TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 01/08/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 365/2025
Il Tribunale, in persona del Giudice unico Massimiliano Segarizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata da considerarsi in calce al ricorso introduttivo d.d. 07.02.2025, dall'Avv.
Francesco Dagostin, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano di data 07.01.2025
Parte ricorrente nei confronti di
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata CP_1 C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta d.d. 05.04.2025, dall'Avv. Luca Scopa
Parte resistente con oggetto: azione di rivendica;
sequestro giudiziario;
trattenuta in decisione all'udienza del 10.07.2025, rassegnate le seguenti
CONCLUSIONI
➢ da parte ricorrente , come da foglio di precisazione delle Parte_1 conclusioni di data 09.07.2025:
“Voglia l'adito Giudice, ogni contraria domanda ed eccezione respinta:
1.- Accertare e dichiarare la proprietà dell'immobile per il quale è causa in capo all'odierna ricorrente;
2.- Accertare e dichiarare che l'odierno convenuto ha occupato ed occupa l'immobile per cui è causa illegittimamente e senza titolo, e per l'effetto ordinargli, ai sensi dell'art. 948 c.c.,
l'immediato rilascio dello stesso;
3.- Ordinare al custode giudiziario nominato con ordinanza dd. 19.5.2025 nel procedimento R.G.
365-1/2025 di immettere senza indugio nel possesso dell'immobile la ricorrente, proprietaria del medesimo;
4.- Con piena vittoria di spese di causa (compenso professionale e spese secondo i parametri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 nel testo vigente, oltre accessori di legge).
In punto domanda riconvenzionale avversaria, si precisano altresì le seguenti conclusioni:
Voglia l'adito Giudice, ogni contraria domanda ed eccezione respinta
In via preliminare:
a.- accertare e dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta per violazione dell'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., stante l'omessa/assolutamente incerta indicazione dell'oggetto della domanda e/o dei fatti costituenti le ragioni della stessa, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda;
b.- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte attrice in relazione alla domanda riconvenzionale proposta, per carenza di titolarità del diritto fatto valere in giudizio, e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda.
Nel merito: rigettare in ogni caso la domanda riconvenzionale avversaria in quanto del tutto infondata.
In ogni caso: condannare controparte alle spese di causa, da liquidarsi giusti parametri di cui a D.M.
10.3.2014 n. 55 nel testo vigente, nonché condannare controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
➢ da parte resistente , come da comparsa di data 05.04.2025: CP_1
“In via preliminare e/o pregiudiziale:
1. Rigettare la richiesta di sequestro giudiziario ex art.670, comma 1, c.p.c. dell'immobile ed identificato nella p.m. 8 della p.ed.3053 in P.T. 6588/II, C.C. Gries, di proprietà della ricorrente
ed attualmente occupato dal convenuto sig. , in quanto Parte_1 CP_1 infondata in fatto e in diritto.
Nel merito:
1. Rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente, in quanto inammissibili in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale:
2 di 10
1. Ordinare alla ricorrente il rilascio dell'immobile da ella attualmente Parte_1 occupato, identificato nella p.m.4 p.ed.3053 in P.T. 6588/II, c.c. Gries, di proprietà della
Comunione ereditaria in morte di , di cui è parte il convenuto . Persona_1 CP_1
2. Disporre nei confronti del convenuto che egli rilasci la p.m.8 p.ed.3053 in CP_1
P.T. 6588/II, C.C. Gries, di proprietà della ricorrente solo Parte_1 subordinatamente al rilascio di quest'ultima dell'immobile da ella attualmente occupato, identificato nella p.m. 4 p.ed.3053 in P.T. 6588/II, c.c. Gries, di proprietà della Comunione ereditaria in morte di , cui è parte il convenuto . Persona_1 CP_1
Con ogni ulteriore riserva, anche istruttoria
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Allegazioni delle parti ed iter processuale
1. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. la signora ha rivendicato la Parte_1 proprietà dell'immobile tavolarmente identificato come p.m. 8 della p.ed. 3053 in P.T. 6588/II,
C.C. Gries - appartamento e cantina siti in Bolzano, Vicolo Lageder n.
4 - e richiesto l'emissione di ordine di rilascio nei confronti del signor che lo occuperebbe illegittimamente, con CP_1 contestuale istanza di concessione di sequestro giudiziario del medesimo immobile.
A fondamento ha dedotto che la comunione indivisa in capo all'edificio identificato dalla p.ed.
3053 in C.C. Gries è stata sciolta con sentenza passata in giudicato di questo Tribunale n.
1002/2016, in forza della quale è stato assegnato alla ricorrente l'appartamento individuato dalla p.m. 8, che tuttavia sarebbe tutt'ora occupato senza titolo dal signor senza esito CP_1 sarebbero stati i tentativi di composizione bonaria e di mediazione obbligatoria.
La richiesta di sequestro giudiziario veniva basata sul temuto pericolo che il resistente, avuta conoscenza del giudizio, alterasse o danneggiasse l'immobile.
Con decreto d.d. 11.2.2025 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 17.4.2025.
1.1. Non ritenendo sussistere i presupposti per provvedere inaudita altera parte come richiesto, con separato provvedimento il giudice fissava udienza nel subprocedimento cautelare per il giorno 6.3.2025. A tale udienza, riscontrato il mancato perfezionamento della notifica entro il termine assegnato, la trattazione dell'istanza cautelare veniva rinviata alla stessa udienza fissata per la discussione del merito della causa, previa rinnovazione delle notificazioni.
