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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 92000726/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Merra, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 92000726/2012 (ex Sezione Distaccata di
Altamura), vertente fra le parti: in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Controparte_1
tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Delucia, presso il cui studio sito in Altamura (Ba) alla via Filippo Baldassarra n. 9 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parti attrici -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Luigia Tricarico, presso il cui studio sito in Altamura (Ba) alla via Imbriani n. 7 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigia Tricarico, presso il cui studio Controparte_3
sito in Altamura (Ba) alla via Imbriani n. 7 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta –
NONCHE' CONTRO
(già , in persona del legale Controparte_4 Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Difonzo, presso il cui studio sito in Altamura (Ba) alla via Assisi n. 7 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c..
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.06.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 29.05.2012 e il 05.06.2012, e la Parte_1
società convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Bari - Sezione Controparte_1
Distaccata di Altamura, la società e la società Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(ora ), per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A)
[...] Controparte_4
accertare e dichiarare che il materiale da pavimento, prodotto e fornito da Controparte_3 tramite e posto in opera e venduto (in uno alla proprietà dell'immobile) da Controparte_2
a e a non è qualificabile come “Crema Marfil Controparte_4 CP_1 Parte_1
Lucido”, per effetto della mancanza di durezza e della presenza di macrosità e venature incompatibili con la lucidatura a specchio del marmo. B) Conseguentemente, dichiarare: esser stato fornito aliud pro alio e, per effetto, risolto il contratto di fornitura e appalto relativo al pavimento, per grave inadempimento e colpa dell'appaltatore; ovvero, in subordine, dichiarare: essere affetta l'opera
(pavimentazione) da vizi – gravi e/o lievi – e, quindi, tenuto l'appaltatore-venditore a prestare la garanzia di legge. E, quindi, condannare lo/gli appaltatori - ovvero tutti, ciascuno e solo alcuno, dei convenuti;
in solido, alternativamente e/o cumulativamente - all'integrale risarcimento dei danni sofferti dalla committente e , comprendendosi in esso tanto il CP_1 Parte_1
danno emergente che il lucro cessante, sia i danni diretti, che indiretti e sia quelli presenti che quelli futuri, nella misura che sarà accertata in giudizio. Rivalutandosi gli stessi al momento della pronunzia, e maggiorandosi degli interessi compensativi per il ritardato pagamento. C) In via del tutto subordinata, e sempre per effetto della dovuta garanzia, nella ipotesi che i vizi e/o difetti fossero qualificati come “lievi”, ovvero suscettibili di interventi di sistemazione, in corrispondente riduzione del prezzo condannare lo/gli appaltatori - ovvero tutti, ciascuno e solo alcuno, dei convenuti;
in solido, alternativamente e/o cumulativamente - a restituire a la corrispondente Controparte_1 somma, rivalutata e maggiorata degli interessi compensativi e/o moratori. D) Accertare e dichiarare il non funzionamento - e/o difettoso funzionamento - dell'impianto di climatizzazione, sia per il riscaldamento che per la refrigerazione degli ambienti, e l'inadempimento contrattuale relativo, compreso quello per l'allocazione della centrale in un garage interrato, anziché nell'originaria ubicazione (su un balcone prospiciente un atrio); e, per l'effetto, la responsabilità contrattuale di
all'uopo condannandola all'integrale risarcimento dei danni sofferti dalla Controparte_4
committente-acquirente nella misura che sarà accertata in giudizio, comprendendosi CP_1
in esso tanto il danno emergente che il lucro cessante, sia i danni diretti, che indiretti e sia quelli presenti che quelli futuri. Rivalutandosi gli stessi al momento della pronunzia, e maggiorandosi degli interessi compensativi per il ritardato pagamento. E) Condannare i convenuti - in solido e/o alternativa e/o pro quota - alla totale rifusione delle spese processuali”.
Gli attori esponevano in fatto di aver acquistato dalla società dietro integrale Controparte_4
pagamento del prezzo concordato i seguenti immobili: la società - per atto pubblico Controparte_1
a rogito del notaio dott. di Altamura, rep. n. 72711 del 14.10.2010 - due appartamenti tra Per_1 loro comunicanti, siti al piano primo dell'edificio condominiale ubicato in Altamura all'angolo tra via Mura Megalitiche e viale Reg. MA (individuati catastalmente nel N.C.E.U. del Comune di Altamura al Foglio 160, particella 1327, sub. 12 - p.1, int. A, scala C, cat. A/2, cl. 4, vani 6,5, RC
€. 772,10 - e sub. 14 - p.1, int. A, scala B, cat. A/2, cl. 4, vani 18, RC €. 2.138,13); Parte_1
- per atto pubblico a rogito del notaio dott. di Altamura, rep. n. 72712 del
[...] Per_1
14.10.2010 - un appartamento sito al piano 3 dell'edificio condominiale ubicato tra via Mura
Megalitiche e viale Reg. MA (individuato catastalmente nel N.C.E.U. del Comune di Altamura al Foglio 160, particella 1327 sub. 25, p.3, int. E, scala C, cat. A/2, cl. 4, vani 12,5, RC €. 1.484,81).
Riferivano gli attori che l'acquisto dei summenzionati immobili era stato oggetto di un precedente contratto preliminare di compravendita immobiliare - stipulato tra la (per Controparte_1
sé o per persona da nominarsi, poi individuata in con riferimento Parte_1 all'appartamento sito al terzo piano) e la - al quale, essendo l'edificio condominiale Controparte_4
in fase di costruzione al momento della stipula del preliminare, era stata allegata la documentazione tecnica descrittiva delle caratteristiche edificatorie, delle qualità e quantità dei materiali da adoperarsi, degli impianti, nonché di ogni altro elemento inerente la costruzione dell'immobile allo scopo di consegnare gli appartamenti finiti e rifiniti a perfetta regola d'arte; l'ultimazione della costruzione dell'edificio avveniva il 29.07.2010 e l'autocertificazione di agibilità veniva rilasciata in data
06.01.2011 e in data 27.01.2011.
La parte attrice precisava, altresì, che la promissaria acquirente con il Controparte_1
suddetto contratto preliminare di vendita, aveva pattuito con la promittente venditrice Controparte_4 che alcuna modifica potesse apportarsi al disciplinare tecnico allegato al contratto senza il consenso della promittente venditrice e che, qualora quest'ultima avesse prestato il proprio consenso alle varianti richieste, le relative opere avrebbero dovuto essere realizzate dalla stessa impresa costruttrice-promittente venditrice;
tale limitazione era stata prevista anche per i materiali da adoperare per i lavori di rifinitura e di arredo, per i quali l'eventuale scelta da parte della promissaria acquirente di materiali diversi da quelli proposti dalla promittente venditrice e contemplati nel disciplinare tecnico concordato avrebbe dovuto essere approvata da quest'ultima e il relativo eventuale maggior costo sarebbe stato da imputare a carico della promissaria acquirente.
Riferivano gli attori che, in variazione a quanto pattuito con il capitolato di spesa concordato in sede di preliminare di vendita e con espressa approvazione dell'impresa venditrice Controparte_4
e del direttore dei lavori della stessa impresa, avevano scelto di realizzare la pavimentazione interna degli appartamenti, del primo e del terzo piano, in marmo di prima scelta “crema marfil lucido” e, su indicazione della e con l'assistenza del direttore dei lavori, arch. avevano Controparte_4 CP_5
ordinato tale materiale, per le quantità necessarie, al marmista che si era occupato della fornitura del marmo utilizzato per i rivestimenti esterni dell'edificio condominiale, , benché Controparte_3
l'esecuzione di tale ordine veniva successivamente posta in essere dalla Controparte_2
allorché proseguiva la propria attività aziendale in forma societaria. Controparte_3
Assumevano gli attori che il pavimento in marmo ordinato alla ditta si Controparte_3
trovava allo stato grezzo e avrebbe dovuto essere lavorato e tagliato nelle dimensioni prestabilite, pronto per la posa in opera, dalla ditta;
invece, la avrebbe dovuto occuparsi CP_3 Controparte_4
della posa in opera del pavimento sul massetto, con lucidatura a specchio del marmo.
La parte attrice evidenziava che, a livello contabile, la fornitura di marmo risultava essere avvenuta in favore della che ne aveva corrisposto il prezzo, ma l'opera complessiva Controparte_1
relativa alla fornitura e posa in opera della pavimentazione aveva integrato un'obbligazione posta contrattualmente a carico della società venditrice in virtù del fatto che, all'atto del Controparte_4
trasferimento della proprietà degli immobili in argomento e del pagamento del relativo prezzo, la stessa impresa di costruzioni venditrice aveva provveduto a scomputare le somme (inferiori) che corrispondevano al valore della pavimentazione che avrebbe dovuto fornire e posare in opera secondo il disciplinare tecnico allegato al preliminare di compravendita;
in buona sostanza, la ditta CP_3
aveva contrattualizzato la fornitura del marmo, fornitura poi eseguita dalla
[...] [...]
e pagata dalla e la aveva indicato e prestato consenso, CP_2 Controparte_1 Controparte_4
anche tramite il proprio direttore dei lavori, alla scelta della pavimentazione in marmo e del fornitore, nonché posato in opera le lastre di marmo ricevute dalla che aveva realizzato e Controparte_2 prodotto rivestimenti per un ammontare complessivo di circa €. 75.000,00, di cui almeno €. 50.000,00 per le pavimentazioni in marmo del tipo “crema marfil lucido” per gli appartamenti al primo e terzo piano, promessi in vendita dalla alla la quale ne aveva corrisposto Controparte_4 Controparte_1
l'intero prezzo tra il mese di gennaio e di novembre dell'anno 2010, come risultava dalle fatture di vendita emesse e quietanzate e dai relativi d.d.t., allegati all'atto di citazione.
In tesi di parte attrice, la finale lucidatura a specchio del pavimento e l'effettiva utilizzazione degli appartamenti siti al primo piano avveniva a decorrere dal gennaio 2012 e, contemporaneamente all'utilizzo dell'immobile, aveva cominciato a manifestarsi, in modo graduale, un fenomeno progressivo di distacco di schegge dalla parte superficiale del pavimento, tanto da provocare cavità e solcature in corrispondenza delle venature originarie del marmo.
Gli attori precisavano che la scoperta dei vizi e/o difetti della fornitura e/o della posa in opera e/o della lucidatura dei pavimenti, ovvero della vendita aliud pro alio dei rivestimenti, era avvenuta dapprima solo in riferimento alla pavimentazione posata nell'appartamento al primo piano, in quanto già utilizzato, ma il fenomeno degradativo aveva cominciato a manifestarsi, in seguito, anche nell'appartamento al terzo piano, utilizzato successivamente, sicché la anche tramite Controparte_1
la venditrice aveva chiesto chiarimenti alla la quale era Controparte_4 Controparte_2
intervenuta in loco per verificare quanto segnalato (alla presenza della e del direttore Controparte_4
dei lavori arch. e aveva imputato i danni riscontrati al sistema termoidraulico di CP_5
riscaldamento a pavimento, installato al di sotto delle lastre in marmo, che avrebbe dovuto comportare modalità di posa in opera della pavimentazione in marmo differenti da quelle effettivamente poste in essere dalla Controparte_4
Assumevano gli attori che, successivamente, la società a seguito della Controparte_2
ricezione delle contestazioni legali, aveva negato la sussistenza dei danni che aveva riscontrato in precedenza durante i sopralluoghi effettuati, tanto da indurre la a richiedere una Controparte_1 relazione tecnica all'arch. direttore dei lavori nominato dall'impresa di Controparte_6
costruzioni il quale redigeva il proprio elaborato peritale a seguito del sopralluogo Controparte_4
effettuato il 12.03.2012, accertando la presenza del lamentato fenomeno degradativo delle lastre di marmo e rilevando che, a suo parere, la pietra fornita - prevista per l'utilizzo come pavimentazione interna lucida - non avesse le caratteristiche idonee a tale utilizzo, considerato che la macrosità del marmo, emersa solo a seguito della completa posa in opera e lucidatura della pavimentazione, aveva evidenziato come le lastre utilizzate non fossero idonee ad una fornitura lucida ma eventualmente solo spazzolata e, dunque, che il marmo fornito non avesse le caratteristiche e la qualità pattuite con il contratto stipulato tra la e la Controparte_1 Controparte_2
La parte attrice lamentava l'ingente danno subito, poiché lo smantellamento del pavimento danneggiato e l'installazione della nuova pavimentazione avrebbero determinato il rifacimento di tutto l'appartamento, con perdita di valore ben più elevata della stessa fornitura di marmo oggetto di contestazione, in considerazione delle caratteristiche - di elevato pregio - e delle qualità strutturali, impiantistiche, d'arredamento ed ornamentali degli appartamenti, in quanto sarebbero andati distrutti stucchi e pitturazioni, boiserie, mobili su misura incassati e quant'altro occorrente al fine di procedere con la sostituzione della pavimentazione.
Gli attori sostenevano di aver denunciato tempestivamente il fenomeno degradativo rilevato sulla pavimentazione degli immobili acquistati, oggetto di riconoscimento sia da parte della CP_4
sia da parte della in quanto gli appartamenti al piano primo erano stati
[...] Controparte_2
completati, anche con riferimento alla lucidatura a specchio dei pavimenti, nel mese di dicembre 2011
e i danni alle lastre di marmo erano apparsi subito dopo l'utilizzo degli immobili avvenuto dal gennaio
2012; la e la riconosciuta la sussistenza dei danni contestati, Controparte_2 Controparte_4
si erano vicendevolmente attribuite le responsabilità di quanto lamentato, la prima attribuendole ad errori di posa in opera del massetto sottostante le lastre di marmo, nel quale era installato l'impianto di refrigerazione/riscaldamento a pavimento, la seconda facendoli derivare dalla qualità del marmo fornito, che sarebbe risultato diverso e più scadente rispetto al marmo “crema marfil lucido” ordinato dalla Controparte_1
Rappresentava la parte attrice che l'appartamento ubicato al terzo piano, poi divenuto di proprietà di , non ancora completato e utilizzato al momento della rilevazione Parte_1
dei danni negli appartamenti del primo piano, aveva cominciato a manifestare le stesse problematiche, quasi in corrispondenza della proposizione della domanda giudiziale.
Gli attori deducevano, inoltre, che l'impianto termoidraulico di climatizzazione degli appartamenti al primo piano, a partire dal mese di marzo 2012 aveva cominciato a manifestare difetti di funzionamento, che avevano indotto la su indicazione della società fornitrice Controparte_4
( e di quella impiantistica (3n Impianti S.r.l.), a ricollocare la centrale Parte_2 dell'impianto all'interno di un garage, anch'esso acquistato dalla sito al piano Controparte_1 interrato dell'immobile non risolvendo le problematiche insorte e, nel contempo, CP_7 compromettendo quasi totalmente l'utilizzo del box-auto.
In punto di diritto, gli attori configuravano il rapporto giuridico intercorso con l'impresa di costruzioni venditrice, come contratto a contenuto misto, in parte appalto e in parte Controparte_4
vendita, in quanto i contratti preliminari di compravendita stipulati avevano contemplato non immobili già realizzati e completati bensì appartamenti da costruire (vendita di cosa futura), convenendo - tramite il disciplinare tecnico allegato al contratto preliminare di compravendita - anche le modalità di costruzione ed esecuzione e i prezzi unitari degli interventi, sicché tutte le problematiche attinenti le singole opere eseguite per la costruzione ed il completamento delle unità immobiliari (compresa la realizzazione della pavimentazione interna) avrebbero dovuto essere disciplinate dalle norme sull'appalto, parificando la figura dell'acquirente a quella del committente e quella del venditore a quella dell'appaltatore, ed estendendo, quindi, la disciplina di cui agli artt. 1667
e 1669 c.c. al venditore-costruttore di immobili, in relazione all'accertamento, da compiere in sede giudiziale, sulla sussistenza di vizi dell'opera lievi oppure gravi, ovvero se, nella fattispecie, potesse configurarsi la vendita aliud pro alio, nel caso di accertamento di caratteristiche totalmente differenti del marmo fornito rispetto a quello ordinato.
Sosteneva la parte attrice che, alla luce della relazione tecnica redatta dal direttore dei lavori, arch. il blocco di marmo - dal quale erano state estratte le lastre poi adoperate per la CP_5 realizzazione del pavimento degli appartamenti al primo e al terzo piano dell'edificio condominiale - non era risultato idoneo per la fornitura di un pavimento in marmo del tipo “crema marfil lucido”, poiché le caratteristiche della pietra consegnata - contraddistinta da macrosità, numerose venature e scarsa durezza - mal si conciliavano con il risultato finale pattuito, ovverossia pavimento lucidato “a specchio” e non solo sottoposto a “spazzolatura”, tanto da potersi considerare delineata la vendita aliud pro alio, allorché quanto prodotto, fornito, venduto e posto in opera non potesse risultare marmo del tipo “crema marfil lucido”.
