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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/10/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa RI LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PP RI per procura in atti
- ATTORE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
LL TT per procura in atti
- CONVENUTO -
E
( ) Controparte_2 C.F._3
- CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da comparse in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e , dinanzi a questo Tribunale, al fine di ottenerne la condanna al CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 11 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati in conseguenza dei reati dagli stessi commessi in data 30-31/01/2013.
L'attore premetteva di essere proprietario di un autoveicolo Fiat Panda 4x4, tg.
AH439WK, dotato di impianto a gas, che, mentre si trovava parcheggiato sotto la propria abitazione sita in via Belvedere n. 1, Roccafiorita (ME), nella notte del 30/01/2013 subiva la forzatura dello sportello, mentre la notte successiva veniva completamente incendiata, causando anche il danneggiamento della facciata dell'immobile; di avere sporto denuncia, in conseguenza della quale veniva aperto il procedimento penale n. 3792/2013 RG gip;
che il
GIP applicava ai convenuti la misura della custodia cautelare in carcere e il GUP li rinviava a giudizio per il reato di cui agli art.t. 110, 424/2 c.p. “perché danneggiavano l'autovettura Fiat Panda
4x4 targata AH439WK di proprietà di padre di amico di Parte_1 Parte_2 [...]
, ex fidanzata di parcheggiata sulla via pubblica mediante incendio. Fatto aggravato Parte_3 Controparte_2 dall'aver commesso il fatto su bene esposto a pubblica fede e in tempo di notte nonché dall'essersi verificato
l'incendio (In Roccafiorita nella notte tra il 30 e 31 gennaio 2013)”; che, infine, il procedimento veniva definito con sentenza ex art. 444 c.p.p., n. 164/2014, con la quale veniva applicata – per questi ed altri fatti analoghi contestati nella medesima indagine – la pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed € 1.600,00 di multa a e anni tre e mesi due di reclusione ed € CP_1
1.200,00 di multa a . Controparte_2
Deduceva di avere subito danni patrimoniali al veicolo incendiato (di cui € 5.000,00 per valore di mercato ed € 70,00 per costi di rottamazione) e alla facciata della propria abitazione
(pari a € 3.500,00) e danni non patrimoniali, per il danno biologico derivante da ansia, attacchi di panico e perdita di coscienza, con invalidità permanente del 3% e inabilità temporanea di giorni 100, e per il danno morale, quantificato in € 15.000,00.
Chiedeva, quindi, la condanna di e al risarcimento del dei CP_1 Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali, pari a complessivi 48.500,00 o nella diversa somma ritenuta equa, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17/04/2019, si costituiva in giudizio
[...]
contestando le domande e chiedendone il rigetto. CP_1
pagina 2 di 11 Il convenuto, preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, nel merito, escludeva di avere commesso alcun reato. Deduceva che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non potesse spiegare efficacia nel giudizio civile;
negava, comunque, la propria responsabilità per i fatti di causa, ritenuti non provati, e contestava la misura del risarcimento richiesto dall'attore sia per il danno patrimoniale sia per il danno non patrimoniale, a suo avviso sprovvisti di prova.
Instaurato il contraddittorio, veniva disposta CTU medico legale sulla persona di Pt_1
. La causa veniva poi istruita con l'audizione dei testi ammessi e all'udienza del
[...]
21/04/2022 veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 27.09.2023, e poi per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 06/06/2024, successivamente differita al 21/11/2024, per l'esigenza di definire prioritariamente le cause di iscrizione a ruolo ultra-quinquennale.
Infine, all'udienza di trattazione scritta del 28/05/2025 – in cui è subentrata la scrivente –, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , che pur regolarmente Controparte_2 evocato in giudizio, non si è costituito.
Va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto dal momento che, CP_1 trattandosi di eccezione in senso stretto, doveva essere proposta con la prima difesa depositata tempestivamente. Tuttavia, il convenuto si è costituito solo il 17/04/2019, a fronte dell'udienza di prima comparizione fissata per il 18/04/2018 (e in tale data celebrata), sicché
l'eccezione risulta tardiva.
La domanda proposta in giudizio dall'attore va qualificata ai sensi degli artt. 2043 e 2059
c.c. così come interpretati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nelle celebri pronunce del 2008
(si veda, tra l'altro, la sentenza n. 26972/2008).
La Corte di Cassazione nelle citate pronunce ha, infatti, affermato che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a pagina 3 di 11 disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043
c.c. (C. Cass., SS. UU., n. 26972/2008) per quelli di tipo patrimoniale.
Ha, altresì, precisato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge e, cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: 1) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (ed in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale); 2) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato, in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento;
3) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (C. Cass., n. 26972/2008 cit.).
Peraltro, proprio con riguardo alla risarcibilità dei diritti della persona, quali il diritto alla salute, alla libertà personale ed alla vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato (cfr. C. Cass., n. 22190/2009).
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto il risarcimento di danni sia patrimoniali che non patrimoniali, allegando la commissione, da parte dei convenuti, dei reati loro ascritti in sede penale. Occorre verificare, dunque, se i convenuti abbiano commesso i reati in esame per poi procedere alla quantificazione dei danni subiti da . Pt_1
In sede penale per i fatti oggetto di causa è stata emessa a carico dei convenuti una sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p.; com'è noto, una tale
pagina 4 di 11 pronuncia, pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile, contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (C.
Cass., n. 26263/2011).
Inoltre, come osservato dalla Suprema Corte, nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (C. Cass., Sez. II, n. 1593/2017).
I capi 13 e 15 dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Tribunale di
SS (§ 6, pp. 18-24) chiariscono il contesto in cui è avvenuta la commissione dei reati contestati e consentono di acclarare la responsabilità dei convenuti. Riportano, invero, lo scambio di messaggi avvenuto su Facebook il 25/01/2013 tra , figlio dell'attore, Parte_2
e , nel quale quest'ultimo minacciava il primo di bruciargli la casa, intimandogli Controparte_2 di stare attento, in quanto conosceva il suo indirizzo e la sua macchina.
Si evince che la contesa tra i giovani era nata in [...] frequentazione tra la ex fidanzata di e che aveva poi contattato sul social network. Parte_2 CP_2 Pt_1
L'ordinanza riporta, altresì, le trascrizioni delle intercettazioni ambientali eseguite a carico dei convenuti nelle notti del 25 e 26/01/2013, nelle quali sia he esprimevano il CP_1 CP_2 proposito criminoso di bruciare la macchina di HI (una Panda verde) e quelle delle notti successive, in cui e i vantano con gli amici di avere incendiato il veicolo la notte CP_2 CP_1 tra il 30 e il 31/01/2013, mentre affermavano che la notte precedente avevano già tentato di bruciarla, ma – dopo aver forzato la portiera – si erano accorti di non avere un accendino, dovendo, quindi, rimandare il proposito criminoso alla sera seguente, in cui lo avevano in effetti attuato.
A ciò vanno aggiunte le ulteriori conversazioni intercettate, in cui i convenuti, sapendo che il veicolo di ra stato visto allontanarsi dal luogo dell'incendio dalle telecamere CP_1 circostanti e temendo una denuncia da parte di , provavano a comprendere come Pt_1
pagina 5 di 11 difendersi e in particolare, si interrogava circa l'opportunità di informare il padre. In più, CP_2 in una delle conversazioni intercettate (cfr. pag. 23, nota n. 26) ffermava che “se CP_1 scoppiava la bombola del gas gli saltava pure la casa per aria”, confermando di essere a conoscenza che la Fiat Panda montasse un impianto a gas, e continuava dicendo: “quanto tempo ci hanno messo per spegnerla quella macchina, poteva saltare in aria, poi diventava omicidio”, permettendo di comprendere che anche durante lo spegnimento dell'incendio si trovassero ancora nei paraggi.
Ciò permette di ritenere perfezionato, in tutti gli elementi costitutivi, il reato di incendio ex art. 423 c.p. contestato ai convenuti
Le circostanze indicate, emerse dagli atti di indagine, utilizzabili in applicazione del principio sopra richiamato, hanno poi condotto alla sentenza ex artt. 444 ss. c.p.p. a carico dei convenuti (confermata anche in Cassazione), documento rilevante nel presente giudizio;
dunque, può ritenersi la responsabilità degli stessi per il reato menzionato.
Essendo emersa la responsabilità dei convenuti, questi ultimi vanno condannati al risarcimento dei danni in favore dell'attore, nella misura di seguito indicata.
HI ha, innanzitutto, prodotto le foto del veicolo incendiato, dichiarandone un valore di mercato di € 5.000,00, nonché una fattura di € 70,00 per costi di rottamazione.
L'attore non ha, tuttavia, fornito alcuna prova che il valore di mercato dedotto corrispondesse a quello del veicolo distrutto dall'incendio, non avendo depositato alcun dato relativo alla data di acquisto del veicolo, né il numero di km percorsi e lo stato del veicolo prima dell'incendio.