3 di 10 1.2. In data 7.4.2025 il resistente si costituiva depositando comparsa nel fascicolo CP_1 digitale principale, con cui:
- insisteva per il rigetto delle istanze di parte ricorrente, affermandone apoditticamente l'infondatezza;
- deduceva l'inammissibilità delle istanze di parte ricorrente, in quanto con la sentenza n.
1002/2016 sarebbe stata assegnata alla comunione ereditaria del defunto , Persona_1 padre del resistente, la p.m. 8 della p.ed. 3053;
- sosteneva che la ricorrente rifiutava ingiustificatamente di consegnare ai comproprietari e l'immobile loro assegnato sub p.m. 3, e CP_1 Controparte_2 Persona_2 che la famiglia abitasse sin dal 1982 nell'appartamento poi individuato come p.m. CP_1
8, dichiarandosi disponibile alla sua consegna solo contestualmente al rilascio da parte della ricorrente dell'immobile di cui era comproprietario;
- formulava domanda riconvenzionale, con cui chiedeva di emettere ordine di rilascio dell'immobile occupato dalla signora identificato nella p.m. 4, a favore della Pt_1 comunione ereditaria in morte di , di cui egli sarebbe parte, nonché chiedeva Persona_1 di condizionare il proprio rilascio a quello della ricorrente.
1.3. All'udienza del 17.4.2025 la ricorrente, per quanto ti interesse, eccepiva la nullità della domanda riconvenzionale per omessa indicazione di petitum e causa petendi, non essendo né identificato chiaramente l'immobile del quale il resistente pretenderebbe il rilascio (a pag. 3 individuato nella p.m. 8, a pag. 4 nella p.m. 3 e nelle conclusioni nella p.m. 4), né indicati il titolo e l'azione esercitata;
eccepiva inoltre il difetto di legittimazione attiva del signor in CP_1 quanto non risulterebbe proprietario né della p.m. 3 né della p.m. 4 della p.ed. 3053 in C.C. Gries, negando di occupare l'una o l'altra p.m.; formulava quindi istanza di condanna del resistente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ed insisteva per la concessione del sequestro giudiziario.
Il resistente contestava le deduzioni della ricorrente, faceva presente che il signor CP_1 avendo richiesto il conguaglio previsto dalla sentenza, aveva accettato l'eredità del padre e precisava che oggetto della domanda riconvenzionale era la p.m. 4.
Il Giudice, rilevato preliminarmente che non aveva documentato in questo giudizio CP_1 la qualità di erede di , in assenza di un certificato di eredità ovvero di intavolazione Persona_1 della proprietà a suo favore quale erede di , ha fissato per la comparizione personale Persona_1 delle parti l'udienza del 7.5.2025 e formulato proposta conciliativa del seguente tenore: “Le parti
4 di 10 si scambiano contestualmente le chiavi rispettivamente della p.m. 8 e della p.m. 4 della p.ed.
3053 in C.C. Gries consentendo alla controparte di asportare i propri beni ed effetti personali nei successivi 5 giorni lavorativi. Lite abbandonata a spese compensate”.
1.4. All'udienza del 7.5.2025 la ricorrente dichiarava di accettare la proposta conciliativa giudiziale mentre parte resistente non compariva personalmente ed il suo difensore deduceva la non attuabilità della proposta, in considerazione dell'alta litigiosità delle parti, con conseguente pericolo per la loro incolumità nel caso di consegna delle chiavi a proprie mani, e della eccessiva brevità del termine per il trasloco, ritenendo congruo un termine di almeno 6 mesi.
1.5. All'esito della riserva assunta a tale udienza il giudice si pronunciava sull'istanza cautelare con ordinanza del 19.5.2025, disponendo il sequestro giudiziario della p.m. 8 e ordinando al resistente di consentire l'immediata immissione in possesso nell'immobile del custode giudiziario all'uopo nominato, avvocato Stefan Thurin, autorizzando quest'ultimo a concedere al signor su richiesta scritta di quest'ultimo, un termine non inferiore a 30 e non superiore a 60 CP_1 giorni per il rilascio completo e l'asporto di beni mobili personali.
1.6. Ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, fissava udienza per la discussione orale il giorno 10.7.2025 alla quale tratteneva la causa in decisione.
II. La domanda principale di parte ricorrente
2. È documentale che con sentenza irrevocabile del Tribunale di Bolzano n. 1002/2016 dd.
26.07.2016, corretta con decreto d.d. 11.12.2019, è stato disposto lo scioglimento della comunione in capo alla p.ed. 3053 in C.C. Gries mediante assegnazione, fra l'altro, alla signora della p.m. 8, mentre alla comunione ereditaria in morte di Parte_1 Persona_1
è stato assegnato l'appartamento contraddistinto come p.m. 4 della p.ed. 3053, con contestuale condanna della signora a pagare un conguaglio di euro 17.812,50 a favore degli eredi di Pt_1
(doc. 2 ricorrente). Persona_1
Il resistente non ha contestato il titolo a fondamento dell'azione promossa dalla ricorrente, né ha dedotto l'esistenza di fatti ostativi alla proprietà di quest'ultima, regolarmente intavolata nel
Libro fondiario in forza della predetta sentenza e dell'atto di donazione d.d. 17.12.2010 (doc. 1 ricorrente).
Da un tanto deriva che la signora è proprietaria dell'immobile Parte_1 individuato come p.m. 8 della p.ed. 3053 in P.T. 6588/II C.C. Gries, come risulta dall'inscrizione tavolare.
5 di 10 2.1. Quanto all'ordine di rilascio richiesto, il resistente non ha contestato di occupare l'immobile della ricorrente. Le circostanze da lui addotte, in particolare il fatto che la famiglia CP_1 risiederebbe nell'appartamento sin dagli anni '80, non costituiscono un titolo legittimante l'occupazione che osta all'emissione del provvedimento, non essendo stata richiesta l'assegnazione dell'appartamento identificato come p.m. 8 nel giudizio di divisione.
