Art. 4.
L'ispettore agrario regionale si pronuncia in sede consultiva sulle domande di contributo statale nella spesa delle seguenti opere, previo parere del Genio civile sul merito dei progetti:
1° opere d'irrigazione a servizio di piu' aziende;
2° opere di provvista d'acqua potabile a servizio di piu' aziende;
3° strade interpoderali;
4° borgate rurali;
5° fabbricati rurali isolati, quando l'importo' di essi superi la somma che sara' indicata per ciascuna zona con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
L'ispettore agrario regionale si pronuncia in sede consultiva sulle domande di contributo statale nella spesa delle seguenti opere, previo parere del Genio civile sul merito dei progetti:
1° opere d'irrigazione a servizio di piu' aziende;
2° opere di provvista d'acqua potabile a servizio di piu' aziende;
3° strade interpoderali;
4° borgate rurali;
5° fabbricati rurali isolati, quando l'importo' di essi superi la somma che sara' indicata per ciascuna zona con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.