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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTANTINI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 431/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Fasano - Piazza Ciaia N. 1 72015 Fasano BR
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420259002825053000 TARI 2017 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fasano - Piazza Ciaia N. 1 72015 Fasano BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240007613465000 TARI 2017
- DINIEGO IMPL. n. DINIEGO IMPLICITO ISTANZA SOSP TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta alle richieste del ricorso e, in particolare chiede: l'annullamento della cartella di pagamento n. 02420240007613465000 e dell'intimazione del 27 giugno 2025 relativamente alla cartella di pagamento n. 02420240007613465000; dichiararsi il perfezionamento del silenzio-assenso al 4 gennaio 2025 con conseguente annullamento di diritto delle partite;
accertarsi la prescrizione del credito TARI anno 2017 e condannare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Fasano, in solido al risarcimento dei danni “per abuso di potere, violazione del principio di buona fede e tradimento dell'affidamento legittimo” e condannare le parti soccombenti al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi in misura maggiorata per la manifesta temerità della resistenza.
Resistente: il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, per il tramite della difesa tecnica impugna gli atti sopra indicati, deducendo:
Con il primo motivo si sostiene che a seguito del perfezionamento del silenzio assenzo a seguito di istanza di sospensione presentata dopo appena nove giorni dalla notifica della cartella di pagamento il provvedimento genetico (accertamento) sarebbe ex art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012 secondo cui prevede, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario, le partite sono annullate, con l'automatico discarico dei relativi ruoli Con il secondo motivo deduce la nullità dei provvedimenti impugnati in quanto l'0ente della riscossione non avrebbe omesso di trasmettere nei termini ex art. 1, comma 539, l. 228 del 2012, l'istanza all'ente creditore e sospendere la cartella. Con il terzo motivo deduce la mala fede e la violazione del principio del legittimo affidamento in capo al ricorrente ex art. 1, comma 2-bis, l 241 del 1990 là dove l'Agenzia dapprima (8 luglio 2025) riconosce la tempestività e dichiara di aver sospeso la cartella e poi (25 luglio 2025) assume di non aver mai ricevuto l'istanza.
Con il quarto motivo rileva la legittimità della missiva a mezzo PEC e la conseguente invalidità dell'atto successivamente notificato da parte dell'organo della riscossione;
la mail trasmessa, indicata quale indirizzo ufficiale nel modello SL1 pubblicato sul sito dell'Agenzia stessa, configura una forma di accettazione implicita che genera affidamento legittimo nel cittadino, avendo comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto dell'atto.
Con il quinto motivo di deduce la prescrizione quinquennale del credito TARI 2017 essendo decorso il termine dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, mentre la Cartella veniva notificata il 20 maggio 2024.
Con il sesto motivo si deduce l'errore in cui sarebbe incorsa l'amministrazione comunale nella valutazione delle proroghe COVID-19 e l'omessa pronuncia sull'istanza SL1; la tempestività e validità della istanza (avvenuta dopo nove giorni dalla notifica avrebbe dovuto indurre a sospendere il provvedimento. Erroneo risulta la applicata proroga di 542 giorni invece dei 85 giorni previsti dalla normativa COVID-19.
Con il settimo motivo, si deduce la illegittimità della prosecuzione dell'attività di riscossione per violazione dell'art. 1, comma 540, l n. 228 del 2012 in quanto l'intimazione del 27 giugno 2025 è stata emessa in violazione del silenzio-assenso già perfezionato il 4 gennaio 2025
Con l'ottavo motivo si deduce l'erroneità della indicazione in ordine alla indicazione del canale da parte della Agenzia, dovendo ricadere sulla Amministrazione ogni disservizio e sussistendo un legittimo affidamento e la buona fede in capo al ricorrente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha rilevato, da un canto, come la richiesta formulata da parte del ricorrente fosse stata trasmessa fuori termine e, nonostante ciò, la stessa, pur priva di reato contenuto teso a contraddire il provvedimento, fosse stato trasmesso all'Amministrazione comunale che, da parte sua, aveva evidenziato la infondatezza degli elementi in quella sede censurati.
