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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/11/2025, n. 5645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5645 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 11741/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 27 novembre 2025 sono comparse per il ricorrente l'avv. Aguiaro per il resistente l'avv. Sormani in sost. avv. Della Bella e per la pratica la d.ssa Persona_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 15:30
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 11741/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. AGUIARO ARIANNA Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ), con l'avv. DELLA BELLA LORENZO Controparte_1 C.F._2
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 14.6.24 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
risoluzione del contratto preliminare di cessione di quote sociali sottoscritto il 24.3.23 con CP_1
per inadempimento di quest'ultimo, con condanna del resistente alla restituzione del prezzo
[...]
pagato ed al risarcimento del danno.
Assumeva il ricorrente, in particolare, che con scrittura del 24.3.23 VO prometteva di cedere a
, al prezzo di € 30.000,00 che veniva anticipatamente pagato, quote della Blockchain Pro Parte_1
s.r.l.; che il promittente non provvedeva a stipulare il contratto definitivo rendendosi così inadempiente;
che in forza dell'inadempimento il resistente è tenuto alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del pagina 2 di 5 danno, quantificabile in € 30.000,00, atteso che l'attore ha impegnato per l'acquisto somma nettamente superiore al proprio reddito;
che la società le cui quote erano promesse in vendita risultava, già al momento del preliminare, in pesante difficoltà economica onde il promissario non ha più alcun interesse all'adempimento.
Il resistente si costituiva ritualmente e, rilevati preliminarmente la non proseguibilità del giudizio nelle forme del rito semplificato ed il mancato esperimento della negoziazione assistita, concludeva nel merito per il rigetto delle avverse domande.
VO, in particolare, eccepiva di aver offerto l'adempimento chiedendo al promissario di indicare la data fissata per il rogito e il notaio prescelto;
deduceva di aver presentato denuncia-querela nei confronti del ricorrente per i reati di diffamazione, atti persecutori, violenza privata, estorsione, esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
eccepiva non esservi prova del danno lamentato in conseguenza dell'asserito inadempimento.
Esperita senza esito la negoziazione assistita e scambiate le memorie ex art. 281-duodecies c.p.c., la causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 27.11.25, ex art. 281-sexies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
Le domande attoree non possono essere accolte.
Come noto, in materia di inadempimento e risoluzione contrattuale, la parte che deduca l'altrui inadempimento è tenuta solo a provare il titolo del proprio diritto (e, se previsto, il termine di scadenza per l'altrui adempimento), potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale, semmai, dovrà provare l'adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento (si veda, tra le più recenti, Cass. n. 19110/23).
Nel caso, il promittente, onerato della prova, ha fornito convincenti elementi per ritenere che la mancata stipula del definitivo di cessione (il contestato inadempimento) sia dipesa da fatto del promissario.
La scrittura preliminare, si osserva in primo luogo, non indica il termine per la stipula del definitivo né il ricorrente ha provato o richiesto di provare di aver inutilmente diffidato il resistente all'adempimento entro un termine assegnato.
Pertanto, sotto questo profilo, non può prospettarsi alcun inadempimento del promittente collegato al pagina 3 di 5 mancato adempimento della propria prestazione entro il termine fissato nel contratto o quello successivamente assegnato dalla controparte.
Va osservato, poi, che, in caso di preliminare, salvo diverso accordo, spetta all'acquirente la scelta del notaio rogante, sicché è suo onere attivarsi per contattare il notaio e fissare l'appuntamento per la stipula del definitivo (si vedano, in tal senso, Trib. Perugia sez. II 12.3.18 n. 369; Trib. Lecce 18.11.19
n. 3586; Cass. n. 1898/11; Cass. n. 8910/88).
È agli atti una conversazione via WhatsApp del maggio 2024, non contestata da nessuna delle parti ed acquisita agli atti del procedimento penale pendente a carico di parte ricorrente (all. 8 ). Parte_1
Dai messaggi scambiati tra le parti emergono indizi per ritenere plausibile che tra le stesse fossero avvenute interlocuzione aventi ad oggetto la restituzione del denaro pagato da per l'acquisto. Parte_1
Non constano ulteriori indizi, peraltro, per ritenere provato fosse stato raggiunto un accordo che prevedesse lo scioglimento del vincolo e la restituzione di quanto pagato dal promissario.
Il promittente, anzi, a fronte delle richieste restitutorie del promissario, dichiarava che “la soluzione è quella originariamente pattuita di trasferirti parte delle mie quote di Blockchain Pro. A questo punto dammi un paio di date per andare dal Notaio di tua fiducia che mi renderò disponibile”.
Il resistente, quindi, si rendeva disponibile a presentarsi dal notaio di fiducia prescelto dal ricorrente ai fini della stipula e, considerato che, come già detto, non ha provato di aver inutilmente Parte_1
invitato il promittente dal notaio, VO non può ritenersi inadempiente all'obbligo di stipulare.
Il ricorrente, va da ultimo osservato, sembra prospettare ulteriore responsabilità del resistente per aver promesso la cessione di quote di una società già in stato di decozione, come sarebbe dimostrato dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale sopravvenuta in corso di causa.
Peraltro, si rileva, l'inadempimento del resistente è stato allegato esclusivamente con riferimento alla mancata stipula del definitivo (non per vizi e/o mancanza di qualità dell'oggetto promesso), sicché la questione alcun rilievo può assumere ai fini del decidere.
Al rigetto della domanda di risoluzione consegue, altresì, il rigetto delle ulteriori domande restitutorie e risarcitorie formulate dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14.
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p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta le domande del ricorrente
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 27 novembre 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 27 novembre 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
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