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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1258 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1258 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. CORRAINI C.F._2
ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
PIAZZA G. D'ANNUNZIO 1 45100 ROVIGO
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva e Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._4
FARAON LUCIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
VIA DE SANCTIS 1 SPINEA
- resistente –
E contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._5
dall'avv. FARAON LUCIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA DE SANCTIS N. 1 30038 SPINEA
- intervenuta –
1 Oggetto: Proprieta
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
Previo rigetto di ogni avversa domanda, eccezione, istanza e conclusione, previo accertamento e declaratoria che i ricorrenti e sono proprietari degli immobili ubicati Parte_4 Parte_1
in Costa di Rovigo, via Gramsci n. 79, così censiti al censuario del Comune di Costa di Rovigo, catasto fabbricati fg. 14 mapp.le 698 sub 3, cat. A/2, classe 2 – p.t. 1 – consistenza 6,5 vani, rendita
€ 453,19, e sub 4, cat. C/6, classe 2, p.t., consistenza 18 mq, rendita € 43,69; catasto terreni, fg. 14, mapp.le 620 – qualità vigneto – classe 1 – ha 00.02.11 – reddito dominicale € 2.43 – reddito agrario
1,42; mapp.le 699 – qualità vigneto – classe 1 – ha 00.00.61 – reddito dominicale € 0,70 – reddito agrario € 0,41; mapp.le 700 – qualità vigneto – classe 1 – ha 00.00.38 – reddito dominicale € 0,44 – reddito agrario € 0,26; area di sedime dell'edificio composto dalle quattro unità immobiliari (mapp.li
698, sub 1, 2, 3, e 4) alle stesse pertinente per quote proporzionali catasto terreni, area di enti urbani e promiscui fg. 14, mapp.le 698 – ente urbano – ha 00.02.08 – reddito dominicale € 0, reddito agrario
€ 0;
Accogliersi la domanda ex art. 948 c.c. di rivendica di tale proprietà immobiliare nei confronti dei convenuti e , che la posseggono senza titolo;
Controparte_1 Parte_3
Per l'effetto, condannarsi i convenuti e a rilasciare in Controparte_1 Parte_3
favore dei ricorrenti e , liberi da sé, persone anche interposte e Parte_2 Parte_1
cose i beni immobili ubicati in Costa di Rovigo, via Gramsci n. 79, così censiti al censuario del
Comune di Costa di Rovigo: catasto fabbricati fg. 14 mapp.le 698 sub 3, cat. A/2, classe 2 – p.t.
1 – consistenza 6,5 vani, rendita € 453,19, e sub 4, cat. C/6, classe 2, p.t., consistenza 18 mq, rendita € 43,69; catasto terreni, fg. 14, mapp.le 620 – qualità vigneto – classe 1 – ha 00.02.11 – reddito dominicale € 2.43 – reddito agrario 1,42; mapp.le 699 – qualità vigneto – classe 1 – ha
00.00.61 – reddito dominicale € 0,70 – reddito agrario € 0,41; mapp.le 700 – qualità vigneto – classe 1 – ha 00.00.38 – reddito dominicale € 0,44 – reddito agrario € 0,26; area di sedime dell'edificio composto dalle quattro unità immobiliari (mapp.li 698, sub 1, 2, 3, e 4) alle stesse pertinente per quote proporzionali catasto terreni, area di enti urbani e promiscui fg. 14, mapp.le 698 – ente urbano – ha 00.02.08 – reddito dominicale € 0, reddito agrario € 0;
Condannarsi per le ragioni di cui in atti i convenuti e l'intervenuta , in favore Controparte_2
dei ricorrenti, al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c., nella misura anche equitativa che il Tribunale vorrà determinare;
2 Con refusione, a carico dei convenuti e dell'intervenuta delle spese e del Controparte_2
compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori previdenziali e fiscali.
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
Respingersi la domanda proposta dai ricorrenti atteso che gli stessi non hanno mai avuto il possesso dell'immobile di cui è causa come comprovato dalla sentenza definitiva in sede di appello del
Tribunale di Rovigo n. 195/90 emessa nell'ambito del contenzioso n. 1711/84 R.G.A.C. in data
1/03/1990. che ha respinto in via definitiva la pretesa possessoria di parte . Controparte_3
Accertato che i sigg.ri e hanno il possesso ultradecennale Controparte_1 Parte_3 dell'immobile di cui è causa, possesso maturato in data 27 giugno 1991, pronunciarsi sentenza di intervenuta usucapione a favore degli odierni resistenti e pertanto ordinarsi al Conservatore dei
Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza con la quale si confermi la la piena comproprietà dell'immobile sito in Costa di Rovigo – Rovigo, Via Gramsci n. 79 così come identificato da atto del Notaio 19 Maggio 1983 e trascritto in data 15 giugno Persona_1
1983 nei pubblici registri è di Comproprietà dei sigg.ri e . Controparte_1 Parte_3
Ci si rimette alla prudente valutazione del Giudicante in merito alla sussistenza di responsabilità ex art. 96 c.p.c. con condanna di parte di ricorrente al risarcimento del danno nella misura che sarà ritenuta di Giustizia.