Dalla sentenza n. 1002/2016 risulta infatti che, a seguito del decesso del comproprietario signor il procedimento è stato riassunto nei confronti di sua moglie e dei Persona_1 Persona_2
Cont figli e quali chiamati all'eredità (pag. 5); il provvedimento dà atto però che Controparte_2 tali soggetti sono rimasti contumaci e che non vi è prova di una loro accettazione dell'eredità:
“non è dato sapere chi sono gli eredi di costui, né se gli stessi abbiano accettato l'eredità. Infatti, dal citato estratto del Libro Maestro risulta ancora l'iscrizione del diritto di proprietà sulla quota indivisa di 1/8 in favore del defunto, in quanto gli eredi non hanno mai chiesto l'emissione del certificato di eredità. Per tali ragioni, la quota di verrà assegnata alla Persona_1 comunione ereditaria in morte dello stesso” (pag. 9).
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza, le statuizioni contenute nella stessa non possono essere messe in discussione in questa sede, per cui ogni ex condividente è titolare solo della porzione di edificio che gli è stata assegnata all'esito della divisione.
2.2. Sotto diverso profilo, la domanda riconvenzionale di rilascio svolta dal signor CP_1 non risulta fondata, come si vedrà nel proseguo, per cui non sussistono i presupposti per condizionare il rilascio da parte del resistente ad altra attività della ricorrente.
2.3. Il custode giudiziario Avv. Stefan Thurin in data 29.5.2025 ha depositato verbale sullo stato dei luoghi nel subprocedimento cautelare, da cui si evince “che le chiavi sono state lasciate al sig. per provvedere allo sgombero dei cui termini il sig. è stato reso edotto”. CP_1 CP_1
Il custode giudiziario provvederà, pertanto, a immettere nel possesso la ricorrente mediante consegna delle chiavi dell'immobile sub p.m. 8 con conseguente cessazione del suo ufficio, ferma la possibilità della parte vittoriosa di chiedere il rilascio in forza della presente sentenza (v.
Cass. n. 14765/2008; cfr. Trib. Udine, ordinanza del 24.1.2018).
III. Sulla domanda riconvenzionale di parte resistente
3. Sebbene la comparsa rechi alcune imprecisioni nella identificazione dell'immobile oggetto della domanda riconvenzionale, essa richiama esplicitamente la sentenza n. 1002/2016 con cui è stato assegnato una porzione di edificio al defunto padre del resistente, signor . Persona_1
6 di 10 Dalla lettura delle argomentazioni difensive si evince chiaramente che il resistente ha CP_1 agito in rivendica dell'immobile assegnato in forza della predetta sentenza, quale membro della comunione ereditaria di . Persona_1
All'udienza del 17.4.2025 parte resistente ha poi precisato che oggetto della propria domanda riconvenzionale è la p.m. 4, la quale corrisponde alla porzione assegnata con sentenza alla comunione ereditaria ed all'immobile indicato nelle conclusioni della comparsa di costituzione.
Dall'estratto tavolare agli atti risulta che la proprietà della p.m. 4 è intavolata a favore del defunto in forza della predetta sentenza e, a monte, del contratto d.d. 28.11.1996.
3.1. Ne deriva l'infondatezza dell'eccepita nullità della domanda riconvenzionale, risultando dall'esame complessivo dell'atto, anche alla luce dei fatti già prospettati dalla ricorrente nell'introdurre il giudizio, sia il petitum che la causa petendi, non potendo l'identificazione degli stessi ritenersi inficiata da meri errori materiali chiaramente percepibili, proprio alla luce del richiamo alla sentenza ed all'immobile assegnato alla comunione ereditaria.
3.2. Sotto il profilo della legittimazione attiva del signor , si rileva che la sentenza n. CP_1
1002/2016 è stata pronunciata nei confronti di nella qualità di figlio e chiamato CP_1 all'eredità di unitamente a e (pag. 7). Benché nella Persona_1 Persona_2 Controparte_2 motivazione si dia atto che non è noto se i chiamati all'eredità abbiano accettato l'eredità,
l'indicazione dello stesso quale figlio del defunto è univoca.
Alla prima udienza del 17.4.2025 parte resistente ha inoltre allegato di aver richiesto il conguaglio previsto dalla sentenza. Questa ha effettivamente disposto lo scioglimento della comunione e la condanna della odierna ricorrente, signora in Parte_1
Kirchlechner, al pagamento di conguagli nei confronti degli altri condividenti, fra cui euro
17.125,00 in favore della comunione ereditaria in morte di (capo 4 del dispositivo). Persona_1
La circostanza appena compendiata è stata allegata dal resistente alla prima udienza in replica della contestazione della ricorrente della mancanza di prova dell'accettazione dell'eredità, senza che fosse contestata da quest'ultima, e deve ritenersi quindi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La richiesta di ottenere il conguaglio previsto dalla sentenza è dunque pacifica in questo giudizio e comporta univocamente l'accettazione tacita dell'eredità a norma dell'art. 476 c.c.
Vale la pena ricordare che, a differenza degli acquisti per atto tra vivi nel sistema del Libro fondiario, soggetti al principio dell'iscrizione a norma dell'art. 2 R.D. n. 499/1929, l'acquisto del
7 di 10 diritto di proprietà mortis causa ne prescinde a norma dell'art. 3 e l'intavolazione è prevista solo per garantire la continuità delle iscrizioni (cfr. ex multis Cass. n. 31977/2024).
