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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/04/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 7207/2018 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
e , rappresentate e difese dall'avv.to Attilio Parte_1 Parte_2
Ferrante, elettivamente domiciliate come in atti;
- APPELLANTI -
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Petrarolo, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO -
; CP_2
- APPELLATO CONTUMACE -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2206/18 del Giudice di Pace di
Sarno, depositata in data 25/09/2018.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , conveniva in Parte_2
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Sarno, la sig.ra e la Parte_1
compagnia assicurativa allo scopo di vedersi indennizzare Controparte_3
le lesioni riportate in seguito al sinistro del 06/07/2016 occorso in Sarno.
Con altro atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al medesimo Giudice di Pace, la compagnia assicurativa onde ottenere ristoro per i danni riportati a Controparte_4
seguito del medesimo sinistro.
Due procedimenti, regolarmente iscritti a ruolo, venivano distinti dai numeri RG
1575/2017 e 1576/2016 ed assegnati rispettivamente ai Giudici, Dott. e Persona_1
Dott.ssa Per_2
Le appellanti precisavano quanto segue: che, nelle indicate circostanze di tempo e luogo, la vettura modello Fiat Punto, di proprietà di nel mentre Parte_1
viaggiava lungo la S.P. Nocera – Sarno con a bordo la sig.ra , quale Persona_3
terza trasportata, veniva tamponata dal veicolo modello Lancia Y di proprietà di
CP_2
A seguito dell'occorso sinistro, la sig.ra riportava lesioni personali Per_3
quantificate nei limiti di € 5.200/00 mentre la vettura Fiat Punto riportava danni materiali per la cui riparazione veniva preventivata una spesa di € 1.032/00.
Per entrambi i giudizi si costituiva la in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., sia in proprio che quale mandataria della Controparte_5
in virtù di convenzione Card, la quale evidenziava la connessione
[...]
2 oggettiva e parzialmente soggettiva tra i due giudizi per i quali – dunque - richiedeva la riunione ed eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione attiva e passiva della sig.ra la quale non era proprietaria del veicolo Fiat Parte_1
Punto, al momento del sinistro.
In data 26/10/2017 il Giudice ne disponeva pertanto la riunione.
La causa veniva istruita documentalmente, con prova testimoniale e mediante CTU medico legale.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace dichiarava il difetto di legittimazione attiva e passiva delle odierne appellanti e condannava le attrici al pagamento delle spese di CTU che liquidava in
€ 1.000,00 oltre accessori.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, le sig.re e Parte_3
proponevano gravame avverso tale sentenza, sostenendo che il Parte_2
Giudice di prime cure aveva errato nella valutazione dei documenti prodotti dalla nonché fosse incorso nella erronea valutazione della Controparte_3
carenza di legittimazione attiva e passiva della sig.ra Parte_1
Si costituiva solo la , la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 14/12/2023 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale, benché CP_2
regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Nel merito la decisione del Giudice di prime cure è condivisibile ma la motivazione va integrata nei termini che seguono.
Il giudice di primo grado, nell'esaminare l'insieme degli atti, ha rilevato che la documentazione depositata dalla riveste rilevanza Controparte_3
3 fondamentale nell'accertamento della titolarità del veicolo Fiat Punto (targa
AZ712FZ) al momento del sinistro.
In particolare, per quanto riguarda il certificato di Trasferimento, tale documento, redatto in forma ufficiale, attesta il trasferimento della proprietà del veicolo a favore del sig. Pur essendo la parte appellante a sostenere la sua Persona_4
insufficienza probatoria in quanto “mera copia fotostatica”, il giudice ha ritenuto correttamente che, unitamente ad altri elementi, esso costituisca prova idonea a delineare il passaggio di proprietà, in conformità con l'art. 6 del r.d.l. 15 marzo
1927, n. 436, e successive interpretazioni giurisprudenziali.
Inoltre, la stipula della polizza RCA a favore del sig. rafforza Persona_4
l'ipotesi del trasferimento della titolarità, evidenziando come, in ambito assicurativo, sia prassi consolidata stipulare contratti anche in presenza di atti di trasferimento, senza che ciò implichi una contestuale conservazione del possesso giuridico da parte dell'attuale intestatario originario.
Le appellanti hanno richiamato il certificato cronologico PRA, sostenendone il valore presuntivo nella determinazione della proprietà del veicolo.
Tuttavia, questo Tribunale ritiene che pur riconoscendo il valore presuntivo del certificato cronologico PRA, la sua efficacia probatoria deve essere valutata in rapporto al complesso probatorio. La giurisprudenza ha più volte precisato che la prova per presunzioni, pur avendo un valore indicativo, non può controbilanciare elementi ufficiali e documenti emessi da autorità competenti (cfr. Cass. Civile, Sez.
