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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 358/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3012/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Contrada Oliveto Longo 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5528/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 03420223220000007009 VARIE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il Sig. Ricorrente_1 ha interposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale i Giudici di prime cure avevano parzialmente accolto l'opposizione al pignoramento presso terzi n. 03420223220000007009, dichiarando il difetto di giurisdizione per alcune partite e l'illegittimità dell'esecuzione per altre cartelle ritenute annullate o sgravate. Tuttavia, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione nella parte in cui non aveva disposto l'annullamento totale della procedura, insistendo sulla carenza del titolo esecutivo e sulla sopravvenuta inefficacia del pignoramento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, la quale, oltre a contestare i motivi dell'appello principale, ha proposto appello incidentale. L'Ufficio ha censurato la sentenza impugnata rilevando una palese contraddizione tra la parte motiva e il dispositivo. In particolare, l'Agenzia ha evidenziato che, sebbene in motivazione il Collegio di primo grado avesse riconosciuto la piena legittimità dell'Avviso di
Accertamento n. TD3010302280/2018 (sulla scorta del giudicato favorevole di cui alla sentenza n. 275/2021 di questa Corte Regionale), nel dispositivo (
P.Q.M.
) tale atto veniva erroneamente incluso tra quelli annullati ed esclusi dal pignoramento, pregiudicando così il diritto dell'Erario al recupero del credito.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo la conferma della legittimità del proprio operato e dando atto delle intervenute cause di cessazione della materia del contendere per i ruoli oggetto di sgravio o annullamento.
La causa è stata posta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene fondato e meritevole di accoglimento l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate, per le ragioni di seguito esposte.
Dall'analisi della sentenza impugnata n. 5528/2024, emerge con evidenza il vizio logico e la contraddizione denunciata dall'Ufficio appellante incidentale. I Giudici di primo grado, infatti, nella parte motiva della pronuncia, hanno correttamente accertato che "L'Avviso di accertamento TD3010302280/2018 risulta già oggetto della sentenza n. 275/2021... della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria", specificando inequivocabilmente che si trattava di "sentenza di conferma della legittimità del predetto avviso di Accertamento".
Nonostante tale chiara premessa, che sanciva la definitività e l'esigibilità della pretesa tributaria relativa all'anno d'imposta 2013 portata dal suddetto avviso, il dispositivo della sentenza ha disposto genericamente l'esclusione dal pignoramento dei "crediti di cui alle cartelle e dell'Avviso di Accertamento indicati in parte motiva, in quanto atti annullati", creando un insanabile contrasto con quanto accertato nella motivazione stessa. Tale statuizione deve essere necessariamente riformata. La pretesa tributaria fondata sull'Avviso di
Accertamento n. TD3010302280/2018 è assistita dalla forza del giudicato (sentenza n. 275/2021) che ne ha confermato la validità. Di conseguenza, il credito erariale ivi contenuto costituisce un titolo valido e legittimo per l'esecuzione forzata intrapresa dall'Agente della Riscossione. L'inclusione di tale atto tra quelli "annullati" nel dispositivo di primo grado è frutto di un evidente errore materiale o di coordinamento logico che va corretto in questa sede, ripristinando la piena efficacia della procedura esecutiva limitatamente a tale carico.
Le eccezioni sollevate dall'appellante principale circa l'asserita mancata notifica o l'annullamento successivo del titolo non possono trovare accoglimento di fronte alla cristallizzazione del debito accertata dalla precedente pronuncia di questa Corte, citata nella sentenza appellata, che ha statuito sulla legittimità dell'atto impositivo presupposto.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, la natura della controversia, la complessità delle questioni trattate e la riforma solo parziale della sentenza di primo grado — resasi necessaria per correggere un errore interno al provvedimento impugnato — integrano i giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti in causa, ai sensi dell'art. 15 del
D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, riforma in tal senso la sentenza impugnata, spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3012/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Contrada Oliveto Longo 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5528/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 03420223220000007009 VARIE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il Sig. Ricorrente_1 ha interposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale i Giudici di prime cure avevano parzialmente accolto l'opposizione al pignoramento presso terzi n. 03420223220000007009, dichiarando il difetto di giurisdizione per alcune partite e l'illegittimità dell'esecuzione per altre cartelle ritenute annullate o sgravate. Tuttavia, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione nella parte in cui non aveva disposto l'annullamento totale della procedura, insistendo sulla carenza del titolo esecutivo e sulla sopravvenuta inefficacia del pignoramento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, la quale, oltre a contestare i motivi dell'appello principale, ha proposto appello incidentale. L'Ufficio ha censurato la sentenza impugnata rilevando una palese contraddizione tra la parte motiva e il dispositivo. In particolare, l'Agenzia ha evidenziato che, sebbene in motivazione il Collegio di primo grado avesse riconosciuto la piena legittimità dell'Avviso di
Accertamento n. TD3010302280/2018 (sulla scorta del giudicato favorevole di cui alla sentenza n. 275/2021 di questa Corte Regionale), nel dispositivo (
P.Q.M.
) tale atto veniva erroneamente incluso tra quelli annullati ed esclusi dal pignoramento, pregiudicando così il diritto dell'Erario al recupero del credito.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo la conferma della legittimità del proprio operato e dando atto delle intervenute cause di cessazione della materia del contendere per i ruoli oggetto di sgravio o annullamento.
La causa è stata posta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene fondato e meritevole di accoglimento l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate, per le ragioni di seguito esposte.
Dall'analisi della sentenza impugnata n. 5528/2024, emerge con evidenza il vizio logico e la contraddizione denunciata dall'Ufficio appellante incidentale. I Giudici di primo grado, infatti, nella parte motiva della pronuncia, hanno correttamente accertato che "L'Avviso di accertamento TD3010302280/2018 risulta già oggetto della sentenza n. 275/2021... della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria", specificando inequivocabilmente che si trattava di "sentenza di conferma della legittimità del predetto avviso di Accertamento".
Nonostante tale chiara premessa, che sanciva la definitività e l'esigibilità della pretesa tributaria relativa all'anno d'imposta 2013 portata dal suddetto avviso, il dispositivo della sentenza ha disposto genericamente l'esclusione dal pignoramento dei "crediti di cui alle cartelle e dell'Avviso di Accertamento indicati in parte motiva, in quanto atti annullati", creando un insanabile contrasto con quanto accertato nella motivazione stessa. Tale statuizione deve essere necessariamente riformata. La pretesa tributaria fondata sull'Avviso di
Accertamento n. TD3010302280/2018 è assistita dalla forza del giudicato (sentenza n. 275/2021) che ne ha confermato la validità. Di conseguenza, il credito erariale ivi contenuto costituisce un titolo valido e legittimo per l'esecuzione forzata intrapresa dall'Agente della Riscossione. L'inclusione di tale atto tra quelli "annullati" nel dispositivo di primo grado è frutto di un evidente errore materiale o di coordinamento logico che va corretto in questa sede, ripristinando la piena efficacia della procedura esecutiva limitatamente a tale carico.
Le eccezioni sollevate dall'appellante principale circa l'asserita mancata notifica o l'annullamento successivo del titolo non possono trovare accoglimento di fronte alla cristallizzazione del debito accertata dalla precedente pronuncia di questa Corte, citata nella sentenza appellata, che ha statuito sulla legittimità dell'atto impositivo presupposto.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, la natura della controversia, la complessità delle questioni trattate e la riforma solo parziale della sentenza di primo grado — resasi necessaria per correggere un errore interno al provvedimento impugnato — integrano i giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti in causa, ai sensi dell'art. 15 del
D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, riforma in tal senso la sentenza impugnata, spese compensate.