Ha replicato il ricorrente che, oltre a ribadire quanto oggetto del ricorso principale, ha evidenziato come non possano ricadere sul contribuente questioni che attengono alla sfera di controllo dell'Amministrazione che è alla base del mancato recepimento della mail trasmessa con tempestività
MOTIVI DELLA DECISIONE
Determinante risulta il motivo in ordine alla compiuta o meno trasmissione della richiesta di sospensione del provvedimento e richiesta di rivedere in autotutela il credito portato nella cartella di pagamento in quanto trasmesso da mail PEC verso indirizzo che, invece, non prevede tali modalità mezzo di trasmissione.
La questione, che poi determina l'irrilevanza degli altri profili di nullità dedotti, risulta infondata.
Innanzitutto, è bene precisare, il ricorrente tende ad accreditare l'intervenuta formazione del silenzio assenso poiché, avendo ricevuto una cartella di pagamento che aveva ad oggetto un tributo IMU relativo al 2017, pur avendo trasmesso dopo nove giorni la richiesta di sospensione e la richiesta di trasmettere il carico in essa riportato all'amministrazione comunale affinché si rivedesse in autotutela la stessa (che si assumeva contenesse un tributo comunale non dovuto), non vi era stata una risposta entro 220 giorni. Quindi, in pratica, deduce questioni formali (omessa risposta nei 220 giorni) che si assume sarebbero conseguenza della normativa in materia di richiesta di rivisitazione della inviata cartella di pagamento che - su tale elemento non vi è contestazione – non è stata comunque impugnata nel termine di sessanta giorni.
Sotto questo profilo, corretta risulta la controdeduzione formulata dall'Agenzia della Riscossione che non può essere tacciata di eccessivo formalismo, visto che nel caso di specie la critica attiene a profilo strettamente connesso alla cristallizzazione dei provvedimenti aventi natura tributaria che la legge impone vengano impugnati nel rispetto di rigorosi termini di legge. Chiaro, pertanto, che ogni regola che permette una protrazione di tale decorrenza deve essere interpretata restrittivamente, come restrittivo deve essere il significato assegnato alle norme che ne regolano tale eccezionale protrazione. Nel caso che ci occupa, si osserva, nessun profilo di responsabilità e conseguente nullità della intimazione impugnata può intravedersi in capo alla Amministrazione della riscossione che, allorché è stata inviata la mail non ha mai potuto vedere la stessa nei termini, ragione per cui legittima, alla decorrenza dei termini previsti dalla legge ed in assenza di impugnazione (o legittima e corretta richiesta di sospensione e trasmissione della posta contenuta nell'accertamento all'amministrazione di provenienza) risulta l'invio della intimazione che, in definitiva in questa sede di impugna. Il dato emerge correttamente non solo sulla base delle norme che regolano specificamente le modalità tecniche attraverso cui inviare gli atti che, non è sufficiente provengano da un indirizzo PEC, poiché quello del destinatario, non ha analoghe caratteristiche tecniche. In tal senso corretta è la esplicitata ragione in ordine alla inidoneità del mezzo utilizzato a generare una legittima richiesta: l'invio come avvenuta non costituisce ipotesi contenuta nel modulo ufficiale previsto e non risulta protocollata né ricevuta dall'ufficio competente, rendendola di fatto inesistente.
“Il sistema di posta elettronica certificata garantisce la tracciabilità e la validità legale solo se il messaggio è inviato da una casella PEC a un'altra casella PEC. In caso contrario: non viene generata alcuna ricevuta di avvenuta consegna certificata;
non si ha certezza dell'effettiva ricezione da parte del destinatario” (in tal senso l'Agenzia della Riscossione).
