Articolo 31 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 30 bisArticolo 41 bis
Versione
24 agosto 1975
>
Versione
10 novembre 2018
Art. 31. (( (Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati) )) (( .

1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalita' indicate dal regolamento interno dell'istituto.
2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata. ))
Entrata in vigore il 10 novembre 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente