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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/12/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 4517/2021, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
(avv. Assunta Napolitano, giusta procura in atti) Parte_1 parte attrice
E
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Lucia Controparte_1
Piscitelli, giusta procura in atti)
(contumace) CP_2 parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17/6/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Innanzitutto, si osserva che, ai sensi del disposto di cui all'art. 132
c.p.c., come modificato ex L. 69/2009, è omesso lo svolgimento del processo.
1. Ciò premesso, il giorno 13/8/2020, ore 5.30, sulla SS Appia in
ON (CE) all'altezza di civici 90-92, si è verificato il sinistro tra l'autovettura Fiat Punto tg. CL249DE di proprietà e condotta da assicurata con e il camion IVECO tg. FZ119YW Parte_1 CP_3 di , condotto da . La verificazione del sinistro CP_4 Controparte_5 ha trovato conferma nel verbale redatto dagli agenti di PM del Comune di
ON intervenuti sul luogo dopo qualche ora, su segnalazione dei CC.
Non vi è prova oggettiva della dinamica del sinistro, perché CP_2 ha solo riferito agli agenti di PM che il camion lo urtava sul
[...] lato sinistro al momento della ripartenza da un'area di sosta esistente
p. 1/6 sulla SS Appia, mentre ha riferito di aver urtato la Controparte_5
FIAT Punto, perché ripartita dall'area di sosta improvvisamente. A fronte di tali dichiarazioni ed in ragione della mancanza di testimoni oculari, gli agenti di PM hanno solo ipotizzato che abbia omesso di CP_2 dare la dovuta precedenza nel riprendere la marcia dall'area di sosta dove si era fermato.
Tuttavia, i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto il
CID, con il quale hanno concordato in merito alla causazione del sinistro da parte di per non aver dato la precedenza al camion al Parte_1 momento della ripartenza. in definitiva, con la Parte_1 sottoscrizione del CID si è assunta la responsabilità esclusiva del sinistro, riportando su di esso finanche l'affermazione “ho torto”.
2. In ordine alla valenza probatoria di tale documento, si osserva che
“l'art. 143, co. 2, d.lgs. n. 209/2005 è chiaro nell'affermare che la
C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed
è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame” (Cassazione, sez. III, sent. nr. 15431/2024). Ed ancora, “in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (Cassazione, sez. 3, ord. nr.
2438/2024). Nello stesso senso, “se il CID viene sottoscritto da entrambe le parti coinvolte nel sinistro, si forma una presunzione relativa sia in ordine alla verificazione, sia in ordine alla responsabilità dell'incidente, salvo prova contraria a carico dell'assicurazione”
(Cassazione, sez. 3, sent. nr. 881/2025).
p. 2/6 Applicando tali principi alla fattispecie, si rileva che era onere della compagnia assicuratrice fornire prova contraria in merito alla verificazione ed alla responsabilità del sinistro. Tale prova non è stata fornita, atteso che la compagnia si è limitata ad offrire una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, ma senza allegare elementi di riscontro oggettivo in tal senso, bensì solo indiziari e non idonei, pur unitariamente considerati, a superare la presunzione di cui si è detto.
3. Ciò premesso, si rileva che ha dichiarato agli Controparte_5 agenti di PM che in occasione del sinistro si è verificato il ribaltamento del carico, come riportato nel verbale da questi ultimi redatto. Gli stessi agenti di PM, peraltro, hanno allegato al verbale le foto relative al carico presente sul camion, che raffigurano strutture imballate in un disordine che appare proprio riconducibile al loro ribaltamento. I testi escussi ( Testimone_1 Testimone_2
e , poi, hanno confermato di aver Testimone_3 Testimone_4 provveduto alla preparazione delle strutture di cui è causa e a caricarle sul camion. Hanno dichiarato di averle imballate su pedane, di averle legate con reggette e plastica termoretraibile, per poi caricare gli imballaggi sul camion. Hanno dichiarato di non aver legato i singoli imballaggi alle sponde del rimorchio del camion, perché già legati tra di loro;
d'altronde, “gli imballaggi posti nel camion devono avere una certe tolleranza di movimento” (teste nello stesso senso Testimone_1 anche testi e , per Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 evitare danneggiamenti. Invero, – impiegato d'ufficio di Testimone_5
Eurocamin, che ha solo assistito alla preparazione ed al carico degli imballaggi – ha riferito che gli imballaggi sono stati legati solo in qualche punto, “ove ciò era possibile”. I testi hanno riferito che dopo il sinistro il camion è tornato al deposito di Eurocamin – la società che ha imballato i pezzi e li ha caricati sul camion – ed il teste Tes_1 ha riferito di aver fatto scaricare gli imballaggi e di aver