La circostanza che l'invio di una mail genetica PEC non possa essere registrata da un dominio “non PEC” e viceversa, è dato non solo tecnico ma anche di comune esperienza da cui deve trarsi l'ulteriore dato a mente del quale non sussiste una regolare registrazione, una protocollazione e presa in carico della missiva e dei relativi allegati trasmessi con modalità telematica, carenze che non consentono (come comunicato al ricorrente nella corrispondenza con l'Agenzia) un regolare avvio della procedura. I termini formali della procedura che si assume avrebbe consentito di ritenere venuta meno la cartella di pagamento per il decorso dei 220 giorni (che in concreto consente di poter impugnare l'atto oltre i termini di sessanta giorni) sono strettamente legati alla regolare trasmissione della relativa richiesta, la cui non corretta attivazione determina, e non ci si deve meravigliare, l'inoperatività dell'istituto e, soprattutto, la definitività dell'accertamento e il venir meno della possibilità di impugnare l'atto. Corrette risultano, pertanto, le osservazioni svolte nelle controdeduzioni dalla Agenzia della Riscossione che ha rilevato che “Non essendo l'istanza mai pervenuta secondo le modalità previste, non si è mai instaurato un procedimento amministrativo di autotutela. Pertanto, non può configurarsi alcun silenzio-rifiuto impugnabile, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g-bis) e g-ter) del D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 220/2023” La mancata presentazione di una valida istanza di autotutela ha comportato la non impugnabilità della cartella al decorso dei sessanta giorni dalla sua notificazione e, di conseguenza, la legittimità del successivo avviso di intimazione impugnato.
Ciò posto e dovendosi ritenere superati tutti i profili oggetto di ricorso, nessun rilievo in questa sede assumono le circostanze evidenziate da parte della Amministrazione resistente che ha nondimeno rilevato l'assoluta mancanza di documentazione della richiesta in autotutela, evenienza che non ha impedito l'invio della richiesta all'amministrazione titolare del credito che ne ha evidenziato la infondatezza.
Nonostante la soccombenza sussistono ragioni connesse alla particolarità del caso per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTANTINI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 431/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Fasano - Piazza Ciaia N. 1 72015 Fasano BR
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420259002825053000 TARI 2017 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fasano - Piazza Ciaia N. 1 72015 Fasano BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240007613465000 TARI 2017
- DINIEGO IMPL. n. DINIEGO IMPLICITO ISTANZA SOSP TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta alle richieste del ricorso e, in particolare chiede: l'annullamento della cartella di pagamento n. 02420240007613465000 e dell'intimazione del 27 giugno 2025 relativamente alla cartella di pagamento n. 02420240007613465000; dichiararsi il perfezionamento del silenzio-assenso al 4 gennaio 2025 con conseguente annullamento di diritto delle partite;
accertarsi la prescrizione del credito TARI anno 2017 e condannare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Fasano, in solido al risarcimento dei danni “per abuso di potere, violazione del principio di buona fede e tradimento dell'affidamento legittimo” e condannare le parti soccombenti al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi in misura maggiorata per la manifesta temerità della resistenza.
Resistente: il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, per il tramite della difesa tecnica impugna gli atti sopra indicati, deducendo:
Con il primo motivo si sostiene che a seguito del perfezionamento del silenzio assenzo a seguito di istanza di sospensione presentata dopo appena nove giorni dalla notifica della cartella di pagamento il provvedimento genetico (accertamento) sarebbe ex art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012 secondo cui prevede, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario, le partite sono annullate, con l'automatico discarico dei relativi ruoli Con il secondo motivo deduce la nullità dei provvedimenti impugnati in quanto l'0ente della riscossione non avrebbe omesso di trasmettere nei termini ex art. 1, comma 539, l. 228 del 2012, l'istanza all'ente creditore e sospendere la cartella. Con il terzo motivo deduce la mala fede e la violazione del principio del legittimo affidamento in capo al ricorrente ex art. 1, comma 2-bis, l 241 del 1990 là dove l'Agenzia dapprima (8 luglio 2025) riconosce la tempestività e dichiara di aver sospeso la cartella e poi (25 luglio 2025) assume di non aver mai ricevuto l'istanza.
