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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 5997/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a NA (TV), Parte_1 C.F._1 il 30/08/1983
e
(c.f. ), nato/a a NA Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. LORIS MOSCHETTA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 14/10/2025, i coniugi e Parte_1 [...] hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Pt_2 separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a NA (TV), il 30/08/1983 Parte_1
e nato/a a NA (TV), il 16/08/1977, Parte_2 uniti in matrimonio il 2/05/2015, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PIEVE DI SOLIGO (TV) dell'anno 2015, n. 2, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) la Sig.ra rilascerà la casa familiare a seguito del deposito del Parte_1 ricorso, asportando i propri effetti personali. Ella trasferirà altresì la propria residenza anagrafica presso la nuova abitazione, sita in Farra di Soligo - Località
Soligo (TV), Via Belvedere n. 56, entro 30 giorni dalla data che verrà fissata dal
Tribunale per la comparizione delle parti o per il deposito delle note scritte in sostituzione di essa;
3) la figlia , minorenne, viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori. La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata da entrambi i genitori: anche separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, congiuntamente in ordine agli aspetti più rilevanti della vita della figlia quali l'istruzione (ad es: tipo di scuola, sedi, viaggi di studio), la salute (ad es.: visite specialistiche, interventi, cure sanitarie, scelta del medico, della casa di cura o dell'istituto ospedaliero), l'educazione (ad es.: scelte religiose, sportive, culturali, viaggi all'estero) e il luogo di residenza abituale della stessa;
4) la figlia avrà residenza, domicilio e collocamento prevalente presso Per_1 la madre, con facoltà per il padre di tenerla con sé secondo i periodi di seguito indicati, che i ricorrenti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: a)
a fine settimana alterni, dal sabato mattina (dall'uscita da scuola) alla domenica sera;
b) un pomeriggio infrasettimanale, individuato indicativamente nel mercoledì salvo diverso accordo tra le parti in ragione anche degli impegni extascolastici della ragazza.
In merito, di poi, ai periodi di vacanza, le parti convengono che ciascun genitore trascorra con la figlia: a) sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale
( , quindi, trascorrerà le vacanze natalizie dal giorno 24 dicembre al Per_1 giorno 30 dicembre con un genitore e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio con l'altro, alternandosi anno per anno); b) tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno a rotazione fra i genitori il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; c) due settimane, anche non consecutive, durante il periodo di ferie estive di ciascun genitore (periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno).
In occasione di ogni altra festività nazionale o religiosa, anche con relativi ponti, o festività stabilite dagli istituti scolastici, la figlia starà una volta con un genitore ed una volta con l'altro. La gestione della quotidianità della ragazza verrà, inoltre, regolata come dall'allegato piano genitoriale redatto e sottoscritto dai genitori, da considerarsi parte integrante del presente accordo (doc. 14: copia piano genitoriale).
Le presenti disposizioni sono, in ogni caso, finalizzate a stabilire il minimum indefettibile delle facoltà di visita e relazioni tra il Sig. e la figlia Pt_2 minorenne, ferma restando la facoltà del medesimo di tenerla con sé anche per lassi di tempo maggiori, compatibilmente con le esigenze, gli impegni scolastici e sportivi della figlia stessa e previo accordo con la Sig.ra ; Pt_1
5) il Sig. verserà alla Sig.ra la somma mensile di € Parte_2 Parte_1
600,00 (Euro seicento/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , importo da corrispondersi in via anticipata entro il giorno dieci di Per_1 ogni mese a mezzo bonifico bancario nel conto corrente che la Sig.ra vorrà Pt_1 indicare. Il predetto importo sarà rivalutato annualmente ed automaticamente nella misura del 100% secondo gli indici ISTAT;
6) le spese straordinarie sostenute per la figlia , così come individuate Per_1 dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso di data 01.12.2016 che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore tenuto al rimborso dovrà provvedervi entro 30 giorni dall'esibizione e consegna della documentazione giustificativa di ciascun esborso da parte dell'altro; 7) ad integrazione di quanto previsto ai punti 5) e 6) che precedono e, dunque, in aggiunta ed in parziale deroga al citato Protocollo di Treviso, le parti convengono che tutte spese relative all'equitazione praticata dalla figlia saranno sostenute al
100% dal padre;
8) l'Assegno Unico Universale per le Famiglie con Figli verrà interamente percepito e trattenuto dalla madre, in quanto genitore collocatario della figlia, quale che sia il suo ammontare. Ciò varrà anche per gli arretrati della provvidenza de qua che le parti avranno a richiedere;
9) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento;
10) l'autovettura Fiat Punto targata CK780EC, di proprietà del Sig. Pt_2 rimarrà in titolarità ed in uso esclusivi del medesimo;
l'autovettura Nissan Qashqai targata ES672SC, di proprietà della Sig.ra , rimarrà in titolarità ed Pt_1 in uso esclusivi della medesima;
11) fermo quanto sopra convenuto, i coniugi dichiarano di aver, per il resto, definito tutti gli aspetti economici discendenti dal rapporto di coniugio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente;
12) i coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del proprio passaporto;
13) le parti concordano che le presenti condizioni di separazione abbiano efficacia a decorrere dal deposito del presente ricorso;
14) i coniugi chiedono l'omologa della separazione, alle condizioni di cui sopra, rinunciando fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 5997/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a NA (TV), Parte_1 C.F._1 il 30/08/1983
e
(c.f. ), nato/a a NA Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. LORIS MOSCHETTA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 14/10/2025, i coniugi e Parte_1 [...] hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Pt_2 separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a NA (TV), il 30/08/1983 Parte_1
e nato/a a NA (TV), il 16/08/1977, Parte_2 uniti in matrimonio il 2/05/2015, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PIEVE DI SOLIGO (TV) dell'anno 2015, n. 2, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) la Sig.ra rilascerà la casa familiare a seguito del deposito del Parte_1 ricorso, asportando i propri effetti personali. Ella trasferirà altresì la propria residenza anagrafica presso la nuova abitazione, sita in Farra di Soligo - Località
Soligo (TV), Via Belvedere n. 56, entro 30 giorni dalla data che verrà fissata dal
Tribunale per la comparizione delle parti o per il deposito delle note scritte in sostituzione di essa;
3) la figlia , minorenne, viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori. La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata da entrambi i genitori: anche separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, congiuntamente in ordine agli aspetti più rilevanti della vita della figlia quali l'istruzione (ad es: tipo di scuola, sedi, viaggi di studio), la salute (ad es.: visite specialistiche, interventi, cure sanitarie, scelta del medico, della casa di cura o dell'istituto ospedaliero), l'educazione (ad es.: scelte religiose, sportive, culturali, viaggi all'estero) e il luogo di residenza abituale della stessa;
4) la figlia avrà residenza, domicilio e collocamento prevalente presso Per_1 la madre, con facoltà per il padre di tenerla con sé secondo i periodi di seguito indicati, che i ricorrenti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: a)
a fine settimana alterni, dal sabato mattina (dall'uscita da scuola) alla domenica sera;
b) un pomeriggio infrasettimanale, individuato indicativamente nel mercoledì salvo diverso accordo tra le parti in ragione anche degli impegni extascolastici della ragazza.
In merito, di poi, ai periodi di vacanza, le parti convengono che ciascun genitore trascorra con la figlia: a) sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale
( , quindi, trascorrerà le vacanze natalizie dal giorno 24 dicembre al Per_1 giorno 30 dicembre con un genitore e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio con l'altro, alternandosi anno per anno); b) tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno a rotazione fra i genitori il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; c) due settimane, anche non consecutive, durante il periodo di ferie estive di ciascun genitore (periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno).
In occasione di ogni altra festività nazionale o religiosa, anche con relativi ponti, o festività stabilite dagli istituti scolastici, la figlia starà una volta con un genitore ed una volta con l'altro. La gestione della quotidianità della ragazza verrà, inoltre, regolata come dall'allegato piano genitoriale redatto e sottoscritto dai genitori, da considerarsi parte integrante del presente accordo (doc. 14: copia piano genitoriale).
Le presenti disposizioni sono, in ogni caso, finalizzate a stabilire il minimum indefettibile delle facoltà di visita e relazioni tra il Sig. e la figlia Pt_2 minorenne, ferma restando la facoltà del medesimo di tenerla con sé anche per lassi di tempo maggiori, compatibilmente con le esigenze, gli impegni scolastici e sportivi della figlia stessa e previo accordo con la Sig.ra ; Pt_1
5) il Sig. verserà alla Sig.ra la somma mensile di € Parte_2 Parte_1
600,00 (Euro seicento/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , importo da corrispondersi in via anticipata entro il giorno dieci di Per_1 ogni mese a mezzo bonifico bancario nel conto corrente che la Sig.ra vorrà Pt_1 indicare. Il predetto importo sarà rivalutato annualmente ed automaticamente nella misura del 100% secondo gli indici ISTAT;
6) le spese straordinarie sostenute per la figlia , così come individuate Per_1 dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso di data 01.12.2016 che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore tenuto al rimborso dovrà provvedervi entro 30 giorni dall'esibizione e consegna della documentazione giustificativa di ciascun esborso da parte dell'altro; 7) ad integrazione di quanto previsto ai punti 5) e 6) che precedono e, dunque, in aggiunta ed in parziale deroga al citato Protocollo di Treviso, le parti convengono che tutte spese relative all'equitazione praticata dalla figlia saranno sostenute al
100% dal padre;
8) l'Assegno Unico Universale per le Famiglie con Figli verrà interamente percepito e trattenuto dalla madre, in quanto genitore collocatario della figlia, quale che sia il suo ammontare. Ciò varrà anche per gli arretrati della provvidenza de qua che le parti avranno a richiedere;
9) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento;
10) l'autovettura Fiat Punto targata CK780EC, di proprietà del Sig. Pt_2 rimarrà in titolarità ed in uso esclusivi del medesimo;
l'autovettura Nissan Qashqai targata ES672SC, di proprietà della Sig.ra , rimarrà in titolarità ed Pt_1 in uso esclusivi della medesima;
11) fermo quanto sopra convenuto, i coniugi dichiarano di aver, per il resto, definito tutti gli aspetti economici discendenti dal rapporto di coniugio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente;
12) i coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del proprio passaporto;
13) le parti concordano che le presenti condizioni di separazione abbiano efficacia a decorrere dal deposito del presente ricorso;
14) i coniugi chiedono l'omologa della separazione, alle condizioni di cui sopra, rinunciando fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani