Articolo 4 della Legge 2 giugno 1930, n. 755
Articolo 3Articolo 5
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20 giugno 1930
Art. 4.

L'ispettore agrario regionale si pronuncia in sede consultiva sulle domande di contributo statale nella spesa delle seguenti opere, previo parere del Genio civile sul merito dei progetti:

1° opere d'irrigazione a servizio di piu' aziende;

2° opere di provvista d'acqua potabile a servizio di piu' aziende;
3° strade interpoderali;

4° borgate rurali;

5° fabbricati rurali isolati, quando l'importo' di essi superi la somma che sara' indicata per ciascuna zona con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Entrata in vigore il 20 giugno 1930