazione delle singole componenti del credito ed alla decorrenza degli accessori si rinvia alle singole scadenze innanzi indicate, per cui la decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria può essere calcolata a partire dalla maturazione mensile del singolo emolumento;
gli accessori sul TFR decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro il tutto come indicato nei conteggi allegati al ricorso. Le spese sono a carico del soccombente liquidate come da dispositivo tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:1) condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 47.113,88, di cui € 5796,60 a titolo di tfr oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; 3) condanna la convenuta alla rifusione, delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 3400,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre CPA ed IVA secondo legge, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido. Così deciso in data 23/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 10421/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TO PIERLUIGI, TO NO e GN STEFANIA, con elezione di domicilio in VIA DUOMO 77, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
IP. ANA. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
UD DO, con elezione di domicilio in VIA ANTONIO D'AURIA 67, SANT'ANASTASIA; RESISTENTE OGGETTO: spettanze CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 2-5-2024, l'istante in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società dal 2- Parte_2
1-2020 al 29-2-2024, sebbene regolarmente assunto solo dall'1-12-2020 con contratto part-time di 15 ore settimanali, come aiuto cuoco presso il ristorante “Emilio-Gastronomi Pasta Fresca”, ed inquadramento nel 6° liv. del ccnl pubblici esercizi, esponeva che, per il lavoro prestato oltre 15 ore settimanali era stato retribuito in misura non conforme alla retribuzione prevista per il livello di inquadramento e senza la dovuta maggiorazione prevista per il lavoro straordinario;
che, in ogni caso, aveva osservato un orario di lavoro dalle 8,00 alle 16,00, dal lunedì al venerdì, e dalle 8,00 alle 17,00 il sabato e la domenica senza mai fruire di riposo settimanale;
che non aveva mai fruito di ferie;
che aveva percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella indicata in busta paga;
che, alla cessazione del rapporto di lavoro, nulla aveva ricevuto per TFR e indennità di fine rapporto. Pertanto, volendo veder riconosciuto il diritto al trattamento economico previsto dal CCNL del settore pubblici esercizi per il 6° livello e, comunque, ad una retribuzione adeguata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto a norma dell'art. 36 della Costituzione, adiva il Tribunale del Lavoro di Napoli per sentir condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 89.321,61 per le causali predette, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente la società convenuta chiedendo unicamente il rinvio della trattazione del giudizio per apprestare una compiuta difesa, impedita dalle gravi condizioni di salute del legale rappresentante della società convenuta.
******* La domanda risulta fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di cui alla presente motivazione. Risulta opportuna una premessa fondamentale in ordine al thema decidendum. In proposito appare opportuno rammentare, a partire dall'intervento a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 761 del 23.1.2002), l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in ordine all'operatività del principio di non contestazione nelle controversie di lavoro, alla stregua del quale quando il difetto di contestazione investe i fatti costitutivi della domanda, poiché gli artt. 167, 1° comma, e 416, 3° comma, cpc, impongono al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti dedotti dall'attore a fondamento della domanda, la mancata contestazione assume la fisionomia di un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la regione che l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. E non par dubbio che l'aver teorizzato un onere a carico del convenuto di prendere posizione esplicita sui fatti posti a fondamento della domanda porta a ritenere che anche il silenzio e la contestazione generica
2 costituiscono inottemperanza di quell'onere, con la conseguenza che, anche in tali casi, l'effetto sarà quello di vedere espunti dal thema probandum i fatti investiti dalla contestazione generica o dal silenzio ed il giudice dovrà ritenerli ammessi. Venendo, quindi, all'esame del merito delle pretese di parte ricorrente, a fronte delle allegazioni attoree il convenuto non ha effettuato alcuna specifica contestazione in ordine all'esistenza, alla durata del rapporto di lavoro, così come all'inquadramento rivendicato, risultando, peraltro, tali circostanze anche documentate (v. contratto di lavoro e buste paga anche se a partire dalla data di dicembre 2020). Parimenti alcuna contestazione è stata sollevata circa l'orario di lavoro effettivamente prestato, la mancata fruizione di ferie e in ordine alla mancata corresponsione delle somme come indicate in busta paga. Occorre solamente evidenziare, in ordine all'orario di lavoro, che il ricorrente, in sede di libero interrogatorio, ha ammesso di avere lavorato dal martedì alla domenica con orario dalle 8,00 alle 16,00, fruendo del giorno di riposo nella giornata del lunedì. Sebbene tali dichiarazioni non abbiano valore confessorio, esse inducono, secondo un prudente apprezzamento, al convincimento giudiziale circa lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo l'articolazione oraria come precisata dallo stesso lavoratore. Una volta, quindi, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, occorre verificare se l'istante ha titolo, ed in che misura, per ottenere il pagamento delle somme richieste in ricorso. Il ricorrente invoca l'applicazione del contratto collettivo del settore pubblici esercizi e su di esso computa le somme per le quali chiede la condanna. Sul punto si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (v. Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665) In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso. Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta
3 per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (Cass. lav., 1.9.95, n. 9231). Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita (Cass., 2.6.82, n. 3357).