PER PARTE INTERVENUTA:
Sospendersi la presente causa ex art. 295 cod. proc. civ. essendo pregiudiziale alla decisione della stessa la definizione del procedimento penale, e l'azione per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza n. 36394/2023 della Suprema Corte la cui copia sarà depositata in udienza congiuntamente alla nota di deposito della denuncia penale.
Disporsi la chiamata in causa della sig.ra quale promittente venditrice Controparte_2 dell'immobile di cui è causa ordinando alla stessa la produzione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del prezzo dell'immobile promesso in vendita ai resistenti ai quali ha trasferito il possesso.
Respingersi la domanda proposta dai ricorrenti atteso che gli stessi non hanno mai avuto il possesso dell'immobile di cui è causa, né in oltre quarantatre anni ne hanno mai richiesto il possesso dello stesso.
Accertato che i sigg.ri e hanno il possesso Controparte_1 Parte_3 ultraquarantennale dell'immobile di cui è causa, possesso che i ricorrenti non hanno mai avuto, statuirsi l'intervenuta usucapione a favore degli odierni resistenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto 3 Con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c., e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e , chiedendo in Controparte_1 Parte_3
rivendica, previo accertamento del proprio diritto di proprietà sugli immobili siti in
Costa di Rovigo, Via Gramsci 79, di condannare i convenuti alla consegna degli stessi, liberi da persone o cose.
Allegavano che, con preliminare del 27.06.1981, avevano promesso di vendere gli immobili oggetto dell'odierna causa a (odierna intervenuta), che Controparte_2
a sua volta li aveva venduti, sotto condizione sospensiva dell'adempimento del preliminare e della stipula del definitivo, agli odierni convenuti Controparte_1
e . Parte_3
In realtà il preliminare non sfociava nel definitivo e pertanto ne nascevano una serie di controversie tra le parti.
Con una prima azione, instaurata nel 1982, la adiva il Tribunale di CP_2
Padova, chiedendo di pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c. La causa si snodava attraverso i diversi gradi di giudizio, ove la domanda era sempre respinta, e si concludeva con pronuncia n. 9176/2000 della Corte di Cassazione, che confermava gli arresti dei giudici di prime cure e di gravame. Una possessoria intentata nel 1984 dai sig.ri e era medio tempore respinta. Pt_2 Pt_1
Una seconda azione era intentata nel 2002, all'indomani della pronuncia della
Cassazione sulla domanda della , proprio dai sig.ri e che CP_2 Pt_1 Pt_2
a questo punto chiedevano la pronuncia della risoluzione del contratto preliminare, per inadempimento della . La causa si snodava anche qui nei diversi gradi di CP_2
giudizio, ove la domanda trovava sempre accoglimento, con condanna altresì della a riconsegnare il bene medio tempore detenuto. L'iter processuale si CP_2
concludeva con la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 22905/2015, che confermava le statuizioni dei precedenti giudizi.
Sulla scorta delle suddette sentenze, che ordinavano alla il rilascio degli CP_2
immobili, i sig.ri e avviavano procedura esecutiva per rilascio, in Pt_1 Pt_2
seno alla quale gli odierni convenuti e proponevano opposizione CP_1 Parte_3
4 agli atti e opposizione all'esecuzione, eccependo l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili contesi.
La causa attraversava nuovamente tutti i gradi di giudizio, ove la domanda di accertamento proposta dagli odierni convenuti trovava accoglimento in primo grado, giusta sentenza n. 1092/2016 del Tribunale di Rovigo, che però veniva riformata in appello, con sentenza n. 2249/2019 della Corte d'Appello di Venezia, pronuncia poi confermata in Cassazione, giusta sentenza n. 36394/2023.
A conclusione delle suesposte, complesse vicende processuali, quindi, i sig.ri e vista respinta la domanda ex art. 2932 c.c. della , visto Pt_1 Pt_2 CP_2
risolto il preliminare con costei concluso nel 1981 per inadempimento della promissaria acquirente, vista respinta la domanda dei sig.ri e di CP_1 Parte_3
usucapione degli immobili, rebus sic stantibus, esperiscono oggi azione di rivendica, nei confronti dei predetti sig.ri e che da lungo tempo CP_1 Parte_3
occuperebbero, ormai sine titulo, gli immobili di loro proprietà, siti in Costa di Rovigo,
Via Gramsci 5 (ora 79).
Si costituivano i convenuti, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese.
I sig.ri e spiegavano che le sentenze succedutesi nel tempo CP_1 Parte_3
dovevano ritenersi errate, in quanto il pagamento del prezzo da parte della CP_2
era stato debitamente effettuato, come attesterebbe anche la scrittura privata del preliminare del 27.06.1981 (doc. 3), ove si darebbe atto dell'avvenuto prelievo da parte dei sig.ri e dal c/c dedicato all'operazione dell'acconto di lire 5 mln, Pt_1 Pt_2
prelievo (e conseguente pagamento) invece negato da questi ultimi.
