Trib. Trieste, sentenza 23/12/2025, n. 1079
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Intollerabilità della prosecuzione della convivenza

    La domanda di separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.

  • Inammissibile
    Litispendenza per procedimento pendente

    Va dichiarata inammissibile la domanda di rilascio della casa coniugale, avanzata in questa sede dalla ricorrente, pendendo altro procedimento, anteriormente iscritto, avente ad oggetto la titolarità dell'immobile. Va inoltre evidenziato che, in mancanza di figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, non residua alcuno spazio decisionale del Tribunale adito in ordine all'assegnazione dell'ex casa coniugale.

  • Altro
    Separazione personale pronunciata

    Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trieste, sentenza 23/12/2025, n. 1079
    Giurisdizione : Trib. Trieste
    Numero : 1079
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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