Art. 1.
A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto III, della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e' conferita ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, per l'anno 1978, la somma complessiva di lire 1.649 miliardi cosi' ripartita:
a) all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, lire 950 miliardi;
b) all'Ente nazionale idrocarburi - ENI, lire 522 miliardi;
c) all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, lire 170 miliardi;
d) all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT, lire 7 miliardi.
A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto III, della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e' conferita ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, per l'anno 1978, la somma complessiva di lire 1.649 miliardi cosi' ripartita:
a) all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, lire 950 miliardi;
b) all'Ente nazionale idrocarburi - ENI, lire 522 miliardi;
c) all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, lire 170 miliardi;
d) all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT, lire 7 miliardi.