Assumeva ancora la parte attrice che, se fosse stato giudizialmente accertato che non potesse trattarsi di aliud pro alio ma di vizi, lievi o gravi, le società appaltatrici e Controparte_4 [...]
sarebbero state tenute, pro quota o anche in solido tra loro, alla corrispondente garanzia CP_2
in favore del committente, in quanto la società venditrice-appaltatrice, ricevuta la fornitura, avrebbe dovuto rilevare nell'immediatezza che non si trattava di marmo “crema lucido” bensì di pietra CP_8
similare nelle caratteristiche estetiche ma scadente, anche per caratteristiche funzionali (come sostenuto dal proprio direttore dei lavori), mentre la società fornitrice-appaltatrice delle lastre di pavimentazione avrebbe potuto declinare la propria responsabilità solamente a seguito degli accertamenti tecnici, all'esito dei quali avrebbe potuto provare che il materiale fornito fosse realmente delle caratteristiche e della qualità di quello ordinato, adeguato all'utilizzazione come pavimentazione resistente nel tempo.
La parte attrice sottolineava infine che, per gli immobili da costruire, l'art. 4 del D. Lgs n.
122/2005 aveva previsto l'obbligo per il costruttore di contrarre (e consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà) una polizza assicurativa indennitaria decennale, a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile (compresi i danni cagionati a terzi) cui fosse tenuto ai sensi dell'art. 1669 c.c. - derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione - manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, adempimento obbligatorio del quale la non aveva fornito prova. Controparte_4
In ordine al quantum debeatur della domanda risarcitoria, gli attori assumevano che, oltre alla restituzione del prezzo di acquisto del pavimento, determinato dalle fatture prodotte in giudizio,
l'ammontare del risarcimento totale era considerarsi indeterminabile, poiché - sia nell'ambito di applicazione delle norme sull'aliud pro alio, sia nel caso dell'applicazione delle norme sulla garanzia per vizi - gli acquirenti-committenti avrebbero avuto, comunque, il diritto ad essere reintegrati nella situazione in cui si sarebbero trovati se non si fossero verificati inadempimenti e/o vizi dell'opera e, considerato che gli appartamenti constavano di finiture e arredamenti di elevato pregio, ogni operazione posta in essere per eliminare i difetti emersi sul pavimento in marmo o per la completa sostituzione dello stesso, oltre a determinare l'inutilizzabilità degli immobili per il periodo di tempo necessario per le operazioni di ripristino, avrebbero determinato inevitabilmente danneggiamenti o la necessità di effettuare nuove forniture di boiserie, mobili e infissi.
La parte attrice riteneva risarcibile anche il danno, direttamente imputabile alla società
derivante dal carente funzionamento dell'impianto di climatizzazione e dalla perdita Controparte_4
della facoltà di utilizzo del garage, in cui era stato erroneamente ricollocato il motore centrale del suddetto impianto.
Sulla scorta di tali allegazioni, gli attori rassegnavano le proprie conclusioni, come richiamate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.10.2012, si costituiva in giudizio la società contestando i fatti di causa riferiti dagli attori nonché l'indecifrabile Controparte_4
articolazione, ad opera della difesa di parte attrice, di un cumulo soggettivo e oggettivo di domande ritenute incomplete e generiche (e, pertanto, nulle ed invalide) ed eccependo, in via preliminare e in rito, la nullità dell'atto di citazione, per mancata determinazione della domanda e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa, in violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4) c.p.c..
In ordine all'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, la società convenuta assumeva che, con riferimento alla fattispecie concreta e ai fatti posti a fondamento della domanda, apparivano carenti gli elementi idonei ad identificare quale fosse effettivamente il diritto fatto valere dagli attori e, quindi, la cosa oggetto della domanda, da individuarsi attraverso la determinazione della prestazione richiesta al convenuto (c.d. petitum mediato) nonché, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto al giudice (c.d. petitum immediato).
Precisava la convenuta che gli attori avevano richiesto al Giudice l'accertamento della fornitura di aliud pro alio, la risoluzione del contratto di fornitura, la risoluzione del contratto di appalto - limitatamente alla pavimentazione - per inadempimento e colpa dell'appaltatore, nonché il risarcimento dei danni subiti, omettendo di specificare le norme giuridiche che prevedevano, da un lato, la fattispecie astratta cui ricondurre le circostanze di fatto dedotte in giudizio e, dall'altro, le conseguenze, in diritto, che discendevano dalla realizzazione della fattispecie coincidente con le pretese attoree azionate in giudizio.
Nel merito, la società contestava la fondatezza delle domande proposte nei Controparte_4
suoi confronti, assumendo la propria estraneità al rapporto contrattuale intercorso tra la CP_1
e la relativo alla fornitura della pavimentazione e agli asseriti vizi e/o
[...] Controparte_2
difetti della stessa, e rappresentando come fosse stata coinvolta dalla parte attrice in una garanzia non meglio specificata e in una non meglio definita responsabilità solidale con la società fornitrice del materiale contestato, nei confronti della quale si vedeva costretta a spiegare domanda di garanzia.
La società pertanto, così concludeva: “A. in via preliminare: previo Controparte_4 accertamento dell'eccepita nullità dell'atto di citazione, disporre la integrazione della domanda;
B. nel merito:
1. in via principale: a) il rigetto della domanda proposta nei confronti della convenuta perché infondata;
b) la condanna dell'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
2. in via subordinata: dichiarare la e tenuti, e Controparte_2 Controparte_3
quindi, condannarli in solido tra loro, a garantire e manlevare la da ogni conseguenza Controparte_4 derivante dall'accoglimento, totale o parziale, della domanda attrice, con condanna degli stessi al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Con comparse di costituzione e risposta depositate contestualmente il 07.11.2012, si costituivano tardivamente in giudizio gli altri due convenuti, e la società Controparte_3
Controparte_2
La società contestava recisamente l'esposizione dei fatti nonché le Controparte_2
valutazioni di carattere giuridico sostenute dagli attori, eccependo - in via preliminare - la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. per assoluta genericità, non sanabile neppure dall'esame della citazione nel suo complesso, non essendo presenti, nell'atto introduttivo, gli elementi necessari alla precisa individuazione del diritto dedotto in giudizio e, quindi, sia il petitum che la causa petendi.
Nel merito, la società contestava le argomentazioni esplicitate dagli Controparte_2 attori nell'atto di citazione, in quanto contenenti un'esposizione dei fatti fuorviante e non veritiera nonché valutazioni di diritto del tutto errate oltre che generiche.
Riferiva la società convenuta che il marmo “crema marfil”, ordinato alla ditta CP_3
e fornito agli odierni attori dalla veniva ritirato dalla Spagna
[...] CP_3 CP_2
esclusivamente in lastre già lucide e non in blocco grezzo, come invece falsamente sostenuto dagli attori;
invero, gli attori, con l'assistenza dell'arch. si erano recati presso la sede della ditta CP_5
(ora e avevano visionato non un blocco grezzo di pietra Controparte_3 Controparte_2 ma lastre del marmo “crema marfil” ritirate già lucide e, per avere l'intera visione del materiale e per verificare l'effetto finale dello stesso, si era proceduto al posizionamento a secco dell'intera fornitura del marmo nel piazzale antistante la marmeria, fornitura commissionata solo dopo che la CP_1
e il , unitamente all'arch. avevano visionato ed espresso
[...] Parte_1 CP_5 effettivo gradimento per le lastre lucide di “crema marfil” presenti nel deposito della Controparte_2
le quali erano state poi consegnate tagliate nelle dimensioni indicate dall'arch.
[...] CP_5
La società convenuta specificava che, prima di caricare la merce per la consegna, gli acquirenti avevano rivisto le lastre oggetto dell'ordine di acquisto posizionate a secco sul piazzale antistante la marmeria, senza nulla eccepire in merito alla qualità e alla natura del prodotto acquistato, e che la fornitura del marmo era stata successivamente posta in opera dall'impresa di costruzioni CP_4
società tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne da eventuali pronunzie di condanna le
[...]
parti convenute e Controparte_3 Controparte_2
La riferiva di non aver mai riconosciuto alcuna responsabilità nella Controparte_2
causazione del fenomeno degradativo della pavimentazione, contrariamente a quanto affermato dagli attori, e di aver sempre sostenuto che la causa del predetto fenomeno era da ricercarsi nell'opera effettuata da soggetti estranei alla stessa società convenuta.
In diritto, parte convenuta evidenziava che gli attori avevano errato nell'inquadrare la fattispecie in esame nella figura dell'appalto, il cui richiamo non appariva pertinente, in quanto il caso di specie andava collocato nell'ambito del contratto di compravendita, con conseguente applicazione degli artt. 1495 e 1511 c.c., e - considerato che l'intera fornitura del marmo era stata ultimata nel mese di maggio 2010 e la prima contestazione veniva posta in essere dall'odierna parte attrice con nota raccomandata a.r. del 18.01.2012 - la denunzia dei presunti vizi sulla pavimentazione acquistata, condizione dell'azione, era da ritenersi non tempestiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 1495
e 1511 c.c., poiché il termine iniziale dal quale far decorre i termini per la denunzia dei vizi/difetti della merce fornita decorreva dal giorno in cui il compratore era stato in grado di visionarla, ossia dal giorno in cui questa era stata posta nella sua disponibilità mediante la consegna.
La società pertanto, così concludeva: “1) accertare e dichiarare che Controparte_2
il contratto stipulato tra la odierna parte attrice ( e il sig. ) e la Controparte_1 Parte_1 parte convenuta ( è un contratto di compravendita e non di appalto e per l'effetto Controparte_2
Dichiarare la parte attrice ( e ) decaduta dalla relativa Controparte_1 Parte_1
domanda proposta nei confronti della parte convenuta ( ); 2.- In subordine nella Controparte_9 denegata ipotesi in cui il contratto venga dichiarato appartenente alla fattispecie dell'appalto, accertare e dichiarare che la merce fornita sia della tipologia richiesta e soprattutto priva di vizi come ex adverso contestati. Tanto anche con l'ausilio di una opportuna C.T.U.; 3) rigettare altresì il proposto atto di citazione, perché generico e quindi nullo, infondato in fatto e in diritto, e sfornito di prova nell'an e nel quantum per tutte le ragioni meglio espresse in narrativa;
4) condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore della
[...]
In via subordinata: 5) Dichiarare la tenuta a manlevare, garantire e CP_2 Controparte_4 tenere indenne da ogni pronunzia e conseguenza derivanti dall'accoglimento Controparte_2
totale e/o parziale della presente domanda con condanna della stessa al pagamento delle spese e competenze di lite”.
(già titolare dell'omonima ditta individuale) - istando preliminarmente Controparte_3
per la propria estromissione dal giudizio, avendo cessato la propria attività sin dal mese di dicembre
2009 - proponeva le stesse deduzioni, eccezioni e conclusioni articolate dalla società Controparte_2
[...]
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il precedente Giudice disponeva, preliminarmente, la c.t.u. - al fine di verificare la sussistenza dei vizi contestati nell'atto di citazione, se gli stessi derivassero da vizio/difetto intrinseco del marmo ovvero dalla posa in opera dello stesso effettuata non secondo le regole dell'arte, se i vizi riscontrati avessero reso il bene acquistato inidoneo all'uso al quale era destinato, oppure lo avessero ridotto di valore (quantificando, in via alternativa, il minor prezzo dovuto ovvero le opere necessarie all'eliminazione dei suddetti difetti con i relativi costi da sopportare), nominando l'arch. Persona_2
All'esito del deposito dell'elaborato peritale e dei successivi chiarimenti richiesti dalle parti e resi dal C.T.U., venivano ammesse le prove orali richieste.
La fase istruttoria si esauriva con l'espletamento degli interrogatori formali - deferiti nei confronti di , e dei legali rappresentanti delle società Controparte_3 Parte_1
e - nonché della prova per testi, espletata a Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1
mezzo dei testi arch. ing. , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e indicati dalla parte attrice, nonché Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
e , indicati dalle parti convenute e Controparte_10 Controparte_11 Controparte_2 CP_3
.
[...]
Terminata l'istruttoria la causa perveniva all'udienza del 13.06.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono esaminarsi secondo l'ordine logico-giuridico. Preliminarmente devono essere delibate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza del petitum e della causa petendi (editio actionis), sollevate dalle parti convenute.
Le nullità che affliggono la editio actionis sono individuate dall'art. 164, comma 4, c.p.c. nell'omessa o assolutamente incerta determinazione della cosa oggetto della domanda e nell'omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
la nullità si configura quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
I vizi in esame sono rilevabili d'ufficio e non possono essere sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale;
in tali casi, in altri termini, non può farsi applicazione delle regole contenute negli artt. 156, comma 3, c.p.c. e
157 c.p.c., essendo la nullità in rilievo prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del solo convenuto (cfr. Cass. Civ., n. 17495/2011).
La nullità in argomento non può dirsi sussistente quando l'attore, nell'atto di citazione, abbia delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre, ed in particolare abbia specificato senza incertezze - se non marginali o comunque superabili attraverso l'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo - petitum
e causa petendi della formulata domanda (cfr. Tribunale Torre Annunziata, 12 febbraio 2015).
La ratio della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate difese;
per tale motivo, occorre concretamente accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia stato in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Infatti, la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché - in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese - della natura, dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cass. Civ., n. 1681/2015).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato, altresì, che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché
l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., n. 8077/2012).
Nel caso di specie, anche alla luce della ratio sottesa alla nullità invocata e del tenore delle difese svolte dai convenuti, non può ritenersi il contenuto dell'atto introduttivo affetto da incertezza assoluta, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata;
infatti, le parti convenute hanno spiegato ampiamente le proprie difese, contestando nel dettaglio l'avversa pretesa in relazione ai diritti fatti valere con riferimento ai contratti evocati e allegati alla citazione, in tal modo escludendo in radice la possibilità che possa delinearsi la nullità per difetto degli elementi essenziali dell'editio actionis.
L'atto introduttivo del presente giudizio, sia pure con argomentazioni in parte generiche e confusionarie, contiene, in conformità a quanto prescritto dall'art. 164 c.p.c., una sufficiente e non equivoca esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto (causa petendi) fondanti le domande ivi formulate, la cui eventuale indeterminatezza e/o infondatezza potrà semmai rilevare ai fini della decisione di merito ma non anche per l'invocata declaratoria di nullità della editio actionis, che richiede una totale omissione o una radicale incertezza assertiva.
Venendo, ora, al vaglio dell'eccezione sul difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio e conseguente richiesta di estromissione dal processo avanzata dalla parte convenuta , basata sulla circostanza della cessazione dell'omonima ditta Controparte_3 individuale avvenuta nel mese di dicembre dell'anno 2009, la stessa è infondata e deve essere rigettata.
Si deve evidenziare che alcun riscontro documentale è rilevabile in atti circa l'asserita cancellazione della ditta dal Registro delle Imprese (la circostanza, non Controparte_3
contestata, è stata confermata in sede di interrogatorio formale dallo stesso ex titolare CP_3
), sicchè non è dato comprendere sulla base di quale presupposto negoziale la società
[...]
sia subentrata nel contratto di fornitura stipulato tra la società Controparte_2 Controparte_1
e la ditta . Controparte_3
Dall'analisi dei fatti di causa e della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, non è emersa la prova di un trasferimento d'azienda, nell'ambito del quale la società cessionaria
[...]
sarebbe subentrata alla ditta cedente nei rapporti giuridici CP_2 Controparte_3
preesistenti.
Dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 21, n. 22 e n. 23, allegati al fascicolo di parte attrice), si rinviene solamente che il marmo da utilizzare per la pavimentazione degli appartamenti degli attori era stato acquistato dalla ditta , la quale emetteva, in data 01.12.2009, la fattura Controparte_3 di vendita in acconto n. 148/2009 di €. 16.200,00; l'ordine veniva poi eseguito dalla società
[...]
alla quale la provvedeva a corrispondere il corrispettivo della fornitura CP_2 Controparte_1
acquistata (cfr. fatture di acquisto emesse dalla doc. n. 20 allegato al fascicolo Controparte_2
di parte attrice).
Il trasferimento d'azienda, inteso come cessione dell'impresa finalizzata a permetterne ad un terzo la continuazione, è un'operazione che si verifica ogni volta in cui muta il titolare dell'attività, in seguito ad una cessione;
pertanto, “la nozione di trasferimento d'azienda rilevante ai sensi dell'art.
2112 c.c. si identifica come qualsiasi operazione che comporti, indipendentemente dal trasferimento di proprietà dei beni aziendali, il mutamento, anche parziale, nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità” (cfr. Cass. Civ., n.
10348/2002), sicché “l'azienda deve inerire a una realtà produttiva preesistente autonoma e funzionale” (cfr. Cass. Civ., n. 27286/2008).
Con la cessione del complesso aziendale, “sono trasferiti i beni facenti parte del complesso aziendale, sono ceduti i contratti con la clientela, il personale continua a lavorare per il nuovo datore di lavoro, o viene riassunto, senza soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro, vengono mantenuti lo stabile ed il luogo di lavoro e viene svolta la medesima precedente attività del cedente
o un'attività comunque analoga” (cfr. Cass. Civ., n. 10193/2002).
Ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'acquirente subentra automaticamente in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, non aventi carattere personale (cfr. Cass. Civ., ord. n.
15065/2018) ed è rilevante la conseguenza che si produce nei confronti del terzo ceduto;
difatti, la cessione d'azienda prescinde totalmente dalla volontà, tacita o espressa, di quest'ultimo, non essendo richiesto il suo consenso ai fini del perfezionamento dell'operazione.
