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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 19/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
25/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1952/2019 depositato il 13/06/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 65 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3276/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 21/11/2018
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. PROT. N. 149887 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Compaiono le parti. Il difensore della società contribuente in collegamento da remoto si riporta ai propri scritti e conclusioni dopo breve disquisizione. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, ritualmente depositato, la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa come in atti, impugna la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce
n. 3276/02/18, che ha rigettato, con compensazione delle spese di lite, il ricorso proposto avverso il provvedimento di attribuzione di rendita catastale con il quale l'Agenzia delle Entrate-territorio di Lecce attribuiva la rendita catastale ad un parco fotovoltaico, di proprietà della società ricorrente, ubicato nel
Comune di Tiggiano ed entrato in esercizio in data 21.04.2011, in relazione al quale non era stato presentato alcun atto di aggiornamento catastale, ai sensi dell'art. 1, comma 277, della legge 244/2007, ad eccezione delle sole cabine elettriche.
L'appellante censura la sentenza di primo grado e ne chiede la riforma, richiamando i motivi di gravame già articolati in primo grado e relativi all'obbligo della motivazione dell'atto, alla violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 1 comma 21 della L. n. 208/2015, all'insussistenza dell'obbligo di accatastamento per l'impianto in questione anche in riferimento alla L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ed all'assenza di stima diretta per la determinazione della rendita catastale.
Resiste l'Agenzia delle entrate-direzione provinciale di Lecce e chiede il rigetto dell'appello, ribadendo la legittimità del proprio operato.
Sostiene che gli elementi contenuti nel provvedimento impugnato hanno consentito alla ricorrente, già invitata a regolarizzare la situazione catastale con preavviso di accertamento ed avviso di sopralluogo (preavviso di accertamento ed avviso di sopralluogo prot. n. 55984/15, 55965/15, 55910/15, 55808/15, 55929/15 e
55953/15), di comprendere le ragioni di fatto e di diritto del classamento, e, quindi, di articolare la sua difesa con il ricorso proposto.
Ribadisce che la norma in questione (Legge 28.12.2015 n. 208), non configurandosi come norma di interpretazione autentica, esplica i suoi effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 2016 così come espressamente previsto nell'art. 1, comma 21; di conseguenza, poiché l'impianto fotovoltaico in contestazione è entrato in esercizio in data 21.04.2011, l'atto di aggiornamento catastale deve includere, nella stima, anche i beni di natura impiantistica, così come correttamente ha fatto l'Ufficio nella redazione dell'accatastamento.
Conclude per la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava il provvedimento di attribuzione di rendita catastale e di liquidazione di tributi, interessi ed oneri, nonché di irrogazioni di sanzioni, relativo ad un parco fotovoltaico, costituito da tre porzioni, sito nel Comune di Tiggiano e classificato in categoria D/1 con rendita catastale di € 25.344,00.
Eccepiva la carenza di motivazione dell'atto di accertamento, l'insussistenza dell'obbligo di accatastamento per l'impianto in questione anche in riferimento alla L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e l'infondatezza della rendita attribuita.
La C.T.P. di Lecce, con sentenza n. 3276/02/18, ha rigettato il ricorso e compensato le spese di giudizio. Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha interposto appello, sulla base dei motivi sopra indicati.
Con il primo motivo di gravame insiste sul difetto di motivazione dell'atto impugnato, già articolato nel giudizio di primo grado.
Il motivo è, certamente, infondato.
I primi giudici hanno, correttamente, rilevato, che “Tra le parti vi è stato un consistente contraddittorio in fase endoprocedimentale con aggiornamenti in vari incontri”.
Infatti l'Ufficio, prima di predisporre gli atti di aggiornamento in surroga, in data 18.03.2015, aveva invitato la società a regolarizzare la situazione catastale ((preavviso di accertamento ed avviso di sopralluogo prot.
n. 55984/15, 55965/15, 55910/15, 55808/15, 55929/15 e 55953/15), nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 277, della Legge 244/2007, in considerazione che per l'impianto fotovoltaico in questione, entrato in esercizio in data 21.04.2011 (impianto n. 197594), non era stato presentato alcun atto di accatastamento, ad eccezione delle sole cabine elettriche.