II, 06/02/2019, n. 3513). In presenza di documenti che attestano in modo formale e incontrovertibile il trasferimento di proprietà, come il certificato di trasferimento e la polizza assicurativa, il solo deposito del certificato cronologico PRA non è sufficiente a far sorgere dubbi ragionevoli circa la titolarità al momento del sinistro.
Il principio del libero apprezzamento della prova consente al giudice di primo grado di ponderare, nel loro insieme, tutti gli elementi probatori prodotti in corso di
4 causa. In tale ottica: Il giudice di prime cure ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla in virtù della sua natura ufficiale e della congruenza CP_3
interna del quadro probatorio, dimostri in modo chiaro il trasferimento della proprietà del veicolo al sig. Di conseguenza, risulta Persona_4
manifestamente accertata la mancanza di legittimazione attiva della sig.ra Pt_1
poiché essa non risultava titolare del veicolo al momento del sinistro, non
[...]
potendo dunque sostenere una pretesa risarcitoria in proprio.
Tale valutazione è in linea con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza, secondo cui il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale, deve valutare l'intero complesso probatorio e non isolare elementi che, pur rilevanti, non sono in grado di controbilanciare atti ufficiali e provvidenziali (cfr. Cass. 20 aprile 2010, n.
9314; Cass. 19 novembre 2014, n. 24681).
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che le deduzioni delle appellanti, che mirano a far prevalere il certificato cronologico PRA, non abbiano fornito elementi nuovi o sufficienti a contrastare il quadro probatorio formato dagli atti ufficiali relativi al trasferimento di proprietà.
Dall'esame della documentazione probatoria prodotta, impone la conferma della posizione processuale assunta dal giudice di primo grado, il quale ha correttamente escluso la legittimazione attiva della sig.ra Parte_1
Alla luce delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata risulta corretta sia in fatto che in diritto e merita conferma. Ne consegue il rigetto dell'appello.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Spese compensate nei confronti della parte rimasta contumace.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
5
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di CP_2
b) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
c) condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in euro 2.900,00, oltre rimborso forfetario, I.V.A.,
C.P.A. come per legge;
d) spese compensate nei confronti di CP_2
e) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 4/4/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 7207/2018 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
e , rappresentate e difese dall'avv.to Attilio Parte_1 Parte_2
Ferrante, elettivamente domiciliate come in atti;
- APPELLANTI -
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Petrarolo, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO -
; CP_2
- APPELLATO CONTUMACE -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2206/18 del Giudice di Pace di
Sarno, depositata in data 25/09/2018.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , conveniva in Parte_2
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Sarno, la sig.ra e la Parte_1
compagnia assicurativa allo scopo di vedersi indennizzare Controparte_3
le lesioni riportate in seguito al sinistro del 06/07/2016 occorso in Sarno.
Con altro atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al medesimo Giudice di Pace, la compagnia assicurativa onde ottenere ristoro per i danni riportati a Controparte_4
seguito del medesimo sinistro.
Due procedimenti, regolarmente iscritti a ruolo, venivano distinti dai numeri RG
1575/2017 e 1576/2016 ed assegnati rispettivamente ai Giudici, Dott. e Persona_1
Dott.ssa Per_2
Le appellanti precisavano quanto segue: che, nelle indicate circostanze di tempo e luogo, la vettura modello Fiat Punto, di proprietà di nel mentre Parte_1
viaggiava lungo la S.P. Nocera – Sarno con a bordo la sig.ra , quale Persona_3
terza trasportata, veniva tamponata dal veicolo modello Lancia Y di proprietà di
CP_2
A seguito dell'occorso sinistro, la sig.ra riportava lesioni personali Per_3
quantificate nei limiti di € 5.200/00 mentre la vettura Fiat Punto riportava danni materiali per la cui riparazione veniva preventivata una spesa di € 1.032/00.
Per entrambi i giudizi si costituiva la in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., sia in proprio che quale mandataria della Controparte_5
in virtù di convenzione Card, la quale evidenziava la connessione
[...]
2 oggettiva e parzialmente soggettiva tra i due giudizi per i quali – dunque - richiedeva la riunione ed eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione attiva e passiva della sig.ra la quale non era proprietaria del veicolo Fiat Parte_1
Punto, al momento del sinistro.
In data 26/10/2017 il Giudice ne disponeva pertanto la riunione.