Nella fattispecie, la ha sostituito la ditta nel Controparte_2 Controparte_3
rapporto contrattuale pendente con la tuttavia, il non ha fornito Controparte_1 Controparte_3 alcuna prova dell'avvenuto trasferimento d'azienda, che avrebbe reso la unica Controparte_2 responsabile dell'esecuzione del contratto, richiedendo sic et sempliciter l'estromissione dal giudizio in virtù della cessazione della ditta della quale era titolare.
Deve, dunque, essere rigettata l'eccezione sul difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio, sollevata dalla parte convenuta . Controparte_3
Passando al merito della controversia, la domanda proposta dalla parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione, nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto giova procedere alla qualificazione della fattispecie di causa, al fine di determinare l'esatta natura dei negozi giuridici intercorsi tra la parte attrice e le parti convenute, in cui è stata rilevata dagli attori una commistione di elementi dell'appalto e della vendita;
nel caso di specie, si deve far ricorso al criterio della prevalenza fra le prestazioni pattuite, a tenore del quale il negozio deve ricondursi alla disciplina delle fattispecie i cui elementi risultano prevalenti nel rapporto contrattuale.
Occorre premettere che costituisce principio di diritto consolidato quello secondo il quale l'interpretazione e la qualificazione della domanda e delle eccezioni rientrano tra i poteri del Giudice di merito, il quale non è condizionato in tale compito dalla formula adottata dalla parte, dovendo tener conto del contenuto sostanziale della pretesa o delle eccezioni, così come desumibili dalla situazione dedotta in causa (cfr. Cass. Civ., n. 5945/2000; Cass. Civ., n. 3012/2010).
Dunque, deve essere qualificato il negozio giuridico intercorso tra la (per sé Controparte_1
e per persona da nominare) e la al fine di stabilire se si sia trattato di acquisto di Controparte_4 immobili “sulla carta”, come dedotto dalle parti, oppure di acquisto di immobili “da costruire”.
In argomento, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che immobili “sulla carta” sono quegli immobili per cui il contratto preliminare sia stato concluso prima della richiesta del permesso di costruire (cfr. Cass. Civ., n. 3817/2023); nel caso in esame, appare evidente che la parte attrice abbia acquistato immobili “da costruire” e non “sulla carta”, essendo stati stipulati i contratti preliminari di compravendita in date 22.10.2008 e il 20.04.2010, ossia successivamente al rilascio del permesso di costruire n. 56/2004 del 30.03.2004.
A mente dell'art. 1, lett. d), del D. Lgs. n. 122/2005, per immobili “da costruire” si intendono tutti quegli immobili che si trovano in uno stadio di costruzione che si colloca tra l'avvenuta richiesta del permesso di costruire (o l'avvenuta presentazione della denuncia di inizio attività) e prima del completamento delle finiture e della conseguente richiesta del certificato di agibilità.
Nella fattispecie de qua, in sede di stipula dei preliminari di vendita, la società Controparte_4
promittente venditrice, era anche costruttrice dei beni compravenduti e, sulla base di tale circostanza, gli attori hanno dedotto che quest'ultima avesse assunto, allo stesso tempo, la veste di venditrice e di appaltatrice e, conseguentemente, che il contratto stipulato dalle parti avesse natura di contratto misto
(vendita e appalto) con applicazione della disciplina della garanzia dell'appalto ai sensi dell'art. 1667
c.c..
La società costruttrice-venditrice, dal canto proprio, ha ritenuto che il contratto per cui è causa fosse un contratto di compravendita immobiliare, sottoposto alla disciplina propria della garanzia prevista dall'art. 1495 c.c. e, pertanto, avrebbe dovuto procedere esclusivamente secondo la disciplina dettata dall'art. 1492 c.c..
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che “la circostanza che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto, non vale ad attribuirgli la veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente e a quest'ultimo la qualità di committente nei confronti del primo. L'acquirente non può, dunque, esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spettando tale azione esclusivamente al committente del contratto di appalto. Diversa, invece, è l'azione prevista dall'art. 1669 c.c., di natura extracontrattuale, che opera non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente” (cfr. Cass. Civ., n. 26574/2017; Cass.
Civ., n. 11540/1992).
Dunque, seguendo l'orientamento giurisprudenziale innanzi citato - che ha rimarcato in modo netto la distinta disciplina tra il contratto di appalto e il contratto di compravendita -, allorquando il venditore sia anche il costruttore di un immobile, il contratto sottoscritto con l'acquirente è da ritenersi un mero contratto di compravendita e allo stesso non è applicabile per analogia anche la disciplina del contratto di appalto, tanto alla luce del principio di certezza del diritto e di certezza dei rapporti giuridici;
tuttavia, al venditore può essere estesa, per analogia, la disciplina della responsabilità extracontrattuale prevista dall' art. 1669 c.c. per l'appalto, in ipotesi di rovina o difetti di beni immobili.
Ebbene, va osservato che la circostanza che i beni promessi in vendita non fossero ancora ultimati e che l'impresa venditrice-costruttrice avesse assunto l'impegno ad eseguire una prestazione di facere non può condurre, da sola, ad escludere il perfezionamento di un preliminare diretto alla successiva conclusione di un negozio ad effetti reali, in quanto “il contratto avente ad oggetto la cessione di un fabbricato o di una porzione di fabbricato non ancora compiutamente realizzato o da ristrutturare, con previsione dell'obbligo del cedente – che sia anche imprenditore edile – di eseguire
i lavori necessari a completare il bene o a renderlo idoneo al godimento, ben può integrare gli estremi della vendita di una cosa futura se l'obbligo di completamento dei lavori assume, nel sinallagma contrattuale, un rilievo soltanto accessorio e strumentale rispetto al trasferimento della proprietà
(Cass. 21773/2005; Cass. s.u. 11656/2008)” (cfr. Cass. Civ., n. 23110/2021).
Nei casi come quello in esame, occorre, dunque, individuare la reale volontà dei contraenti, mediante l'impiego dei criteri di interpretazione fissati dagli artt. 1362 e ss. c.c. e, a tale scopo, si rende doveroso tener conto della valenza ermeneutica del dato letterale (l'impiego di formule tipiche della promessa di vendita), del senso risultante dall'insieme delle clausole contrattuali (e segnatamente, del rilievo interpretativo dell'assunzione - da parte della società costruttrice - della garanzia per l'evizione e della libertà del bene da iscrizioni, trascrizioni, pesi e vincoli pregiudizievoli, pattuizioni che caratterizzano specificamente i negozi ad effetti reali), e delle concrete circostanze della stipulazione (cfr. Cass. Civ., n. 23110/2021). Dal dato letterale evincibile dai contratti preliminari di compravendita immobiliare, prodotti in giudizio dalla parte attrice (cfr. doc. n. 2 e doc. n. 3, allegati al fascicolo di parte), emerge chiaramente che la volontà dei contraenti era tesa alla stipula di un contratto di vendita e non anche di appalto, risultando decisiva la valutazione dell'interesse che ha spinto le parti a contrarre, che - nel caso di specie - è consistito nell'acquistare dei beni immobili ancora da ultimare ad opera della società promittente venditrice, essendo l'obbligazione di “dare” - tipica della compravendita -prevalente rispetto a quella di facere, che contraddistingue il contratto di appalto, con il quale il committente commissiona e riceve un'opera.
Va precisato che la distinzione tra vendita e appalto - nei casi in cui la prestazione di una parte consista sia in un dare, sia in un facere - non si esaurisce nel dato meramente oggettivo del raffronto fra il valore della materia e il valore della prestazione d'opera, sicché si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio giuridico, in modo che le modifiche da apportare alle cose, pur rientranti nella normale attività produttiva del soggetto che si obblighi a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dare luogo ad un opus perfectum, inteso come effettivo (e voluto) risultato della prestazione (cfr. Cass. Civ. n. 20301/2012).
Il contratto con cui un imprenditore si obbliga a fornire ad un altro soggetto manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva - apportando ad essi le modifiche di forma, misura e qualità richieste specificamente dalla controparte - costituisce “vendita di cosa futura” se dette modifiche non snaturano le caratteristiche essenziali del prodotto, ma consistano in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze dell'acquirente, mentre è da qualificarsi contratto di “appalto” allorché le modifiche siano tali da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, da quello realizzato normalmente dal fornitore e richiedente, altresì, un cambiamento dei mezzi di produzione predisposti per la lavorazione di serie (cfr. Cass. Civ. n.
5935/2018).
Su queste premesse, non può revocarsi in dubbio che il rapporto instaurato tra la CP_1
e la vada ricondotto al novero del contratto di vendita di cosa futura e da ciò
[...] Controparte_4
consegue che non si verte in tema di inadempimento quanto, piuttosto, di garanzia o risoluzione per vizi della cosa venduta.
Alla luce delle considerazioni innanzi espresse, anche il rapporto intercorso tra la parte attrice e le parti convenute e va qualificato come contratto di Controparte_2 Controparte_3
vendita, con relativa applicazione della disciplina contemplata dagli artt. 1492 e ss. c.c.. Accertato che il rapporto instaurato tra la e la è da ricondursi Controparte_1 Controparte_4
al novero del contratto di vendita di cosa futura e che il rapporto giuridico sorto tra la Controparte_1
e la è da identificarsi nel contratto di vendita, deve preventivamente vagliarsi Controparte_2
la domanda, proposta in via principale dagli attori, di risoluzione del contratto in conseguenza dell'asserita consegna di aliud pro alio, con riferimento alla pavimentazione degli appartamenti e alla fornitura del marmo del tipo “crema marfil lucido” da utilizzare per la posa in opera del pavimento, fornitura effettuata dalle parti convenute e Controparte_3 Controparte_2
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha delineato la distinzione intercorrente tra l'art. 1497 c.c. e la consegna di aliud pro alio, precisando che “vizi redibitori e mancanza di qualità - le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 c.c. - si distinguono dall'ipotesi della consegna di aliud pro alio - che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 c.c. - la quale ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto” (cfr. Cass. Civ., n. 2313/2016).
Quindi, “sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita” (cfr. Cass. Civ.,
n. 13214/2024).
Da tanto consegue che, nel caso di mera carenza di requisiti sanabili - non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio dell'idoneità rispetto alla categoria di merce cui il compratore intendeva destinare la cosa - si fuoriesce dall'ipotesi di aliud pro alio ex art. 1453 c.c., e si rientra piuttosto nella fattispecie di vizi redibitori ex art. 1492 c.c., ovvero in quella della mancanza di qualità essenziali, entrambe soggette ai termini previsti dall'art. 1495 c.c..
Nel caso di specie, all'esito delle operazioni peritali svolte nell'ambito della c.t.u. espletata in corso di giudizio, il Consulente d'Ufficio, pronunciandosi affermativamente sull'idoneità degli immobili oggetto di causa ad assolvere alla funzione alla quale erano destinati, ha accertato che il pavimento realizzato, così come il battiscopa, in marmo “crema marfil lucido” (cfr. pag. 2 della C.T.U. in atti) e non in altra tipologia di marmo, come invece sostenuto dalla parte attrice, era funzionale ed idoneo allo scopo per il quale era stato acquistato, risolvendosi la sua inidoneità nel solo fattore estetico (cfr. pag. 12 della C.T.U. in atti).
Da ciò deriva l'infondatezza della domanda ex art. 1453 c.c. proposta in via principale dalla parte attrice e il conseguente scrutinio della domanda proposta in via subordinata concernente l'applicazione al caso in esame dell'art. 1490 c.c. (in virtù del quale il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore) con condanna dei convenuti, ciascuno in base alle proprie responsabilità contrattuali, a corrispondere agli acquirenti, a titolo di riduzione del prezzo (ex art. 1492 c.c.), le spese necessarie all'eliminazione dei vizi riscontrati
Le sole parti convenute e hanno eccepito la Controparte_2 Controparte_3
decadenza della parte attrice per mancata tempestiva denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c.; tuttavia, detta eccezione è inammissibile siccome proposta tardivamente in quanto trattasi di eccezione in senso stretto che deve essere sollevata con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata, giusta il disposto dell'art. 167 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 2222/2022).
Nel caso in esame, la società e si sono costituiti in Controparte_2 Controparte_3
giudizio, entrambi, con deposito in Cancelleria della propria comparsa di costituzione e risposta in data 07.11.2012, ben oltre venti giorni prima della data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero l'08.11.2012 (prima udienza di comparizione poi effettivamente tenutasi in tale data), incorrendo nelle decadenze di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c..
La convenuta pur non avendo sollevato l'eccezione di decadenza in Controparte_4 argomento, ha sostenuto che giammai gli attori avessero contestato l'imputabilità dei rilevati vizi/difetti della pavimentazione alla costruttrice-venditrice, prima dell'instaurazione del giudizio.
Dagli atti processuali è possibile evincere che la società costruttrice-venditrice degli immobili de quibus era stata allertata verbalmente, nell'immediatezza della scoperta dei vizi, dall'odierna parte attrice, la quale aveva richiesto un intervento risolutore delle problematiche insorte, poi oggetto di contestazione formale con nota raccomandata a/r del 18.01.2012, inviata alla Controparte_2
e, per conoscenza, alla Controparte_4
Va rammentato che, per la denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi degli art. 1492 e 1495
c.c., vige il principio della libertà di forma (ben potendo essere effettuata anche verbalmente) ed essa non deve consistere necessariamente in un'esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res venduta poiché - in considerazione della finalità della denunzia, consistente nel mettere il venditore sull'avviso in ordine alle intenzioni del compratore e contemporaneamente in condizione di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza - una denuncia generica può essere idonea allo scopo, sempreché con essa il venditore sia reso edotto che il compratore ha riscontrato, seppure in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (cfr. Cass. Civ., n. 25027/2015).
Orbene, all'esito delle prove orali espletate è emerso che i vizi della pavimentazione erano da considerarsi occulti, allorché si manifestavano (inizialmente) solo sulla pavimentazione della zona cucina dell'appartamento ubicato al primo piano dopo la consegna degli immobili e l'utilizzo degli stessi da parte dei proprietari nei primi giorni del mese di gennaio dell'anno 2012.
Gli attori - dopo aver contestato nell'immediatezza alla e alla Controparte_4 Controparte_2
l'insorgere del fenomeno degenerativo della pavimentazione - effettuavano i sopralluoghi con i
[...]
rappresentanti delle predette società e i loro delegati il 31.01.2012 e nei mesi di febbraio e marzo
2012 (cfr. doc. nn. 15, 16, 17, 18 e 19, allegati al fascicolo di parte attrice, nonché le dichiarazioni rese durante l'interrogatorio formale da all'udienza del 06.12.2016 e da Controparte_3
, l.r.p.t. della all'udienza del 18.04.2017) e incaricavano l'ing. Controparte_12 Controparte_4
direttore dei lavori dell'impresa costruttrice-venditrice di redigere una CP_5 Controparte_4
relazione tecnica allo scopo di accertare la natura e le cause dei vizi rilevati che veniva redatta in data
21.03.2012, a seguito del sopralluogo effettuato dall'ing. il 12.03.2012 (cfr. dichiarazioni CP_5 testimoniali dell'ing. rese all'udienza del 23.11.2017). CP_5
Pertanto, gli attori - dopo aver avuto la mera percezione dei vizi, ma non la conoscenza tecnica della loro natura, causa e imputabilità - provvedevano a denunciare il fenomeno de quo sia alla società costruttrice-venditrice sia alla società fornitrice del marmo.
Va pur detto che, nei casi come quello in esame, il termine di decadenza viene fatto decorrere
“dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 24486/2017), conoscenza che sovente deriva dall'espletamento di un'indagine tecnica di parte oppure, in taluni casi, da un accertamento tecnico preventivo.
In merito alla sussistenza dei vizi contestati nell'atto di citazione e all'indagine sulla loro natura ed origine (derivanti da difetto intrinseco del marmo oppure dalla posa in opera dello stesso, effettuata non secondo le regole dell'arte) nonché sulla loro incidenza relativamente all'idoneità dei beni acquistati all'uso al quale erano destinati, ovvero alla riduzione di valore degli stessi, questo
Giudice ritiene di dover richiamare le conclusioni rassegnate nella c.t.u. espletata in corso di causa, siccome esitate da adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, a seguito dei sopralluoghi effettuati in loco, ha accertato che il tipo di marmo adoperato per la realizzazione del pavimento era in effetti del tipo “crema marfil lucido”, precisando che per “pavimentazione” si deve intendere un sistema multistrato più complesso
(non solo il manto di rifinitura superficiale), costituito anche da altri materiali, i quali, opportunamente assemblati, contribuiscono alle prestazioni tecniche ed estetiche dei pavimenti, alla loro durabilità e alla loro rispondenza alle sollecitazioni fisico-meccaniche dell'ambiente (cfr. pag. n.
3 della C.T.U.).
Veniva rilevato dal Consulente che gli immobili ispezionati erano dotati di impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, per il quale il legale rappresentate della società costruttrice-venditrice aveva dichiarato di aver effettuato regolarmente la procedura di “shock termico” dopo la maturazione del massetto e prima della posa delle lastre del pavimento in marmo;
veniva rilevato, altresi', che sulla superficie del pavimento non risultava riportato nessuno dei giunti di dilatazione e frazionamento posizionati nello spessore del massetto sottostante (cfr. pag. n. 3 della
C.T.U.).