Ne deriva la legittimazione del resistente ad esperire l'azione di rivendica dell'immobile assegnato alla comunione ereditaria di nella dichiarata qualità di coerede (cfr. Cass. Persona_1
n. 14288/2025).
Nessun rilievo sul punto assume invece la deduzione del difensore del resistente all'udienza del
7.5.2025 del seguente tenore: “In merito alla legittimazione del signor quale erede CP_1 si rimette alla decisione del giudice, riconoscendo la fondatezza della questione.”.
Dall'affermazione non si comprende se il difensore abbia ritenuto fondata la sussistenza della legittimazione ovvero fondata la questione circa il dubbio sulla sua sussistenza.
Dirimente risulta invece la mancata rinuncia di parte resistente alla domanda riconvenzionale, per l'effetto dovendosi ritenere che egli persista nelle argomentazioni a supporto.
3.3. Nel merito, la ricorrente alla prima udienza del 17.4.2025 ha specificatamente contestato di occupare sia la p.m. 3 che la p.m.
4. In relazione a tale aspetto il resistente non ha offerto alcun mezzo istruttorio nel corso del giudizio, non producendo nessun documento, né formulando nessun capitolo di prova orale a dimostrazione dell'asserita occupazione da parte della signora
(tantomeno ha indicato testi da escutere). Pt_1
La mera accettazione della proposta conciliativa giudiziale ad opera della ricorrente non integra né un'ammissione, né un elemento di prova dei fatti addotti dal resistente;
in quanto contegno processuale di una parte, essa assurge a mero argomento di prova a norma dell'art. 116 c.p.c., che tuttavia non risulta sufficiente da solo a dimostrare in giudizio l'occupazione dell'immobile specificatamente contestata dalla parte.
Alla luce dell'insufficienza degli elementi probatori a dimostrazione dell'asserita occupazione dell'immobile da parte della ricorrente, la domanda riconvenzionale va pertanto respinta.
IV. Sulle spese di lite
4. Le spese di lite seguono la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c.
Il soccombente è quindi chiamato a rifondere alla ricorrente le spese del presente CP_1 giudizio, liquidate come di seguito ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mm.
4.1. A norma dell'art. 5 del predetto D.M. in combinazione con l'art. 15 c.p.c. il valore di causa in relazione alla domanda principale risulta pari alla rendita catastale della p.m. 8, indicata nel ricorso in euro 906,38, moltiplicata per 200, e quindi ad euro 181.276,00.
8 di 10 Non essendo indicata la rendita catastale attuale della p.m. 4, di valore in ogni caso inferiore rispetto all'immobile assegnato alla ricorrente alla luce del conguaglio da questa dovuto, si ritiene che il valore della domanda riconvenzionale non comporti in ogni caso il superamento dello scaglione di valore da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 che viene quindi preso a riferimento.
4.2. Le spese di lite per il giudizio di merito vengono pertanto liquidate sulla base dei parametri previsti dalla tabella 2 del D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore anzidetto, mediante applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, in ragione della semplicità delle questioni e della limitata attività svolta.
Il compenso così liquidato ammonta ad euro 7.052,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali ed accessori per previdenza ed iva come per legge.
4.3. Le spese di lite per il giudizio cautelare in corso di causa vengono liquidate sulla base dei parametri previsti dalla tabella 10 sempre per lo scaglione di valore sopra indicato, mediante applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della semplicità delle questioni, con esclusione della fase di trattazione e istruttoria, non essendo stati assunti mezzi di prova ed essendo la trattazione dell'istanza cautelare stata svolta alle medesime udienze del giudizio di merito.
Il compenso così liquidato ammonta ad euro 2.613,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali ed accessori per previdenza ed iva come per legge.
4.4. Poiché la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato prima dell'instaurazione del giudizio, il resistente è condannato al pagamento delle spese di lite sopra liquidate a favore dello Stato a norma dell'art 133 del DPR n. 115/2002, senza che si debba procedere alla riduzione dei compensi prevista degli artt. 82 e 130: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art.
130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato
9 di 10 recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità.” (Cass. n. 22017/2018; conf. Cass. n. 11590/2019).
4.5. La domanda ex art. 96 c.p.c. non merita accoglimento, non risultando la mala fede del resistente, essendo la riconvenzionale stata respinta solo per insufficienza del quadro probatorio e non avendo la ricorrente comunque dimostrato il patimento di ulteriori danni in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa eccezione e domanda respinta o assorbita,
1. accerta e dichiara che la ricorrente è proprietaria Parte_1 dell'immobile identificato tavolarmente come p.m. 8 della p.ed. 3053 in P.T. 6588/II,
C.C. Gries;
2. accerta e dichiara che il resistente occupa senza titolo l'immobile di cui CP_1 al punto che precede;
per l'effetto
3. ordina al resistente l'immediato rilascio dell'immobile identificato CP_1 tavolarmente come p.m. 8 della p.ed. 3053 in P.T. 6588/II, C.C. Gries;
4. dispone che il custode giudiziario Avv. Stefan Thurin provveda a immettere la ricorrente nel possesso dell'immobile di cui al punto 3; Parte_1
5. rigetta la domanda riconvenzionale svolta dal resistente , in quanto CP_1 infondata per le ragioni di cui in parte motiva;
6. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente CP_1 Parte_1
le spese di lite, con pagamento eseguito a favore dello Stato a norma dell'art.
[...]
133 D.P.R. n. 115/2002, liquidate come segue:
- per il giudizio cautelare in corso di causa: in euro 2.613,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, oltre accessori per previdenza ed
IVA sulle poste soggette come per legge;
- per il giudizio di merito: in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, oltre accessori per previdenza ed IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso, lì 31.07.2025
Il Giudice
Massimiliano Segarizzi
10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 365/2025
Il Tribunale, in persona del Giudice unico Massimiliano Segarizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata da considerarsi in calce al ricorso introduttivo d.d. 07.02.2025, dall'Avv.