I resistenti annunciavano quindi di voler proporre domanda di correzione di errore materiale e/o di revocazione delle pronunce della Cassazione, oltre che denuncia nei confronti dei ricorrenti per truffa.
In ogni caso, eccepivano in via riconvenzionale l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili oggetto di causa, da essi sempre posseduti, come attesterebbe anche il rigetto dell'azione possessoria intentata dai sig.ri e Pt_1
nel 1984. Pt_2
5 Chiedevano anche di essere autorizzati a chiamare in causa la sig.ra , CP_2
loro dante causa, per provare l'avvenuto saldo prezzo.
Alla prima udienza il giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa della
, che però in seguito spiegava intervento volontario, associandosi alle difese CP_2
dei convenuti.
Sempre in tale sede, il giudice rigettava anche la richiesta di sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dei giudizi instaurandi di correzione di errore materiale e/o di revocazione delle sentenze della Cassazione e/o dei processi penali che sarebbero stati avviati in seguito alla denuncia sporta.
Ritenuta poi la causa documentale, il giudice fissava udienza per la discussione, che si teneva in data 15.01.2025, poi, a seguito di remissione in istruttoria ex art. 279
c.p.c., in data 28.01.2025.
Ivi la causa era trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Essa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
La domanda non può essere accolta, per i motivi che seguono.
Nella prima delle tre vicende processuali, è stato accertato che i sig.ri e Pt_1
non si erano effettivamente presentati davanti al Notaio designato per il Pt_2
rogito, nei giorni che erano stati fissati, e tuttavia neppure la aveva mai CP_2
effettuato offerta reale di pagamento del prezzo, avendo la stessa sempre sostenuto che nulla era dovuto ai predetti , al di fuori della somma di lire 5 mln già Parte_5
da essi prelevata dal c/c dedicato all'operazione (cfr pag. 10-11 doc. 2), tesi però respinta dal Tribunale, con pronuncia confermata nei successivi gradi di giudizio.
Alla data della conclusione della suddetta vicenda, pertanto, il preliminare del
1981 era ancora in essere.
Nella seconda delle vicende processuali, è stato accertato invece che la CP_2
avrebbe effettuato pagamento della somma di lire 25 mln, con offerta reale del 1998, ma non il pagamento del residuo, rispetto al prezzo totale di lire 30 mln (quindi lire 5 mln, che in realtà costituivano l'acconto), così che il giudice, ritenendo che il mancato
6 pagamento di un importo pari ad 1/6 del prezzo integrasse un inadempimento di notevole importanza (cfr pag. 10 doc. 5), accoglieva la domanda di risoluzione del contratto, proposta dai sig.ri e , e ordinava la restituzione ad essi degli Pt_1 Pt_2
immobili.
Gli immobili peraltro erano da tempo detenuti non dalla , ma dai CP_2
convenuti e CP_1 Parte_3
Infine, nella terza vicenda processuale, originata da opposizione all'esecuzione per rilascio intentata dagli odierni attori, era rigettata la domanda di usucapione formulata dai sig.ri tramite opposizione all'esecuzione, essendo CP_1 Parte_3
dal giudice riconosciuto effetto interruttivo alle varie domande giudiziali proposte dai sig.ri e nel corso degli anni. Pt_1 Pt_2
Ebbene, tanto precisato, va innanzitutto rigettata la domanda/eccezione riconvenzionale di usucapione spiegata dai convenuti.
Tale questione è già stata affrontata e risolta negativamente nell'ambito del contenzioso conclusosi con la sentenza n. 1092/2016 del Tribunale di Rovigo, che aveva in effetti accolto la domanda, pronuncia che però veniva riformata in secondo grado, giusta sentenza n. 2249/2019 della Corte d'Appello di Venezia, che veniva poi confermata in Cassazione, con sentenza n. 36394/2023.
Sulla pretesa usucapione da parte dei convenuti è quindi calato il giudicato e la questione non può più essere riproposta, quanto meno se fondata sui medesimi fatti già posti a fondamento delle precedenti domande, ormai rigettate.
Tanto doverosamente premesso, va ricordato che nella presente causa è stata spesa azione di rivendica, ex art. 948 c.c.
Ebbene, è noto che chi agisce in rivendica è assoggettato ad un onere probatorio particolarmente gravoso.
Infatti, come più volte statuito dalla Suprema Corte: “Nell'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., la quale tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attore è soggetto ad un onere probatorio rigoroso, in quanto è tenuto a provare la proprietà
7 del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi "uti dominus". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata la quale, pur in presenza di contestazioni da parte dei convenuti, aveva ricavato la proprietà del rivendicante su dati presuntivi, derivati dalle certificazioni catastali)” (cfr Cass. 1044/1995).