Si legge nella relazione peritale che - relativamente al pavimento in “crema marfil lucido” dell'appartamento al primo piano, posato nella zona giorno (realizzata con un primo blocco di marmo fornito dalla - le venature del marmo presentavano delle solcature aperte con Controparte_2
andamento irregolare, alcuni mattoni presentavano un fenomeno di disgregamento superficiale con formazione di piccole cavità di tipo chiuso ed interconnesso, vi erano delle fratture e fessurazioni irregolari in corrispondenza dei passaggi di alcune porte interne, la stuccatura di alcuni mattoni - anche in prossimità dei giunti delle porte – si presentava fessurata e la stuccatura del battiscopa del pavimento risultava saltata su gran parte del perimetro dell'appartamento (cfr. allegato n. 6 alla
C.T.U., foto dalla n. 8 alla n. 35); nella zona notte (realizzata con un secondo blocco di marmo) i fenomeni rilevati nella zona giorno risultavano meno consistenti (cfr. allegato n. 6 alla C.T.U., foto n. 19, 20, 36 e 37).
Nell'appartamento al terzo piano di proprietà di , il pavimento in “crema Parte_1 marfil lucido” (realizzato da un terzo blocco), posato solo nella zona giorno, i difetti riscontrati nell'appartamento posto al primo piano risultavano allo stato embrionale (cfr. allegato n. 6 alla
C.T.U., foto n. 35, 36, 37, 38, 48, 49 e 50).
Precisava il Consulente che il marmo “crema marfil lucido” (di origine spagnola) è un tipo di pietra con specifiche caratteristiche fisiche e meccaniche, che la fanno risultare più porosa e meno resistente (rispetto ad altro tipo di pietra utilizzata per realizzare pavimenti per abitazioni, come la pietra di NI e il granito rosa), sia alla compressione che alla scalfitura, all'abrasione e alla deformazione permanente prodotta da diverse azioni, tanto che viene sottoposta a trattamenti finalizzati all'eliminazione delle problematiche causate dalle proprie caratteristiche fisiche e meccaniche (buchi, cavità, macro e micro porosità, rotture e fratture), come la resinatura tramite macchinari molto sofisticati durante la produzione delle lastre - che consente la penetrazione della resina nella porosità e nelle cavità irregolari del marmo, comprese micro fratture di superficie, incrementando la resistenza meccanica della succitata pietra - e la resinatura con applicazione di apposita rete in fibra di vetro sulla superficie retrostante la lastra, che costituisce un rinforzo strutturale, anch'esso finalizzato ad aumentare le caratteristiche di resistenza del “crema marfil lucido” (cfr. pag. nn. 8 e 9 della C.T.U. in atti).
Inoltre, l'ausiliario del Giudice riferiva che il , durante le operazioni Controparte_3
peritali, aveva dichiarato che le lastre erano arrivate in marmeria già tagliate, resinate e provviste di rete nella parte inferiore nonché resinate e lucidate sulla superficie a vista, ma - prima della messa in opera del pavimento - era stata asportata la rete in fibra di vetro completa di resinatura dalla parte inferiore delle lastre, le quali venivano levigate, resinate e lucidate sulla superficie a vista, dopo la posa, da soggetti terzi alla (cfr. pag. n. 9 della C.T.U. e allegato n. 2, pag. n. 3 Controparte_2
del verbale di sopralluogo, della C.T.U. in atti).
In ragione di tanto, Consulente d'Ufficio ha sostenuto come l'eliminazione della rete in fibra di vetro e della resinatura dello strato sottostante alla lastra avesse provocato l'indebolimento del materiale, già di per sé stesso delicato e limitatamente resistente, e che la levigatura e la resinatura effettuata sulla superficie di utilizzo del pavimento, effettuata dopo la posa in opera, non aveva garantito la penetrazione della resina anche nelle microporosità e nelle micro fratture più sottili (come invece assicurato dal trattamento effettuato tramite appositi macchinari industriali sofisticati), rendendo le resinature effettuate più deboli e soggette a “saltare”, specialmente in una pavimentazione sottoposta a sollecitazioni (cfr. pag. n. 9 della C.T.U. in atti).
Viene evidenziato nella relazione peritale, inoltre, che negli appartamenti oggetto di causa, risultava installato un impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento - realizzato con massetto con giunti di dilatazione, frazionamento e strisce di bordo per le dilatazioni perimetrali - e che, sulla superficie del pavimento, non era riportato nessuno dei giunti di dilatazione e frazionamento posizionati nello spessore del massetto sottostante, ovvero “cuscinetti” in materiale elastico, deputati ad assorbire i movimenti e la variazione dimensionale del massetto (determinanti una tensione elevata del massetto stesso), dovute alla variazione della temperatura ambientale o generata dal funzionamento dell'impianto.
All'esito di puntuali ed esaurienti valutazioni tecniche, il C.T.U. ha evidenziato uno stato di tensione, sia del pavimento (direttamente proporzionale all'estensione delle superfici e alle differenze di temperatura) sia dei giunti di dilatazione presenti nel massetto, tensione che si era manifestata con la rottura dello strato superficiale, ovvero della lastra in “crema marfil lucido”, e il generarsi di tutti i fenomeni degenerativi rilevati in loco. Dunque, l'origine dei vizi palesatisi sulla pavimentazione è stata identificata dal C.T.U. nella posa in opera delle lastre di marmo, non effettuata correttamente, in quanto la impresa Controparte_4
costruttrice, non aveva operatoe in ossequio alla normativa di settore UNIEN1264, non riportando i giunti di dilatazione sulla pavimentazione (come previsto dalla suddetta norma per superfici maggiori di mq. 40 e lunghezze maggiori di m. 8), non riportando sulla pavimentazione i giunti di contrazione previsti dalle schede tecniche del massetto e non procedendo a riportare i giunti di dilatazione nel pavimento in esatta corrispondenza del giunto sottostante.
Il Consulente ha, quindi, accertato che la corretta posa delle lastre di marmo, in ossequio alle indicazioni tecniche e alla normativa specifica, avrebbe evitato il determinarsi dei vizi lamentati dalla parte attrice.
Con riferimento alla qualità del marmo acquistato dagli attori, il C.T.U. ha precisato che, come risultava dall'ordine del 17.11.2009 (cfr. allegato n. 10 A alla relazione peritale), per la pavimentazione dell'appartamento al primo piano erano stati utilizzati due blocchi di “crema marfil lucido”, mentre un terzo blocco era stato utilizzato per la pavimentazione dell'appartamento al terzo piano;
ogni blocco, per natura, presentava delle caratteristiche litologiche, mineralogiche e strutturali differenti, che si traducevano in un diverso comportamento fisico-meccanico, ma - avendo le parti attrici scelto un marmo di prima scelta - alcuni mattoni “fioriti” o con cavità e magrosità accentuate avrebbero dovuto essere scartati.
Nella c.t.u. si legge anche che la scelta (effettuata dal direttore dei lavori dell'impresa di costruzioni venditrice) del taglio del pavimento a “sfruttamento lastra” non aveva consentito alcuna selezione di materiale difettoso all'interno della lastra stessa e che i mattoni meno puri erano stati posati in opera nella cucina dell'appartamento del primo piano, dove ne era stata rilevata la presenza e dove si erano manifestati con più consistenza i vizi denunciati;
la qualità di alcune mattonelle in
“crema marfil lucido” nonché l'asportazione della rete in fibra di vetro completa di resinatura dalla parte inferiore delle lastre, prima dell'applicazione dei mattoni sul massetto, avevano favorito il concretarsi dei fenomeni rilevati dagli attori.
Dunque, verificato che i vizi lamentati dagli attori rendevano idonei all'uso abitativo gli appartamenti acquistati - in quanto la pavimentazione era risultata funzionale ancorchè compromessa dal punto di vista estetico - il C.T.U. ha determinato la riduzione di valore degli stessi, calcolata in relazione alle spese necessarie per il ripristino del pavimento, pari ai costi di demolizione e ricostruzione dello stesso, ritenendo che l'eventuale intervento di levigatura, resinatura e lucidatura in opera del pavimento esistente, pur effettuabile, non avrebbe risolto le problematiche estetiche insorte, non andando a neutralizzare la causa del generarsi dei fenomeni riscontrati, che avrebbero potuto ripresentarsi. Il Consulente d'Ufficio ha ritenuto che, durante lo svellimento della pavimentazione, avrebbero potuto presentarsi due ipotesi fattuali: nella prima ipotesi, nessuna porzione del massetto sottostante sarebbe rimasta incollata ai mattoni in “crema marfil lucido” e la nuova pavimentazione sarebbe stata applicata unitamente ai giunti di dilatazione in corrispondenza di quelli del massetto sottostante;
nella seconda ipotesi, quella ritenuta più probabile (cfr. pag. 11 della “Sintetica valutazione alle osservazioni delle parti” del 30.11.2014), una porzione di massetto sottostante avrebbe potuto restare incollata sulla parte retrostante del mattone asportato, determinando il rifacimento del massetto di finitura stesso (non essendo le lesioni createsi riparabili con alcun materiale), che - a sua volta - avrebbe determinato il rifacimento anche dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento, poiché il massetto era penetrato tra i tubi sottostanti del pannello sagomato dell'impianto (cfr. pag. n. 13 della C.T.U. in atti).
Il computo metrico elaborato dal C.T.U. - da recepire integralmente siccome non smentito da congrue e adeguatamente comprovate osservazioni contrarie di parte - veniva determinato sulla base delle voci di spesa contemplate dal Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 105 del 18.07.2012, per un costo totale netto per l'esecuzione dei lavori, con riferimento all'appartamento al primo piano, di proprietà della società
nella prima ipotesi di €. 61.972,40 e nella seconda ipotesi di €. 85.320,00, mentre Controparte_1
- relativamente all'appartamento posto al terzo piano, di proprietà di - di €. Parte_1
29.356,80 nella prima ipotesi e €. 37.456,60 nella seconda ipotesi (cfr. pag. n. 13, 14, 15 e 16 della
C.T.U. in atti).
Le spese accessorie, necessarie all'eliminazione dei difetti accertati, sono state quantificate dal Consulente solamente con riferimento all'appartamento al primo piano di proprietà della poiché già abitato e arredato con finiture di pregio (opere di falegnameria su misura, Controparte_1
armadi e contenitori incassati a muro, ecc.), che sarebbe stato necessario asportare per consentire l'intervento di sostituzione della pavimentazione;
per le opere di falegnameria nonché per lo smontaggio e rimontaggio delle porte e degli arredi incassati a muro, inizialmente il Consulente quantificava la spesa in €. 11.341,00 (secondo la voce R 09.02 del Listino Prezzi delle Opere della
Regione Puglia pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 105 del 18.07.2012), rideterminandola successivamente in €. 19.950,00 nella “Sintetica valutazione alle osservazioni delle parti” del 30.11.2014 (cfr. pag. 13), a seguito della ricezione del preventivo di spesa inviato dall'impresa Design 95 di Treviso che si era occupata delle finiture del suddetto appartamento.
Alla succitata somma, il C.T.U. ha ritenuto dovessero aggiungersi le spese relative al trasloco, alla protezione delle pareti e dei soffitti, al ricovero di arredi, suppellettili ed accessori presso un immobile custodito, unitamente al vitto e alloggio degli inquilini presso altra struttura abitativa. Orbene, il Consulente ha accertato la sussistenza dei vizi contestati nell'atto di citazione e che gli stessi derivavano dalla posa in opera della pavimentazione, non effettuata secondo le regole dell'arte dall'impresa costruttrice-venditrice verificando, al contempo, che i vizi Controparte_4
riscontrati non avevano reso gli immobili acquistati inidonei all'uso al quale erano destinati ma ne avevano ridotto il valore, riduzione di valore quantificata con riferimento al costo delle opere necessarie all'eliminazione dei suddetti difetti.
Di conseguenza, la domanda attorea di riduzione del prezzo di vendita deve essere accolta, con condanna dell'impresa costruttrice-venditrice alla corresponsione, in favore della Controparte_4 società a titolo di riduzione del prezzo dell'immobile venduto, della somma di €. Controparte_1
85.320,00 alla quale si deve aggiungere l'importo di €. 19.950,00, per un totale di €. 105.270, nonché, in favore di , della somma di €. 37.456,60. Parte_1
Non può essere accolta la richiesta delle ulteriori spese, riguardanti il ricovero dei mobili e degli arredi, nonché le spese di vitto e alloggio degli inquilini degli appartamenti, in quanto gli attori non adeguatamente provate nell'an e nel quantum.
Passando, ora, ad esaminare la richiesta di risarcimento del danno derivante dall'asserito malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione, avanzata dalla parte attrice la Controparte_1
stessa deve essere rigettata.
Gli attori hanno sostenuto che l'impianto termoidraulico di climatizzazione degli appartamenti ubicati al primo piano, a partire dal mese di marzo 2012, aveva cominciato a manifestare difetti di funzionamento, che avevano indotto la su indicazione della società fornitrice e di Controparte_4
quella impiantistica, a ricollocare la centrale dell'impianto all'interno di un garage, anch'esso acquistato dalla sito al piano interrato dell'immobile condominiale, non risolvendo Controparte_1
in tal modo le problematiche di funzionamento insorte e, nel contempo, compromettendo quasi totalmente l'utilizzo del box-auto.
Le asserzioni attoree sul punto non hanno trovato, nel corso del giudizio, alcun riscontro probatorio, sia in ordine al carente funzionamento dell'impianto di climatizzazione sia per quel concerne la perdita della facoltà di utilizzazione del garage.
Infondato si rivela anche il rilievo di parte attrice circa l'inadempimento della società costruttrice-venditrice derivante dal mancato rilascio della polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 122/2005, in quanto il dettato normativo di cui al predetto provvedimento legislativo non è applicabile a tutti quei contratti aventi ad oggetto immobili per i quali il permesso di costruire (o altra denuncia o provvedimento abilitativo) sia stato richiesto prima della sua entrata in vigore, ovvero antecedentemente alla data del 21.07.2005; nel caso in esame, il rilascio del permesso di costruire è avvenuto nell'anno 2004 (P.d.C. n. 56/2004 del
30.03.2004).
Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
In particolare, nei rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta in ragione Controparte_4 dell'esito della lite, ovvero dell'accoglimento della domanda attorea di riduzione del prezzo, del rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno relativa al malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione e del rigetto della domanda attorea riferita all'inadempimento della società venditrice per mancata stipula della polizza assicurativa ex art. 4 del D.Lgs. 122/2005, nonché del rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla parte convenuta, le spese del giudizio devono essere compensate per 1/2 tra le parti;
il restante 1/2 segue, invece, il principio della soccombenza e deve essere posto a carico della parte convenuta . Controparte_4
Nei rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta in ragione dell'esito Controparte_2
del giudizio e del rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione e dell'eccezione di decadenza, sollevate dalla parte convenuta, le spese del giudizio devono essere compensate per 1/3 tra le parti;
i restanti 2/3 seguono, invece, il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della parte attrice.
In ordine ai rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta , in ragione Controparte_3 dell'esito del giudizio e del rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, dell'eccezione di decadenza e dell'eccezione sul difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio, sollevate dalla parte convenuta, le spese del giudizio devono essere compensate per 1/2 tra le parti;
il restante 1/2 segue, invece, il principio della soccombenza e deve essere posto a carico della parte attrice.
Le spese di c.t.u. vengono definitivamente poste a carico della Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e con atto di citazione Controparte_1 Parte_1
notificato in data 29.05.2012 e il 05.06.2012, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda principale;
2) ACCOGLIE la domanda subordinata, per l'effetto, CONDANNA la parte convenuta
, alla restituzione, in favore della società della somma Controparte_4 Controparte_1 di €. 105.270,00 oltre interessi legali dal dì della domanda all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore di , della somma di €. 37.456,60, oltre interessi legali dal Parte_1 dì della domanda all'effettivo soddisfo;
3) RIGETTA le ulteriori domande avanzate dalla parte attrice nei confronti di Controparte_4
e di e;
[...] Controparte_2 Controparte_3
4) COMPENSA nella misura di ½ le spese del giudizio tra la parte attrice e la convenuta
- che liquida in complessivi €. 14.103,00, a titolo di compensi Controparte_4
difensivi, oltre a rimborso forf. spese generali (15%) e accessori come per legge –
CONDANNANDO la al pagamento, in favore della parte attrice, del Controparte_4
restante ½;
5) COMPENSA nella misura di 1/3 le spese del giudizio tra la parte attrice e la convenuta
- che liquida in complessivi €. 14.103,00, a titolo di compensi difensivi, oltre Controparte_2
a rimborso forf. spese generali (15%) e accessori come per legge – CONDANNANDO la parte attrice al pagamento, in favore di dei restanti 2/3; Controparte_2
6) COMPENSA nella misura di 1/2 le spese del giudizio tra la parte attrice e il convenuto
- che liquida in complessivi €. 14.103,00, a titolo di compensi difensivi, oltre a Controparte_3
rimborso forf. spese generali (15%) e accessori come per legge – CONDANNANDO la parte attrice al pagamento, in favore di del restante 1/2; Controparte_3
7) PONE definitivamente a carico di le spese di c.t.u.. Controparte_4
Così deciso in Bari, il 28.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Merra, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 92000726/2012 (ex Sezione Distaccata di
Altamura), vertente fra le parti: in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Controparte_1
tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Delucia, presso il cui studio sito in Altamura (Ba) alla via Filippo Baldassarra n. 9 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parti attrici -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Luigia Tricarico, presso il cui studio sito in Altamura (Ba) alla via Imbriani n. 7 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigia Tricarico, presso il cui studio Controparte_3
sito in Altamura (Ba) alla via Imbriani n. 7 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta –
NONCHE' CONTRO
(già , in persona del legale Controparte_4 Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Difonzo, presso il cui studio sito in Altamura (Ba) alla via Assisi n. 7 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c..
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.06.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 29.05.2012 e il 05.06.2012, e la Parte_1
società convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Bari - Sezione Controparte_1
Distaccata di Altamura, la società e la società Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(ora ), per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A)
[...] Controparte_4
accertare e dichiarare che il materiale da pavimento, prodotto e fornito da Controparte_3 tramite e posto in opera e venduto (in uno alla proprietà dell'immobile) da Controparte_2
a e a non è qualificabile come “Crema Marfil Controparte_4 CP_1 Parte_1
Lucido”, per effetto della mancanza di durezza e della presenza di macrosità e venature incompatibili con la lucidatura a specchio del marmo. B) Conseguentemente, dichiarare: esser stato fornito aliud pro alio e, per effetto, risolto il contratto di fornitura e appalto relativo al pavimento, per grave inadempimento e colpa dell'appaltatore; ovvero, in subordine, dichiarare: essere affetta l'opera
(pavimentazione) da vizi – gravi e/o lievi – e, quindi, tenuto l'appaltatore-venditore a prestare la garanzia di legge. E, quindi, condannare lo/gli appaltatori - ovvero tutti, ciascuno e solo alcuno, dei convenuti;
in solido, alternativamente e/o cumulativamente - all'integrale risarcimento dei danni sofferti dalla committente e , comprendendosi in esso tanto il CP_1 Parte_1
danno emergente che il lucro cessante, sia i danni diretti, che indiretti e sia quelli presenti che quelli futuri, nella misura che sarà accertata in giudizio. Rivalutandosi gli stessi al momento della pronunzia, e maggiorandosi degli interessi compensativi per il ritardato pagamento. C) In via del tutto subordinata, e sempre per effetto della dovuta garanzia, nella ipotesi che i vizi e/o difetti fossero qualificati come “lievi”, ovvero suscettibili di interventi di sistemazione, in corrispondente riduzione del prezzo condannare lo/gli appaltatori - ovvero tutti, ciascuno e solo alcuno, dei convenuti;
in solido, alternativamente e/o cumulativamente - a restituire a la corrispondente Controparte_1 somma, rivalutata e maggiorata degli interessi compensativi e/o moratori. D) Accertare e dichiarare il non funzionamento - e/o difettoso funzionamento - dell'impianto di climatizzazione, sia per il riscaldamento che per la refrigerazione degli ambienti, e l'inadempimento contrattuale relativo, compreso quello per l'allocazione della centrale in un garage interrato, anziché nell'originaria ubicazione (su un balcone prospiciente un atrio); e, per l'effetto, la responsabilità contrattuale di
all'uopo condannandola all'integrale risarcimento dei danni sofferti dalla Controparte_4
committente-acquirente nella misura che sarà accertata in giudizio, comprendendosi CP_1
in esso tanto il danno emergente che il lucro cessante, sia i danni diretti, che indiretti e sia quelli presenti che quelli futuri. Rivalutandosi gli stessi al momento della pronunzia, e maggiorandosi degli interessi compensativi per il ritardato pagamento. E) Condannare i convenuti - in solido e/o alternativa e/o pro quota - alla totale rifusione delle spese processuali”.
Gli attori esponevano in fatto di aver acquistato dalla società dietro integrale Controparte_4
pagamento del prezzo concordato i seguenti immobili: la società - per atto pubblico Controparte_1
a rogito del notaio dott. di Altamura, rep. n. 72711 del 14.10.2010 - due appartamenti tra Per_1 loro comunicanti, siti al piano primo dell'edificio condominiale ubicato in Altamura all'angolo tra via Mura Megalitiche e viale Reg. MA (individuati catastalmente nel N.C.E.U. del Comune di Altamura al Foglio 160, particella 1327, sub. 12 - p.1, int. A, scala C, cat. A/2, cl. 4, vani 6,5, RC
€. 772,10 - e sub. 14 - p.1, int. A, scala B, cat. A/2, cl. 4, vani 18, RC €. 2.138,13); Parte_1
- per atto pubblico a rogito del notaio dott. di Altamura, rep. n. 72712 del
[...] Per_1
14.10.2010 - un appartamento sito al piano 3 dell'edificio condominiale ubicato tra via Mura
Megalitiche e viale Reg. MA (individuato catastalmente nel N.C.E.U. del Comune di Altamura al Foglio 160, particella 1327 sub. 25, p.3, int. E, scala C, cat. A/2, cl. 4, vani 12,5, RC €. 1.484,81).
Riferivano gli attori che l'acquisto dei summenzionati immobili era stato oggetto di un precedente contratto preliminare di compravendita immobiliare - stipulato tra la (per Controparte_1
sé o per persona da nominarsi, poi individuata in con riferimento Parte_1 all'appartamento sito al terzo piano) e la - al quale, essendo l'edificio condominiale Controparte_4
in fase di costruzione al momento della stipula del preliminare, era stata allegata la documentazione tecnica descrittiva delle caratteristiche edificatorie, delle qualità e quantità dei materiali da adoperarsi, degli impianti, nonché di ogni altro elemento inerente la costruzione dell'immobile allo scopo di consegnare gli appartamenti finiti e rifiniti a perfetta regola d'arte; l'ultimazione della costruzione dell'edificio avveniva il 29.07.2010 e l'autocertificazione di agibilità veniva rilasciata in data
06.01.2011 e in data 27.01.2011.
La parte attrice precisava, altresì, che la promissaria acquirente con il Controparte_1
suddetto contratto preliminare di vendita, aveva pattuito con la promittente venditrice Controparte_4 che alcuna modifica potesse apportarsi al disciplinare tecnico allegato al contratto senza il consenso della promittente venditrice e che, qualora quest'ultima avesse prestato il proprio consenso alle varianti richieste, le relative opere avrebbero dovuto essere realizzate dalla stessa impresa costruttrice-promittente venditrice;
tale limitazione era stata prevista anche per i materiali da adoperare per i lavori di rifinitura e di arredo, per i quali l'eventuale scelta da parte della promissaria acquirente di materiali diversi da quelli proposti dalla promittente venditrice e contemplati nel disciplinare tecnico concordato avrebbe dovuto essere approvata da quest'ultima e il relativo eventuale maggior costo sarebbe stato da imputare a carico della promissaria acquirente.
Riferivano gli attori che, in variazione a quanto pattuito con il capitolato di spesa concordato in sede di preliminare di vendita e con espressa approvazione dell'impresa venditrice Controparte_4
e del direttore dei lavori della stessa impresa, avevano scelto di realizzare la pavimentazione interna degli appartamenti, del primo e del terzo piano, in marmo di prima scelta “crema marfil lucido” e, su indicazione della e con l'assistenza del direttore dei lavori, arch. avevano Controparte_4 CP_5
ordinato tale materiale, per le quantità necessarie, al marmista che si era occupato della fornitura del marmo utilizzato per i rivestimenti esterni dell'edificio condominiale, , benché Controparte_3
l'esecuzione di tale ordine veniva successivamente posta in essere dalla Controparte_2
allorché proseguiva la propria attività aziendale in forma societaria. Controparte_3
Assumevano gli attori che il pavimento in marmo ordinato alla ditta si Controparte_3
trovava allo stato grezzo e avrebbe dovuto essere lavorato e tagliato nelle dimensioni prestabilite, pronto per la posa in opera, dalla ditta;
invece, la avrebbe dovuto occuparsi CP_3 Controparte_4
della posa in opera del pavimento sul massetto, con lucidatura a specchio del marmo.
La parte attrice evidenziava che, a livello contabile, la fornitura di marmo risultava essere avvenuta in favore della che ne aveva corrisposto il prezzo, ma l'opera complessiva Controparte_1
relativa alla fornitura e posa in opera della pavimentazione aveva integrato un'obbligazione posta contrattualmente a carico della società venditrice in virtù del fatto che, all'atto del Controparte_4
trasferimento della proprietà degli immobili in argomento e del pagamento del relativo prezzo, la stessa impresa di costruzioni venditrice aveva provveduto a scomputare le somme (inferiori) che corrispondevano al valore della pavimentazione che avrebbe dovuto fornire e posare in opera secondo il disciplinare tecnico allegato al preliminare di compravendita;
in buona sostanza, la ditta CP_3
aveva contrattualizzato la fornitura del marmo, fornitura poi eseguita dalla
[...] [...]
e pagata dalla e la aveva indicato e prestato consenso, CP_2 Controparte_1 Controparte_4
anche tramite il proprio direttore dei lavori, alla scelta della pavimentazione in marmo e del fornitore, nonché posato in opera le lastre di marmo ricevute dalla che aveva realizzato e Controparte_2 prodotto rivestimenti per un ammontare complessivo di circa €. 75.000,00, di cui almeno €. 50.000,00 per le pavimentazioni in marmo del tipo “crema marfil lucido” per gli appartamenti al primo e terzo piano, promessi in vendita dalla alla la quale ne aveva corrisposto Controparte_4 Controparte_1
l'intero prezzo tra il mese di gennaio e di novembre dell'anno 2010, come risultava dalle fatture di vendita emesse e quietanzate e dai relativi d.d.t., allegati all'atto di citazione.
In tesi di parte attrice, la finale lucidatura a specchio del pavimento e l'effettiva utilizzazione degli appartamenti siti al primo piano avveniva a decorrere dal gennaio 2012 e, contemporaneamente all'utilizzo dell'immobile, aveva cominciato a manifestarsi, in modo graduale, un fenomeno progressivo di distacco di schegge dalla parte superficiale del pavimento, tanto da provocare cavità e solcature in corrispondenza delle venature originarie del marmo.
Gli attori precisavano che la scoperta dei vizi e/o difetti della fornitura e/o della posa in opera e/o della lucidatura dei pavimenti, ovvero della vendita aliud pro alio dei rivestimenti, era avvenuta dapprima solo in riferimento alla pavimentazione posata nell'appartamento al primo piano, in quanto già utilizzato, ma il fenomeno degradativo aveva cominciato a manifestarsi, in seguito, anche nell'appartamento al terzo piano, utilizzato successivamente, sicché la anche tramite Controparte_1
la venditrice aveva chiesto chiarimenti alla la quale era Controparte_4 Controparte_2
intervenuta in loco per verificare quanto segnalato (alla presenza della e del direttore Controparte_4
dei lavori arch. e aveva imputato i danni riscontrati al sistema termoidraulico di CP_5
riscaldamento a pavimento, installato al di sotto delle lastre in marmo, che avrebbe dovuto comportare modalità di posa in opera della pavimentazione in marmo differenti da quelle effettivamente poste in essere dalla Controparte_4
Assumevano gli attori che, successivamente, la società a seguito della Controparte_2
ricezione delle contestazioni legali, aveva negato la sussistenza dei danni che aveva riscontrato in precedenza durante i sopralluoghi effettuati, tanto da indurre la a richiedere una Controparte_1 relazione tecnica all'arch. direttore dei lavori nominato dall'impresa di Controparte_6
costruzioni il quale redigeva il proprio elaborato peritale a seguito del sopralluogo Controparte_4
effettuato il 12.03.2012, accertando la presenza del lamentato fenomeno degradativo delle lastre di marmo e rilevando che, a suo parere, la pietra fornita - prevista per l'utilizzo come pavimentazione interna lucida - non avesse le caratteristiche idonee a tale utilizzo, considerato che la macrosità del marmo, emersa solo a seguito della completa posa in opera e lucidatura della pavimentazione, aveva evidenziato come le lastre utilizzate non fossero idonee ad una fornitura lucida ma eventualmente solo spazzolata e, dunque, che il marmo fornito non avesse le caratteristiche e la qualità pattuite con il contratto stipulato tra la e la Controparte_1 Controparte_2
La parte attrice lamentava l'ingente danno subito, poiché lo smantellamento del pavimento danneggiato e l'installazione della nuova pavimentazione avrebbero determinato il rifacimento di tutto l'appartamento, con perdita di valore ben più elevata della stessa fornitura di marmo oggetto di contestazione, in considerazione delle caratteristiche - di elevato pregio - e delle qualità strutturali, impiantistiche, d'arredamento ed ornamentali degli appartamenti, in quanto sarebbero andati distrutti stucchi e pitturazioni, boiserie, mobili su misura incassati e quant'altro occorrente al fine di procedere con la sostituzione della pavimentazione.
Gli attori sostenevano di aver denunciato tempestivamente il fenomeno degradativo rilevato sulla pavimentazione degli immobili acquistati, oggetto di riconoscimento sia da parte della CP_4
sia da parte della in quanto gli appartamenti al piano primo erano stati
[...] Controparte_2
completati, anche con riferimento alla lucidatura a specchio dei pavimenti, nel mese di dicembre 2011
e i danni alle lastre di marmo erano apparsi subito dopo l'utilizzo degli immobili avvenuto dal gennaio
2012; la e la riconosciuta la sussistenza dei danni contestati, Controparte_2 Controparte_4
si erano vicendevolmente attribuite le responsabilità di quanto lamentato, la prima attribuendole ad errori di posa in opera del massetto sottostante le lastre di marmo, nel quale era installato l'impianto di refrigerazione/riscaldamento a pavimento, la seconda facendoli derivare dalla qualità del marmo fornito, che sarebbe risultato diverso e più scadente rispetto al marmo “crema marfil lucido” ordinato dalla Controparte_1
Rappresentava la parte attrice che l'appartamento ubicato al terzo piano, poi divenuto di proprietà di , non ancora completato e utilizzato al momento della rilevazione Parte_1
dei danni negli appartamenti del primo piano, aveva cominciato a manifestare le stesse problematiche, quasi in corrispondenza della proposizione della domanda giudiziale.
Gli attori deducevano, inoltre, che l'impianto termoidraulico di climatizzazione degli appartamenti al primo piano, a partire dal mese di marzo 2012 aveva cominciato a manifestare difetti di funzionamento, che avevano indotto la su indicazione della società fornitrice Controparte_4
( e di quella impiantistica (3n Impianti S.r.l.), a ricollocare la centrale Parte_2 dell'impianto all'interno di un garage, anch'esso acquistato dalla sito al piano Controparte_1 interrato dell'immobile non risolvendo le problematiche insorte e, nel contempo, CP_7 compromettendo quasi totalmente l'utilizzo del box-auto.
In punto di diritto, gli attori configuravano il rapporto giuridico intercorso con l'impresa di costruzioni venditrice, come contratto a contenuto misto, in parte appalto e in parte Controparte_4
vendita, in quanto i contratti preliminari di compravendita stipulati avevano contemplato non immobili già realizzati e completati bensì appartamenti da costruire (vendita di cosa futura), convenendo - tramite il disciplinare tecnico allegato al contratto preliminare di compravendita - anche le modalità di costruzione ed esecuzione e i prezzi unitari degli interventi, sicché tutte le problematiche attinenti le singole opere eseguite per la costruzione ed il completamento delle unità immobiliari (compresa la realizzazione della pavimentazione interna) avrebbero dovuto essere disciplinate dalle norme sull'appalto, parificando la figura dell'acquirente a quella del committente e quella del venditore a quella dell'appaltatore, ed estendendo, quindi, la disciplina di cui agli artt. 1667
e 1669 c.c. al venditore-costruttore di immobili, in relazione all'accertamento, da compiere in sede giudiziale, sulla sussistenza di vizi dell'opera lievi oppure gravi, ovvero se, nella fattispecie, potesse configurarsi la vendita aliud pro alio, nel caso di accertamento di caratteristiche totalmente differenti del marmo fornito rispetto a quello ordinato.
Sosteneva la parte attrice che, alla luce della relazione tecnica redatta dal direttore dei lavori, arch. il blocco di marmo - dal quale erano state estratte le lastre poi adoperate per la CP_5 realizzazione del pavimento degli appartamenti al primo e al terzo piano dell'edificio condominiale - non era risultato idoneo per la fornitura di un pavimento in marmo del tipo “crema marfil lucido”, poiché le caratteristiche della pietra consegnata - contraddistinta da macrosità, numerose venature e scarsa durezza - mal si conciliavano con il risultato finale pattuito, ovverossia pavimento lucidato “a specchio” e non solo sottoposto a “spazzolatura”, tanto da potersi considerare delineata la vendita aliud pro alio, allorché quanto prodotto, fornito, venduto e posto in opera non potesse risultare marmo del tipo “crema marfil lucido”.
