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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/12/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 306/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 306/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 9 dicembre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Pagni Elena Con per i funzionari dott. e dott.ssa Controparte_3 Controparte_4 Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 306/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNI ELENA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. VANNUCCI VITO
Parte ricorrente
(C.F. ) con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 funzionari dott.ssa TARABELLA MICHELA, dott. e dott.ssa DI PALMA Controparte_3 EVA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 7.3.2024 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 125/2023 del 26.1.2024 emessa dall' Sezione di Controparte_5
e notificata il 07.02.2024 per il pagamento delle sanzioni amministrative erogate a seguito di CP_5
Co plurimi verbali di accertamento, tra i quali quelli notificati all'esito dell'accesso ispettivo della del
24.7.2019, deducendo l'integrale estinzione dell'obbligazione, nonché l'estinzione del procedimento per violazione dell'art. 14 legge 689/1981; in subordine ha chiesto l'applicazione del concorso formale ai sensi dell'art 8 legge 689/1981; la ricorrente ha contestato in particolare la sanzione irrogata con riferimento a
, sanzione che è stata confermata a seguito dell'annullamento parziale effettuato in CP_7 autotutela dall'amministrazione convenuta, nonostante che la maxi sanzione già versata debba essere considerata assorbente di quelle irrogate per infedele registrazione sul LUL e per mancata consegna del contratto di lavoro. Co
2. Si è costituito in giudizio l che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, evidenziando che essa trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. LI00000/2019-104-01 del 15/03/2019, notificato in data 26.03.2019, mai impugnato con Parte_2 ricorsi amministrativi, né contestato con scritti difensivi e/o richiesta di audizione.
3. La causa, istruita per documenti, previo deposito di note conclusive, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
1 4. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
5. Deve in primo luogo rilevarsi che l'ordinanza ingiunzione opposta, nella parte residuata all'esito dello annullamento parziale , scaturisce dalle seguenti violazioni:
- compilazione infedele del LUL dei lavoratori:
per il periodo da aprile 2015 a settembre 2015; CP_7
per il periodo da aprile 2014 ad agosto 2015 Persona_1
per il periodo da marzo 2014 a febbraio 2015 Parte_3
CP_
- presentazione all' dei modelli DMAG infedelmente compilati relativi ai rapporti di lavoro agricoli con i dipendenti indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. LI00000/2019-082-01 Parte_2 del 05/03/2019, infedelmente compilati, senza riportare le effettive giornate di lavoro prestate dai dipendenti stessi.
6. Ebbene, secondo parte ricorrente il procedimento sanzionatorio per le condotte sopra riportate si sarebbe estinto per effetto del pagamento delle sanzioni amministrative effettuato all'esito della notifica dei verbali di accertamento emessi dalla GF a seguito dell'accertamento ispettivo del 24.7.2019.
7. Ora, da un raffronto tra i verbali della GF e l'ordinanza ingiunzione impugnata emerge che le sanzioni irrogate coincidono solo con riferimento all'infedele registrazione sul LUL;
nei verbali della GF in atti tale violazione è contestata rispetto a lavoratori diversi da quelli indicati nell'ordinanza ingiunzione, con l'eccezione di , per la quale tuttavia tale violazione è stata contestata dalla GF con Persona_1 riferimento per periodi diversi e successivi a quelli oggetto dell'ordinanza ingiunzione
8. Deve peraltro rilevarsi che nell'ordinanza ingiunzione impugnata per le violazioni relative all'infedele registrazione è stata fatta applicazione di sanzioni cumulative, peraltro inferiori al massimo di legge, previste per un numero di lavoratori fino ad un numero massimo di lavoratori (10) che dunque sussisterebbe anche a prescindere dal computo della lavoratrice sopra indicata, di talché non si pare ravvisabile alcuna duplicazione.
9. Parte ricorrente deduce in ogni caso l'estinzione del procedimento e delle sanzioni per violazione dell'art
14 legge 689/1981, atteso che l'accertamento ha preso avvio nel marzo 2018 e si è concluso nel marzo
2018 con l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori in data 8.1.2019, mentre il verbale unico di accertamento è stato notificato in data 26.4.2019, oltre il termine di 90 giorni prescritto dall'art 14 legge
689/1981..