Francesco Dagostin, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano di data 07.01.2025
Parte ricorrente nei confronti di
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata CP_1 C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta d.d. 05.04.2025, dall'Avv. Luca Scopa
Parte resistente con oggetto: azione di rivendica;
sequestro giudiziario;
trattenuta in decisione all'udienza del 10.07.2025, rassegnate le seguenti
CONCLUSIONI
➢ da parte ricorrente , come da foglio di precisazione delle Parte_1 conclusioni di data 09.07.2025:
“Voglia l'adito Giudice, ogni contraria domanda ed eccezione respinta:
1.- Accertare e dichiarare la proprietà dell'immobile per il quale è causa in capo all'odierna ricorrente;
2.- Accertare e dichiarare che l'odierno convenuto ha occupato ed occupa l'immobile per cui è causa illegittimamente e senza titolo, e per l'effetto ordinargli, ai sensi dell'art. 948 c.c.,
l'immediato rilascio dello stesso;
3.- Ordinare al custode giudiziario nominato con ordinanza dd. 19.5.2025 nel procedimento R.G.
365-1/2025 di immettere senza indugio nel possesso dell'immobile la ricorrente, proprietaria del medesimo;
4.- Con piena vittoria di spese di causa (compenso professionale e spese secondo i parametri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 nel testo vigente, oltre accessori di legge).
In punto domanda riconvenzionale avversaria, si precisano altresì le seguenti conclusioni:
Voglia l'adito Giudice, ogni contraria domanda ed eccezione respinta
In via preliminare:
a.- accertare e dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta per violazione dell'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., stante l'omessa/assolutamente incerta indicazione dell'oggetto della domanda e/o dei fatti costituenti le ragioni della stessa, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda;
b.- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte attrice in relazione alla domanda riconvenzionale proposta, per carenza di titolarità del diritto fatto valere in giudizio, e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda.
Nel merito: rigettare in ogni caso la domanda riconvenzionale avversaria in quanto del tutto infondata.
In ogni caso: condannare controparte alle spese di causa, da liquidarsi giusti parametri di cui a D.M.
10.3.2014 n. 55 nel testo vigente, nonché condannare controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
➢ da parte resistente , come da comparsa di data 05.04.2025: CP_1
“In via preliminare e/o pregiudiziale:
1. Rigettare la richiesta di sequestro giudiziario ex art.670, comma 1, c.p.c. dell'immobile ed identificato nella p.m. 8 della p.ed.3053 in P.T. 6588/II, C.C. Gries, di proprietà della ricorrente
ed attualmente occupato dal convenuto sig. , in quanto Parte_1 CP_1 infondata in fatto e in diritto.
Nel merito:
1. Rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente, in quanto inammissibili in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale:
2 di 10
1. Ordinare alla ricorrente il rilascio dell'immobile da ella attualmente Parte_1 occupato, identificato nella p.m.4 p.ed.3053 in P.T. 6588/II, c.c. Gries, di proprietà della
Comunione ereditaria in morte di , di cui è parte il convenuto . Persona_1 CP_1
2. Disporre nei confronti del convenuto che egli rilasci la p.m.8 p.ed.3053 in CP_1
P.T. 6588/II, C.C. Gries, di proprietà della ricorrente solo Parte_1 subordinatamente al rilascio di quest'ultima dell'immobile da ella attualmente occupato, identificato nella p.m. 4 p.ed.3053 in P.T. 6588/II, c.c. Gries, di proprietà della Comunione ereditaria in morte di , cui è parte il convenuto . Persona_1 CP_1
Con ogni ulteriore riserva, anche istruttoria
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Allegazioni delle parti ed iter processuale
1. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. la signora ha rivendicato la Parte_1 proprietà dell'immobile tavolarmente identificato come p.m. 8 della p.ed. 3053 in P.T. 6588/II,
C.C. Gries - appartamento e cantina siti in Bolzano, Vicolo Lageder n.
4 - e richiesto l'emissione di ordine di rilascio nei confronti del signor che lo occuperebbe illegittimamente, con CP_1 contestuale istanza di concessione di sequestro giudiziario del medesimo immobile.
A fondamento ha dedotto che la comunione indivisa in capo all'edificio identificato dalla p.ed.
3053 in C.C. Gries è stata sciolta con sentenza passata in giudicato di questo Tribunale n.
1002/2016, in forza della quale è stato assegnato alla ricorrente l'appartamento individuato dalla p.m. 8, che tuttavia sarebbe tutt'ora occupato senza titolo dal signor senza esito CP_1 sarebbero stati i tentativi di composizione bonaria e di mediazione obbligatoria.
La richiesta di sequestro giudiziario veniva basata sul temuto pericolo che il resistente, avuta conoscenza del giudizio, alterasse o danneggiasse l'immobile.
Con decreto d.d. 11.2.2025 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 17.4.2025.
1.1. Non ritenendo sussistere i presupposti per provvedere inaudita altera parte come richiesto, con separato provvedimento il giudice fissava udienza nel subprocedimento cautelare per il giorno 6.3.2025. A tale udienza, riscontrato il mancato perfezionamento della notifica entro il termine assegnato, la trattazione dell'istanza cautelare veniva rinviata alla stessa udienza fissata per la discussione del merito della causa, previa rinnovazione delle notificazioni.
3 di 10 1.2. In data 7.4.2025 il resistente si costituiva depositando comparsa nel fascicolo CP_1 digitale principale, con cui:
- insisteva per il rigetto delle istanze di parte ricorrente, affermandone apoditticamente l'infondatezza;
- deduceva l'inammissibilità delle istanze di parte ricorrente, in quanto con la sentenza n.
1002/2016 sarebbe stata assegnata alla comunione ereditaria del defunto , Persona_1 padre del resistente, la p.m. 8 della p.ed. 3053;
- sosteneva che la ricorrente rifiutava ingiustificatamente di consegnare ai comproprietari e l'immobile loro assegnato sub p.m. 3, e CP_1 Controparte_2 Persona_2 che la famiglia abitasse sin dal 1982 nell'appartamento poi individuato come p.m. CP_1
8, dichiarandosi disponibile alla sua consegna solo contestualmente al rilascio da parte della ricorrente dell'immobile di cui era comproprietario;
- formulava domanda riconvenzionale, con cui chiedeva di emettere ordine di rilascio dell'immobile occupato dalla signora identificato nella p.m. 4, a favore della Pt_1 comunione ereditaria in morte di , di cui egli sarebbe parte, nonché chiedeva Persona_1 di condizionare il proprio rilascio a quello della ricorrente.
1.3. All'udienza del 17.4.2025 la ricorrente, per quanto ti interesse, eccepiva la nullità della domanda riconvenzionale per omessa indicazione di petitum e causa petendi, non essendo né identificato chiaramente l'immobile del quale il resistente pretenderebbe il rilascio (a pag. 3 individuato nella p.m. 8, a pag. 4 nella p.m. 3 e nelle conclusioni nella p.m. 4), né indicati il titolo e l'azione esercitata;
eccepiva inoltre il difetto di legittimazione attiva del signor in CP_1 quanto non risulterebbe proprietario né della p.m. 3 né della p.m. 4 della p.ed. 3053 in C.C. Gries, negando di occupare l'una o l'altra p.m.; formulava quindi istanza di condanna del resistente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ed insisteva per la concessione del sequestro giudiziario.
Il resistente contestava le deduzioni della ricorrente, faceva presente che il signor CP_1 avendo richiesto il conguaglio previsto dalla sentenza, aveva accettato l'eredità del padre e precisava che oggetto della domanda riconvenzionale era la p.m. 4.
Il Giudice, rilevato preliminarmente che non aveva documentato in questo giudizio CP_1 la qualità di erede di , in assenza di un certificato di eredità ovvero di intavolazione Persona_1 della proprietà a suo favore quale erede di , ha fissato per la comparizione personale Persona_1 delle parti l'udienza del 7.5.2025 e formulato proposta conciliativa del seguente tenore: “Le parti
4 di 10 si scambiano contestualmente le chiavi rispettivamente della p.m. 8 e della p.m. 4 della p.ed.
3053 in C.C. Gries consentendo alla controparte di asportare i propri beni ed effetti personali nei successivi 5 giorni lavorativi. Lite abbandonata a spese compensate”.
1.4. All'udienza del 7.5.2025 la ricorrente dichiarava di accettare la proposta conciliativa giudiziale mentre parte resistente non compariva personalmente ed il suo difensore deduceva la non attuabilità della proposta, in considerazione dell'alta litigiosità delle parti, con conseguente pericolo per la loro incolumità nel caso di consegna delle chiavi a proprie mani, e della eccessiva brevità del termine per il trasloco, ritenendo congruo un termine di almeno 6 mesi.
1.5. All'esito della riserva assunta a tale udienza il giudice si pronunciava sull'istanza cautelare con ordinanza del 19.5.2025, disponendo il sequestro giudiziario della p.m. 8 e ordinando al resistente di consentire l'immediata immissione in possesso nell'immobile del custode giudiziario all'uopo nominato, avvocato Stefan Thurin, autorizzando quest'ultimo a concedere al signor su richiesta scritta di quest'ultimo, un termine non inferiore a 30 e non superiore a 60 CP_1 giorni per il rilascio completo e l'asporto di beni mobili personali.
1.6. Ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, fissava udienza per la discussione orale il giorno 10.7.2025 alla quale tratteneva la causa in decisione.
II. La domanda principale di parte ricorrente
2. È documentale che con sentenza irrevocabile del Tribunale di Bolzano n. 1002/2016 dd.
26.07.2016, corretta con decreto d.d. 11.12.2019, è stato disposto lo scioglimento della comunione in capo alla p.ed. 3053 in C.C. Gries mediante assegnazione, fra l'altro, alla signora della p.m. 8, mentre alla comunione ereditaria in morte di Parte_1 Persona_1
è stato assegnato l'appartamento contraddistinto come p.m. 4 della p.ed. 3053, con contestuale condanna della signora a pagare un conguaglio di euro 17.812,50 a favore degli eredi di Pt_1
(doc. 2 ricorrente). Persona_1
Il resistente non ha contestato il titolo a fondamento dell'azione promossa dalla ricorrente, né ha dedotto l'esistenza di fatti ostativi alla proprietà di quest'ultima, regolarmente intavolata nel
Libro fondiario in forza della predetta sentenza e dell'atto di donazione d.d. 17.12.2010 (doc. 1 ricorrente).
Da un tanto deriva che la signora è proprietaria dell'immobile Parte_1 individuato come p.m. 8 della p.ed. 3053 in P.T. 6588/II C.C. Gries, come risulta dall'inscrizione tavolare.
5 di 10 2.1. Quanto all'ordine di rilascio richiesto, il resistente non ha contestato di occupare l'immobile della ricorrente. Le circostanze da lui addotte, in particolare il fatto che la famiglia CP_1 risiederebbe nell'appartamento sin dagli anni '80, non costituiscono un titolo legittimante l'occupazione che osta all'emissione del provvedimento, non essendo stata richiesta l'assegnazione dell'appartamento identificato come p.m. 8 nel giudizio di divisione.
Dalla sentenza n. 1002/2016 risulta infatti che, a seguito del decesso del comproprietario signor il procedimento è stato riassunto nei confronti di sua moglie e dei Persona_1 Persona_2
Cont figli e quali chiamati all'eredità (pag. 5); il provvedimento dà atto però che Controparte_2 tali soggetti sono rimasti contumaci e che non vi è prova di una loro accettazione dell'eredità:
“non è dato sapere chi sono gli eredi di costui, né se gli stessi abbiano accettato l'eredità. Infatti, dal citato estratto del Libro Maestro risulta ancora l'iscrizione del diritto di proprietà sulla quota indivisa di 1/8 in favore del defunto, in quanto gli eredi non hanno mai chiesto l'emissione del certificato di eredità. Per tali ragioni, la quota di verrà assegnata alla Persona_1 comunione ereditaria in morte dello stesso” (pag. 9).
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza, le statuizioni contenute nella stessa non possono essere messe in discussione in questa sede, per cui ogni ex condividente è titolare solo della porzione di edificio che gli è stata assegnata all'esito della divisione.
2.2. Sotto diverso profilo, la domanda riconvenzionale di rilascio svolta dal signor CP_1 non risulta fondata, come si vedrà nel proseguo, per cui non sussistono i presupposti per condizionare il rilascio da parte del resistente ad altra attività della ricorrente.
2.3. Il custode giudiziario Avv. Stefan Thurin in data 29.5.2025 ha depositato verbale sullo stato dei luoghi nel subprocedimento cautelare, da cui si evince “che le chiavi sono state lasciate al sig. per provvedere allo sgombero dei cui termini il sig. è stato reso edotto”. CP_1 CP_1
Il custode giudiziario provvederà, pertanto, a immettere nel possesso la ricorrente mediante consegna delle chiavi dell'immobile sub p.m. 8 con conseguente cessazione del suo ufficio, ferma la possibilità della parte vittoriosa di chiedere il rilascio in forza della presente sentenza (v.
Cass. n. 14765/2008; cfr. Trib. Udine, ordinanza del 24.1.2018).
III. Sulla domanda riconvenzionale di parte resistente
3. Sebbene la comparsa rechi alcune imprecisioni nella identificazione dell'immobile oggetto della domanda riconvenzionale, essa richiama esplicitamente la sentenza n. 1002/2016 con cui è stato assegnato una porzione di edificio al defunto padre del resistente, signor . Persona_1
6 di 10 Dalla lettura delle argomentazioni difensive si evince chiaramente che il resistente ha CP_1 agito in rivendica dell'immobile assegnato in forza della predetta sentenza, quale membro della comunione ereditaria di . Persona_1
All'udienza del 17.4.2025 parte resistente ha poi precisato che oggetto della propria domanda riconvenzionale è la p.m. 4, la quale corrisponde alla porzione assegnata con sentenza alla comunione ereditaria ed all'immobile indicato nelle conclusioni della comparsa di costituzione.
Dall'estratto tavolare agli atti risulta che la proprietà della p.m. 4 è intavolata a favore del defunto in forza della predetta sentenza e, a monte, del contratto d.d. 28.11.1996.
3.1. Ne deriva l'infondatezza dell'eccepita nullità della domanda riconvenzionale, risultando dall'esame complessivo dell'atto, anche alla luce dei fatti già prospettati dalla ricorrente nell'introdurre il giudizio, sia il petitum che la causa petendi, non potendo l'identificazione degli stessi ritenersi inficiata da meri errori materiali chiaramente percepibili, proprio alla luce del richiamo alla sentenza ed all'immobile assegnato alla comunione ereditaria.
3.2. Sotto il profilo della legittimazione attiva del signor , si rileva che la sentenza n. CP_1
1002/2016 è stata pronunciata nei confronti di nella qualità di figlio e chiamato CP_1 all'eredità di unitamente a e (pag. 7). Benché nella Persona_1 Persona_2 Controparte_2 motivazione si dia atto che non è noto se i chiamati all'eredità abbiano accettato l'eredità,
l'indicazione dello stesso quale figlio del defunto è univoca.
Alla prima udienza del 17.4.2025 parte resistente ha inoltre allegato di aver richiesto il conguaglio previsto dalla sentenza. Questa ha effettivamente disposto lo scioglimento della comunione e la condanna della odierna ricorrente, signora in Parte_1
Kirchlechner, al pagamento di conguagli nei confronti degli altri condividenti, fra cui euro
17.125,00 in favore della comunione ereditaria in morte di (capo 4 del dispositivo). Persona_1
La circostanza appena compendiata è stata allegata dal resistente alla prima udienza in replica della contestazione della ricorrente della mancanza di prova dell'accettazione dell'eredità, senza che fosse contestata da quest'ultima, e deve ritenersi quindi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La richiesta di ottenere il conguaglio previsto dalla sentenza è dunque pacifica in questo giudizio e comporta univocamente l'accettazione tacita dell'eredità a norma dell'art. 476 c.c.
Vale la pena ricordare che, a differenza degli acquisti per atto tra vivi nel sistema del Libro fondiario, soggetti al principio dell'iscrizione a norma dell'art. 2 R.D. n. 499/1929, l'acquisto del
7 di 10 diritto di proprietà mortis causa ne prescinde a norma dell'art. 3 e l'intavolazione è prevista solo per garantire la continuità delle iscrizioni (cfr. ex multis Cass. n. 31977/2024).