[...] riscontrato il danneggiamento dei pezzi in marmo e in pietra: “gli imballaggi presenti sul camion si erano spostati e capovolti, immagino a causa della frenata. Alcuni imballaggi si erano anche aperti e le opere erano sparse nel camion rotte”. Nello stesso senso si sono espressi anche i testi e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
Quest'ultimo, impiegato d'ufficio di Eurocamin, come già detto Tes_5 ha riferito di aver visto gli operai preparare gli imballaggi e caricarli sul camion con le modalità riferite dagli altri testi ed ha anche
p. 3/6 riferito di aver esaminato il carico dopo il sinistro e di aver riscontrato che “gli imballaggi erano capovolti, alcuni pezzi delle opere erano usciti (ndr. fuori). Gli operai hanno scaricato il materiale, aperto gli imballaggi e depositato il tutto nel deposito. Io ero presente ho notato che il materiale era danneggiato”. In definitiva, all'esito dell'istruttoria testimoniale svolta è emersa la prova dell'accurata preparazione degli imballaggi, del loro carico sul camion e del loro danneggiamento in seguito al sinistro. La compagnia assicuratrice non ha fornito elementi di prova contraria atti a mettere in dubbio l'attendibilità e credibilità dei testi, che hanno reso dichiarazione concordi tra di loro e con gli altri elementi di causa. Pertanto, va affermata la responsabilità di nella verificazione del Parte_1 danno agli elementi marmorei e in pietra di che ne ha Parte_2 documentato l'acquisto, come da contratto del 25/7/2020, e il pagamento.
4. In merito al quantum debeatur, si rileva che il C.T.U. nominato in corso di causa ha esaminato gli elementi di cui è causa (sculture, statue, vasi) ancora presenti nel deposito di Eurocamin, le ha descritte indicandone lo stato d'uso e la possibilità/le modalità di restauro, indicandone per ognuno il costo di ripristino (cfr. relazione peritale, pag. da 4 a 12). All'esito ha indicato i manufatti ripristinabili mediante interventi di restauro e ne ha quantificato il relativo costo in complessivi €.16.900. I manufatti non ripristinabili sono quelli indicati nella relazione con i nn. 8, 11, 23, 27, 28 e 31 (relazione peritale, pag. da 4 a 12). Alcuni pezzi non sono stati neppure rinvenuti. Non sussiste ragione di dissentire dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa la credibilità logica e scientifica dell'immagine e dei metodi utilizzati.
5. Tanto premesso, il danno subito dalla parte attrice è quantificato in €.16.900. Non vi è prova degli ulteriori danni lamentati, con particolare riferimento danno morale, che parte attrice ha allegato in modo generico ed è rimasto privo di riscontro probatorio oggettivo, e con riferimento al valore dei pezzi non restaurabili, come indicati dal
C.T.U. Il valore di tali pezzi non è indicato neppure nel contratto di acquisto del 25/7/2020, in cui i pezzi sono solamente descritti senza indicazione del prezzo di ciascuno di essi. Il prezzo della vendita è stato complessivamente pattuito dalle parti in €.400.000, senza alcuna possibilità di individuare in modo oggettivo il costo di ciascun elemento. Invero, detto costo risulta indicato con tratto di penna solo
p. 4/6 sulle foto allegate alla relazione depositata dalla parte attrice, ma sul punto non vi è alcuna certezza neppure in merito all'autore di tali annotazioni.
6. Sull'importo di €.16.900 vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., nr. 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati, le quali nel caso di specie possono ritenersi esistenti in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione, elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente. Il danno in oggetto può essere dunque liquidato con il sistema degli interessi al tasso legale sulla somma originaria di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI. Tali interessi vanno calcolati con il sistema innanzi indicato a far data dal 13/8/2020 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo di €.16.900, devalutato alla data del fatto (€.14.286), poi di anno in anno rivalutato.
7. Per quanto innanzi, in accoglimento della domanda i convenuti sono condannati, in solido tra di loro, a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.16.900, già rivalutata all'attualità, oltre interessi come in dispositivo.
8. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice sono poste in capo ai convenuti, in solido tra di loro, secondo il principio della soccombenza e si liquidano come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 147/2022 – scaglione di valore compreso tra €.5.200/01 ed €.26.000 – valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda, ogni diversa e/o ulteriore domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.16.900, oltre interessi nella misura legale sulla somma di €.14.286 di anno in anno rivalutata a far data dal 13/8/2020 e sino alla pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi legali sul
p. 5/6 coacervo a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.786 per esborsi ed €.