Con il quarto motivo rileva la legittimità della missiva a mezzo PEC e la conseguente invalidità dell'atto successivamente notificato da parte dell'organo della riscossione;
la mail trasmessa, indicata quale indirizzo ufficiale nel modello SL1 pubblicato sul sito dell'Agenzia stessa, configura una forma di accettazione implicita che genera affidamento legittimo nel cittadino, avendo comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto dell'atto.
Con il quinto motivo di deduce la prescrizione quinquennale del credito TARI 2017 essendo decorso il termine dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, mentre la Cartella veniva notificata il 20 maggio 2024.
Con il sesto motivo si deduce l'errore in cui sarebbe incorsa l'amministrazione comunale nella valutazione delle proroghe COVID-19 e l'omessa pronuncia sull'istanza SL1; la tempestività e validità della istanza (avvenuta dopo nove giorni dalla notifica avrebbe dovuto indurre a sospendere il provvedimento. Erroneo risulta la applicata proroga di 542 giorni invece dei 85 giorni previsti dalla normativa COVID-19.
Con il settimo motivo, si deduce la illegittimità della prosecuzione dell'attività di riscossione per violazione dell'art. 1, comma 540, l n. 228 del 2012 in quanto l'intimazione del 27 giugno 2025 è stata emessa in violazione del silenzio-assenso già perfezionato il 4 gennaio 2025
Con l'ottavo motivo si deduce l'erroneità della indicazione in ordine alla indicazione del canale da parte della Agenzia, dovendo ricadere sulla Amministrazione ogni disservizio e sussistendo un legittimo affidamento e la buona fede in capo al ricorrente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha rilevato, da un canto, come la richiesta formulata da parte del ricorrente fosse stata trasmessa fuori termine e, nonostante ciò, la stessa, pur priva di reato contenuto teso a contraddire il provvedimento, fosse stato trasmesso all'Amministrazione comunale che, da parte sua, aveva evidenziato la infondatezza degli elementi in quella sede censurati.
Ha replicato il ricorrente che, oltre a ribadire quanto oggetto del ricorso principale, ha evidenziato come non possano ricadere sul contribuente questioni che attengono alla sfera di controllo dell'Amministrazione che è alla base del mancato recepimento della mail trasmessa con tempestività
MOTIVI DELLA DECISIONE
Determinante risulta il motivo in ordine alla compiuta o meno trasmissione della richiesta di sospensione del provvedimento e richiesta di rivedere in autotutela il credito portato nella cartella di pagamento in quanto trasmesso da mail PEC verso indirizzo che, invece, non prevede tali modalità mezzo di trasmissione.
La questione, che poi determina l'irrilevanza degli altri profili di nullità dedotti, risulta infondata.
Innanzitutto, è bene precisare, il ricorrente tende ad accreditare l'intervenuta formazione del silenzio assenso poiché, avendo ricevuto una cartella di pagamento che aveva ad oggetto un tributo IMU relativo al 2017, pur avendo trasmesso dopo nove giorni la richiesta di sospensione e la richiesta di trasmettere il carico in essa riportato all'amministrazione comunale affinché si rivedesse in autotutela la stessa (che si assumeva contenesse un tributo comunale non dovuto), non vi era stata una risposta entro 220 giorni. Quindi, in pratica, deduce questioni formali (omessa risposta nei 220 giorni) che si assume sarebbero conseguenza della normativa in materia di richiesta di rivisitazione della inviata cartella di pagamento che - su tale elemento non vi è contestazione – non è stata comunque impugnata nel termine di sessanta giorni.