10. Tale motivo di doglianza è infondato.
11. L'art 14 legge 689/1981, richiamato da parte ricorrente, prevede che: “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione
2 immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento…”.
12. Ebbene, alla luce degli accertamenti documentali effettuati e della complessa ricostruzione effettuata in sede ispettiva, non può ritenersi che la mera acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori fosse sufficiente alla contestazione delle precise violazioni di cui è causa, necessitando con tutta evidenza a tal fine un'ulteriore attività di accertamento al fine di verificare le dichiarazioni stesse e di “tradurre” le evidenze emerse in precisi addebiti amministrativi.
13. Quanto, infine, al cumulo giuridico, non pare, infine, condividibile, quanto dedotto da parte ricorrente circa il fatto che “i plurimi accertamenti ispettivi posti in essere ni confronti della ricorrente si sono tutti conclusi contestando la medesima condotta illecita, ovvero l'infedele registrazione delle ore effettive di lavoro”, atteso che dall'attenta lettura dei verbali ispettivi in atti emerge con tutta evidenza che le violazioni contestate originano da differenti e reiterate (non permanenti) condotte illecite (registrazione sul LUL, CP_ impiego di manodopera in nero, denunce infedeli all' ) perpetrate per diversi periodi di tempo e con riferimento a lavoratori diversi da quelli di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata.
14. Né, d'altro canto, con riferimento alla contestazione di cui al punto n. 4, può ritenersi che la sanzione sia stata illegittimamente moltiplicata, atteso che anche in questo caso siamo di fronte ad una condotta reiterata più volte (recidiva) con plurima violazione del medesimo obbligo di comunicazione da assolversi con cadenza trimestrale.
15. Tanto basta per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal
DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00 con applicazione della riduzione di cui all'art 9 d.gs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
Co
- condanna al pagamento a favore dell delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1
2156,00 oltre 15% rimborso spese forfettario.
Livorno, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
3
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 306/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 9 dicembre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Pagni Elena Con per i funzionari dott. e dott.ssa Controparte_3 Controparte_4 Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 306/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNI ELENA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. VANNUCCI VITO
Parte ricorrente
(C.F. ) con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 funzionari dott.ssa TARABELLA MICHELA, dott. e dott.ssa DI PALMA Controparte_3 EVA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 7.3.2024 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 125/2023 del 26.1.2024 emessa dall' Sezione di Controparte_5
e notificata il 07.02.2024 per il pagamento delle sanzioni amministrative erogate a seguito di CP_5
Co plurimi verbali di accertamento, tra i quali quelli notificati all'esito dell'accesso ispettivo della del
24.7.2019, deducendo l'integrale estinzione dell'obbligazione, nonché l'estinzione del procedimento per violazione dell'art. 14 legge 689/1981; in subordine ha chiesto l'applicazione del concorso formale ai sensi dell'art 8 legge 689/1981; la ricorrente ha contestato in particolare la sanzione irrogata con riferimento a
, sanzione che è stata confermata a seguito dell'annullamento parziale effettuato in CP_7 autotutela dall'amministrazione convenuta, nonostante che la maxi sanzione già versata debba essere considerata assorbente di quelle irrogate per infedele registrazione sul LUL e per mancata consegna del contratto di lavoro. Co
2. Si è costituito in giudizio l che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, evidenziando che essa trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. LI00000/2019-104-01 del 15/03/2019, notificato in data 26.03.2019, mai impugnato con Parte_2 ricorsi amministrativi, né contestato con scritti difensivi e/o richiesta di audizione.