Ne deriva la legittimazione del resistente ad esperire l'azione di rivendica dell'immobile assegnato alla comunione ereditaria di nella dichiarata qualità di coerede (cfr. Cass. Persona_1
n. 14288/2025).
Nessun rilievo sul punto assume invece la deduzione del difensore del resistente all'udienza del
7.5.2025 del seguente tenore: “In merito alla legittimazione del signor quale erede CP_1 si rimette alla decisione del giudice, riconoscendo la fondatezza della questione.”.
Dall'affermazione non si comprende se il difensore abbia ritenuto fondata la sussistenza della legittimazione ovvero fondata la questione circa il dubbio sulla sua sussistenza.
Dirimente risulta invece la mancata rinuncia di parte resistente alla domanda riconvenzionale, per l'effetto dovendosi ritenere che egli persista nelle argomentazioni a supporto.
3.3. Nel merito, la ricorrente alla prima udienza del 17.4.2025 ha specificatamente contestato di occupare sia la p.m. 3 che la p.m.
4. In relazione a tale aspetto il resistente non ha offerto alcun mezzo istruttorio nel corso del giudizio, non producendo nessun documento, né formulando nessun capitolo di prova orale a dimostrazione dell'asserita occupazione da parte della signora
(tantomeno ha indicato testi da escutere). Pt_1
La mera accettazione della proposta conciliativa giudiziale ad opera della ricorrente non integra né un'ammissione, né un elemento di prova dei fatti addotti dal resistente;
in quanto contegno processuale di una parte, essa assurge a mero argomento di prova a norma dell'art. 116 c.p.c., che tuttavia non risulta sufficiente da solo a dimostrare in giudizio l'occupazione dell'immobile specificatamente contestata dalla parte.
Alla luce dell'insufficienza degli elementi probatori a dimostrazione dell'asserita occupazione dell'immobile da parte della ricorrente, la domanda riconvenzionale va pertanto respinta.
IV. Sulle spese di lite
4. Le spese di lite seguono la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c.
Il soccombente è quindi chiamato a rifondere alla ricorrente le spese del presente CP_1 giudizio, liquidate come di seguito ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mm.
4.1. A norma dell'art. 5 del predetto D.M. in combinazione con l'art. 15 c.p.c. il valore di causa in relazione alla domanda principale risulta pari alla rendita catastale della p.m. 8, indicata nel ricorso in euro 906,38, moltiplicata per 200, e quindi ad euro 181.276,00.
8 di 10 Non essendo indicata la rendita catastale attuale della p.m. 4, di valore in ogni caso inferiore rispetto all'immobile assegnato alla ricorrente alla luce del conguaglio da questa dovuto, si ritiene che il valore della domanda riconvenzionale non comporti in ogni caso il superamento dello scaglione di valore da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 che viene quindi preso a riferimento.
4.2. Le spese di lite per il giudizio di merito vengono pertanto liquidate sulla base dei parametri previsti dalla tabella 2 del D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore anzidetto, mediante applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, in ragione della semplicità delle questioni e della limitata attività svolta.
Il compenso così liquidato ammonta ad euro 7.052,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali ed accessori per previdenza ed iva come per legge.
4.3. Le spese di lite per il giudizio cautelare in corso di causa vengono liquidate sulla base dei parametri previsti dalla tabella 10 sempre per lo scaglione di valore sopra indicato, mediante applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della semplicità delle questioni, con esclusione della fase di trattazione e istruttoria, non essendo stati assunti mezzi di prova ed essendo la trattazione dell'istanza cautelare stata svolta alle medesime udienze del giudizio di merito.
Il compenso così liquidato ammonta ad euro 2.613,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali ed accessori per previdenza ed iva come per legge.
4.4. Poiché la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato prima dell'instaurazione del giudizio, il resistente è condannato al pagamento delle spese di lite sopra liquidate a favore dello Stato a norma dell'art 133 del DPR n. 115/2002, senza che si debba procedere alla riduzione dei compensi prevista degli artt. 82 e 130: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art.
130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato
9 di 10 recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità.” (Cass. n. 22017/2018; conf. Cass. n. 11590/2019).
4.5. La domanda ex art. 96 c.p.c. non merita accoglimento, non risultando la mala fede del resistente, essendo la riconvenzionale stata respinta solo per insufficienza del quadro probatorio e non avendo la ricorrente comunque dimostrato il patimento di ulteriori danni in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa eccezione e domanda respinta o assorbita,
1. accerta e dichiara che la ricorrente è proprietaria Parte_1 dell'immobile identificato tavolarmente come p.m. 8 della p.ed. 3053 in P.T. 6588/II,
C.C. Gries;
2. accerta e dichiara che il resistente occupa senza titolo l'immobile di cui CP_1 al punto che precede;
per l'effetto
3. ordina al resistente l'immediato rilascio dell'immobile identificato CP_1 tavolarmente come p.m. 8 della p.ed. 3053 in P.T. 6588/II, C.C. Gries;
4. dispone che il custode giudiziario Avv. Stefan Thurin provveda a immettere la ricorrente nel possesso dell'immobile di cui al punto 3; Parte_1
5. rigetta la domanda riconvenzionale svolta dal resistente , in quanto CP_1 infondata per le ragioni di cui in parte motiva;
6. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente CP_1 Parte_1
le spese di lite, con pagamento eseguito a favore dello Stato a norma dell'art.
[...]
133 D.P.R. n. 115/2002, liquidate come segue:
- per il giudizio cautelare in corso di causa: in euro 2.613,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, oltre accessori per previdenza ed
IVA sulle poste soggette come per legge;
- per il giudizio di merito: in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, oltre accessori per previdenza ed IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso, lì 31.07.2025
Il Giudice
Massimiliano Segarizzi
10 di 10