E ancora: “L'attore in rivendica è tenuto a dimostrare la proprietà del bene che assume a lui appartenente fornendo la prova (anche risalendo i propri danti causa) dell'acquisto a titolo originario della "res" oggetto della controversia, non potendo, all'uopo, ritenersi sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa
(nella specie, nota di trascrizione nei registri immobiliari, nota dell'ufficio del registro, denuncia di successione del presunto "dominus", dati ricavati dai registri catastali), ovvero la assenza di contestazioni sul tema da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato.” (Cfr Cass. 11605/1997).
In altre parole, chi agisce in rivendica ha l'onere di dimostrare il proprio diritto di proprietà, al cui fine non è sufficiente disporre di un valido titolo di acquisto, dovendo l'interessato provare di aver ricevuto il diritto da chi a sua volta era proprietario e così anche per il precedente proprietario, fino a risalire al primo soggetto in capo al quale il diritto sia sorto a titolo originario.
Oppure, in alternativa, chi agisce in rivendica può provare il suo diritto anche dimostrando la sussistenza dei presupposti per l'usucapione, ossia il possesso continuativo per venti anni, ricomprendendovi anche il possesso dei propri danti causa, laddove vi sia continuità nelle trascrizioni.
Limitatissima la possibilità di avvalersi di presunzioni, mentre alcuna rilevanza assume in questi casi il principio di non contestazione.
In tal senso si è anche recentemente espressa la Cassazione: “Essendo
l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non
8 suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore” (cfr Cass. 28865/2021).
Ebbene, nel caso di specie non è stata fornita la prova rigorosa della titolarità del diritto di proprietà da parte dei ricorrenti, che hanno prodotto sostanzialmente tutte le pronunce susseguitesi nel corso degli anni, nessuna delle quali, però, contiene un giudicato, neppure implicito, sul diritto di proprietà.
Perché possa formarsi un giudicato implicito, infatti, occorre trovarsi di fronte ad una questione pregiudiziale logica, oppure ad una questione pregiudiziale tecnica, che per legge o per volontà delle parti debba essere decisa con forza di giudicato (art. 34
c.p.c.).
Tale situazione non si riscontra in alcuna delle vicende processuali intervenute tra le parti, atteso che, quanto alla prima, essa attiene all'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, mentre la seconda attiene alla risoluzione per inadempimento del preliminare stesso.
9 Ci si trova di fronte quindi a cause relative a rapporti contrattuali e, pertanto, a domande eterodeterminate, quella di esecuzione e quella di risoluzione, che non presuppongono alcun accertamento della proprietà, non rientrando tale aspetto nel sillogismo logico della domanda e del rapporto dedotto in giudizio, che si impernia sul contratto, i cui elementi come noto sono la volontà, l'oggetto, la causa e la forma, non la titolarità del diritto di cui si va a disporre, il che incide semmai sulla legittimazione e sull'efficacia dell'atto.
Delle altre vicende processuali che han visto coinvolti gli odierni contendenti,
l'unica che potrebbe avere un qualche rilievo è l'opposizione all'esecuzione intentata dagli odierni resistenti, che, come visto, accampavano l'avvenuto acquisto della proprietà degli immobili per avvenuta usucapione.
Anche in questo caso, tuttavia, in tale domanda non può ravvisarsi quel riconoscimento implicito del diritto altrui, né un accertamento implicito può predicarsi con riguardo alla/e conseguente/i pronuncia/e, come rimarcato dalla sentenza della
Cassazione dianzi riportata in massima, in quanto il dies a quo del possesso ad usucapionem invocato dai convenuti, nel caso di specie, è comunque successivo al sorgere dei titoli, in forza dei quali i sig.ri e si affermano proprietari, Pt_1 Pt_2
titoli peraltro neppure dedotti nella presente causa.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda di rivendica non può accogliersi e i ricorrenti, se intendono entrare in possesso degli immobili, potranno mettere in esecuzione i giusti titoli in base ai quali è stata ordinata la riconsegna alla sig.ra , dalla quale i sig.ri e hanno derivato il proprio CP_2 CP_1 Parte_3
potere di fatto sulla cosa, a prescindere dal fatto che lo si voglia qualificare come detenzione o possesso, titoli che, pertanto, producono effetto anche contro gli odierni convenuti, in quanto aventi causa dall'odierna intervenuta.
Andrebbe poi approfondito l'ulteriore problema del possibile eventuale diritto di indennizzo degli odierni convenuti e/o , laddove si pervenisse alla Controparte_4
restituzione degli immobili, atteso che, al momento del preliminare, questi erano al più al grezzo o da realizzare, mentre sarebbero restituiti finiti e manutenuti.
10 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, la domanda va rigettata.
Stante la complessità della vicenda e il rigetto comunque anche delle domande e allegazioni delle parti convenute, si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni richieste dalla legge per disporre la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: rigetta la domanda.
Compensa le spese.
