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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/12/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/07/2025 da
, (C.F. nata il [...] a [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Rustia ricorrente nei confronti di
, (c.f.: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato dall'avv. Alberto Kostoris;
resistente con l'intervento del P.M- sede;
avente ad oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. CONCLUSIONI
Per (come da ricorso introduttivo): Parte_1
PER LA SEPARAZIONE
Nel merito
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi del matrimonio contratto a Trieste in data
21.09.1987 in regime di separazione dei beni, iscritto al registro degli atti di matrimonio n.256
p. 1 anno 1987.
2. La casa coniugale, essendo di esclusiva proprietà della signora resta alla stessa e, Pt_1
contestualmente, si chiede l'immediato rilascio dell'abitazione da parte del sig. CP_1
3. Le parti, essendo economicamente autosufficienti, non hanno nulla a pretendere l'una dall'altra.
Per (come da comparsa di costituzione e risposta): CP_1
CONCLUSIONI PER LA SEPARAZIONE: pronunciare la separazione personale con obbligo di reciproco rispetto;
nulla per il reciproco mantenimento essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
in punto casa coniugale, essendo pendente altro procedimento, tra le medesime parti, nel quale la ricorrente ha svolto la medesima domanda di rilascio del bene in realtà volto all'accertamento della proprietà del bene, trattandosi di evidente litispendenza, si chiede dichiararsi l'inammissibilità della domanda sul punto;
con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha esposto che: le parti si sono Parte_1
sposate a Trieste in data 21.09.1987 con rito civile, in regime di separazione dei beni;
dall' unione non nasceva prole;
la casa coniugale di via Cesare Battisti n. 8 è di esclusiva proprietà della signora le parti vivono separate di fatto ed il sig. Pt_1
è rimasto nell'appartamento di Via Battisti;
l'occupazione di tale immobile CP_1
da parte del sig. avviene gratuitamente e, nonostante sollecitato più volte, CP_1
non ha rilasciato l'immobile.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Trieste di pronunciare la separazione personale dei coniugi, instando altresì per l'immediato rilasciato dell'abitazione da parte del sig. CP_1 Ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., che, decorsi i termini di legge, sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Con la comparsa di costituzione e risposta il sig. ha aderito alla domanda di CP_1
separazione.
Si è invece opposto alla richiesta di rilascio dell'alloggio coniugale deducendo che già pende innanzi al Tribunale di Trieste il procedimento sub RG 3053/2025, anteriormente promosso da , per occupazione senza titolo del predetto Parte_1
immobile e teso ad ottenerne il rilascio.
Ha chiesto quindi dichiararsi l'inammissibilità della domanda di rilascio dell'immobile, formulata nel presente giudizio, essendo pendente altro procedimento in merito alla titolarità del bene immobile conteso, nel cui ambito il giudice assegnatario ha disposto procedersi alla mediazione obbligatoria rinviando all'udienza del 7.05.2026.
All'udienza del 2 dicembre 2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
***
Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la separazione personale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
Va dichiarata inammissibile la domanda di rilascio della casa coniugale, avanzata in questa sede dalla ricorrente, pendendo altro procedimento, anteriormente iscritto, avente ad oggetto la titolarità dell'immobile. Va inoltre evidenziato che, in mancanza di figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, non residua alcuno spazio decisionale del Tribunale adito in ordine all'assegnazione dell'ex casa coniugale. Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
che hanno contratto matrimonio a Trieste in data 21.09.1987; CP_2
2) Dichiara l'inammissibilità della domanda di rilascio dell'ex casa coniugale avanzata dalla ricorrente;
3) Spese al definitivo
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Trieste, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
(iscritto al registro degli atti di matrimonio n. 256 p.1, anno 1987)
5) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per la fissazione della successiva data di udienza.
Così deciso in Trieste, 17/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Gloria Giovanna Carlesso