Assumeva ancora la parte attrice che, se fosse stato giudizialmente accertato che non potesse trattarsi di aliud pro alio ma di vizi, lievi o gravi, le società appaltatrici e Controparte_4 [...]
sarebbero state tenute, pro quota o anche in solido tra loro, alla corrispondente garanzia CP_2
in favore del committente, in quanto la società venditrice-appaltatrice, ricevuta la fornitura, avrebbe dovuto rilevare nell'immediatezza che non si trattava di marmo “crema lucido” bensì di pietra CP_8
similare nelle caratteristiche estetiche ma scadente, anche per caratteristiche funzionali (come sostenuto dal proprio direttore dei lavori), mentre la società fornitrice-appaltatrice delle lastre di pavimentazione avrebbe potuto declinare la propria responsabilità solamente a seguito degli accertamenti tecnici, all'esito dei quali avrebbe potuto provare che il materiale fornito fosse realmente delle caratteristiche e della qualità di quello ordinato, adeguato all'utilizzazione come pavimentazione resistente nel tempo.
La parte attrice sottolineava infine che, per gli immobili da costruire, l'art. 4 del D. Lgs n.
122/2005 aveva previsto l'obbligo per il costruttore di contrarre (e consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà) una polizza assicurativa indennitaria decennale, a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile (compresi i danni cagionati a terzi) cui fosse tenuto ai sensi dell'art. 1669 c.c. - derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione - manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, adempimento obbligatorio del quale la non aveva fornito prova. Controparte_4
In ordine al quantum debeatur della domanda risarcitoria, gli attori assumevano che, oltre alla restituzione del prezzo di acquisto del pavimento, determinato dalle fatture prodotte in giudizio,
l'ammontare del risarcimento totale era considerarsi indeterminabile, poiché - sia nell'ambito di applicazione delle norme sull'aliud pro alio, sia nel caso dell'applicazione delle norme sulla garanzia per vizi - gli acquirenti-committenti avrebbero avuto, comunque, il diritto ad essere reintegrati nella situazione in cui si sarebbero trovati se non si fossero verificati inadempimenti e/o vizi dell'opera e, considerato che gli appartamenti constavano di finiture e arredamenti di elevato pregio, ogni operazione posta in essere per eliminare i difetti emersi sul pavimento in marmo o per la completa sostituzione dello stesso, oltre a determinare l'inutilizzabilità degli immobili per il periodo di tempo necessario per le operazioni di ripristino, avrebbero determinato inevitabilmente danneggiamenti o la necessità di effettuare nuove forniture di boiserie, mobili e infissi.
La parte attrice riteneva risarcibile anche il danno, direttamente imputabile alla società
derivante dal carente funzionamento dell'impianto di climatizzazione e dalla perdita Controparte_4
della facoltà di utilizzo del garage, in cui era stato erroneamente ricollocato il motore centrale del suddetto impianto.
Sulla scorta di tali allegazioni, gli attori rassegnavano le proprie conclusioni, come richiamate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.10.2012, si costituiva in giudizio la società contestando i fatti di causa riferiti dagli attori nonché l'indecifrabile Controparte_4
articolazione, ad opera della difesa di parte attrice, di un cumulo soggettivo e oggettivo di domande ritenute incomplete e generiche (e, pertanto, nulle ed invalide) ed eccependo, in via preliminare e in rito, la nullità dell'atto di citazione, per mancata determinazione della domanda e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa, in violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4) c.p.c..
In ordine all'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, la società convenuta assumeva che, con riferimento alla fattispecie concreta e ai fatti posti a fondamento della domanda, apparivano carenti gli elementi idonei ad identificare quale fosse effettivamente il diritto fatto valere dagli attori e, quindi, la cosa oggetto della domanda, da individuarsi attraverso la determinazione della prestazione richiesta al convenuto (c.d. petitum mediato) nonché, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto al giudice (c.d. petitum immediato).
Precisava la convenuta che gli attori avevano richiesto al Giudice l'accertamento della fornitura di aliud pro alio, la risoluzione del contratto di fornitura, la risoluzione del contratto di appalto - limitatamente alla pavimentazione - per inadempimento e colpa dell'appaltatore, nonché il risarcimento dei danni subiti, omettendo di specificare le norme giuridiche che prevedevano, da un lato, la fattispecie astratta cui ricondurre le circostanze di fatto dedotte in giudizio e, dall'altro, le conseguenze, in diritto, che discendevano dalla realizzazione della fattispecie coincidente con le pretese attoree azionate in giudizio.
Nel merito, la società contestava la fondatezza delle domande proposte nei Controparte_4
suoi confronti, assumendo la propria estraneità al rapporto contrattuale intercorso tra la CP_1
e la relativo alla fornitura della pavimentazione e agli asseriti vizi e/o
[...] Controparte_2
difetti della stessa, e rappresentando come fosse stata coinvolta dalla parte attrice in una garanzia non meglio specificata e in una non meglio definita responsabilità solidale con la società fornitrice del materiale contestato, nei confronti della quale si vedeva costretta a spiegare domanda di garanzia.
La società pertanto, così concludeva: “A. in via preliminare: previo Controparte_4 accertamento dell'eccepita nullità dell'atto di citazione, disporre la integrazione della domanda;
B. nel merito:
1. in via principale: a) il rigetto della domanda proposta nei confronti della convenuta perché infondata;
b) la condanna dell'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
2. in via subordinata: dichiarare la e tenuti, e Controparte_2 Controparte_3
quindi, condannarli in solido tra loro, a garantire e manlevare la da ogni conseguenza Controparte_4 derivante dall'accoglimento, totale o parziale, della domanda attrice, con condanna degli stessi al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Con comparse di costituzione e risposta depositate contestualmente il 07.11.2012, si costituivano tardivamente in giudizio gli altri due convenuti, e la società Controparte_3
Controparte_2
La società contestava recisamente l'esposizione dei fatti nonché le Controparte_2
valutazioni di carattere giuridico sostenute dagli attori, eccependo - in via preliminare - la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. per assoluta genericità, non sanabile neppure dall'esame della citazione nel suo complesso, non essendo presenti, nell'atto introduttivo, gli elementi necessari alla precisa individuazione del diritto dedotto in giudizio e, quindi, sia il petitum che la causa petendi.
Nel merito, la società contestava le argomentazioni esplicitate dagli Controparte_2 attori nell'atto di citazione, in quanto contenenti un'esposizione dei fatti fuorviante e non veritiera nonché valutazioni di diritto del tutto errate oltre che generiche.
Riferiva la società convenuta che il marmo “crema marfil”, ordinato alla ditta CP_3
e fornito agli odierni attori dalla veniva ritirato dalla Spagna
[...] CP_3 CP_2
esclusivamente in lastre già lucide e non in blocco grezzo, come invece falsamente sostenuto dagli attori;
invero, gli attori, con l'assistenza dell'arch. si erano recati presso la sede della ditta CP_5
(ora e avevano visionato non un blocco grezzo di pietra Controparte_3 Controparte_2 ma lastre del marmo “crema marfil” ritirate già lucide e, per avere l'intera visione del materiale e per verificare l'effetto finale dello stesso, si era proceduto al posizionamento a secco dell'intera fornitura del marmo nel piazzale antistante la marmeria, fornitura commissionata solo dopo che la CP_1
e il , unitamente all'arch. avevano visionato ed espresso
[...] Parte_1 CP_5 effettivo gradimento per le lastre lucide di “crema marfil” presenti nel deposito della Controparte_2
le quali erano state poi consegnate tagliate nelle dimensioni indicate dall'arch.
[...] CP_5
La società convenuta specificava che, prima di caricare la merce per la consegna, gli acquirenti avevano rivisto le lastre oggetto dell'ordine di acquisto posizionate a secco sul piazzale antistante la marmeria, senza nulla eccepire in merito alla qualità e alla natura del prodotto acquistato, e che la fornitura del marmo era stata successivamente posta in opera dall'impresa di costruzioni CP_4
società tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne da eventuali pronunzie di condanna le
[...]
parti convenute e Controparte_3 Controparte_2
La riferiva di non aver mai riconosciuto alcuna responsabilità nella Controparte_2
causazione del fenomeno degradativo della pavimentazione, contrariamente a quanto affermato dagli attori, e di aver sempre sostenuto che la causa del predetto fenomeno era da ricercarsi nell'opera effettuata da soggetti estranei alla stessa società convenuta.
In diritto, parte convenuta evidenziava che gli attori avevano errato nell'inquadrare la fattispecie in esame nella figura dell'appalto, il cui richiamo non appariva pertinente, in quanto il caso di specie andava collocato nell'ambito del contratto di compravendita, con conseguente applicazione degli artt. 1495 e 1511 c.c., e - considerato che l'intera fornitura del marmo era stata ultimata nel mese di maggio 2010 e la prima contestazione veniva posta in essere dall'odierna parte attrice con nota raccomandata a.r. del 18.01.2012 - la denunzia dei presunti vizi sulla pavimentazione acquistata, condizione dell'azione, era da ritenersi non tempestiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 1495
e 1511 c.c., poiché il termine iniziale dal quale far decorre i termini per la denunzia dei vizi/difetti della merce fornita decorreva dal giorno in cui il compratore era stato in grado di visionarla, ossia dal giorno in cui questa era stata posta nella sua disponibilità mediante la consegna.
La società pertanto, così concludeva: “1) accertare e dichiarare che Controparte_2
il contratto stipulato tra la odierna parte attrice ( e il sig. ) e la Controparte_1 Parte_1 parte convenuta ( è un contratto di compravendita e non di appalto e per l'effetto Controparte_2
Dichiarare la parte attrice ( e ) decaduta dalla relativa Controparte_1 Parte_1
domanda proposta nei confronti della parte convenuta ( ); 2.- In subordine nella Controparte_9 denegata ipotesi in cui il contratto venga dichiarato appartenente alla fattispecie dell'appalto, accertare e dichiarare che la merce fornita sia della tipologia richiesta e soprattutto priva di vizi come ex adverso contestati. Tanto anche con l'ausilio di una opportuna C.T.U.; 3) rigettare altresì il proposto atto di citazione, perché generico e quindi nullo, infondato in fatto e in diritto, e sfornito di prova nell'an e nel quantum per tutte le ragioni meglio espresse in narrativa;
4) condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore della
[...]
In via subordinata: 5) Dichiarare la tenuta a manlevare, garantire e CP_2 Controparte_4 tenere indenne da ogni pronunzia e conseguenza derivanti dall'accoglimento Controparte_2
totale e/o parziale della presente domanda con condanna della stessa al pagamento delle spese e competenze di lite”.
(già titolare dell'omonima ditta individuale) - istando preliminarmente Controparte_3
per la propria estromissione dal giudizio, avendo cessato la propria attività sin dal mese di dicembre
2009 - proponeva le stesse deduzioni, eccezioni e conclusioni articolate dalla società Controparte_2
[...]
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il precedente Giudice disponeva, preliminarmente, la c.t.u. - al fine di verificare la sussistenza dei vizi contestati nell'atto di citazione, se gli stessi derivassero da vizio/difetto intrinseco del marmo ovvero dalla posa in opera dello stesso effettuata non secondo le regole dell'arte, se i vizi riscontrati avessero reso il bene acquistato inidoneo all'uso al quale era destinato, oppure lo avessero ridotto di valore (quantificando, in via alternativa, il minor prezzo dovuto ovvero le opere necessarie all'eliminazione dei suddetti difetti con i relativi costi da sopportare), nominando l'arch. Persona_2
All'esito del deposito dell'elaborato peritale e dei successivi chiarimenti richiesti dalle parti e resi dal C.T.U., venivano ammesse le prove orali richieste.
La fase istruttoria si esauriva con l'espletamento degli interrogatori formali - deferiti nei confronti di , e dei legali rappresentanti delle società Controparte_3 Parte_1
e - nonché della prova per testi, espletata a Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1
mezzo dei testi arch. ing. , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e indicati dalla parte attrice, nonché Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
e , indicati dalle parti convenute e Controparte_10 Controparte_11 Controparte_2 CP_3
.
[...]
Terminata l'istruttoria la causa perveniva all'udienza del 13.06.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono esaminarsi secondo l'ordine logico-giuridico. Preliminarmente devono essere delibate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza del petitum e della causa petendi (editio actionis), sollevate dalle parti convenute.
Le nullità che affliggono la editio actionis sono individuate dall'art. 164, comma 4, c.p.c. nell'omessa o assolutamente incerta determinazione della cosa oggetto della domanda e nell'omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
la nullità si configura quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
I vizi in esame sono rilevabili d'ufficio e non possono essere sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale;
in tali casi, in altri termini, non può farsi applicazione delle regole contenute negli artt. 156, comma 3, c.p.c. e
157 c.p.c., essendo la nullità in rilievo prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del solo convenuto (cfr. Cass. Civ., n. 17495/2011).
La nullità in argomento non può dirsi sussistente quando l'attore, nell'atto di citazione, abbia delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre, ed in particolare abbia specificato senza incertezze - se non marginali o comunque superabili attraverso l'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo - petitum
e causa petendi della formulata domanda (cfr. Tribunale Torre Annunziata, 12 febbraio 2015).
La ratio della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate difese;
per tale motivo, occorre concretamente accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia stato in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Infatti, la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché - in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese - della natura, dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cass. Civ., n. 1681/2015).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato, altresì, che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché
l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., n. 8077/2012).
Nel caso di specie, anche alla luce della ratio sottesa alla nullità invocata e del tenore delle difese svolte dai convenuti, non può ritenersi il contenuto dell'atto introduttivo affetto da incertezza assoluta, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata;
infatti, le parti convenute hanno spiegato ampiamente le proprie difese, contestando nel dettaglio l'avversa pretesa in relazione ai diritti fatti valere con riferimento ai contratti evocati e allegati alla citazione, in tal modo escludendo in radice la possibilità che possa delinearsi la nullità per difetto degli elementi essenziali dell'editio actionis.
L'atto introduttivo del presente giudizio, sia pure con argomentazioni in parte generiche e confusionarie, contiene, in conformità a quanto prescritto dall'art. 164 c.p.c., una sufficiente e non equivoca esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto (causa petendi) fondanti le domande ivi formulate, la cui eventuale indeterminatezza e/o infondatezza potrà semmai rilevare ai fini della decisione di merito ma non anche per l'invocata declaratoria di nullità della editio actionis, che richiede una totale omissione o una radicale incertezza assertiva.
Venendo, ora, al vaglio dell'eccezione sul difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio e conseguente richiesta di estromissione dal processo avanzata dalla parte convenuta , basata sulla circostanza della cessazione dell'omonima ditta Controparte_3 individuale avvenuta nel mese di dicembre dell'anno 2009, la stessa è infondata e deve essere rigettata.
Si deve evidenziare che alcun riscontro documentale è rilevabile in atti circa l'asserita cancellazione della ditta dal Registro delle Imprese (la circostanza, non Controparte_3
contestata, è stata confermata in sede di interrogatorio formale dallo stesso ex titolare CP_3
), sicchè non è dato comprendere sulla base di quale presupposto negoziale la società
[...]
sia subentrata nel contratto di fornitura stipulato tra la società Controparte_2 Controparte_1
e la ditta . Controparte_3
Dall'analisi dei fatti di causa e della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, non è emersa la prova di un trasferimento d'azienda, nell'ambito del quale la società cessionaria
[...]
sarebbe subentrata alla ditta cedente nei rapporti giuridici CP_2 Controparte_3
preesistenti.
Dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 21, n. 22 e n. 23, allegati al fascicolo di parte attrice), si rinviene solamente che il marmo da utilizzare per la pavimentazione degli appartamenti degli attori era stato acquistato dalla ditta , la quale emetteva, in data 01.12.2009, la fattura Controparte_3 di vendita in acconto n. 148/2009 di €. 16.200,00; l'ordine veniva poi eseguito dalla società
[...]
alla quale la provvedeva a corrispondere il corrispettivo della fornitura CP_2 Controparte_1
acquistata (cfr. fatture di acquisto emesse dalla doc. n. 20 allegato al fascicolo Controparte_2
di parte attrice).
Il trasferimento d'azienda, inteso come cessione dell'impresa finalizzata a permetterne ad un terzo la continuazione, è un'operazione che si verifica ogni volta in cui muta il titolare dell'attività, in seguito ad una cessione;
pertanto, “la nozione di trasferimento d'azienda rilevante ai sensi dell'art.
2112 c.c. si identifica come qualsiasi operazione che comporti, indipendentemente dal trasferimento di proprietà dei beni aziendali, il mutamento, anche parziale, nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità” (cfr. Cass. Civ., n.
10348/2002), sicché “l'azienda deve inerire a una realtà produttiva preesistente autonoma e funzionale” (cfr. Cass. Civ., n. 27286/2008).
Con la cessione del complesso aziendale, “sono trasferiti i beni facenti parte del complesso aziendale, sono ceduti i contratti con la clientela, il personale continua a lavorare per il nuovo datore di lavoro, o viene riassunto, senza soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro, vengono mantenuti lo stabile ed il luogo di lavoro e viene svolta la medesima precedente attività del cedente
o un'attività comunque analoga” (cfr. Cass. Civ., n. 10193/2002).
Ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'acquirente subentra automaticamente in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, non aventi carattere personale (cfr. Cass. Civ., ord. n.
15065/2018) ed è rilevante la conseguenza che si produce nei confronti del terzo ceduto;
difatti, la cessione d'azienda prescinde totalmente dalla volontà, tacita o espressa, di quest'ultimo, non essendo richiesto il suo consenso ai fini del perfezionamento dell'operazione.