Nel caso all'attenzione del giudicante parte convenuta, come si è detto, nulla ha contestato anche in ordine a tale aspetto e, in ogni caso, l'applicazione del contratto collettivo risulta dalle buste paga in atti, per cui deve ritenersi che la società fosse tenuta al rispetto dell'invocato contratto collettivo nazionale.
Per differenze retributive, dunque, può essere riconosciuto al lavoratore quanto richiesto nei conteggi depositati in data 24-9-2026, alla luce delle dichiarazioni del lavoratore in sede di libero interrogatorio, che appaiono elaborati secondo corretti criteri contabili che trovano riscontro nella documentazione in atti. Non può, invece, tenersi conto della documentazione depositata dalla difesa di parte convenuta (v., in particolare, bonifici bancari riferiti) perché oltremodo tardiva e che, in ogni caso, nulla dice in ordine all'imputazione
-contestata- dei pagamenti effettuati e risulta non satisfattiva delle pretese attoree. Pertanto la società convenuta va condannata al pagamento della somma pari a € 47.113,88, di cui € 5796,60 a titolo di tfr. Su tali somme competono interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.. La pronuncia non ha, avuto riguardo agli accessori, effetti costitutivi della liquidazione ma contiene il mero accertamento della natura indicizzata del credito, per cui non occorre indicare l'ammontare del dovuto in moneta (cfr. Cass. lav. 12.3.2001 n. 3563 e 18.8.2000, n.10942, entrambe in motivazione). Infatti, la sentenza ai sensi degli artt. 429, co. 3, cpc e 150 disp. att. cpc, non può ritenersi viziata da omessa o incompleta determinazione per il fatto della mancata quantificazione del relativo importo, ove contenga l'indicazione del credito e della sua decorrenza, atteso che la natura indicizzata dei crediti di lavoro consente che la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi legali, determinabili in
4 base a semplici calcoli aritmetici, prescinda dalla determinazione del loro importo oltre a consentire anche che il giudice effettui la quantificazione di tali componenti solo fino ad una certa data (Cass., 17.12.98, n. 12640; Cass., 21.4.95, n. 4519; Cass., 6.11.90, n. 10652). In ordine alla individuazione delle singole componenti del credito ed alla decorrenza degli accessori si rinvia alle singole scadenze innanzi indicate, per cui la decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria può essere calcolata a partire dalla maturazione mensile del singolo emolumento;
gli accessori sul TFR decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro il tutto come indicato nei conteggi allegati al ricorso. Le spese sono a carico del soccombente liquidate come da dispositivo tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:1) condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 47.113,88, di cui € 5796,60 a titolo di tfr oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; 3) condanna la convenuta alla rifusione, delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 3400,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre CPA ed IVA secondo legge, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido. Così deciso in data 23/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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