Né possono essere utilizzate, al fine di stimare il valore del veicolo, le dichiarazioni di
, figlio dell'attore, il quale si è limitato a dichiarare che “i danni all'autovettura Parte_2 ammontavano a circa 5.000,00 euro, era una macchina nuova, munita di impianto a gas”, in quanto non si tratta di soggetto specializzato e, peraltro, non ha fornito elementi utili a convalidare la stima del valore dell'auto allegata dal padre.
Cionondimeno, dalle fotografie in atti si evince che l'attore ha certamente subito il perimento del veicolo in conseguenza del reato commesso dai convenuti, sicché il relativo pagina 6 di 11 importo può essere liquidato equitativamente in € 3.000,00 all'attualità per valore del mezzo, oltre € 70,00 per costi di rottamazione, rivalutati all'attualità in € 85,60, con un importo complessivo di € 3.085,60 all'attualità.
Inoltre, l'attore ha denunciato danni alla facciata del proprio immobile (cfr. foto in atti) nella misura di € 3.500,00, da preventivo di AM Costruzioni, confermato nel corso del giudizio dal geometra che lo ha stilato. Testimone_1
Il preventivo è stato redatto a corpo, considerando i costi per il ponteggio e PIMUS, i materiali di consumo e i costi della manodopera da impiegare.
Il testimone ha confermato “che i lavori necessari per rimediare ai danni subiti alla facciata dell'immobile ammontavano ad € 3500,00 così come preventivato dalla ditta AM Costruzioni, ho Pt_1 redatto il preventivo che è a mia firma” ed ha aggiunto: “mi sono recato sul posto qualche tempo dopo, ho visto un mezzo bruciato fuori, parcheggiato vicino casa HI, ho stonacato l'intonaco con un martellino per verificare il danno ai ferri della casa, sotto l'intonaco; poi ho effettuato le misurazioni sui punti dove si doveva intervenire ed ho quindi redatto il preventivo di cui sopra. Ricordo che la facciata di casa HI era nera, perché annerita dal fuoco”.
Le dichiarazioni del teste risultano convincenti e supportate da un approfondito accertamento dello stato dei luoghi, sicché l'importo di € 3.500,00 può essere, dunque, liquidato in favore dell'attore, rivalutato all'attualità in € 4.280,50.
All'attore spetta, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale, in considerazione delle modalità dell'azione delittuosa, consistita in due episodi criminosi verificatisi in notti consecutive e culminata nell'incendio del veicolo.
Appaiono, invero, provate le conseguenze di carattere psico-somatico che ne sono derivate, tali da turbare la serenità personale e familiare dell'attore, il quale, unitamente ai familiari, ha dovuto spegnere il veicolo incendiato, in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, sopraggiunti quando ormai era del tutto bruciato.
Risulta dagli atti di causa che l'attore ha nutrito timore per la propria vita, stante la presenza dell'impianto a gas sul veicolo in fiamme e la necessità di raffreddare l'impianto per evitare lo scoppio del veicolo e dell'intera casa;
infine, anche la vicenda processuale che ne è scaturita,
pagina 7 di 11 ovvero le denunce-querele sporte dall' e il conseguente procedimento penale, hanno Pt_1 certamente inciso sulla condizione psicologica dell'attore.
I testimoni escussi, e figli del danneggiato – sulla cui Parte_2 Testimone_2 attendibilità non v'è motivo di dubitazione – hanno confermato che dopo l'incendio il padre aveva manifestato problemi di ansia, attacchi di panico, insonnia e perdita di coscienza;
in particolare, ha dichiarato che “dopo i fatti mio padre … iniziava ad Parte_2 Parte_1 avere grossi problemi di ansia, attacchi di panico, insonnia notturna, perdita di coscienza;
ho dovuto sollevare da terra mio padre per circa tre volte, in occasioni diverse;
questo stato di ansia dura ancora oggi”, “per tali ragioni mio padre eseguì visite al Centro Neurolesi ed iniziò psicoterapia presso la dott.ssa ”; Persona_1
e che ha affermato di abitare in casa con il padre, ha confermato le Testimone_2 conseguenze del reato sulla salute del padre e che la madre lo accompagnava a fare la psicoterapia.
Risultano agli atti i controlli strumentali eseguiti presso l'ospedale Neurolesi e la sottoposizione a quattro sedute psicoterapiche nell'anno 2014, per complessivi € 163,20, rivalutati all'attualità in € 198,90.