Rovigo, 10/04/2025
Il Giudice
Giulio Borella
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1258 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. CORRAINI C.F._2
ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
PIAZZA G. D'ANNUNZIO 1 45100 ROVIGO
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva e Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._4
FARAON LUCIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
VIA DE SANCTIS 1 SPINEA
- resistente –
E contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._5
dall'avv. FARAON LUCIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA DE SANCTIS N. 1 30038 SPINEA
- intervenuta –
1 Oggetto: Proprieta
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
Previo rigetto di ogni avversa domanda, eccezione, istanza e conclusione, previo accertamento e declaratoria che i ricorrenti e sono proprietari degli immobili ubicati Parte_4 Parte_1
in Costa di Rovigo, via Gramsci n. 79, così censiti al censuario del Comune di Costa di Rovigo, catasto fabbricati fg. 14 mapp.le 698 sub 3, cat. A/2, classe 2 – p.t. 1 – consistenza 6,5 vani, rendita
€ 453,19, e sub 4, cat. C/6, classe 2, p.t., consistenza 18 mq, rendita € 43,69; catasto terreni, fg. 14, mapp.le 620 – qualità vigneto – classe 1 – ha 00.02.11 – reddito dominicale € 2.43 – reddito agrario
1,42; mapp.le 699 – qualità vigneto – classe 1 – ha 00.00.61 – reddito dominicale € 0,70 – reddito agrario € 0,41; mapp.le 700 – qualità vigneto – classe 1 – ha 00.00.38 – reddito dominicale € 0,44 – reddito agrario € 0,26; area di sedime dell'edificio composto dalle quattro unità immobiliari (mapp.li
698, sub 1, 2, 3, e 4) alle stesse pertinente per quote proporzionali catasto terreni, area di enti urbani e promiscui fg. 14, mapp.le 698 – ente urbano – ha 00.02.08 – reddito dominicale € 0, reddito agrario
€ 0;
Accogliersi la domanda ex art. 948 c.c. di rivendica di tale proprietà immobiliare nei confronti dei convenuti e , che la posseggono senza titolo;
Controparte_1 Parte_3
Per l'effetto, condannarsi i convenuti e a rilasciare in Controparte_1 Parte_3
favore dei ricorrenti e , liberi da sé, persone anche interposte e Parte_2 Parte_1
cose i beni immobili ubicati in Costa di Rovigo, via Gramsci n. 79, così censiti al censuario del
Comune di Costa di Rovigo: catasto fabbricati fg. 14 mapp.le 698 sub 3, cat. A/2, classe 2 – p.t.
1 – consistenza 6,5 vani, rendita € 453,19, e sub 4, cat. C/6, classe 2, p.t., consistenza 18 mq, rendita € 43,69; catasto terreni, fg. 14, mapp.le 620 – qualità vigneto – classe 1 – ha 00.02.11 – reddito dominicale € 2.43 – reddito agrario 1,42; mapp.le 699 – qualità vigneto – classe 1 – ha
00.00.61 – reddito dominicale € 0,70 – reddito agrario € 0,41; mapp.le 700 – qualità vigneto – classe 1 – ha 00.00.38 – reddito dominicale € 0,44 – reddito agrario € 0,26; area di sedime dell'edificio composto dalle quattro unità immobiliari (mapp.li 698, sub 1, 2, 3, e 4) alle stesse pertinente per quote proporzionali catasto terreni, area di enti urbani e promiscui fg. 14, mapp.le 698 – ente urbano – ha 00.02.08 – reddito dominicale € 0, reddito agrario € 0;
Condannarsi per le ragioni di cui in atti i convenuti e l'intervenuta , in favore Controparte_2
dei ricorrenti, al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c., nella misura anche equitativa che il Tribunale vorrà determinare;
2 Con refusione, a carico dei convenuti e dell'intervenuta delle spese e del Controparte_2
compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori previdenziali e fiscali.
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
Respingersi la domanda proposta dai ricorrenti atteso che gli stessi non hanno mai avuto il possesso dell'immobile di cui è causa come comprovato dalla sentenza definitiva in sede di appello del
Tribunale di Rovigo n. 195/90 emessa nell'ambito del contenzioso n. 1711/84 R.G.A.C. in data
1/03/1990. che ha respinto in via definitiva la pretesa possessoria di parte . Controparte_3
Accertato che i sigg.ri e hanno il possesso ultradecennale Controparte_1 Parte_3 dell'immobile di cui è causa, possesso maturato in data 27 giugno 1991, pronunciarsi sentenza di intervenuta usucapione a favore degli odierni resistenti e pertanto ordinarsi al Conservatore dei
Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza con la quale si confermi la la piena comproprietà dell'immobile sito in Costa di Rovigo – Rovigo, Via Gramsci n. 79 così come identificato da atto del Notaio 19 Maggio 1983 e trascritto in data 15 giugno Persona_1
1983 nei pubblici registri è di Comproprietà dei sigg.ri e . Controparte_1 Parte_3
Ci si rimette alla prudente valutazione del Giudicante in merito alla sussistenza di responsabilità ex art. 96 c.p.c. con condanna di parte di ricorrente al risarcimento del danno nella misura che sarà ritenuta di Giustizia.
