CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 13/01/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 460/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3404/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437027 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12469/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 3.2.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 112401437027, con cui gli veniva richiesto il pagamento per la Ta.Ri anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023, oltre sanzioni e interessi, per l'immobile in Roma, Indirizzo_1, (in catasto al fg. Daticatastali_1). -------------------- Assumeva che difettava il presupposto oggettivo per variazione della toponomastica per cui l'indirizzo dell'immobile, originariamente in Indirizzo_1, era successivamente variato in Indirizzo_2, giusta delibera G.C. n. 323 del 18.6.2002, e che per le annualità di cui all'accertamento la tassa era stata pagata dalla comproprietaria Nominativo_2 Nominativo_2; non sussisteva, quindi, l'omessa dichiarazione e neppure l'omesso versamento. -------------------------------- Tale situazione, peraltro riportata nell'atto di compravendita del 2.7.2002, era stata rappresentata con l'istanza in autotutela in data 17.11.2024, senza che il Comune avanzasse alcun riscontro. ------------------------------------------- Eccepiva l'illegittimità dell'avviso impugnato e concludeva per il suo annullamento. ----------------------------------------- Con successiva memoria il ricorrente si riportava al ricorso ed insisteva nelle già rese conclusioni. ------------------------ Il Comune di Roma Capitale nulla deduceva. ----------------- All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il difensore del ricorrente, tratteneva la controversia in decisione. -----------------------------------------
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. ---------------------- Preliminarmente va dichiarata la tempestività del ricorso proposto, giacché notificato il 12.1.2025 e, dunque, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (D.Lgs. 546/92, art. 21). -------------- Il ricorrente ha dedotto e documentato che era intervenuta nel tempo una variazione della toponomastica, come risulta da copia della delibera G.C. n. 323 del 18.6.2002, e che ciò concretava una situazione che il Comune ben poteva conoscere, malgrado il mancato aggiornamento catastale. Peraltro per l'immobile, di cui il ricorrente era comproprietario insieme a Nominativo_2, questa aveva versato per gli anni in contestazione la tassa, per cui l'avviso non avrebbe dovuto essere emesso per insussistenza del presupposto oggettivo, trattandosi di immobile già censito ai fini Ta.Ri. ---------------------------------------------- D'altra parte, si rileva che il Comune, non costituendosi in giudizio, nulla ha obiettato, né ha fornito alcuna prova a sostegno della pretesa. Il ricorso va accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato va annullato. In ragione di quanto sopra, della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione le spese di lite sono poste a carico della parte resistente e liquidate come in dispositivo. -------------------
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso;
condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.300,00, oltre rimborso CU (€. 60,00), spese generali nella misura del 15% e oneri di legge. Così deciso in Roma il 4.12.2025
Il Giudice Est.
SE CO MP
firmato digitalmente
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3404/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437027 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12469/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 3.2.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 112401437027, con cui gli veniva richiesto il pagamento per la Ta.Ri anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023, oltre sanzioni e interessi, per l'immobile in Roma, Indirizzo_1, (in catasto al fg. Daticatastali_1). -------------------- Assumeva che difettava il presupposto oggettivo per variazione della toponomastica per cui l'indirizzo dell'immobile, originariamente in Indirizzo_1, era successivamente variato in Indirizzo_2, giusta delibera G.C. n. 323 del 18.6.2002, e che per le annualità di cui all'accertamento la tassa era stata pagata dalla comproprietaria Nominativo_2 Nominativo_2; non sussisteva, quindi, l'omessa dichiarazione e neppure l'omesso versamento. -------------------------------- Tale situazione, peraltro riportata nell'atto di compravendita del 2.7.2002, era stata rappresentata con l'istanza in autotutela in data 17.11.2024, senza che il Comune avanzasse alcun riscontro. ------------------------------------------- Eccepiva l'illegittimità dell'avviso impugnato e concludeva per il suo annullamento. ----------------------------------------- Con successiva memoria il ricorrente si riportava al ricorso ed insisteva nelle già rese conclusioni. ------------------------ Il Comune di Roma Capitale nulla deduceva. ----------------- All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il difensore del ricorrente, tratteneva la controversia in decisione. -----------------------------------------
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. ---------------------- Preliminarmente va dichiarata la tempestività del ricorso proposto, giacché notificato il 12.1.2025 e, dunque, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (D.Lgs. 546/92, art. 21). -------------- Il ricorrente ha dedotto e documentato che era intervenuta nel tempo una variazione della toponomastica, come risulta da copia della delibera G.C. n. 323 del 18.6.2002, e che ciò concretava una situazione che il Comune ben poteva conoscere, malgrado il mancato aggiornamento catastale. Peraltro per l'immobile, di cui il ricorrente era comproprietario insieme a Nominativo_2, questa aveva versato per gli anni in contestazione la tassa, per cui l'avviso non avrebbe dovuto essere emesso per insussistenza del presupposto oggettivo, trattandosi di immobile già censito ai fini Ta.Ri. ---------------------------------------------- D'altra parte, si rileva che il Comune, non costituendosi in giudizio, nulla ha obiettato, né ha fornito alcuna prova a sostegno della pretesa. Il ricorso va accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato va annullato. In ragione di quanto sopra, della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione le spese di lite sono poste a carico della parte resistente e liquidate come in dispositivo. -------------------
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso;
condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.300,00, oltre rimborso CU (€. 60,00), spese generali nella misura del 15% e oneri di legge. Così deciso in Roma il 4.12.2025
Il Giudice Est.
SE CO MP
firmato digitalmente