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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 12/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
RR RA, LA
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 853/2021 depositato il 31/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carovigno - Via Giuseppe Verdi 1 72012 Carovigno BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 155/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 18/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2737 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compare solo la contribuente che si riporta ai propri scritti e conclusioni. Il Comune ritualmente notiziato non è presente. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 31-03-2021, la società “Ricorrente_1” impugnava, innanzi a questa Corte, la sentenza n. 155/2021 del 21-01-2021, con la quale la CTP di
RI aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 2737 del 10-12-2019, emesso dal Comune di Carovigno ai fini IMU per l'anno 2015.
L'appellante eccepiva l'erroneità della sentenza gravata, “stante che la pretesa avanzata a titolo di IMU anno 2015 è illegittima, poiché tra gli immobili oggetto di tassazione sono inclusi anche degli edifici rurali
(foglio n. 50 part. 825; foglio n. 50 part. 937; foglio n. 50 part. 1190) che sono esenti dall'imposta, poiché rappresentano fabbricati (categoria D/10) utilizzati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, ovvero sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola”, per i quali, nel 2018, la società aveva richiesto la variazione catastale ed il riconoscimento della ruralità e del relativo regime di esenzione ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 557/1993, con conseguente effetto retroattivo quinquennale in applicazione dell'art. 2, comma 5 ter, del D.L. n. 102/2013.
Con atto del 17-05-2021, il Comune di Carovigno si costituiva in giudizio, contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto;
produceva anche appello incidentale “avverso la sentenza n.
155/02/2021 limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese di giudizio”; depositava, inoltre, una successiva memoria difensiva a sostegno del proprio assunto.
All'udienza del 29-10-2025, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene che l'appello principale, proposto dalla società, non sia meritevole di accoglimento.
Come si è detto in fatto, la querelle concerne l'efficacia retroattiva che, a detta dell'appellante, dovrebbe riconoscersi all'istanza di variazione catastale e attribuzione della ruralità, pacificamente presentata dalla società nel gennaio 2018 in relazione agli immobili oggetto dell'accertamento de quo;
efficacia retroattiva da cui scaturirebbe, secondo l'appellante, l'illegittimità dell'avviso di accertamento medesimo, relativo all'anno 2015.
Orbene, come hanno già rilevato i giudici di prime cure nonché questa stessa Corte in analoghe controversie pendenti anche tra le stesse parti, l'efficacia retroattiva quinquennale della attribuzione di ruralità e del relativo regime di esenzione, di cui al combinato disposto dell'art. 9 del DL n. 557/93 con lo ius superveniens (D.L. n. 70/2011, D.L. n. 201/2011 e l'art. 2, comma 5 ter, del D.L. n. 102/2013), concerne le istanze presentate “entro e non oltre il 30-09-2012”, per espressa disposizione dell'art. 2, comma 2, del DM 26-07-2012 (nello stesso senso, vedasi pure, per tutte, Cass. civ. sez. trib. n. 27400 del 01-12-2020).
Pertanto, non può riconoscersi efficacia retroattiva all'istanza di attribuzione della ruralità presentata dalla società nell'anno 2018; e, conseguentemente, deve ritenersi legittimo il recupero a tassazione, operato dal Comune appellato per l'anno 2015 con l'avviso di accertamento de quo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale, proposto dalla società, deve essere rigettato, mentre va accolto l'appello incidentale, proposto dal Comune limitatamente al capo della sentenza gravata relativo alla compensazione delle spese di giudizio;
e ciò, in quanto la motivazione per la compensazione non soltanto è apparente, ma è contraddetta dalla stessa semplicità e ripetitività delle questioni da decidere. Conseguentemente, la Corte condanna la società appellante alla rifusione, in favore del Comune appellato, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 per ciascun grado di giudizio, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore del Comune, di euro 1.000,00 per ciascun grado del giudizio, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
RR RA, LA
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 853/2021 depositato il 31/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carovigno - Via Giuseppe Verdi 1 72012 Carovigno BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 155/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 18/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2737 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compare solo la contribuente che si riporta ai propri scritti e conclusioni. Il Comune ritualmente notiziato non è presente. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 31-03-2021, la società “Ricorrente_1” impugnava, innanzi a questa Corte, la sentenza n. 155/2021 del 21-01-2021, con la quale la CTP di
RI aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 2737 del 10-12-2019, emesso dal Comune di Carovigno ai fini IMU per l'anno 2015.
L'appellante eccepiva l'erroneità della sentenza gravata, “stante che la pretesa avanzata a titolo di IMU anno 2015 è illegittima, poiché tra gli immobili oggetto di tassazione sono inclusi anche degli edifici rurali
(foglio n. 50 part. 825; foglio n. 50 part. 937; foglio n. 50 part. 1190) che sono esenti dall'imposta, poiché rappresentano fabbricati (categoria D/10) utilizzati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, ovvero sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola”, per i quali, nel 2018, la società aveva richiesto la variazione catastale ed il riconoscimento della ruralità e del relativo regime di esenzione ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 557/1993, con conseguente effetto retroattivo quinquennale in applicazione dell'art. 2, comma 5 ter, del D.L. n. 102/2013.
Con atto del 17-05-2021, il Comune di Carovigno si costituiva in giudizio, contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto;
produceva anche appello incidentale “avverso la sentenza n.
155/02/2021 limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese di giudizio”; depositava, inoltre, una successiva memoria difensiva a sostegno del proprio assunto.
All'udienza del 29-10-2025, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene che l'appello principale, proposto dalla società, non sia meritevole di accoglimento.
Come si è detto in fatto, la querelle concerne l'efficacia retroattiva che, a detta dell'appellante, dovrebbe riconoscersi all'istanza di variazione catastale e attribuzione della ruralità, pacificamente presentata dalla società nel gennaio 2018 in relazione agli immobili oggetto dell'accertamento de quo;
efficacia retroattiva da cui scaturirebbe, secondo l'appellante, l'illegittimità dell'avviso di accertamento medesimo, relativo all'anno 2015.
Orbene, come hanno già rilevato i giudici di prime cure nonché questa stessa Corte in analoghe controversie pendenti anche tra le stesse parti, l'efficacia retroattiva quinquennale della attribuzione di ruralità e del relativo regime di esenzione, di cui al combinato disposto dell'art. 9 del DL n. 557/93 con lo ius superveniens (D.L. n. 70/2011, D.L. n. 201/2011 e l'art. 2, comma 5 ter, del D.L. n. 102/2013), concerne le istanze presentate “entro e non oltre il 30-09-2012”, per espressa disposizione dell'art. 2, comma 2, del DM 26-07-2012 (nello stesso senso, vedasi pure, per tutte, Cass. civ. sez. trib. n. 27400 del 01-12-2020).
Pertanto, non può riconoscersi efficacia retroattiva all'istanza di attribuzione della ruralità presentata dalla società nell'anno 2018; e, conseguentemente, deve ritenersi legittimo il recupero a tassazione, operato dal Comune appellato per l'anno 2015 con l'avviso di accertamento de quo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale, proposto dalla società, deve essere rigettato, mentre va accolto l'appello incidentale, proposto dal Comune limitatamente al capo della sentenza gravata relativo alla compensazione delle spese di giudizio;
e ciò, in quanto la motivazione per la compensazione non soltanto è apparente, ma è contraddetta dalla stessa semplicità e ripetitività delle questioni da decidere. Conseguentemente, la Corte condanna la società appellante alla rifusione, in favore del Comune appellato, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 per ciascun grado di giudizio, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore del Comune, di euro 1.000,00 per ciascun grado del giudizio, oltre accessori di legge se dovuti.