PER PARTE INTERVENUTA:
Sospendersi la presente causa ex art. 295 cod. proc. civ. essendo pregiudiziale alla decisione della stessa la definizione del procedimento penale, e l'azione per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza n. 36394/2023 della Suprema Corte la cui copia sarà depositata in udienza congiuntamente alla nota di deposito della denuncia penale.
Disporsi la chiamata in causa della sig.ra quale promittente venditrice Controparte_2 dell'immobile di cui è causa ordinando alla stessa la produzione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del prezzo dell'immobile promesso in vendita ai resistenti ai quali ha trasferito il possesso.
Respingersi la domanda proposta dai ricorrenti atteso che gli stessi non hanno mai avuto il possesso dell'immobile di cui è causa, né in oltre quarantatre anni ne hanno mai richiesto il possesso dello stesso.
Accertato che i sigg.ri e hanno il possesso Controparte_1 Parte_3 ultraquarantennale dell'immobile di cui è causa, possesso che i ricorrenti non hanno mai avuto, statuirsi l'intervenuta usucapione a favore degli odierni resistenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto 3 Con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c., e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e , chiedendo in Controparte_1 Parte_3
rivendica, previo accertamento del proprio diritto di proprietà sugli immobili siti in
Costa di Rovigo, Via Gramsci 79, di condannare i convenuti alla consegna degli stessi, liberi da persone o cose.
Allegavano che, con preliminare del 27.06.1981, avevano promesso di vendere gli immobili oggetto dell'odierna causa a (odierna intervenuta), che Controparte_2
a sua volta li aveva venduti, sotto condizione sospensiva dell'adempimento del preliminare e della stipula del definitivo, agli odierni convenuti Controparte_1
e . Parte_3
In realtà il preliminare non sfociava nel definitivo e pertanto ne nascevano una serie di controversie tra le parti.
Con una prima azione, instaurata nel 1982, la adiva il Tribunale di CP_2
Padova, chiedendo di pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c. La causa si snodava attraverso i diversi gradi di giudizio, ove la domanda era sempre respinta, e si concludeva con pronuncia n. 9176/2000 della Corte di Cassazione, che confermava gli arresti dei giudici di prime cure e di gravame. Una possessoria intentata nel 1984 dai sig.ri e era medio tempore respinta. Pt_2 Pt_1
Una seconda azione era intentata nel 2002, all'indomani della pronuncia della
Cassazione sulla domanda della , proprio dai sig.ri e che CP_2 Pt_1 Pt_2
a questo punto chiedevano la pronuncia della risoluzione del contratto preliminare, per inadempimento della . La causa si snodava anche qui nei diversi gradi di CP_2
giudizio, ove la domanda trovava sempre accoglimento, con condanna altresì della a riconsegnare il bene medio tempore detenuto. L'iter processuale si CP_2
concludeva con la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 22905/2015, che confermava le statuizioni dei precedenti giudizi.
Sulla scorta delle suddette sentenze, che ordinavano alla il rilascio degli CP_2
immobili, i sig.ri e avviavano procedura esecutiva per rilascio, in Pt_1 Pt_2
seno alla quale gli odierni convenuti e proponevano opposizione CP_1 Parte_3
4 agli atti e opposizione all'esecuzione, eccependo l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili contesi.
La causa attraversava nuovamente tutti i gradi di giudizio, ove la domanda di accertamento proposta dagli odierni convenuti trovava accoglimento in primo grado, giusta sentenza n. 1092/2016 del Tribunale di Rovigo, che però veniva riformata in appello, con sentenza n. 2249/2019 della Corte d'Appello di Venezia, pronuncia poi confermata in Cassazione, giusta sentenza n. 36394/2023.
A conclusione delle suesposte, complesse vicende processuali, quindi, i sig.ri e vista respinta la domanda ex art. 2932 c.c. della , visto Pt_1 Pt_2 CP_2
risolto il preliminare con costei concluso nel 1981 per inadempimento della promissaria acquirente, vista respinta la domanda dei sig.ri e di CP_1 Parte_3
usucapione degli immobili, rebus sic stantibus, esperiscono oggi azione di rivendica, nei confronti dei predetti sig.ri e che da lungo tempo CP_1 Parte_3
occuperebbero, ormai sine titulo, gli immobili di loro proprietà, siti in Costa di Rovigo,
Via Gramsci 5 (ora 79).
Si costituivano i convenuti, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese.
I sig.ri e spiegavano che le sentenze succedutesi nel tempo CP_1 Parte_3
dovevano ritenersi errate, in quanto il pagamento del prezzo da parte della CP_2
era stato debitamente effettuato, come attesterebbe anche la scrittura privata del preliminare del 27.06.1981 (doc. 3), ove si darebbe atto dell'avvenuto prelievo da parte dei sig.ri e dal c/c dedicato all'operazione dell'acconto di lire 5 mln, Pt_1 Pt_2
prelievo (e conseguente pagamento) invece negato da questi ultimi.