3. La causa, istruita per documenti, previo deposito di note conclusive, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
1 4. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
5. Deve in primo luogo rilevarsi che l'ordinanza ingiunzione opposta, nella parte residuata all'esito dello annullamento parziale , scaturisce dalle seguenti violazioni:
- compilazione infedele del LUL dei lavoratori:
per il periodo da aprile 2015 a settembre 2015; CP_7
per il periodo da aprile 2014 ad agosto 2015 Persona_1
per il periodo da marzo 2014 a febbraio 2015 Parte_3
CP_
- presentazione all' dei modelli DMAG infedelmente compilati relativi ai rapporti di lavoro agricoli con i dipendenti indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. LI00000/2019-082-01 Parte_2 del 05/03/2019, infedelmente compilati, senza riportare le effettive giornate di lavoro prestate dai dipendenti stessi.
6. Ebbene, secondo parte ricorrente il procedimento sanzionatorio per le condotte sopra riportate si sarebbe estinto per effetto del pagamento delle sanzioni amministrative effettuato all'esito della notifica dei verbali di accertamento emessi dalla GF a seguito dell'accertamento ispettivo del 24.7.2019.
7. Ora, da un raffronto tra i verbali della GF e l'ordinanza ingiunzione impugnata emerge che le sanzioni irrogate coincidono solo con riferimento all'infedele registrazione sul LUL;
nei verbali della GF in atti tale violazione è contestata rispetto a lavoratori diversi da quelli indicati nell'ordinanza ingiunzione, con l'eccezione di , per la quale tuttavia tale violazione è stata contestata dalla GF con Persona_1 riferimento per periodi diversi e successivi a quelli oggetto dell'ordinanza ingiunzione
8. Deve peraltro rilevarsi che nell'ordinanza ingiunzione impugnata per le violazioni relative all'infedele registrazione è stata fatta applicazione di sanzioni cumulative, peraltro inferiori al massimo di legge, previste per un numero di lavoratori fino ad un numero massimo di lavoratori (10) che dunque sussisterebbe anche a prescindere dal computo della lavoratrice sopra indicata, di talché non si pare ravvisabile alcuna duplicazione.
9. Parte ricorrente deduce in ogni caso l'estinzione del procedimento e delle sanzioni per violazione dell'art
14 legge 689/1981, atteso che l'accertamento ha preso avvio nel marzo 2018 e si è concluso nel marzo
2018 con l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori in data 8.1.2019, mentre il verbale unico di accertamento è stato notificato in data 26.4.2019, oltre il termine di 90 giorni prescritto dall'art 14 legge
689/1981..
10. Tale motivo di doglianza è infondato.
11. L'art 14 legge 689/1981, richiamato da parte ricorrente, prevede che: “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione
2 immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento…”.
12. Ebbene, alla luce degli accertamenti documentali effettuati e della complessa ricostruzione effettuata in sede ispettiva, non può ritenersi che la mera acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori fosse sufficiente alla contestazione delle precise violazioni di cui è causa, necessitando con tutta evidenza a tal fine un'ulteriore attività di accertamento al fine di verificare le dichiarazioni stesse e di “tradurre” le evidenze emerse in precisi addebiti amministrativi.
13. Quanto, infine, al cumulo giuridico, non pare, infine, condividibile, quanto dedotto da parte ricorrente circa il fatto che “i plurimi accertamenti ispettivi posti in essere ni confronti della ricorrente si sono tutti conclusi contestando la medesima condotta illecita, ovvero l'infedele registrazione delle ore effettive di lavoro”, atteso che dall'attenta lettura dei verbali ispettivi in atti emerge con tutta evidenza che le violazioni contestate originano da differenti e reiterate (non permanenti) condotte illecite (registrazione sul LUL, CP_ impiego di manodopera in nero, denunce infedeli all' ) perpetrate per diversi periodi di tempo e con riferimento a lavoratori diversi da quelli di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata.
14. Né, d'altro canto, con riferimento alla contestazione di cui al punto n. 4, può ritenersi che la sanzione sia stata illegittimamente moltiplicata, atteso che anche in questo caso siamo di fronte ad una condotta reiterata più volte (recidiva) con plurima violazione del medesimo obbligo di comunicazione da assolversi con cadenza trimestrale.
15. Tanto basta per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal
DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00 con applicazione della riduzione di cui all'art 9 d.gs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
Co
- condanna al pagamento a favore dell delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1
2156,00 oltre 15% rimborso spese forfettario.
Livorno, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
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