5.077 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., con attribuzione in favore dell'avv. Assunta Napolitano, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 4517/2021, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
(avv. Assunta Napolitano, giusta procura in atti) Parte_1 parte attrice
E
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Lucia Controparte_1
Piscitelli, giusta procura in atti)
(contumace) CP_2 parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17/6/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Innanzitutto, si osserva che, ai sensi del disposto di cui all'art. 132
c.p.c., come modificato ex L. 69/2009, è omesso lo svolgimento del processo.
1. Ciò premesso, il giorno 13/8/2020, ore 5.30, sulla SS Appia in
ON (CE) all'altezza di civici 90-92, si è verificato il sinistro tra l'autovettura Fiat Punto tg. CL249DE di proprietà e condotta da assicurata con e il camion IVECO tg. FZ119YW Parte_1 CP_3 di , condotto da . La verificazione del sinistro CP_4 Controparte_5 ha trovato conferma nel verbale redatto dagli agenti di PM del Comune di
ON intervenuti sul luogo dopo qualche ora, su segnalazione dei CC.
Non vi è prova oggettiva della dinamica del sinistro, perché CP_2 ha solo riferito agli agenti di PM che il camion lo urtava sul
[...] lato sinistro al momento della ripartenza da un'area di sosta esistente
p. 1/6 sulla SS Appia, mentre ha riferito di aver urtato la Controparte_5
FIAT Punto, perché ripartita dall'area di sosta improvvisamente. A fronte di tali dichiarazioni ed in ragione della mancanza di testimoni oculari, gli agenti di PM hanno solo ipotizzato che abbia omesso di CP_2 dare la dovuta precedenza nel riprendere la marcia dall'area di sosta dove si era fermato.
Tuttavia, i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto il
CID, con il quale hanno concordato in merito alla causazione del sinistro da parte di per non aver dato la precedenza al camion al Parte_1 momento della ripartenza. in definitiva, con la Parte_1 sottoscrizione del CID si è assunta la responsabilità esclusiva del sinistro, riportando su di esso finanche l'affermazione “ho torto”.
2. In ordine alla valenza probatoria di tale documento, si osserva che
“l'art. 143, co. 2, d.lgs. n. 209/2005 è chiaro nell'affermare che la
C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed
è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame” (Cassazione, sez. III, sent. nr. 15431/2024). Ed ancora, “in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (Cassazione, sez. 3, ord. nr.
2438/2024). Nello stesso senso, “se il CID viene sottoscritto da entrambe le parti coinvolte nel sinistro, si forma una presunzione relativa sia in ordine alla verificazione, sia in ordine alla responsabilità dell'incidente, salvo prova contraria a carico dell'assicurazione”
(Cassazione, sez. 3, sent. nr. 881/2025).
p. 2/6 Applicando tali principi alla fattispecie, si rileva che era onere della compagnia assicuratrice fornire prova contraria in merito alla verificazione ed alla responsabilità del sinistro. Tale prova non è stata fornita, atteso che la compagnia si è limitata ad offrire una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, ma senza allegare elementi di riscontro oggettivo in tal senso, bensì solo indiziari e non idonei, pur unitariamente considerati, a superare la presunzione di cui si è detto.
3. Ciò premesso, si rileva che ha dichiarato agli Controparte_5 agenti di PM che in occasione del sinistro si è verificato il ribaltamento del carico, come riportato nel verbale da questi ultimi redatto. Gli stessi agenti di PM, peraltro, hanno allegato al verbale le foto relative al carico presente sul camion, che raffigurano strutture imballate in un disordine che appare proprio riconducibile al loro ribaltamento. I testi escussi ( Testimone_1 Testimone_2
e , poi, hanno confermato di aver Testimone_3 Testimone_4 provveduto alla preparazione delle strutture di cui è causa e a caricarle sul camion. Hanno dichiarato di averle imballate su pedane, di averle legate con reggette e plastica termoretraibile, per poi caricare gli imballaggi sul camion. Hanno dichiarato di non aver legato i singoli imballaggi alle sponde del rimorchio del camion, perché già legati tra di loro;
d'altronde, “gli imballaggi posti nel camion devono avere una certe tolleranza di movimento” (teste nello stesso senso Testimone_1 anche testi e , per Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 evitare danneggiamenti. Invero, – impiegato d'ufficio di Testimone_5
Eurocamin, che ha solo assistito alla preparazione ed al carico degli imballaggi – ha riferito che gli imballaggi sono stati legati solo in qualche punto, “ove ciò era possibile”. I testi hanno riferito che dopo il sinistro il camion è tornato al deposito di Eurocamin – la società che ha imballato i pezzi e li ha caricati sul camion – ed il teste Tes_1 ha riferito di aver fatto scaricare gli imballaggi e di aver