I resistenti annunciavano quindi di voler proporre domanda di correzione di errore materiale e/o di revocazione delle pronunce della Cassazione, oltre che denuncia nei confronti dei ricorrenti per truffa.
In ogni caso, eccepivano in via riconvenzionale l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili oggetto di causa, da essi sempre posseduti, come attesterebbe anche il rigetto dell'azione possessoria intentata dai sig.ri e Pt_1
nel 1984. Pt_2
5 Chiedevano anche di essere autorizzati a chiamare in causa la sig.ra , CP_2
loro dante causa, per provare l'avvenuto saldo prezzo.
Alla prima udienza il giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa della
, che però in seguito spiegava intervento volontario, associandosi alle difese CP_2
dei convenuti.
Sempre in tale sede, il giudice rigettava anche la richiesta di sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dei giudizi instaurandi di correzione di errore materiale e/o di revocazione delle sentenze della Cassazione e/o dei processi penali che sarebbero stati avviati in seguito alla denuncia sporta.
Ritenuta poi la causa documentale, il giudice fissava udienza per la discussione, che si teneva in data 15.01.2025, poi, a seguito di remissione in istruttoria ex art. 279
c.p.c., in data 28.01.2025.
Ivi la causa era trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Essa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
La domanda non può essere accolta, per i motivi che seguono.
Nella prima delle tre vicende processuali, è stato accertato che i sig.ri e Pt_1
non si erano effettivamente presentati davanti al Notaio designato per il Pt_2
rogito, nei giorni che erano stati fissati, e tuttavia neppure la aveva mai CP_2
effettuato offerta reale di pagamento del prezzo, avendo la stessa sempre sostenuto che nulla era dovuto ai predetti , al di fuori della somma di lire 5 mln già Parte_5
da essi prelevata dal c/c dedicato all'operazione (cfr pag. 10-11 doc. 2), tesi però respinta dal Tribunale, con pronuncia confermata nei successivi gradi di giudizio.
Alla data della conclusione della suddetta vicenda, pertanto, il preliminare del
1981 era ancora in essere.
Nella seconda delle vicende processuali, è stato accertato invece che la CP_2
avrebbe effettuato pagamento della somma di lire 25 mln, con offerta reale del 1998, ma non il pagamento del residuo, rispetto al prezzo totale di lire 30 mln (quindi lire 5 mln, che in realtà costituivano l'acconto), così che il giudice, ritenendo che il mancato
6 pagamento di un importo pari ad 1/6 del prezzo integrasse un inadempimento di notevole importanza (cfr pag. 10 doc. 5), accoglieva la domanda di risoluzione del contratto, proposta dai sig.ri e , e ordinava la restituzione ad essi degli Pt_1 Pt_2
immobili.
Gli immobili peraltro erano da tempo detenuti non dalla , ma dai CP_2
convenuti e CP_1 Parte_3
Infine, nella terza vicenda processuale, originata da opposizione all'esecuzione per rilascio intentata dagli odierni attori, era rigettata la domanda di usucapione formulata dai sig.ri tramite opposizione all'esecuzione, essendo CP_1 Parte_3
dal giudice riconosciuto effetto interruttivo alle varie domande giudiziali proposte dai sig.ri e nel corso degli anni. Pt_1 Pt_2
Ebbene, tanto precisato, va innanzitutto rigettata la domanda/eccezione riconvenzionale di usucapione spiegata dai convenuti.
Tale questione è già stata affrontata e risolta negativamente nell'ambito del contenzioso conclusosi con la sentenza n. 1092/2016 del Tribunale di Rovigo, che aveva in effetti accolto la domanda, pronuncia che però veniva riformata in secondo grado, giusta sentenza n. 2249/2019 della Corte d'Appello di Venezia, che veniva poi confermata in Cassazione, con sentenza n. 36394/2023.
Sulla pretesa usucapione da parte dei convenuti è quindi calato il giudicato e la questione non può più essere riproposta, quanto meno se fondata sui medesimi fatti già posti a fondamento delle precedenti domande, ormai rigettate.
Tanto doverosamente premesso, va ricordato che nella presente causa è stata spesa azione di rivendica, ex art. 948 c.c.
Ebbene, è noto che chi agisce in rivendica è assoggettato ad un onere probatorio particolarmente gravoso.
Infatti, come più volte statuito dalla Suprema Corte: “Nell'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., la quale tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attore è soggetto ad un onere probatorio rigoroso, in quanto è tenuto a provare la proprietà
7 del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi "uti dominus". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata la quale, pur in presenza di contestazioni da parte dei convenuti, aveva ricavato la proprietà del rivendicante su dati presuntivi, derivati dalle certificazioni catastali)” (cfr Cass. 1044/1995).