La causa veniva istruita documentalmente, con prova testimoniale e mediante CTU medico legale.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace dichiarava il difetto di legittimazione attiva e passiva delle odierne appellanti e condannava le attrici al pagamento delle spese di CTU che liquidava in
€ 1.000,00 oltre accessori.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, le sig.re e Parte_3
proponevano gravame avverso tale sentenza, sostenendo che il Parte_2
Giudice di prime cure aveva errato nella valutazione dei documenti prodotti dalla nonché fosse incorso nella erronea valutazione della Controparte_3
carenza di legittimazione attiva e passiva della sig.ra Parte_1
Si costituiva solo la , la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 14/12/2023 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale, benché CP_2
regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Nel merito la decisione del Giudice di prime cure è condivisibile ma la motivazione va integrata nei termini che seguono.
Il giudice di primo grado, nell'esaminare l'insieme degli atti, ha rilevato che la documentazione depositata dalla riveste rilevanza Controparte_3
3 fondamentale nell'accertamento della titolarità del veicolo Fiat Punto (targa
AZ712FZ) al momento del sinistro.
In particolare, per quanto riguarda il certificato di Trasferimento, tale documento, redatto in forma ufficiale, attesta il trasferimento della proprietà del veicolo a favore del sig. Pur essendo la parte appellante a sostenere la sua Persona_4
insufficienza probatoria in quanto “mera copia fotostatica”, il giudice ha ritenuto correttamente che, unitamente ad altri elementi, esso costituisca prova idonea a delineare il passaggio di proprietà, in conformità con l'art. 6 del r.d.l. 15 marzo
1927, n. 436, e successive interpretazioni giurisprudenziali.
Inoltre, la stipula della polizza RCA a favore del sig. rafforza Persona_4
l'ipotesi del trasferimento della titolarità, evidenziando come, in ambito assicurativo, sia prassi consolidata stipulare contratti anche in presenza di atti di trasferimento, senza che ciò implichi una contestuale conservazione del possesso giuridico da parte dell'attuale intestatario originario.
Le appellanti hanno richiamato il certificato cronologico PRA, sostenendone il valore presuntivo nella determinazione della proprietà del veicolo.
Tuttavia, questo Tribunale ritiene che pur riconoscendo il valore presuntivo del certificato cronologico PRA, la sua efficacia probatoria deve essere valutata in rapporto al complesso probatorio. La giurisprudenza ha più volte precisato che la prova per presunzioni, pur avendo un valore indicativo, non può controbilanciare elementi ufficiali e documenti emessi da autorità competenti (cfr. Cass. Civile, Sez.
II, 06/02/2019, n. 3513). In presenza di documenti che attestano in modo formale e incontrovertibile il trasferimento di proprietà, come il certificato di trasferimento e la polizza assicurativa, il solo deposito del certificato cronologico PRA non è sufficiente a far sorgere dubbi ragionevoli circa la titolarità al momento del sinistro.
Il principio del libero apprezzamento della prova consente al giudice di primo grado di ponderare, nel loro insieme, tutti gli elementi probatori prodotti in corso di
4 causa. In tale ottica: Il giudice di prime cure ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla in virtù della sua natura ufficiale e della congruenza CP_3
interna del quadro probatorio, dimostri in modo chiaro il trasferimento della proprietà del veicolo al sig. Di conseguenza, risulta Persona_4
manifestamente accertata la mancanza di legittimazione attiva della sig.ra Pt_1
poiché essa non risultava titolare del veicolo al momento del sinistro, non
[...]
potendo dunque sostenere una pretesa risarcitoria in proprio.
Tale valutazione è in linea con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza, secondo cui il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale, deve valutare l'intero complesso probatorio e non isolare elementi che, pur rilevanti, non sono in grado di controbilanciare atti ufficiali e provvidenziali (cfr. Cass. 20 aprile 2010, n.
9314; Cass. 19 novembre 2014, n. 24681).
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che le deduzioni delle appellanti, che mirano a far prevalere il certificato cronologico PRA, non abbiano fornito elementi nuovi o sufficienti a contrastare il quadro probatorio formato dagli atti ufficiali relativi al trasferimento di proprietà.
Dall'esame della documentazione probatoria prodotta, impone la conferma della posizione processuale assunta dal giudice di primo grado, il quale ha correttamente escluso la legittimazione attiva della sig.ra Parte_1
Alla luce delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata risulta corretta sia in fatto che in diritto e merita conferma. Ne consegue il rigetto dell'appello.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Spese compensate nei confronti della parte rimasta contumace.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
5
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di CP_2
b) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
c) condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in euro 2.900,00, oltre rimborso forfetario, I.V.A.,
C.P.A. come per legge;
d) spese compensate nei confronti di CP_2
e) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 4/4/2025
Il Giudice
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