[...] riscontrato il danneggiamento dei pezzi in marmo e in pietra: “gli imballaggi presenti sul camion si erano spostati e capovolti, immagino a causa della frenata. Alcuni imballaggi si erano anche aperti e le opere erano sparse nel camion rotte”. Nello stesso senso si sono espressi anche i testi e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
Quest'ultimo, impiegato d'ufficio di Eurocamin, come già detto Tes_5 ha riferito di aver visto gli operai preparare gli imballaggi e caricarli sul camion con le modalità riferite dagli altri testi ed ha anche
p. 3/6 riferito di aver esaminato il carico dopo il sinistro e di aver riscontrato che “gli imballaggi erano capovolti, alcuni pezzi delle opere erano usciti (ndr. fuori). Gli operai hanno scaricato il materiale, aperto gli imballaggi e depositato il tutto nel deposito. Io ero presente ho notato che il materiale era danneggiato”. In definitiva, all'esito dell'istruttoria testimoniale svolta è emersa la prova dell'accurata preparazione degli imballaggi, del loro carico sul camion e del loro danneggiamento in seguito al sinistro. La compagnia assicuratrice non ha fornito elementi di prova contraria atti a mettere in dubbio l'attendibilità e credibilità dei testi, che hanno reso dichiarazione concordi tra di loro e con gli altri elementi di causa. Pertanto, va affermata la responsabilità di nella verificazione del Parte_1 danno agli elementi marmorei e in pietra di che ne ha Parte_2 documentato l'acquisto, come da contratto del 25/7/2020, e il pagamento.
4. In merito al quantum debeatur, si rileva che il C.T.U. nominato in corso di causa ha esaminato gli elementi di cui è causa (sculture, statue, vasi) ancora presenti nel deposito di Eurocamin, le ha descritte indicandone lo stato d'uso e la possibilità/le modalità di restauro, indicandone per ognuno il costo di ripristino (cfr. relazione peritale, pag. da 4 a 12). All'esito ha indicato i manufatti ripristinabili mediante interventi di restauro e ne ha quantificato il relativo costo in complessivi €.16.900. I manufatti non ripristinabili sono quelli indicati nella relazione con i nn. 8, 11, 23, 27, 28 e 31 (relazione peritale, pag. da 4 a 12). Alcuni pezzi non sono stati neppure rinvenuti. Non sussiste ragione di dissentire dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa la credibilità logica e scientifica dell'immagine e dei metodi utilizzati.
5. Tanto premesso, il danno subito dalla parte attrice è quantificato in €.16.900. Non vi è prova degli ulteriori danni lamentati, con particolare riferimento danno morale, che parte attrice ha allegato in modo generico ed è rimasto privo di riscontro probatorio oggettivo, e con riferimento al valore dei pezzi non restaurabili, come indicati dal
C.T.U. Il valore di tali pezzi non è indicato neppure nel contratto di acquisto del 25/7/2020, in cui i pezzi sono solamente descritti senza indicazione del prezzo di ciascuno di essi. Il prezzo della vendita è stato complessivamente pattuito dalle parti in €.400.000, senza alcuna possibilità di individuare in modo oggettivo il costo di ciascun elemento. Invero, detto costo risulta indicato con tratto di penna solo
p. 4/6 sulle foto allegate alla relazione depositata dalla parte attrice, ma sul punto non vi è alcuna certezza neppure in merito all'autore di tali annotazioni.
6. Sull'importo di €.16.900 vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., nr. 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati, le quali nel caso di specie possono ritenersi esistenti in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione, elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente. Il danno in oggetto può essere dunque liquidato con il sistema degli interessi al tasso legale sulla somma originaria di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI. Tali interessi vanno calcolati con il sistema innanzi indicato a far data dal 13/8/2020 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo di €.16.900, devalutato alla data del fatto (€.14.286), poi di anno in anno rivalutato.
7. Per quanto innanzi, in accoglimento della domanda i convenuti sono condannati, in solido tra di loro, a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.16.900, già rivalutata all'attualità, oltre interessi come in dispositivo.
8. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice sono poste in capo ai convenuti, in solido tra di loro, secondo il principio della soccombenza e si liquidano come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 147/2022 – scaglione di valore compreso tra €.5.200/01 ed €.26.000 – valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda, ogni diversa e/o ulteriore domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.16.900, oltre interessi nella misura legale sulla somma di €.14.286 di anno in anno rivalutata a far data dal 13/8/2020 e sino alla pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi legali sul
p. 5/6 coacervo a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.786 per esborsi ed €.
5.077 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., con attribuzione in favore dell'avv. Assunta Napolitano, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 6/6