Nella fattispecie, la ha sostituito la ditta nel Controparte_2 Controparte_3
rapporto contrattuale pendente con la tuttavia, il non ha fornito Controparte_1 Controparte_3 alcuna prova dell'avvenuto trasferimento d'azienda, che avrebbe reso la unica Controparte_2 responsabile dell'esecuzione del contratto, richiedendo sic et sempliciter l'estromissione dal giudizio in virtù della cessazione della ditta della quale era titolare.
Deve, dunque, essere rigettata l'eccezione sul difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio, sollevata dalla parte convenuta . Controparte_3
Passando al merito della controversia, la domanda proposta dalla parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione, nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto giova procedere alla qualificazione della fattispecie di causa, al fine di determinare l'esatta natura dei negozi giuridici intercorsi tra la parte attrice e le parti convenute, in cui è stata rilevata dagli attori una commistione di elementi dell'appalto e della vendita;
nel caso di specie, si deve far ricorso al criterio della prevalenza fra le prestazioni pattuite, a tenore del quale il negozio deve ricondursi alla disciplina delle fattispecie i cui elementi risultano prevalenti nel rapporto contrattuale.
Occorre premettere che costituisce principio di diritto consolidato quello secondo il quale l'interpretazione e la qualificazione della domanda e delle eccezioni rientrano tra i poteri del Giudice di merito, il quale non è condizionato in tale compito dalla formula adottata dalla parte, dovendo tener conto del contenuto sostanziale della pretesa o delle eccezioni, così come desumibili dalla situazione dedotta in causa (cfr. Cass. Civ., n. 5945/2000; Cass. Civ., n. 3012/2010).
Dunque, deve essere qualificato il negozio giuridico intercorso tra la (per sé Controparte_1
e per persona da nominare) e la al fine di stabilire se si sia trattato di acquisto di Controparte_4 immobili “sulla carta”, come dedotto dalle parti, oppure di acquisto di immobili “da costruire”.
In argomento, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che immobili “sulla carta” sono quegli immobili per cui il contratto preliminare sia stato concluso prima della richiesta del permesso di costruire (cfr. Cass. Civ., n. 3817/2023); nel caso in esame, appare evidente che la parte attrice abbia acquistato immobili “da costruire” e non “sulla carta”, essendo stati stipulati i contratti preliminari di compravendita in date 22.10.2008 e il 20.04.2010, ossia successivamente al rilascio del permesso di costruire n. 56/2004 del 30.03.2004.
A mente dell'art. 1, lett. d), del D. Lgs. n. 122/2005, per immobili “da costruire” si intendono tutti quegli immobili che si trovano in uno stadio di costruzione che si colloca tra l'avvenuta richiesta del permesso di costruire (o l'avvenuta presentazione della denuncia di inizio attività) e prima del completamento delle finiture e della conseguente richiesta del certificato di agibilità.
Nella fattispecie de qua, in sede di stipula dei preliminari di vendita, la società Controparte_4
promittente venditrice, era anche costruttrice dei beni compravenduti e, sulla base di tale circostanza, gli attori hanno dedotto che quest'ultima avesse assunto, allo stesso tempo, la veste di venditrice e di appaltatrice e, conseguentemente, che il contratto stipulato dalle parti avesse natura di contratto misto
(vendita e appalto) con applicazione della disciplina della garanzia dell'appalto ai sensi dell'art. 1667
c.c..
La società costruttrice-venditrice, dal canto proprio, ha ritenuto che il contratto per cui è causa fosse un contratto di compravendita immobiliare, sottoposto alla disciplina propria della garanzia prevista dall'art. 1495 c.c. e, pertanto, avrebbe dovuto procedere esclusivamente secondo la disciplina dettata dall'art. 1492 c.c..
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che “la circostanza che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto, non vale ad attribuirgli la veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente e a quest'ultimo la qualità di committente nei confronti del primo. L'acquirente non può, dunque, esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spettando tale azione esclusivamente al committente del contratto di appalto. Diversa, invece, è l'azione prevista dall'art. 1669 c.c., di natura extracontrattuale, che opera non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente” (cfr. Cass. Civ., n. 26574/2017; Cass.
Civ., n. 11540/1992).
Dunque, seguendo l'orientamento giurisprudenziale innanzi citato - che ha rimarcato in modo netto la distinta disciplina tra il contratto di appalto e il contratto di compravendita -, allorquando il venditore sia anche il costruttore di un immobile, il contratto sottoscritto con l'acquirente è da ritenersi un mero contratto di compravendita e allo stesso non è applicabile per analogia anche la disciplina del contratto di appalto, tanto alla luce del principio di certezza del diritto e di certezza dei rapporti giuridici;
tuttavia, al venditore può essere estesa, per analogia, la disciplina della responsabilità extracontrattuale prevista dall' art. 1669 c.c. per l'appalto, in ipotesi di rovina o difetti di beni immobili.
Ebbene, va osservato che la circostanza che i beni promessi in vendita non fossero ancora ultimati e che l'impresa venditrice-costruttrice avesse assunto l'impegno ad eseguire una prestazione di facere non può condurre, da sola, ad escludere il perfezionamento di un preliminare diretto alla successiva conclusione di un negozio ad effetti reali, in quanto “il contratto avente ad oggetto la cessione di un fabbricato o di una porzione di fabbricato non ancora compiutamente realizzato o da ristrutturare, con previsione dell'obbligo del cedente – che sia anche imprenditore edile – di eseguire
i lavori necessari a completare il bene o a renderlo idoneo al godimento, ben può integrare gli estremi della vendita di una cosa futura se l'obbligo di completamento dei lavori assume, nel sinallagma contrattuale, un rilievo soltanto accessorio e strumentale rispetto al trasferimento della proprietà
(Cass. 21773/2005; Cass. s.u. 11656/2008)” (cfr. Cass. Civ., n. 23110/2021).
Nei casi come quello in esame, occorre, dunque, individuare la reale volontà dei contraenti, mediante l'impiego dei criteri di interpretazione fissati dagli artt. 1362 e ss. c.c. e, a tale scopo, si rende doveroso tener conto della valenza ermeneutica del dato letterale (l'impiego di formule tipiche della promessa di vendita), del senso risultante dall'insieme delle clausole contrattuali (e segnatamente, del rilievo interpretativo dell'assunzione - da parte della società costruttrice - della garanzia per l'evizione e della libertà del bene da iscrizioni, trascrizioni, pesi e vincoli pregiudizievoli, pattuizioni che caratterizzano specificamente i negozi ad effetti reali), e delle concrete circostanze della stipulazione (cfr. Cass. Civ., n. 23110/2021). Dal dato letterale evincibile dai contratti preliminari di compravendita immobiliare, prodotti in giudizio dalla parte attrice (cfr. doc. n. 2 e doc. n. 3, allegati al fascicolo di parte), emerge chiaramente che la volontà dei contraenti era tesa alla stipula di un contratto di vendita e non anche di appalto, risultando decisiva la valutazione dell'interesse che ha spinto le parti a contrarre, che - nel caso di specie - è consistito nell'acquistare dei beni immobili ancora da ultimare ad opera della società promittente venditrice, essendo l'obbligazione di “dare” - tipica della compravendita -prevalente rispetto a quella di facere, che contraddistingue il contratto di appalto, con il quale il committente commissiona e riceve un'opera.
Va precisato che la distinzione tra vendita e appalto - nei casi in cui la prestazione di una parte consista sia in un dare, sia in un facere - non si esaurisce nel dato meramente oggettivo del raffronto fra il valore della materia e il valore della prestazione d'opera, sicché si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio giuridico, in modo che le modifiche da apportare alle cose, pur rientranti nella normale attività produttiva del soggetto che si obblighi a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dare luogo ad un opus perfectum, inteso come effettivo (e voluto) risultato della prestazione (cfr. Cass. Civ. n. 20301/2012).
Il contratto con cui un imprenditore si obbliga a fornire ad un altro soggetto manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva - apportando ad essi le modifiche di forma, misura e qualità richieste specificamente dalla controparte - costituisce “vendita di cosa futura” se dette modifiche non snaturano le caratteristiche essenziali del prodotto, ma consistano in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze dell'acquirente, mentre è da qualificarsi contratto di “appalto” allorché le modifiche siano tali da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, da quello realizzato normalmente dal fornitore e richiedente, altresì, un cambiamento dei mezzi di produzione predisposti per la lavorazione di serie (cfr. Cass. Civ. n.
5935/2018).
Su queste premesse, non può revocarsi in dubbio che il rapporto instaurato tra la CP_1
e la vada ricondotto al novero del contratto di vendita di cosa futura e da ciò
[...] Controparte_4
consegue che non si verte in tema di inadempimento quanto, piuttosto, di garanzia o risoluzione per vizi della cosa venduta.
Alla luce delle considerazioni innanzi espresse, anche il rapporto intercorso tra la parte attrice e le parti convenute e va qualificato come contratto di Controparte_2 Controparte_3
vendita, con relativa applicazione della disciplina contemplata dagli artt. 1492 e ss. c.c.. Accertato che il rapporto instaurato tra la e la è da ricondursi Controparte_1 Controparte_4
al novero del contratto di vendita di cosa futura e che il rapporto giuridico sorto tra la Controparte_1
e la è da identificarsi nel contratto di vendita, deve preventivamente vagliarsi Controparte_2
la domanda, proposta in via principale dagli attori, di risoluzione del contratto in conseguenza dell'asserita consegna di aliud pro alio, con riferimento alla pavimentazione degli appartamenti e alla fornitura del marmo del tipo “crema marfil lucido” da utilizzare per la posa in opera del pavimento, fornitura effettuata dalle parti convenute e Controparte_3 Controparte_2
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha delineato la distinzione intercorrente tra l'art. 1497 c.c. e la consegna di aliud pro alio, precisando che “vizi redibitori e mancanza di qualità - le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 c.c. - si distinguono dall'ipotesi della consegna di aliud pro alio - che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 c.c. - la quale ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto” (cfr. Cass. Civ., n. 2313/2016).
Quindi, “sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita” (cfr. Cass. Civ.,
n. 13214/2024).
Da tanto consegue che, nel caso di mera carenza di requisiti sanabili - non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio dell'idoneità rispetto alla categoria di merce cui il compratore intendeva destinare la cosa - si fuoriesce dall'ipotesi di aliud pro alio ex art. 1453 c.c., e si rientra piuttosto nella fattispecie di vizi redibitori ex art. 1492 c.c., ovvero in quella della mancanza di qualità essenziali, entrambe soggette ai termini previsti dall'art. 1495 c.c..
Nel caso di specie, all'esito delle operazioni peritali svolte nell'ambito della c.t.u. espletata in corso di giudizio, il Consulente d'Ufficio, pronunciandosi affermativamente sull'idoneità degli immobili oggetto di causa ad assolvere alla funzione alla quale erano destinati, ha accertato che il pavimento realizzato, così come il battiscopa, in marmo “crema marfil lucido” (cfr. pag. 2 della C.T.U. in atti) e non in altra tipologia di marmo, come invece sostenuto dalla parte attrice, era funzionale ed idoneo allo scopo per il quale era stato acquistato, risolvendosi la sua inidoneità nel solo fattore estetico (cfr. pag. 12 della C.T.U. in atti).
Da ciò deriva l'infondatezza della domanda ex art. 1453 c.c. proposta in via principale dalla parte attrice e il conseguente scrutinio della domanda proposta in via subordinata concernente l'applicazione al caso in esame dell'art. 1490 c.c. (in virtù del quale il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore) con condanna dei convenuti, ciascuno in base alle proprie responsabilità contrattuali, a corrispondere agli acquirenti, a titolo di riduzione del prezzo (ex art. 1492 c.c.), le spese necessarie all'eliminazione dei vizi riscontrati
Le sole parti convenute e hanno eccepito la Controparte_2 Controparte_3
decadenza della parte attrice per mancata tempestiva denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c.; tuttavia, detta eccezione è inammissibile siccome proposta tardivamente in quanto trattasi di eccezione in senso stretto che deve essere sollevata con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata, giusta il disposto dell'art. 167 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 2222/2022).
Nel caso in esame, la società e si sono costituiti in Controparte_2 Controparte_3
giudizio, entrambi, con deposito in Cancelleria della propria comparsa di costituzione e risposta in data 07.11.2012, ben oltre venti giorni prima della data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero l'08.11.2012 (prima udienza di comparizione poi effettivamente tenutasi in tale data), incorrendo nelle decadenze di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c..
La convenuta pur non avendo sollevato l'eccezione di decadenza in Controparte_4 argomento, ha sostenuto che giammai gli attori avessero contestato l'imputabilità dei rilevati vizi/difetti della pavimentazione alla costruttrice-venditrice, prima dell'instaurazione del giudizio.
Dagli atti processuali è possibile evincere che la società costruttrice-venditrice degli immobili de quibus era stata allertata verbalmente, nell'immediatezza della scoperta dei vizi, dall'odierna parte attrice, la quale aveva richiesto un intervento risolutore delle problematiche insorte, poi oggetto di contestazione formale con nota raccomandata a/r del 18.01.2012, inviata alla Controparte_2
e, per conoscenza, alla Controparte_4
Va rammentato che, per la denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi degli art. 1492 e 1495
c.c., vige il principio della libertà di forma (ben potendo essere effettuata anche verbalmente) ed essa non deve consistere necessariamente in un'esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res venduta poiché - in considerazione della finalità della denunzia, consistente nel mettere il venditore sull'avviso in ordine alle intenzioni del compratore e contemporaneamente in condizione di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza - una denuncia generica può essere idonea allo scopo, sempreché con essa il venditore sia reso edotto che il compratore ha riscontrato, seppure in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (cfr. Cass. Civ., n. 25027/2015).
Orbene, all'esito delle prove orali espletate è emerso che i vizi della pavimentazione erano da considerarsi occulti, allorché si manifestavano (inizialmente) solo sulla pavimentazione della zona cucina dell'appartamento ubicato al primo piano dopo la consegna degli immobili e l'utilizzo degli stessi da parte dei proprietari nei primi giorni del mese di gennaio dell'anno 2012.
Gli attori - dopo aver contestato nell'immediatezza alla e alla Controparte_4 Controparte_2
l'insorgere del fenomeno degenerativo della pavimentazione - effettuavano i sopralluoghi con i
[...]
rappresentanti delle predette società e i loro delegati il 31.01.2012 e nei mesi di febbraio e marzo
2012 (cfr. doc. nn. 15, 16, 17, 18 e 19, allegati al fascicolo di parte attrice, nonché le dichiarazioni rese durante l'interrogatorio formale da all'udienza del 06.12.2016 e da Controparte_3
, l.r.p.t. della all'udienza del 18.04.2017) e incaricavano l'ing. Controparte_12 Controparte_4
direttore dei lavori dell'impresa costruttrice-venditrice di redigere una CP_5 Controparte_4
relazione tecnica allo scopo di accertare la natura e le cause dei vizi rilevati che veniva redatta in data
21.03.2012, a seguito del sopralluogo effettuato dall'ing. il 12.03.2012 (cfr. dichiarazioni CP_5 testimoniali dell'ing. rese all'udienza del 23.11.2017). CP_5
Pertanto, gli attori - dopo aver avuto la mera percezione dei vizi, ma non la conoscenza tecnica della loro natura, causa e imputabilità - provvedevano a denunciare il fenomeno de quo sia alla società costruttrice-venditrice sia alla società fornitrice del marmo.
Va pur detto che, nei casi come quello in esame, il termine di decadenza viene fatto decorrere
“dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 24486/2017), conoscenza che sovente deriva dall'espletamento di un'indagine tecnica di parte oppure, in taluni casi, da un accertamento tecnico preventivo.
In merito alla sussistenza dei vizi contestati nell'atto di citazione e all'indagine sulla loro natura ed origine (derivanti da difetto intrinseco del marmo oppure dalla posa in opera dello stesso, effettuata non secondo le regole dell'arte) nonché sulla loro incidenza relativamente all'idoneità dei beni acquistati all'uso al quale erano destinati, ovvero alla riduzione di valore degli stessi, questo
Giudice ritiene di dover richiamare le conclusioni rassegnate nella c.t.u. espletata in corso di causa, siccome esitate da adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, a seguito dei sopralluoghi effettuati in loco, ha accertato che il tipo di marmo adoperato per la realizzazione del pavimento era in effetti del tipo “crema marfil lucido”, precisando che per “pavimentazione” si deve intendere un sistema multistrato più complesso
(non solo il manto di rifinitura superficiale), costituito anche da altri materiali, i quali, opportunamente assemblati, contribuiscono alle prestazioni tecniche ed estetiche dei pavimenti, alla loro durabilità e alla loro rispondenza alle sollecitazioni fisico-meccaniche dell'ambiente (cfr. pag. n.
3 della C.T.U.).
Veniva rilevato dal Consulente che gli immobili ispezionati erano dotati di impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, per il quale il legale rappresentate della società costruttrice-venditrice aveva dichiarato di aver effettuato regolarmente la procedura di “shock termico” dopo la maturazione del massetto e prima della posa delle lastre del pavimento in marmo;
veniva rilevato, altresi', che sulla superficie del pavimento non risultava riportato nessuno dei giunti di dilatazione e frazionamento posizionati nello spessore del massetto sottostante (cfr. pag. n. 3 della
C.T.U.).