Pertanto, a titolo di danno patrimoniale a HI va riconosciuta la somma di € 7.565,00, già rivalutato all'attualità.
In ordine al danno non patrimoniale, il CTU sulla base della scarna documentazione medica in atti, ha concluso che “Ciò che si appalesa, tuttavia, all'esame peritale, in assenza di documentazione certa e probatoria e cronologicamente valida (criteri medico-legali del nesso di causa) di patologia psichiatrica insorta nei primi 12 mesi successivi all'evento e della sua persistenza fino al momento della visita peritale, è pertanto quello di uno stato emozionale insorto a seguito dell'evento e trattato attraverso sedute di psicodiagnosi”, ritenendo che “ per effetto dello stato di malattia conseguito all'evento traumatico il signor
si sia trovato in stato di Invalidità Temporanea Relativa pari a giorni 30 (trenta) di cui 20 Parte_1 al 50% e 10 al 25% corrispondenti ai periodi, durante i quali non veniva a cessare la necessità di proseguire nei controlli psicologici.
Ciò che si configura è un peggioramento oggettivo delle condizioni di vita dell'HI in conseguenza di un fatto ingiusto. Resta rimesso pertanto all'equo apprezzamento del giudice il risarcimento di altri danni
pagina 8 di 11 extrapatrimoniali per le sofferenze psicologiche subiettive e/o per eventuali lesioni di beni costituzionalmente tutelati. Le spese allegate in atti risultano congrue. Non necessita di ulteriori spese”.
Conseguentemente, dovendo procedere ad una valutazione equitativa di tale danno, considerando l'inabilità temporanea (I.T.P. 20 gg al 50% e 10 gg al 25%) e il danno morale patiti dall'attore in conseguenza del reato e apprezzando adeguatamente la natura particolarmente odiosa ed efferata della condotta criminosa e l'incidenza sulla quotidianità dell'attore, si ritiene di riconoscere in suo favore la somma di € 2.437,50 all'attualità, alla luce del seguente calcolo, che tiene conto del punto base I.T.T. € 115,00 di cui alle Tabelle di
Milano 2024.
Ne consegue che andranno liquidati € 1.150,00 per 20 giorni di I.T.P. al 50% (pari a (€
115,00-50%) x 20 gg); € 287,50 per 10 gg di I.T.P. al 25% (pari a (€ 115,00-75%) x 10 gg), oltre € 1.000,00 a titolo di danno morale (calcolati equitativamente).
I convenuti vanno condannati in solido al risarcimento dei danni complessivamente subiti dall'HI, pari a € 10.002,50 all'attualità.
Sulle somme liquidate deve essere riconosciuto all'attore anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (31/01/2013), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, con esclusione degli interessi sugli interessi.
pagina 9 di 11 Pertanto, l'importo complessivo (per danno dinamico-relazionale e spese) da liquidare in favore dell'attore ammonta ad € 11.427,17, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del reato (€ 8.178,66), maggiorato della rivalutazione monetaria (€ 1.823,84) e degli interessi legali (€ 1.424,67) come sopra specificato.
Dopo la pubblicazione della presente sentenza sull'importo liquidato sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge;
conseguentemente i convenuti, in solido, vanno condannati alla rifusione nei confronti dell'AR – essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato – delle spese, liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n.
55/2014, aggiornati al DM n. 147 del 13/08/2022, in base al decisum (fino a € 26.000,00, valori minimi per la particolare semplicità delle questioni trattate, ad eccezione della fase istruttoria, liquidata ai valori medi per l'attività espletata), nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 3.380,00 oltre iva, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, oltre spese prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico solidale dei convenuti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 19/2019, vertente tra Pt_1
(attore) (convenuto) e (convenuto contumace),
[...] CP_1 Controparte_2 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. Dichiara la responsabilità in concorso di e di per il CP_1 Controparte_2
reato di cui all'art. 423 c.p. e, per l'effetto, condanna e , CP_1 Controparte_2 in solido, al pagamento, in favore di , della somma di € 11.427,17 Parte_1 all'attualità, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
3. Condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'AR, delle spese di lite, liquidate in € 3.380,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge, e spese pagina 10 di 11 generali nella misura del 15%, oltre spese prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge;
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale dei convenuti.
Così deciso in SS, 8 ottobre 2025
Il Giudice
RI LL
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Angelica Miano, addetta UPP alla prima sezione civile
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa RI LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PP RI per procura in atti
- ATTORE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
LL TT per procura in atti
- CONVENUTO -
E
( ) Controparte_2 C.F._3
- CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da comparse in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e , dinanzi a questo Tribunale, al fine di ottenerne la condanna al CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 11 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati in conseguenza dei reati dagli stessi commessi in data 30-31/01/2013.
L'attore premetteva di essere proprietario di un autoveicolo Fiat Panda 4x4, tg.
AH439WK, dotato di impianto a gas, che, mentre si trovava parcheggiato sotto la propria abitazione sita in via Belvedere n. 1, Roccafiorita (ME), nella notte del 30/01/2013 subiva la forzatura dello sportello, mentre la notte successiva veniva completamente incendiata, causando anche il danneggiamento della facciata dell'immobile; di avere sporto denuncia, in conseguenza della quale veniva aperto il procedimento penale n. 3792/2013 RG gip;
che il
GIP applicava ai convenuti la misura della custodia cautelare in carcere e il GUP li rinviava a giudizio per il reato di cui agli art.t. 110, 424/2 c.p. “perché danneggiavano l'autovettura Fiat Panda
4x4 targata AH439WK di proprietà di padre di amico di Parte_1 Parte_2 [...]
, ex fidanzata di parcheggiata sulla via pubblica mediante incendio. Fatto aggravato Parte_3 Controparte_2 dall'aver commesso il fatto su bene esposto a pubblica fede e in tempo di notte nonché dall'essersi verificato
l'incendio (In Roccafiorita nella notte tra il 30 e 31 gennaio 2013)”; che, infine, il procedimento veniva definito con sentenza ex art. 444 c.p.p., n. 164/2014, con la quale veniva applicata – per questi ed altri fatti analoghi contestati nella medesima indagine – la pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed € 1.600,00 di multa a e anni tre e mesi due di reclusione ed € CP_1
1.200,00 di multa a . Controparte_2
Deduceva di avere subito danni patrimoniali al veicolo incendiato (di cui € 5.000,00 per valore di mercato ed € 70,00 per costi di rottamazione) e alla facciata della propria abitazione
(pari a € 3.500,00) e danni non patrimoniali, per il danno biologico derivante da ansia, attacchi di panico e perdita di coscienza, con invalidità permanente del 3% e inabilità temporanea di giorni 100, e per il danno morale, quantificato in € 15.000,00.
Chiedeva, quindi, la condanna di e al risarcimento del dei CP_1 Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali, pari a complessivi 48.500,00 o nella diversa somma ritenuta equa, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17/04/2019, si costituiva in giudizio
[...]
contestando le domande e chiedendone il rigetto. CP_1
pagina 2 di 11 Il convenuto, preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, nel merito, escludeva di avere commesso alcun reato. Deduceva che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non potesse spiegare efficacia nel giudizio civile;
negava, comunque, la propria responsabilità per i fatti di causa, ritenuti non provati, e contestava la misura del risarcimento richiesto dall'attore sia per il danno patrimoniale sia per il danno non patrimoniale, a suo avviso sprovvisti di prova.
Instaurato il contraddittorio, veniva disposta CTU medico legale sulla persona di Pt_1
. La causa veniva poi istruita con l'audizione dei testi ammessi e all'udienza del
[...]
21/04/2022 veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 27.09.2023, e poi per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 06/06/2024, successivamente differita al 21/11/2024, per l'esigenza di definire prioritariamente le cause di iscrizione a ruolo ultra-quinquennale.
Infine, all'udienza di trattazione scritta del 28/05/2025 – in cui è subentrata la scrivente –, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , che pur regolarmente Controparte_2 evocato in giudizio, non si è costituito.
Va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto dal momento che, CP_1 trattandosi di eccezione in senso stretto, doveva essere proposta con la prima difesa depositata tempestivamente. Tuttavia, il convenuto si è costituito solo il 17/04/2019, a fronte dell'udienza di prima comparizione fissata per il 18/04/2018 (e in tale data celebrata), sicché
l'eccezione risulta tardiva.
La domanda proposta in giudizio dall'attore va qualificata ai sensi degli artt. 2043 e 2059
c.c. così come interpretati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nelle celebri pronunce del 2008
(si veda, tra l'altro, la sentenza n. 26972/2008).
La Corte di Cassazione nelle citate pronunce ha, infatti, affermato che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a pagina 3 di 11 disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043
c.c. (C. Cass., SS. UU., n. 26972/2008) per quelli di tipo patrimoniale.
Ha, altresì, precisato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge e, cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: 1) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (ed in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale); 2) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato, in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento;
3) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (C. Cass., n. 26972/2008 cit.).
Peraltro, proprio con riguardo alla risarcibilità dei diritti della persona, quali il diritto alla salute, alla libertà personale ed alla vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato (cfr. C. Cass., n. 22190/2009).
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto il risarcimento di danni sia patrimoniali che non patrimoniali, allegando la commissione, da parte dei convenuti, dei reati loro ascritti in sede penale. Occorre verificare, dunque, se i convenuti abbiano commesso i reati in esame per poi procedere alla quantificazione dei danni subiti da . Pt_1
In sede penale per i fatti oggetto di causa è stata emessa a carico dei convenuti una sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p.; com'è noto, una tale
pagina 4 di 11 pronuncia, pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile, contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (C.
Cass., n. 26263/2011).
Inoltre, come osservato dalla Suprema Corte, nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (C. Cass., Sez. II, n. 1593/2017).
I capi 13 e 15 dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Tribunale di
SS (§ 6, pp. 18-24) chiariscono il contesto in cui è avvenuta la commissione dei reati contestati e consentono di acclarare la responsabilità dei convenuti. Riportano, invero, lo scambio di messaggi avvenuto su Facebook il 25/01/2013 tra , figlio dell'attore, Parte_2
e , nel quale quest'ultimo minacciava il primo di bruciargli la casa, intimandogli Controparte_2 di stare attento, in quanto conosceva il suo indirizzo e la sua macchina.
Si evince che la contesa tra i giovani era nata in [...] frequentazione tra la ex fidanzata di e che aveva poi contattato sul social network. Parte_2 CP_2 Pt_1
L'ordinanza riporta, altresì, le trascrizioni delle intercettazioni ambientali eseguite a carico dei convenuti nelle notti del 25 e 26/01/2013, nelle quali sia he esprimevano il CP_1 CP_2 proposito criminoso di bruciare la macchina di HI (una Panda verde) e quelle delle notti successive, in cui e i vantano con gli amici di avere incendiato il veicolo la notte CP_2 CP_1 tra il 30 e il 31/01/2013, mentre affermavano che la notte precedente avevano già tentato di bruciarla, ma – dopo aver forzato la portiera – si erano accorti di non avere un accendino, dovendo, quindi, rimandare il proposito criminoso alla sera seguente, in cui lo avevano in effetti attuato.
A ciò vanno aggiunte le ulteriori conversazioni intercettate, in cui i convenuti, sapendo che il veicolo di ra stato visto allontanarsi dal luogo dell'incendio dalle telecamere CP_1 circostanti e temendo una denuncia da parte di , provavano a comprendere come Pt_1
pagina 5 di 11 difendersi e in particolare, si interrogava circa l'opportunità di informare il padre. In più, CP_2 in una delle conversazioni intercettate (cfr. pag. 23, nota n. 26) ffermava che “se CP_1 scoppiava la bombola del gas gli saltava pure la casa per aria”, confermando di essere a conoscenza che la Fiat Panda montasse un impianto a gas, e continuava dicendo: “quanto tempo ci hanno messo per spegnerla quella macchina, poteva saltare in aria, poi diventava omicidio”, permettendo di comprendere che anche durante lo spegnimento dell'incendio si trovassero ancora nei paraggi.
Ciò permette di ritenere perfezionato, in tutti gli elementi costitutivi, il reato di incendio ex art. 423 c.p. contestato ai convenuti
Le circostanze indicate, emerse dagli atti di indagine, utilizzabili in applicazione del principio sopra richiamato, hanno poi condotto alla sentenza ex artt. 444 ss. c.p.p. a carico dei convenuti (confermata anche in Cassazione), documento rilevante nel presente giudizio;
dunque, può ritenersi la responsabilità degli stessi per il reato menzionato.
Essendo emersa la responsabilità dei convenuti, questi ultimi vanno condannati al risarcimento dei danni in favore dell'attore, nella misura di seguito indicata.
HI ha, innanzitutto, prodotto le foto del veicolo incendiato, dichiarandone un valore di mercato di € 5.000,00, nonché una fattura di € 70,00 per costi di rottamazione.
L'attore non ha, tuttavia, fornito alcuna prova che il valore di mercato dedotto corrispondesse a quello del veicolo distrutto dall'incendio, non avendo depositato alcun dato relativo alla data di acquisto del veicolo, né il numero di km percorsi e lo stato del veicolo prima dell'incendio.
Né possono essere utilizzate, al fine di stimare il valore del veicolo, le dichiarazioni di
, figlio dell'attore, il quale si è limitato a dichiarare che “i danni all'autovettura Parte_2 ammontavano a circa 5.000,00 euro, era una macchina nuova, munita di impianto a gas”, in quanto non si tratta di soggetto specializzato e, peraltro, non ha fornito elementi utili a convalidare la stima del valore dell'auto allegata dal padre.
Cionondimeno, dalle fotografie in atti si evince che l'attore ha certamente subito il perimento del veicolo in conseguenza del reato commesso dai convenuti, sicché il relativo pagina 6 di 11 importo può essere liquidato equitativamente in € 3.000,00 all'attualità per valore del mezzo, oltre € 70,00 per costi di rottamazione, rivalutati all'attualità in € 85,60, con un importo complessivo di € 3.085,60 all'attualità.
Inoltre, l'attore ha denunciato danni alla facciata del proprio immobile (cfr. foto in atti) nella misura di € 3.500,00, da preventivo di AM Costruzioni, confermato nel corso del giudizio dal geometra che lo ha stilato. Testimone_1
Il preventivo è stato redatto a corpo, considerando i costi per il ponteggio e PIMUS, i materiali di consumo e i costi della manodopera da impiegare.
Il testimone ha confermato “che i lavori necessari per rimediare ai danni subiti alla facciata dell'immobile ammontavano ad € 3500,00 così come preventivato dalla ditta AM Costruzioni, ho Pt_1 redatto il preventivo che è a mia firma” ed ha aggiunto: “mi sono recato sul posto qualche tempo dopo, ho visto un mezzo bruciato fuori, parcheggiato vicino casa HI, ho stonacato l'intonaco con un martellino per verificare il danno ai ferri della casa, sotto l'intonaco; poi ho effettuato le misurazioni sui punti dove si doveva intervenire ed ho quindi redatto il preventivo di cui sopra. Ricordo che la facciata di casa HI era nera, perché annerita dal fuoco”.
Le dichiarazioni del teste risultano convincenti e supportate da un approfondito accertamento dello stato dei luoghi, sicché l'importo di € 3.500,00 può essere, dunque, liquidato in favore dell'attore, rivalutato all'attualità in € 4.280,50.
All'attore spetta, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale, in considerazione delle modalità dell'azione delittuosa, consistita in due episodi criminosi verificatisi in notti consecutive e culminata nell'incendio del veicolo.
Appaiono, invero, provate le conseguenze di carattere psico-somatico che ne sono derivate, tali da turbare la serenità personale e familiare dell'attore, il quale, unitamente ai familiari, ha dovuto spegnere il veicolo incendiato, in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, sopraggiunti quando ormai era del tutto bruciato.
Risulta dagli atti di causa che l'attore ha nutrito timore per la propria vita, stante la presenza dell'impianto a gas sul veicolo in fiamme e la necessità di raffreddare l'impianto per evitare lo scoppio del veicolo e dell'intera casa;
infine, anche la vicenda processuale che ne è scaturita,
pagina 7 di 11 ovvero le denunce-querele sporte dall' e il conseguente procedimento penale, hanno Pt_1 certamente inciso sulla condizione psicologica dell'attore.
I testimoni escussi, e figli del danneggiato – sulla cui Parte_2 Testimone_2 attendibilità non v'è motivo di dubitazione – hanno confermato che dopo l'incendio il padre aveva manifestato problemi di ansia, attacchi di panico, insonnia e perdita di coscienza;
in particolare, ha dichiarato che “dopo i fatti mio padre … iniziava ad Parte_2 Parte_1 avere grossi problemi di ansia, attacchi di panico, insonnia notturna, perdita di coscienza;
ho dovuto sollevare da terra mio padre per circa tre volte, in occasioni diverse;
questo stato di ansia dura ancora oggi”, “per tali ragioni mio padre eseguì visite al Centro Neurolesi ed iniziò psicoterapia presso la dott.ssa ”; Persona_1
e che ha affermato di abitare in casa con il padre, ha confermato le Testimone_2 conseguenze del reato sulla salute del padre e che la madre lo accompagnava a fare la psicoterapia.
Risultano agli atti i controlli strumentali eseguiti presso l'ospedale Neurolesi e la sottoposizione a quattro sedute psicoterapiche nell'anno 2014, per complessivi € 163,20, rivalutati all'attualità in € 198,90.
Pertanto, a titolo di danno patrimoniale a HI va riconosciuta la somma di € 7.565,00, già rivalutato all'attualità.
In ordine al danno non patrimoniale, il CTU sulla base della scarna documentazione medica in atti, ha concluso che “Ciò che si appalesa, tuttavia, all'esame peritale, in assenza di documentazione certa e probatoria e cronologicamente valida (criteri medico-legali del nesso di causa) di patologia psichiatrica insorta nei primi 12 mesi successivi all'evento e della sua persistenza fino al momento della visita peritale, è pertanto quello di uno stato emozionale insorto a seguito dell'evento e trattato attraverso sedute di psicodiagnosi”, ritenendo che “ per effetto dello stato di malattia conseguito all'evento traumatico il signor
si sia trovato in stato di Invalidità Temporanea Relativa pari a giorni 30 (trenta) di cui 20 Parte_1 al 50% e 10 al 25% corrispondenti ai periodi, durante i quali non veniva a cessare la necessità di proseguire nei controlli psicologici.
Ciò che si configura è un peggioramento oggettivo delle condizioni di vita dell'HI in conseguenza di un fatto ingiusto. Resta rimesso pertanto all'equo apprezzamento del giudice il risarcimento di altri danni
pagina 8 di 11 extrapatrimoniali per le sofferenze psicologiche subiettive e/o per eventuali lesioni di beni costituzionalmente tutelati. Le spese allegate in atti risultano congrue. Non necessita di ulteriori spese”.
Conseguentemente, dovendo procedere ad una valutazione equitativa di tale danno, considerando l'inabilità temporanea (I.T.P. 20 gg al 50% e 10 gg al 25%) e il danno morale patiti dall'attore in conseguenza del reato e apprezzando adeguatamente la natura particolarmente odiosa ed efferata della condotta criminosa e l'incidenza sulla quotidianità dell'attore, si ritiene di riconoscere in suo favore la somma di € 2.437,50 all'attualità, alla luce del seguente calcolo, che tiene conto del punto base I.T.T. € 115,00 di cui alle Tabelle di
Milano 2024.
Ne consegue che andranno liquidati € 1.150,00 per 20 giorni di I.T.P. al 50% (pari a (€
115,00-50%) x 20 gg); € 287,50 per 10 gg di I.T.P. al 25% (pari a (€ 115,00-75%) x 10 gg), oltre € 1.000,00 a titolo di danno morale (calcolati equitativamente).
I convenuti vanno condannati in solido al risarcimento dei danni complessivamente subiti dall'HI, pari a € 10.002,50 all'attualità.
Sulle somme liquidate deve essere riconosciuto all'attore anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (31/01/2013), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, con esclusione degli interessi sugli interessi.
pagina 9 di 11 Pertanto, l'importo complessivo (per danno dinamico-relazionale e spese) da liquidare in favore dell'attore ammonta ad € 11.427,17, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del reato (€ 8.178,66), maggiorato della rivalutazione monetaria (€ 1.823,84) e degli interessi legali (€ 1.424,67) come sopra specificato.
Dopo la pubblicazione della presente sentenza sull'importo liquidato sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge;
conseguentemente i convenuti, in solido, vanno condannati alla rifusione nei confronti dell'AR – essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato – delle spese, liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n.
55/2014, aggiornati al DM n. 147 del 13/08/2022, in base al decisum (fino a € 26.000,00, valori minimi per la particolare semplicità delle questioni trattate, ad eccezione della fase istruttoria, liquidata ai valori medi per l'attività espletata), nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 3.380,00 oltre iva, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, oltre spese prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico solidale dei convenuti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 19/2019, vertente tra Pt_1
(attore) (convenuto) e (convenuto contumace),
[...] CP_1 Controparte_2 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. Dichiara la responsabilità in concorso di e di per il CP_1 Controparte_2
reato di cui all'art. 423 c.p. e, per l'effetto, condanna e , CP_1 Controparte_2 in solido, al pagamento, in favore di , della somma di € 11.427,17 Parte_1 all'attualità, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
3. Condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'AR, delle spese di lite, liquidate in € 3.380,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge, e spese pagina 10 di 11 generali nella misura del 15%, oltre spese prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge;
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale dei convenuti.
Così deciso in SS, 8 ottobre 2025
Il Giudice
RI LL
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Angelica Miano, addetta UPP alla prima sezione civile
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