Sotto questo profilo, corretta risulta la controdeduzione formulata dall'Agenzia della Riscossione che non può essere tacciata di eccessivo formalismo, visto che nel caso di specie la critica attiene a profilo strettamente connesso alla cristallizzazione dei provvedimenti aventi natura tributaria che la legge impone vengano impugnati nel rispetto di rigorosi termini di legge. Chiaro, pertanto, che ogni regola che permette una protrazione di tale decorrenza deve essere interpretata restrittivamente, come restrittivo deve essere il significato assegnato alle norme che ne regolano tale eccezionale protrazione. Nel caso che ci occupa, si osserva, nessun profilo di responsabilità e conseguente nullità della intimazione impugnata può intravedersi in capo alla Amministrazione della riscossione che, allorché è stata inviata la mail non ha mai potuto vedere la stessa nei termini, ragione per cui legittima, alla decorrenza dei termini previsti dalla legge ed in assenza di impugnazione (o legittima e corretta richiesta di sospensione e trasmissione della posta contenuta nell'accertamento all'amministrazione di provenienza) risulta l'invio della intimazione che, in definitiva in questa sede di impugna. Il dato emerge correttamente non solo sulla base delle norme che regolano specificamente le modalità tecniche attraverso cui inviare gli atti che, non è sufficiente provengano da un indirizzo PEC, poiché quello del destinatario, non ha analoghe caratteristiche tecniche. In tal senso corretta è la esplicitata ragione in ordine alla inidoneità del mezzo utilizzato a generare una legittima richiesta: l'invio come avvenuta non costituisce ipotesi contenuta nel modulo ufficiale previsto e non risulta protocollata né ricevuta dall'ufficio competente, rendendola di fatto inesistente.
“Il sistema di posta elettronica certificata garantisce la tracciabilità e la validità legale solo se il messaggio è inviato da una casella PEC a un'altra casella PEC. In caso contrario: non viene generata alcuna ricevuta di avvenuta consegna certificata;
non si ha certezza dell'effettiva ricezione da parte del destinatario” (in tal senso l'Agenzia della Riscossione).
La circostanza che l'invio di una mail genetica PEC non possa essere registrata da un dominio “non PEC” e viceversa, è dato non solo tecnico ma anche di comune esperienza da cui deve trarsi l'ulteriore dato a mente del quale non sussiste una regolare registrazione, una protocollazione e presa in carico della missiva e dei relativi allegati trasmessi con modalità telematica, carenze che non consentono (come comunicato al ricorrente nella corrispondenza con l'Agenzia) un regolare avvio della procedura. I termini formali della procedura che si assume avrebbe consentito di ritenere venuta meno la cartella di pagamento per il decorso dei 220 giorni (che in concreto consente di poter impugnare l'atto oltre i termini di sessanta giorni) sono strettamente legati alla regolare trasmissione della relativa richiesta, la cui non corretta attivazione determina, e non ci si deve meravigliare, l'inoperatività dell'istituto e, soprattutto, la definitività dell'accertamento e il venir meno della possibilità di impugnare l'atto. Corrette risultano, pertanto, le osservazioni svolte nelle controdeduzioni dalla Agenzia della Riscossione che ha rilevato che “Non essendo l'istanza mai pervenuta secondo le modalità previste, non si è mai instaurato un procedimento amministrativo di autotutela. Pertanto, non può configurarsi alcun silenzio-rifiuto impugnabile, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g-bis) e g-ter) del D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 220/2023” La mancata presentazione di una valida istanza di autotutela ha comportato la non impugnabilità della cartella al decorso dei sessanta giorni dalla sua notificazione e, di conseguenza, la legittimità del successivo avviso di intimazione impugnato.
Ciò posto e dovendosi ritenere superati tutti i profili oggetto di ricorso, nessun rilievo in questa sede assumono le circostanze evidenziate da parte della Amministrazione resistente che ha nondimeno rilevato l'assoluta mancanza di documentazione della richiesta in autotutela, evenienza che non ha impedito l'invio della richiesta all'amministrazione titolare del credito che ne ha evidenziato la infondatezza.
Nonostante la soccombenza sussistono ragioni connesse alla particolarità del caso per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.