Si legge nella relazione peritale che - relativamente al pavimento in “crema marfil lucido” dell'appartamento al primo piano, posato nella zona giorno (realizzata con un primo blocco di marmo fornito dalla - le venature del marmo presentavano delle solcature aperte con Controparte_2
andamento irregolare, alcuni mattoni presentavano un fenomeno di disgregamento superficiale con formazione di piccole cavità di tipo chiuso ed interconnesso, vi erano delle fratture e fessurazioni irregolari in corrispondenza dei passaggi di alcune porte interne, la stuccatura di alcuni mattoni - anche in prossimità dei giunti delle porte – si presentava fessurata e la stuccatura del battiscopa del pavimento risultava saltata su gran parte del perimetro dell'appartamento (cfr. allegato n. 6 alla
C.T.U., foto dalla n. 8 alla n. 35); nella zona notte (realizzata con un secondo blocco di marmo) i fenomeni rilevati nella zona giorno risultavano meno consistenti (cfr. allegato n. 6 alla C.T.U., foto n. 19, 20, 36 e 37).
Nell'appartamento al terzo piano di proprietà di , il pavimento in “crema Parte_1 marfil lucido” (realizzato da un terzo blocco), posato solo nella zona giorno, i difetti riscontrati nell'appartamento posto al primo piano risultavano allo stato embrionale (cfr. allegato n. 6 alla
C.T.U., foto n. 35, 36, 37, 38, 48, 49 e 50).
Precisava il Consulente che il marmo “crema marfil lucido” (di origine spagnola) è un tipo di pietra con specifiche caratteristiche fisiche e meccaniche, che la fanno risultare più porosa e meno resistente (rispetto ad altro tipo di pietra utilizzata per realizzare pavimenti per abitazioni, come la pietra di NI e il granito rosa), sia alla compressione che alla scalfitura, all'abrasione e alla deformazione permanente prodotta da diverse azioni, tanto che viene sottoposta a trattamenti finalizzati all'eliminazione delle problematiche causate dalle proprie caratteristiche fisiche e meccaniche (buchi, cavità, macro e micro porosità, rotture e fratture), come la resinatura tramite macchinari molto sofisticati durante la produzione delle lastre - che consente la penetrazione della resina nella porosità e nelle cavità irregolari del marmo, comprese micro fratture di superficie, incrementando la resistenza meccanica della succitata pietra - e la resinatura con applicazione di apposita rete in fibra di vetro sulla superficie retrostante la lastra, che costituisce un rinforzo strutturale, anch'esso finalizzato ad aumentare le caratteristiche di resistenza del “crema marfil lucido” (cfr. pag. nn. 8 e 9 della C.T.U. in atti).
Inoltre, l'ausiliario del Giudice riferiva che il , durante le operazioni Controparte_3
peritali, aveva dichiarato che le lastre erano arrivate in marmeria già tagliate, resinate e provviste di rete nella parte inferiore nonché resinate e lucidate sulla superficie a vista, ma - prima della messa in opera del pavimento - era stata asportata la rete in fibra di vetro completa di resinatura dalla parte inferiore delle lastre, le quali venivano levigate, resinate e lucidate sulla superficie a vista, dopo la posa, da soggetti terzi alla (cfr. pag. n. 9 della C.T.U. e allegato n. 2, pag. n. 3 Controparte_2
del verbale di sopralluogo, della C.T.U. in atti).
In ragione di tanto, Consulente d'Ufficio ha sostenuto come l'eliminazione della rete in fibra di vetro e della resinatura dello strato sottostante alla lastra avesse provocato l'indebolimento del materiale, già di per sé stesso delicato e limitatamente resistente, e che la levigatura e la resinatura effettuata sulla superficie di utilizzo del pavimento, effettuata dopo la posa in opera, non aveva garantito la penetrazione della resina anche nelle microporosità e nelle micro fratture più sottili (come invece assicurato dal trattamento effettuato tramite appositi macchinari industriali sofisticati), rendendo le resinature effettuate più deboli e soggette a “saltare”, specialmente in una pavimentazione sottoposta a sollecitazioni (cfr. pag. n. 9 della C.T.U. in atti).
Viene evidenziato nella relazione peritale, inoltre, che negli appartamenti oggetto di causa, risultava installato un impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento - realizzato con massetto con giunti di dilatazione, frazionamento e strisce di bordo per le dilatazioni perimetrali - e che, sulla superficie del pavimento, non era riportato nessuno dei giunti di dilatazione e frazionamento posizionati nello spessore del massetto sottostante, ovvero “cuscinetti” in materiale elastico, deputati ad assorbire i movimenti e la variazione dimensionale del massetto (determinanti una tensione elevata del massetto stesso), dovute alla variazione della temperatura ambientale o generata dal funzionamento dell'impianto.
All'esito di puntuali ed esaurienti valutazioni tecniche, il C.T.U. ha evidenziato uno stato di tensione, sia del pavimento (direttamente proporzionale all'estensione delle superfici e alle differenze di temperatura) sia dei giunti di dilatazione presenti nel massetto, tensione che si era manifestata con la rottura dello strato superficiale, ovvero della lastra in “crema marfil lucido”, e il generarsi di tutti i fenomeni degenerativi rilevati in loco. Dunque, l'origine dei vizi palesatisi sulla pavimentazione è stata identificata dal C.T.U. nella posa in opera delle lastre di marmo, non effettuata correttamente, in quanto la impresa Controparte_4
costruttrice, non aveva operatoe in ossequio alla normativa di settore UNIEN1264, non riportando i giunti di dilatazione sulla pavimentazione (come previsto dalla suddetta norma per superfici maggiori di mq. 40 e lunghezze maggiori di m. 8), non riportando sulla pavimentazione i giunti di contrazione previsti dalle schede tecniche del massetto e non procedendo a riportare i giunti di dilatazione nel pavimento in esatta corrispondenza del giunto sottostante.
Il Consulente ha, quindi, accertato che la corretta posa delle lastre di marmo, in ossequio alle indicazioni tecniche e alla normativa specifica, avrebbe evitato il determinarsi dei vizi lamentati dalla parte attrice.
Con riferimento alla qualità del marmo acquistato dagli attori, il C.T.U. ha precisato che, come risultava dall'ordine del 17.11.2009 (cfr. allegato n. 10 A alla relazione peritale), per la pavimentazione dell'appartamento al primo piano erano stati utilizzati due blocchi di “crema marfil lucido”, mentre un terzo blocco era stato utilizzato per la pavimentazione dell'appartamento al terzo piano;
ogni blocco, per natura, presentava delle caratteristiche litologiche, mineralogiche e strutturali differenti, che si traducevano in un diverso comportamento fisico-meccanico, ma - avendo le parti attrici scelto un marmo di prima scelta - alcuni mattoni “fioriti” o con cavità e magrosità accentuate avrebbero dovuto essere scartati.
Nella c.t.u. si legge anche che la scelta (effettuata dal direttore dei lavori dell'impresa di costruzioni venditrice) del taglio del pavimento a “sfruttamento lastra” non aveva consentito alcuna selezione di materiale difettoso all'interno della lastra stessa e che i mattoni meno puri erano stati posati in opera nella cucina dell'appartamento del primo piano, dove ne era stata rilevata la presenza e dove si erano manifestati con più consistenza i vizi denunciati;
la qualità di alcune mattonelle in
“crema marfil lucido” nonché l'asportazione della rete in fibra di vetro completa di resinatura dalla parte inferiore delle lastre, prima dell'applicazione dei mattoni sul massetto, avevano favorito il concretarsi dei fenomeni rilevati dagli attori.
Dunque, verificato che i vizi lamentati dagli attori rendevano idonei all'uso abitativo gli appartamenti acquistati - in quanto la pavimentazione era risultata funzionale ancorchè compromessa dal punto di vista estetico - il C.T.U. ha determinato la riduzione di valore degli stessi, calcolata in relazione alle spese necessarie per il ripristino del pavimento, pari ai costi di demolizione e ricostruzione dello stesso, ritenendo che l'eventuale intervento di levigatura, resinatura e lucidatura in opera del pavimento esistente, pur effettuabile, non avrebbe risolto le problematiche estetiche insorte, non andando a neutralizzare la causa del generarsi dei fenomeni riscontrati, che avrebbero potuto ripresentarsi. Il Consulente d'Ufficio ha ritenuto che, durante lo svellimento della pavimentazione, avrebbero potuto presentarsi due ipotesi fattuali: nella prima ipotesi, nessuna porzione del massetto sottostante sarebbe rimasta incollata ai mattoni in “crema marfil lucido” e la nuova pavimentazione sarebbe stata applicata unitamente ai giunti di dilatazione in corrispondenza di quelli del massetto sottostante;
nella seconda ipotesi, quella ritenuta più probabile (cfr. pag. 11 della “Sintetica valutazione alle osservazioni delle parti” del 30.11.2014), una porzione di massetto sottostante avrebbe potuto restare incollata sulla parte retrostante del mattone asportato, determinando il rifacimento del massetto di finitura stesso (non essendo le lesioni createsi riparabili con alcun materiale), che - a sua volta - avrebbe determinato il rifacimento anche dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento, poiché il massetto era penetrato tra i tubi sottostanti del pannello sagomato dell'impianto (cfr. pag. n. 13 della C.T.U. in atti).
Il computo metrico elaborato dal C.T.U. - da recepire integralmente siccome non smentito da congrue e adeguatamente comprovate osservazioni contrarie di parte - veniva determinato sulla base delle voci di spesa contemplate dal Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 105 del 18.07.2012, per un costo totale netto per l'esecuzione dei lavori, con riferimento all'appartamento al primo piano, di proprietà della società
nella prima ipotesi di €. 61.972,40 e nella seconda ipotesi di €. 85.320,00, mentre Controparte_1
- relativamente all'appartamento posto al terzo piano, di proprietà di - di €. Parte_1
29.356,80 nella prima ipotesi e €. 37.456,60 nella seconda ipotesi (cfr. pag. n. 13, 14, 15 e 16 della
C.T.U. in atti).
Le spese accessorie, necessarie all'eliminazione dei difetti accertati, sono state quantificate dal Consulente solamente con riferimento all'appartamento al primo piano di proprietà della poiché già abitato e arredato con finiture di pregio (opere di falegnameria su misura, Controparte_1
armadi e contenitori incassati a muro, ecc.), che sarebbe stato necessario asportare per consentire l'intervento di sostituzione della pavimentazione;
per le opere di falegnameria nonché per lo smontaggio e rimontaggio delle porte e degli arredi incassati a muro, inizialmente il Consulente quantificava la spesa in €. 11.341,00 (secondo la voce R 09.02 del Listino Prezzi delle Opere della
Regione Puglia pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 105 del 18.07.2012), rideterminandola successivamente in €. 19.950,00 nella “Sintetica valutazione alle osservazioni delle parti” del 30.11.2014 (cfr. pag. 13), a seguito della ricezione del preventivo di spesa inviato dall'impresa Design 95 di Treviso che si era occupata delle finiture del suddetto appartamento.
Alla succitata somma, il C.T.U. ha ritenuto dovessero aggiungersi le spese relative al trasloco, alla protezione delle pareti e dei soffitti, al ricovero di arredi, suppellettili ed accessori presso un immobile custodito, unitamente al vitto e alloggio degli inquilini presso altra struttura abitativa. Orbene, il Consulente ha accertato la sussistenza dei vizi contestati nell'atto di citazione e che gli stessi derivavano dalla posa in opera della pavimentazione, non effettuata secondo le regole dell'arte dall'impresa costruttrice-venditrice verificando, al contempo, che i vizi Controparte_4
riscontrati non avevano reso gli immobili acquistati inidonei all'uso al quale erano destinati ma ne avevano ridotto il valore, riduzione di valore quantificata con riferimento al costo delle opere necessarie all'eliminazione dei suddetti difetti.
Di conseguenza, la domanda attorea di riduzione del prezzo di vendita deve essere accolta, con condanna dell'impresa costruttrice-venditrice alla corresponsione, in favore della Controparte_4 società a titolo di riduzione del prezzo dell'immobile venduto, della somma di €. Controparte_1
85.320,00 alla quale si deve aggiungere l'importo di €. 19.950,00, per un totale di €. 105.270, nonché, in favore di , della somma di €. 37.456,60. Parte_1
Non può essere accolta la richiesta delle ulteriori spese, riguardanti il ricovero dei mobili e degli arredi, nonché le spese di vitto e alloggio degli inquilini degli appartamenti, in quanto gli attori non adeguatamente provate nell'an e nel quantum.
Passando, ora, ad esaminare la richiesta di risarcimento del danno derivante dall'asserito malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione, avanzata dalla parte attrice la Controparte_1
stessa deve essere rigettata.
Gli attori hanno sostenuto che l'impianto termoidraulico di climatizzazione degli appartamenti ubicati al primo piano, a partire dal mese di marzo 2012, aveva cominciato a manifestare difetti di funzionamento, che avevano indotto la su indicazione della società fornitrice e di Controparte_4
quella impiantistica, a ricollocare la centrale dell'impianto all'interno di un garage, anch'esso acquistato dalla sito al piano interrato dell'immobile condominiale, non risolvendo Controparte_1
in tal modo le problematiche di funzionamento insorte e, nel contempo, compromettendo quasi totalmente l'utilizzo del box-auto.
Le asserzioni attoree sul punto non hanno trovato, nel corso del giudizio, alcun riscontro probatorio, sia in ordine al carente funzionamento dell'impianto di climatizzazione sia per quel concerne la perdita della facoltà di utilizzazione del garage.
Infondato si rivela anche il rilievo di parte attrice circa l'inadempimento della società costruttrice-venditrice derivante dal mancato rilascio della polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 122/2005, in quanto il dettato normativo di cui al predetto provvedimento legislativo non è applicabile a tutti quei contratti aventi ad oggetto immobili per i quali il permesso di costruire (o altra denuncia o provvedimento abilitativo) sia stato richiesto prima della sua entrata in vigore, ovvero antecedentemente alla data del 21.07.2005; nel caso in esame, il rilascio del permesso di costruire è avvenuto nell'anno 2004 (P.d.C. n. 56/2004 del
30.03.2004).
Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
In particolare, nei rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta in ragione Controparte_4 dell'esito della lite, ovvero dell'accoglimento della domanda attorea di riduzione del prezzo, del rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno relativa al malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione e del rigetto della domanda attorea riferita all'inadempimento della società venditrice per mancata stipula della polizza assicurativa ex art. 4 del D.Lgs. 122/2005, nonché del rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla parte convenuta, le spese del giudizio devono essere compensate per 1/2 tra le parti;
il restante 1/2 segue, invece, il principio della soccombenza e deve essere posto a carico della parte convenuta . Controparte_4
Nei rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta in ragione dell'esito Controparte_2
del giudizio e del rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione e dell'eccezione di decadenza, sollevate dalla parte convenuta, le spese del giudizio devono essere compensate per 1/3 tra le parti;
i restanti 2/3 seguono, invece, il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della parte attrice.
In ordine ai rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta , in ragione Controparte_3 dell'esito del giudizio e del rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, dell'eccezione di decadenza e dell'eccezione sul difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio, sollevate dalla parte convenuta, le spese del giudizio devono essere compensate per 1/2 tra le parti;
il restante 1/2 segue, invece, il principio della soccombenza e deve essere posto a carico della parte attrice.
Le spese di c.t.u. vengono definitivamente poste a carico della Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e con atto di citazione Controparte_1 Parte_1
notificato in data 29.05.2012 e il 05.06.2012, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda principale;
2) ACCOGLIE la domanda subordinata, per l'effetto, CONDANNA la parte convenuta
, alla restituzione, in favore della società della somma Controparte_4 Controparte_1 di €. 105.270,00 oltre interessi legali dal dì della domanda all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore di , della somma di €. 37.456,60, oltre interessi legali dal Parte_1 dì della domanda all'effettivo soddisfo;
3) RIGETTA le ulteriori domande avanzate dalla parte attrice nei confronti di Controparte_4
e di e;
[...] Controparte_2 Controparte_3
4) COMPENSA nella misura di ½ le spese del giudizio tra la parte attrice e la convenuta
- che liquida in complessivi €. 14.103,00, a titolo di compensi Controparte_4
difensivi, oltre a rimborso forf. spese generali (15%) e accessori come per legge –
CONDANNANDO la al pagamento, in favore della parte attrice, del Controparte_4
restante ½;
5) COMPENSA nella misura di 1/3 le spese del giudizio tra la parte attrice e la convenuta
- che liquida in complessivi €. 14.103,00, a titolo di compensi difensivi, oltre Controparte_2
a rimborso forf. spese generali (15%) e accessori come per legge – CONDANNANDO la parte attrice al pagamento, in favore di dei restanti 2/3; Controparte_2
6) COMPENSA nella misura di 1/2 le spese del giudizio tra la parte attrice e il convenuto
- che liquida in complessivi €. 14.103,00, a titolo di compensi difensivi, oltre a Controparte_3
rimborso forf. spese generali (15%) e accessori come per legge – CONDANNANDO la parte attrice al pagamento, in favore di del restante 1/2; Controparte_3
7) PONE definitivamente a carico di le spese di c.t.u.. Controparte_4
Così deciso in Bari, il 28.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra