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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. seconda, sentenza 20/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento Sezione seconda composta dai signori dr. Giovanni Ilarda, Presidente relatore dr.ssa Luisa Turco, Giudice, dr. Salvatore Crispino Sanfilippo, Giudice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1165/2023 avente ad oggetto
ricorso proposto da
Ricorrente 1 (CF_1) difeso da Difensore 1 (CF_2) ed elettivamente domiciliato presso Email_1,
nei confronti di
Email_2Regione Siciliana, elettivamente domiciliata presso ,
Agenzia delle entrate - CO (non costituita),
avverso il seguente atto impugnato
- cartella di pagamento n. 29120210055268183000 per tassa sugli autoveicoli dell'anno 2018.
Motivi della decisione
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento tassa regionale sugli autoveicoli dell'anno 2018 nei confronti dell'ente impositore (Regione Siciliana), che si è costituito, e dell'agente della riscossione che non si è costituito, deducendo, come unico motivo di contestazione dell'atto impugnato un vizio procedimentale di omessa notifica, prima della cartella, di un avviso bonario di pagamento.
Il motivo è infondato, perché la legge non prevede la necessaria notifica di alcun avviso di pagamento prima della iscrizione a ruolo e della notificazione della cartella.
Nella Regione siciliana, infatti, la tassa sugli autoveicoli è un tributo interamente disciplinato dalla legge regionale sulla base delle speciali prerogative statutarie e della conseguente natura di tributo proprio e la legge regionale (art. 19, co. 1, l.r.s 2016, n. 24 con il quale è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 2 della l.r.s. 2015, n. 16) dispone che, a decorrere dall'anno 2017, per la riscossione di tale tributo si proceda alla diretta notificazione della cartella senza preventivava notifica di alcun avviso di accertamento o di altro atto (Corte cost. 2018, n. 152). Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte costituita che liquida in euro 300,00, oltre accessori di legge.
Agrigento 12.1.2026.
Il Presidente estensore Giovanni Ilarda
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento Sezione seconda composta dai signori dr. Giovanni Ilarda, Presidente relatore dr.ssa Luisa Turco, Giudice, dr. Salvatore Crispino Sanfilippo, Giudice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1165/2023 avente ad oggetto
ricorso proposto da
Ricorrente 1 (CF_1) difeso da Difensore 1 (CF_2) ed elettivamente domiciliato presso Email_1,
nei confronti di
Email_2Regione Siciliana, elettivamente domiciliata presso ,
Agenzia delle entrate - CO (non costituita),
avverso il seguente atto impugnato
- cartella di pagamento n. 29120210055268183000 per tassa sugli autoveicoli dell'anno 2018.
Motivi della decisione
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento tassa regionale sugli autoveicoli dell'anno 2018 nei confronti dell'ente impositore (Regione Siciliana), che si è costituito, e dell'agente della riscossione che non si è costituito, deducendo, come unico motivo di contestazione dell'atto impugnato un vizio procedimentale di omessa notifica, prima della cartella, di un avviso bonario di pagamento.
Il motivo è infondato, perché la legge non prevede la necessaria notifica di alcun avviso di pagamento prima della iscrizione a ruolo e della notificazione della cartella.
Nella Regione siciliana, infatti, la tassa sugli autoveicoli è un tributo interamente disciplinato dalla legge regionale sulla base delle speciali prerogative statutarie e della conseguente natura di tributo proprio e la legge regionale (art. 19, co. 1, l.r.s 2016, n. 24 con il quale è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 2 della l.r.s. 2015, n. 16) dispone che, a decorrere dall'anno 2017, per la riscossione di tale tributo si proceda alla diretta notificazione della cartella senza preventivava notifica di alcun avviso di accertamento o di altro atto (Corte cost. 2018, n. 152). Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte costituita che liquida in euro 300,00, oltre accessori di legge.
Agrigento 12.1.2026.
Il Presidente estensore Giovanni Ilarda