E ancora: “L'attore in rivendica è tenuto a dimostrare la proprietà del bene che assume a lui appartenente fornendo la prova (anche risalendo i propri danti causa) dell'acquisto a titolo originario della "res" oggetto della controversia, non potendo, all'uopo, ritenersi sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa
(nella specie, nota di trascrizione nei registri immobiliari, nota dell'ufficio del registro, denuncia di successione del presunto "dominus", dati ricavati dai registri catastali), ovvero la assenza di contestazioni sul tema da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato.” (Cfr Cass. 11605/1997).
In altre parole, chi agisce in rivendica ha l'onere di dimostrare il proprio diritto di proprietà, al cui fine non è sufficiente disporre di un valido titolo di acquisto, dovendo l'interessato provare di aver ricevuto il diritto da chi a sua volta era proprietario e così anche per il precedente proprietario, fino a risalire al primo soggetto in capo al quale il diritto sia sorto a titolo originario.
Oppure, in alternativa, chi agisce in rivendica può provare il suo diritto anche dimostrando la sussistenza dei presupposti per l'usucapione, ossia il possesso continuativo per venti anni, ricomprendendovi anche il possesso dei propri danti causa, laddove vi sia continuità nelle trascrizioni.
Limitatissima la possibilità di avvalersi di presunzioni, mentre alcuna rilevanza assume in questi casi il principio di non contestazione.
In tal senso si è anche recentemente espressa la Cassazione: “Essendo
l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non
8 suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore” (cfr Cass. 28865/2021).
Ebbene, nel caso di specie non è stata fornita la prova rigorosa della titolarità del diritto di proprietà da parte dei ricorrenti, che hanno prodotto sostanzialmente tutte le pronunce susseguitesi nel corso degli anni, nessuna delle quali, però, contiene un giudicato, neppure implicito, sul diritto di proprietà.
Perché possa formarsi un giudicato implicito, infatti, occorre trovarsi di fronte ad una questione pregiudiziale logica, oppure ad una questione pregiudiziale tecnica, che per legge o per volontà delle parti debba essere decisa con forza di giudicato (art. 34
c.p.c.).
Tale situazione non si riscontra in alcuna delle vicende processuali intervenute tra le parti, atteso che, quanto alla prima, essa attiene all'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, mentre la seconda attiene alla risoluzione per inadempimento del preliminare stesso.
9 Ci si trova di fronte quindi a cause relative a rapporti contrattuali e, pertanto, a domande eterodeterminate, quella di esecuzione e quella di risoluzione, che non presuppongono alcun accertamento della proprietà, non rientrando tale aspetto nel sillogismo logico della domanda e del rapporto dedotto in giudizio, che si impernia sul contratto, i cui elementi come noto sono la volontà, l'oggetto, la causa e la forma, non la titolarità del diritto di cui si va a disporre, il che incide semmai sulla legittimazione e sull'efficacia dell'atto.
Delle altre vicende processuali che han visto coinvolti gli odierni contendenti,
l'unica che potrebbe avere un qualche rilievo è l'opposizione all'esecuzione intentata dagli odierni resistenti, che, come visto, accampavano l'avvenuto acquisto della proprietà degli immobili per avvenuta usucapione.
Anche in questo caso, tuttavia, in tale domanda non può ravvisarsi quel riconoscimento implicito del diritto altrui, né un accertamento implicito può predicarsi con riguardo alla/e conseguente/i pronuncia/e, come rimarcato dalla sentenza della
Cassazione dianzi riportata in massima, in quanto il dies a quo del possesso ad usucapionem invocato dai convenuti, nel caso di specie, è comunque successivo al sorgere dei titoli, in forza dei quali i sig.ri e si affermano proprietari, Pt_1 Pt_2
titoli peraltro neppure dedotti nella presente causa.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda di rivendica non può accogliersi e i ricorrenti, se intendono entrare in possesso degli immobili, potranno mettere in esecuzione i giusti titoli in base ai quali è stata ordinata la riconsegna alla sig.ra , dalla quale i sig.ri e hanno derivato il proprio CP_2 CP_1 Parte_3
potere di fatto sulla cosa, a prescindere dal fatto che lo si voglia qualificare come detenzione o possesso, titoli che, pertanto, producono effetto anche contro gli odierni convenuti, in quanto aventi causa dall'odierna intervenuta.
Andrebbe poi approfondito l'ulteriore problema del possibile eventuale diritto di indennizzo degli odierni convenuti e/o , laddove si pervenisse alla Controparte_4
restituzione degli immobili, atteso che, al momento del preliminare, questi erano al più al grezzo o da realizzare, mentre sarebbero restituiti finiti e manutenuti.
10 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, la domanda va rigettata.
Stante la complessità della vicenda e il rigetto comunque anche delle domande e allegazioni delle parti convenute, si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni richieste dalla legge per disporre la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: rigetta la domanda.
Compensa le spese.
Rovigo, 10/04/2025
Il Giudice
Giulio Borella
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