CA
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/11/2025, n. 7152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7152 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2696/2021, posta in decisione all'udienza del 18 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. TRA
, C.F./P.IVA n. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avvocato Fernando Miriano Appellante E
, P.IVA n. - Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Mirra e Andrea Ferraro Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1255/2020 emessa dal Tribunale di Tivoli.
CONCLUSIONI Per l'appellante: « In sede di precisazione delle conclusioni, ci si riporta a quelle rassegnate in sede di atto di citazione in appello, da intendersi per ripetute e trascritte e se ne chiede l'integrale l'accoglimento. Di seguito si riproducono le conclusioni rassegnate nell'atto di appello:
“reiectis contrariis, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n. 1255/2020 resa inter partes dal Tribunale di Tivoli – Giudice Unico: dott.ssa Adriana Mazzacane, nel procedimento iscritto al n. 463/2017 R.G. (repert. N. 2026/2020 del 22.10.2020) – pubblicata in data 22.10.2020 e non notificata e, per l'effetto, in accoglimento della proposta opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n.1470/2016, R.G. 4872/2016, emesso dal
1 Tribunale di Tivoli, dichiarando non dovuta la somma di € 16.976,49. Disporsi, in riforma della sentenza impugnata, l'integrale compensazione delle spese di lite di primo grado. Con vittoria di spese e compenso del grado di giudizio. Anche con le presenti note d'udienza, si ribadisce la totale infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello, come proposta dalla controparte che con una mera formula di stile, assume che le censure mosse alla sentenza in esame siano “…palesemente infondate e non meritevoli di ulteriore approfondimento…”, mostrando di non aver correttamente interpretato le doglianze svolte avverso l'impugnata sentenza che si presenta palesemente viziata, tra l'altro, in ordine al governo delle risultanze istruttorie, laddove il Giudice di prime cure, ignorando le emergenze documentali, ha ritenuto – in modo del tutto errato
– che non fosse stata raggiunta la prova del pagamento delle somme di cui al monitorio opposto. Per quant'altro e per sintesi ci si permette di rinviare a quanto diffusamente esposto nell'atto di citazione in appello di cui si chiede l'accoglimento. Quanto al merito della controversia, le argomentazioni di controparte riproposte con le note di trattazione per la prossima udienza del 23 maggio 2024, sono smentite da quanto diffusamente illustrato con l'atto di appello, sono infondate e prive di qualsivoglia pregio giuridico per cui si impone il rigetto delle conclusioni ex adverso rassegnate.» Per l'appellata: « CONCLUDE affinché l'Ill.mo . Collegio adito Voglia:
− per le causali esposte, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n°1255 resa dal Tribunale Civile di Tivoli in data 15.10.2020, pubblicata il 22.10.2020;
− di conseguenza, porre a carico dell'appellante spese e competenze del pre-sente giudizio, con attribuzione ai costituiti procuratori antistatari.»
MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 1470/2016 il Tribunale di Tivoli ingiungeva all' il pagamento di € 16.976,49 per forniture protesiche rese Parte_1 da CP_1 Parte L proponeva opposizione deducendo: (i) il pagamento, anteriore alla notifica del decreto, di € 12.740,93; (ii) il successivo pagamento, in corso di giudizio, della residua fattura di € 2.868,44; (iii) la non debenza degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. Con sentenza n. 1255/2020 il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto e condannava l'opponente alle spese. Parte Con l'appello l' ha chiesto la revoca del decreto per sopravvenuta estinzione del credito per capitale, l'esclusione degli interessi moratori e la compensazione delle spese del primo grado. si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
2 All'esito dell'udienza 18 luglio 2025, nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il primo motivo di appello, con cui la parte, assumendo il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale, insiste per la revoca del decreto opposto è fondato. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena e postula l'accertamento dell'esatto ammontare del credito al momento della decisione, rilevando anche i fatti estintivi sopravvenuti. In questo senso, Cass., Sez. 6 - 1, ord. n. 18125 del 2017: «il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ed è per questo che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto, che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (ciò in base alla assolutamente dominante giurisprudenza dopo Cass. Sez. U n. 7448-93; indicativamente cfr. Cass. n. 13085-08; Cass. n. 21432-11)». Così anche Cass., Sez. I, sent. n. 6514/2007 da cui la seguente massima: «Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto. Pertanto, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva negato rilevanza ai pagamenti in acconto effettuati dall'opponente successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, affermando che degli stessi avrebbe potuto tenersi conto in sede di esecuzione)». È documentato in atti che:
– € 12.740,93 sono stati pagati prima della notifica del decreto;
– € 2.868,44 sono stati versati nel corso del giudizio;
3 Conseguentemente, non può permanere un titolo monitorio per un credito non più esistente nella parte capitale. L'opposizione costituiva l'unico strumento idoneo ad evitare la formazione di un titolo eccedente il credito effettivo. Il decreto ingiuntivo va quindi revocato integralmente.
Il secondo motivo di appello, relativo alla non debenza degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 è infondato. La giurisprudenza ha riconosciuto la piena applicabilità del d.lgs. 231/2002, così come novellato dal d.lgs. 192/2012, alle prestazioni in favore delle Aziende sanitarie (cfr Cass. 11905/2014; Cass. 20391/2016; Cass. 17341/2017). La disciplina prevede: (i) termini di pagamento di 60 giorni per la P.A.; (ii) mora automatica allo spirare del termine. Le fatture erano esigibili al 13.09.2016, mentre i pagamenti sono avvenuti tra novembre 2016 e giugno 2017. L'estinzione successiva del capitale non incide sugli interessi moratori maturati prima dei pagamenti. Parte L resta pertanto obbligata al pagamento degli interessi moratori maturati fino al saldo delle singole fatture. Le spese del procedimento monitorio, così come liquidate nel decreto ingiuntivo, devono restare a carico dell'opponente, pur essendo stato revocato, deno restare a carico dell'opponente in quanto al momento dell'emissione la prtesa oggetto di ingiunzione era interamente sussistente, infatti la verifica della correttezza del loro riparto va, infatti, compiuta con riferimento allo stato del credito al momento del ricorso per ingiunzione, quando il capitale era integralmente insoluto;
l'adempimento è sopravvenuto solo dopo l'emissione del decreto. Le spese del giudizio di opposizione vanno integralmente compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Sussistono gravi e eccezionali ragioni, ravvisabili nella condotta della parte opposta che, pur consapevole dell'avvenuto pagamento di gran parte del credito (come dichiarato nell'atto di significazione), ha nondimeno notificato un decreto ingiuntivo per l'intero importo originario, mantenendo un titolo eccedente rispetto al credito effettivo. L'opposizione si è resa necessaria per neutralizzare un titolo non più corrispondente alla reale consistenza del credito. Le spese dell'appello vanno integralmente compensate per soccombenza reciproca. L'appellante è risultato vittorioso sulla questione principale (revoca del decreto), ma soccombente sulle questioni accessorie (interessi moratori e spese monitorie, ); sicchè l'ancorchè minimo accoglimento della pretesa creditoria in questo grado non può determinare la condanna alle spese dell'appellato, ma soltanto la compensazione delle stesse.
4
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, riformata la sentenza di primo grado, in accoglimento della opposizione:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1470/2016 emesso dal Tribunale di Tivoli;
2) condanna l al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 maturati sulle singole fatture sino alle rispettive date dei pagamenti, nonché delle spese monitorie come liquidate nel decreto ingiuntivo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
compensa integralmente le spese del presente giudizio di appello. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/11/2025 Il Consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
5
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2696/2021, posta in decisione all'udienza del 18 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. TRA
, C.F./P.IVA n. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avvocato Fernando Miriano Appellante E
, P.IVA n. - Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Mirra e Andrea Ferraro Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1255/2020 emessa dal Tribunale di Tivoli.
CONCLUSIONI Per l'appellante: « In sede di precisazione delle conclusioni, ci si riporta a quelle rassegnate in sede di atto di citazione in appello, da intendersi per ripetute e trascritte e se ne chiede l'integrale l'accoglimento. Di seguito si riproducono le conclusioni rassegnate nell'atto di appello:
“reiectis contrariis, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n. 1255/2020 resa inter partes dal Tribunale di Tivoli – Giudice Unico: dott.ssa Adriana Mazzacane, nel procedimento iscritto al n. 463/2017 R.G. (repert. N. 2026/2020 del 22.10.2020) – pubblicata in data 22.10.2020 e non notificata e, per l'effetto, in accoglimento della proposta opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n.1470/2016, R.G. 4872/2016, emesso dal
1 Tribunale di Tivoli, dichiarando non dovuta la somma di € 16.976,49. Disporsi, in riforma della sentenza impugnata, l'integrale compensazione delle spese di lite di primo grado. Con vittoria di spese e compenso del grado di giudizio. Anche con le presenti note d'udienza, si ribadisce la totale infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello, come proposta dalla controparte che con una mera formula di stile, assume che le censure mosse alla sentenza in esame siano “…palesemente infondate e non meritevoli di ulteriore approfondimento…”, mostrando di non aver correttamente interpretato le doglianze svolte avverso l'impugnata sentenza che si presenta palesemente viziata, tra l'altro, in ordine al governo delle risultanze istruttorie, laddove il Giudice di prime cure, ignorando le emergenze documentali, ha ritenuto – in modo del tutto errato
– che non fosse stata raggiunta la prova del pagamento delle somme di cui al monitorio opposto. Per quant'altro e per sintesi ci si permette di rinviare a quanto diffusamente esposto nell'atto di citazione in appello di cui si chiede l'accoglimento. Quanto al merito della controversia, le argomentazioni di controparte riproposte con le note di trattazione per la prossima udienza del 23 maggio 2024, sono smentite da quanto diffusamente illustrato con l'atto di appello, sono infondate e prive di qualsivoglia pregio giuridico per cui si impone il rigetto delle conclusioni ex adverso rassegnate.» Per l'appellata: « CONCLUDE affinché l'Ill.mo . Collegio adito Voglia:
− per le causali esposte, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n°1255 resa dal Tribunale Civile di Tivoli in data 15.10.2020, pubblicata il 22.10.2020;
− di conseguenza, porre a carico dell'appellante spese e competenze del pre-sente giudizio, con attribuzione ai costituiti procuratori antistatari.»
MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 1470/2016 il Tribunale di Tivoli ingiungeva all' il pagamento di € 16.976,49 per forniture protesiche rese Parte_1 da CP_1 Parte L proponeva opposizione deducendo: (i) il pagamento, anteriore alla notifica del decreto, di € 12.740,93; (ii) il successivo pagamento, in corso di giudizio, della residua fattura di € 2.868,44; (iii) la non debenza degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. Con sentenza n. 1255/2020 il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto e condannava l'opponente alle spese. Parte Con l'appello l' ha chiesto la revoca del decreto per sopravvenuta estinzione del credito per capitale, l'esclusione degli interessi moratori e la compensazione delle spese del primo grado. si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
2 All'esito dell'udienza 18 luglio 2025, nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il primo motivo di appello, con cui la parte, assumendo il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale, insiste per la revoca del decreto opposto è fondato. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena e postula l'accertamento dell'esatto ammontare del credito al momento della decisione, rilevando anche i fatti estintivi sopravvenuti. In questo senso, Cass., Sez. 6 - 1, ord. n. 18125 del 2017: «il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ed è per questo che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto, che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (ciò in base alla assolutamente dominante giurisprudenza dopo Cass. Sez. U n. 7448-93; indicativamente cfr. Cass. n. 13085-08; Cass. n. 21432-11)». Così anche Cass., Sez. I, sent. n. 6514/2007 da cui la seguente massima: «Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto. Pertanto, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva negato rilevanza ai pagamenti in acconto effettuati dall'opponente successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, affermando che degli stessi avrebbe potuto tenersi conto in sede di esecuzione)». È documentato in atti che:
– € 12.740,93 sono stati pagati prima della notifica del decreto;
– € 2.868,44 sono stati versati nel corso del giudizio;
3 Conseguentemente, non può permanere un titolo monitorio per un credito non più esistente nella parte capitale. L'opposizione costituiva l'unico strumento idoneo ad evitare la formazione di un titolo eccedente il credito effettivo. Il decreto ingiuntivo va quindi revocato integralmente.
Il secondo motivo di appello, relativo alla non debenza degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 è infondato. La giurisprudenza ha riconosciuto la piena applicabilità del d.lgs. 231/2002, così come novellato dal d.lgs. 192/2012, alle prestazioni in favore delle Aziende sanitarie (cfr Cass. 11905/2014; Cass. 20391/2016; Cass. 17341/2017). La disciplina prevede: (i) termini di pagamento di 60 giorni per la P.A.; (ii) mora automatica allo spirare del termine. Le fatture erano esigibili al 13.09.2016, mentre i pagamenti sono avvenuti tra novembre 2016 e giugno 2017. L'estinzione successiva del capitale non incide sugli interessi moratori maturati prima dei pagamenti. Parte L resta pertanto obbligata al pagamento degli interessi moratori maturati fino al saldo delle singole fatture. Le spese del procedimento monitorio, così come liquidate nel decreto ingiuntivo, devono restare a carico dell'opponente, pur essendo stato revocato, deno restare a carico dell'opponente in quanto al momento dell'emissione la prtesa oggetto di ingiunzione era interamente sussistente, infatti la verifica della correttezza del loro riparto va, infatti, compiuta con riferimento allo stato del credito al momento del ricorso per ingiunzione, quando il capitale era integralmente insoluto;
l'adempimento è sopravvenuto solo dopo l'emissione del decreto. Le spese del giudizio di opposizione vanno integralmente compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Sussistono gravi e eccezionali ragioni, ravvisabili nella condotta della parte opposta che, pur consapevole dell'avvenuto pagamento di gran parte del credito (come dichiarato nell'atto di significazione), ha nondimeno notificato un decreto ingiuntivo per l'intero importo originario, mantenendo un titolo eccedente rispetto al credito effettivo. L'opposizione si è resa necessaria per neutralizzare un titolo non più corrispondente alla reale consistenza del credito. Le spese dell'appello vanno integralmente compensate per soccombenza reciproca. L'appellante è risultato vittorioso sulla questione principale (revoca del decreto), ma soccombente sulle questioni accessorie (interessi moratori e spese monitorie, ); sicchè l'ancorchè minimo accoglimento della pretesa creditoria in questo grado non può determinare la condanna alle spese dell'appellato, ma soltanto la compensazione delle stesse.
4
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, riformata la sentenza di primo grado, in accoglimento della opposizione:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1470/2016 emesso dal Tribunale di Tivoli;
2) condanna l al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 maturati sulle singole fatture sino alle rispettive date dei pagamenti, nonché delle spese monitorie come liquidate nel decreto ingiuntivo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
compensa integralmente le spese del presente giudizio di appello. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/11/2025 Il Consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
5