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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/02/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1914/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GRIGOLINI MARGHERITA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. ALLEGRINI DANIELA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 13/02/25, le parti hanno dato atto di avere accettato la proposta conciliativa del giudice relatore ed hanno quindi precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
1) affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna;
2) contributo paterno al mantenimento dei figli minori pari a € 900,00 (€
450,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base all'indice Istat,
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Tribunale di
Verona;
3) visite paterne come di seguito:
i) nei giorni di lunedì e di mercoledì, la madre accompagna i minori dal padre alle 16.30 e il padre li riconsegna alla madre alle 21:00;
ii) nel mese di luglio, entrambi i figli minori frequenteranno il grest di S. Anna
d'Alfaedo o zone limitrofe fino al 31/07 di ogni anno (visite paterne come sub i), con costo ripartito al 50% tra i genitori;
iii) nei periodi natalizio e Pasquale, i figli stanno i genitori alternando le festività (Natale con un genitore, capodanno con l'altro; Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro), ad anni alterni;
iv) nel periodo estivo, i figli staranno con il padre due settimane anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
4) nessun assegno di mantenimento da parte del marito in favore della moglie;
pagina 2 di 4 5) assegno unico universale al 100% in favore della moglie;
6) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: “Non si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato il contenuto della sentenza n. 2411 del 13/12/23, con la quale il
Tribunale di Verona ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
e disponendo, con separata ordinanza, Parte_1 Controparte_1
la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle altre domande delle parti;
dato atto che, all'udienza del 13/02/25, le parti hanno dato atto di avere accettato la proposta conciliativa del giudice relatore ed hanno quindi precisato le conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe;
ritenuto che le condizioni di separazione di cui al richiamato accordo possano essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti,
esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono ai figli minori il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
osservato che non occorre alcuna statuizione sulle ulteriori domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, come dalle stesse espressamente richiesto;
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciata la separazione tra le parti:
1) dispone conformemente alle condizioni di separazione di cui alle conclusioni concordi integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 14/02/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GRIGOLINI MARGHERITA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. ALLEGRINI DANIELA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 13/02/25, le parti hanno dato atto di avere accettato la proposta conciliativa del giudice relatore ed hanno quindi precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
1) affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna;
2) contributo paterno al mantenimento dei figli minori pari a € 900,00 (€
450,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base all'indice Istat,
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Tribunale di
Verona;
3) visite paterne come di seguito:
i) nei giorni di lunedì e di mercoledì, la madre accompagna i minori dal padre alle 16.30 e il padre li riconsegna alla madre alle 21:00;
ii) nel mese di luglio, entrambi i figli minori frequenteranno il grest di S. Anna
d'Alfaedo o zone limitrofe fino al 31/07 di ogni anno (visite paterne come sub i), con costo ripartito al 50% tra i genitori;
iii) nei periodi natalizio e Pasquale, i figli stanno i genitori alternando le festività (Natale con un genitore, capodanno con l'altro; Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro), ad anni alterni;
iv) nel periodo estivo, i figli staranno con il padre due settimane anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
4) nessun assegno di mantenimento da parte del marito in favore della moglie;
pagina 2 di 4 5) assegno unico universale al 100% in favore della moglie;
6) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: “Non si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato il contenuto della sentenza n. 2411 del 13/12/23, con la quale il
Tribunale di Verona ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
e disponendo, con separata ordinanza, Parte_1 Controparte_1
la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle altre domande delle parti;
dato atto che, all'udienza del 13/02/25, le parti hanno dato atto di avere accettato la proposta conciliativa del giudice relatore ed hanno quindi precisato le conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe;
ritenuto che le condizioni di separazione di cui al richiamato accordo possano essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti,
esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono ai figli minori il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
osservato che non occorre alcuna statuizione sulle ulteriori domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, come dalle stesse espressamente richiesto;
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciata la separazione tra le parti:
1) dispone conformemente alle condizioni di separazione di cui alle conclusioni concordi integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 14/02/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4