Constatata l'inerzia della ricorrente, funzionari dell'Agenzia delle entrate effettuavano, in data 23.09.2025, il sopralluogo, alla presenza di un tecnico incaricato dalla Società, acquisendo, con rilievo topografico, gli elementi utili per la predisposizione dell'atto di aggiornamento in surroga e redigendo apposito verbale sottoscritto da entrambi le parti. Successivamente, in data 09.05.2016 e 12.05.2016, l'Ufficio predisponeva gli atti di aggiornamento.
E' evidente che gli elementi contenuti nel provvedimento impugnato, integrati con quelli già in possesso e conosciuti dalla ricorrente, hanno consentito alla stessa di comprendere le ragioni di fatto e di diritto del classamento, e, quindi, articolare la sua difesa con il ricorso proposto.
Con il secondo motivo di gravame la società ricorrente eccepisce l'insussistenza dell'obbligo di accatastamento per l'impianto in questione anche in riferimento alla L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in quanto carenti delle caratteristiche di “ordinarietà” e “permanenza” che normalmente contraddistinguono i fabbricati censiti in catasto rispetto al suolo su cui essi insistono.
Parte appellante censura la sentenza gravata, sostenendo che i primi giudici avrebbero errato nel non ritenere applicabile al caso di specie la normativa di cui agli artt. 1, comma 21 e seguenti della L n. 208/2015, non tenendo conto che il provvedimento di determinazione di rendita ex officio – notificato in data 22 giugno
2016 – era stato adottato sotto il vigore delle suddette norme di legge.
La doglianza non è fondata.
Poiché l'impianto in questione è entrato in servizio in data 21.04.2011, non può trovare applicazione la legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), che, innovando rispetto al passato, ha escluso esplicitamente dalla stima diretta della rendita “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”. Tali elementi, noti come “imbullonati”, non sono più considerati ai fini del calcolo della rendita catastale a partire dal 01.01.2016. Fino al 31 dicembre 2015, la giurisprudenza consolidata considerava parte dell'unità immobiliare tutti gli elementi, anche impiantistici, che contribuivano a garantirne l'autonomia funzionale e reddituale stabile.
La Suprema Corte, in varie occasioni, ha affermato in modo inequivocabile che la normativa introdotta dalla
Legge 208/2015 ha carattere innovativo e non retroattivo. Pertanto, per tutti i periodi d'imposta antecedenti al 1° gennaio 2016, la valutazione della rendita catastale impianti deve seguire le regole previgenti (ex multis
Cass. 11359/2024; Cass. sez. V, 20380/2024 ). La Corte ha specificato che la riforma del 2016 ha introdotto un criterio diverso, privilegiando la destinazione ad attività produttiva e non più la natura strutturale, ma tale criterio non può essere applicato al passato.
Tale normativa, che ha portata innovativa, e non interpretativa, non può applicarsi retroattivamente (la retroattività è stata esclusa dallo stesso legislatore esplicitamente), neanche per il principio del favor rei, dal momento che non incide sul trattamento sanzionatorio, ma modifica i presupposti impositivi.
L'impianto fotovoltaico in contestazione, come già detto, è entrato in esercizio in data 21.04.2011, e per le unità immobiliari realizzate anteriormente alla novella, l'atto di aggiornamento catastale deve includere, nella stima, anche i beni di natura impiantistica.
L'operato dell'Ufficio è, pertanto, legittimo
La suddetta normativa, confermando il principio di irretroattività, riconosce agli intestatari degli immobili già censiti la facoltà di rideterminare, a decorrere dal 01.01.2016, la rendita catastale, presentando atti di aggiornamento, nel rispetto del contenuto della norma sopra citata. La Società ricorrente ha ritenuto di esercitare tale facoltà, presentando, in data 13.07.2016, una variazione catastale (prot. n. 175816/16,
175817/16 e 175815/16), per la rideterminazione della rendita catastale dell'impianto.
Per quanto attiene all'obbligo di accatastamento dell'impianto in questione, è pacifico, secondo la prassi e la giurisprudenza, che gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia siano da equiparare ad opifici e debbano quindi essere iscritti al catasto in categoria D/1.
Come riconosciuto, anche, dalla Corte di Cassazione, ai fini catastali, non rileva esclusivamente la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né il fatto che le medesime componenti possano essere posizionate in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 16824/2006 chiarisce che “…non rileva il mezzo di unione tra mobile ed immobile per considerare il primo incorporato al secondo, sia perché quello che davvero conta è l'impossibilità di separare l'uno dall'altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso (che non sarebbe più, nel caso di specie, una centrale elettrica), sia perché mezzo di unione idoneo a determinare l'incorporazione non può essere qualificato solo quello che tale poteva considerarsi al tempo dell'approvazione del codice civile, dovendosi tener conto del progresso tecnologico e dell'ineludibile condizionamento dei mezzi utilizzati a specifiche esigenze tecniche”.
L'Ufficio, trattandosi di immobile a destinazione speciale, ha provveduto all'accertamento del valore attraverso stima diretta, tenendo conto dei valori medi di mercato correnti e delle caratteristiche costruttive dello stesso.
Il valore unitario utilizzato dall'Ufficio, per la determinazione di quello complessivo, è pari ad € 1.600,00 €/ kw ed è compreso nei valori utilizzati dal Politecnico di Milano nel rapporto datato dicembre 2010, medesimo arco temporale di realizzazione dell'impianto. Al valore complessivo dell'impianto è stato applicato un saggio di fruttuosità del 2%, secondo il costante orientamento della giurisprudenza.
L'operato dell'Ufficio è immune da censure e, pertanto, l'appello deve essere rigettato, in quanto infondato.
La complessità delle questioni trattate e l'oscillante orientamento della giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese di lite.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
25/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1952/2019 depositato il 13/06/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 65 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3276/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 21/11/2018
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. PROT. N. 149887 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Compaiono le parti. Il difensore della società contribuente in collegamento da remoto si riporta ai propri scritti e conclusioni dopo breve disquisizione. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, ritualmente depositato, la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa come in atti, impugna la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce
n. 3276/02/18, che ha rigettato, con compensazione delle spese di lite, il ricorso proposto avverso il provvedimento di attribuzione di rendita catastale con il quale l'Agenzia delle Entrate-territorio di Lecce attribuiva la rendita catastale ad un parco fotovoltaico, di proprietà della società ricorrente, ubicato nel
Comune di Tiggiano ed entrato in esercizio in data 21.04.2011, in relazione al quale non era stato presentato alcun atto di aggiornamento catastale, ai sensi dell'art. 1, comma 277, della legge 244/2007, ad eccezione delle sole cabine elettriche.
L'appellante censura la sentenza di primo grado e ne chiede la riforma, richiamando i motivi di gravame già articolati in primo grado e relativi all'obbligo della motivazione dell'atto, alla violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 1 comma 21 della L. n. 208/2015, all'insussistenza dell'obbligo di accatastamento per l'impianto in questione anche in riferimento alla L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ed all'assenza di stima diretta per la determinazione della rendita catastale.
Resiste l'Agenzia delle entrate-direzione provinciale di Lecce e chiede il rigetto dell'appello, ribadendo la legittimità del proprio operato.
Sostiene che gli elementi contenuti nel provvedimento impugnato hanno consentito alla ricorrente, già invitata a regolarizzare la situazione catastale con preavviso di accertamento ed avviso di sopralluogo (preavviso di accertamento ed avviso di sopralluogo prot. n. 55984/15, 55965/15, 55910/15, 55808/15, 55929/15 e
55953/15), di comprendere le ragioni di fatto e di diritto del classamento, e, quindi, di articolare la sua difesa con il ricorso proposto.
Ribadisce che la norma in questione (Legge 28.12.2015 n. 208), non configurandosi come norma di interpretazione autentica, esplica i suoi effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 2016 così come espressamente previsto nell'art. 1, comma 21; di conseguenza, poiché l'impianto fotovoltaico in contestazione è entrato in esercizio in data 21.04.2011, l'atto di aggiornamento catastale deve includere, nella stima, anche i beni di natura impiantistica, così come correttamente ha fatto l'Ufficio nella redazione dell'accatastamento.
Conclude per la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava il provvedimento di attribuzione di rendita catastale e di liquidazione di tributi, interessi ed oneri, nonché di irrogazioni di sanzioni, relativo ad un parco fotovoltaico, costituito da tre porzioni, sito nel Comune di Tiggiano e classificato in categoria D/1 con rendita catastale di € 25.344,00.
Eccepiva la carenza di motivazione dell'atto di accertamento, l'insussistenza dell'obbligo di accatastamento per l'impianto in questione anche in riferimento alla L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e l'infondatezza della rendita attribuita.
La C.T.P. di Lecce, con sentenza n. 3276/02/18, ha rigettato il ricorso e compensato le spese di giudizio. Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha interposto appello, sulla base dei motivi sopra indicati.
Con il primo motivo di gravame insiste sul difetto di motivazione dell'atto impugnato, già articolato nel giudizio di primo grado.
Il motivo è, certamente, infondato.
I primi giudici hanno, correttamente, rilevato, che “Tra le parti vi è stato un consistente contraddittorio in fase endoprocedimentale con aggiornamenti in vari incontri”.
Infatti l'Ufficio, prima di predisporre gli atti di aggiornamento in surroga, in data 18.03.2015, aveva invitato la società a regolarizzare la situazione catastale ((preavviso di accertamento ed avviso di sopralluogo prot.
n. 55984/15, 55965/15, 55910/15, 55808/15, 55929/15 e 55953/15), nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 277, della Legge 244/2007, in considerazione che per l'impianto fotovoltaico in questione, entrato in esercizio in data 21.04.2011 (impianto n. 197594), non era stato presentato alcun atto di accatastamento, ad eccezione delle sole cabine elettriche.
Constatata l'inerzia della ricorrente, funzionari dell'Agenzia delle entrate effettuavano, in data 23.09.2025, il sopralluogo, alla presenza di un tecnico incaricato dalla Società, acquisendo, con rilievo topografico, gli elementi utili per la predisposizione dell'atto di aggiornamento in surroga e redigendo apposito verbale sottoscritto da entrambi le parti. Successivamente, in data 09.05.2016 e 12.05.2016, l'Ufficio predisponeva gli atti di aggiornamento.
E' evidente che gli elementi contenuti nel provvedimento impugnato, integrati con quelli già in possesso e conosciuti dalla ricorrente, hanno consentito alla stessa di comprendere le ragioni di fatto e di diritto del classamento, e, quindi, articolare la sua difesa con il ricorso proposto.
Con il secondo motivo di gravame la società ricorrente eccepisce l'insussistenza dell'obbligo di accatastamento per l'impianto in questione anche in riferimento alla L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in quanto carenti delle caratteristiche di “ordinarietà” e “permanenza” che normalmente contraddistinguono i fabbricati censiti in catasto rispetto al suolo su cui essi insistono.
Parte appellante censura la sentenza gravata, sostenendo che i primi giudici avrebbero errato nel non ritenere applicabile al caso di specie la normativa di cui agli artt. 1, comma 21 e seguenti della L n. 208/2015, non tenendo conto che il provvedimento di determinazione di rendita ex officio – notificato in data 22 giugno
2016 – era stato adottato sotto il vigore delle suddette norme di legge.
La doglianza non è fondata.
Poiché l'impianto in questione è entrato in servizio in data 21.04.2011, non può trovare applicazione la legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), che, innovando rispetto al passato, ha escluso esplicitamente dalla stima diretta della rendita “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”. Tali elementi, noti come “imbullonati”, non sono più considerati ai fini del calcolo della rendita catastale a partire dal 01.01.2016. Fino al 31 dicembre 2015, la giurisprudenza consolidata considerava parte dell'unità immobiliare tutti gli elementi, anche impiantistici, che contribuivano a garantirne l'autonomia funzionale e reddituale stabile.
La Suprema Corte, in varie occasioni, ha affermato in modo inequivocabile che la normativa introdotta dalla
Legge 208/2015 ha carattere innovativo e non retroattivo. Pertanto, per tutti i periodi d'imposta antecedenti al 1° gennaio 2016, la valutazione della rendita catastale impianti deve seguire le regole previgenti (ex multis
Cass. 11359/2024; Cass. sez. V, 20380/2024 ). La Corte ha specificato che la riforma del 2016 ha introdotto un criterio diverso, privilegiando la destinazione ad attività produttiva e non più la natura strutturale, ma tale criterio non può essere applicato al passato.
Tale normativa, che ha portata innovativa, e non interpretativa, non può applicarsi retroattivamente (la retroattività è stata esclusa dallo stesso legislatore esplicitamente), neanche per il principio del favor rei, dal momento che non incide sul trattamento sanzionatorio, ma modifica i presupposti impositivi.
L'impianto fotovoltaico in contestazione, come già detto, è entrato in esercizio in data 21.04.2011, e per le unità immobiliari realizzate anteriormente alla novella, l'atto di aggiornamento catastale deve includere, nella stima, anche i beni di natura impiantistica.
L'operato dell'Ufficio è, pertanto, legittimo
La suddetta normativa, confermando il principio di irretroattività, riconosce agli intestatari degli immobili già censiti la facoltà di rideterminare, a decorrere dal 01.01.2016, la rendita catastale, presentando atti di aggiornamento, nel rispetto del contenuto della norma sopra citata. La Società ricorrente ha ritenuto di esercitare tale facoltà, presentando, in data 13.07.2016, una variazione catastale (prot. n. 175816/16,
175817/16 e 175815/16), per la rideterminazione della rendita catastale dell'impianto.
Per quanto attiene all'obbligo di accatastamento dell'impianto in questione, è pacifico, secondo la prassi e la giurisprudenza, che gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia siano da equiparare ad opifici e debbano quindi essere iscritti al catasto in categoria D/1.
Come riconosciuto, anche, dalla Corte di Cassazione, ai fini catastali, non rileva esclusivamente la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né il fatto che le medesime componenti possano essere posizionate in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 16824/2006 chiarisce che “…non rileva il mezzo di unione tra mobile ed immobile per considerare il primo incorporato al secondo, sia perché quello che davvero conta è l'impossibilità di separare l'uno dall'altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso (che non sarebbe più, nel caso di specie, una centrale elettrica), sia perché mezzo di unione idoneo a determinare l'incorporazione non può essere qualificato solo quello che tale poteva considerarsi al tempo dell'approvazione del codice civile, dovendosi tener conto del progresso tecnologico e dell'ineludibile condizionamento dei mezzi utilizzati a specifiche esigenze tecniche”.
L'Ufficio, trattandosi di immobile a destinazione speciale, ha provveduto all'accertamento del valore attraverso stima diretta, tenendo conto dei valori medi di mercato correnti e delle caratteristiche costruttive dello stesso.
Il valore unitario utilizzato dall'Ufficio, per la determinazione di quello complessivo, è pari ad € 1.600,00 €/ kw ed è compreso nei valori utilizzati dal Politecnico di Milano nel rapporto datato dicembre 2010, medesimo arco temporale di realizzazione dell'impianto. Al valore complessivo dell'impianto è stato applicato un saggio di fruttuosità del 2%, secondo il costante orientamento della giurisprudenza.
L'operato dell'Ufficio è immune da censure e, pertanto, l'appello deve essere rigettato, in quanto infondato.
La complessità delle questioni trattate e l'oscillante orientamento della giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese di lite.