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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 676/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8195/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33698 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33697 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33697 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33697 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33697 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 18.10.2024,
Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_2, proponeva ricorso contro il Comune di Catania per l'annullamento degli avvisi di accertamento n. 33698 e n. 33697, notificati in data 19.06.2024 per Tari riferita rispettivamente il primo al periodo d'imposta anno 2018 per € 1.046,00, ed il secondo al periodo di imposta anni 2019, 2020, 2021 e 2022, per la somma di € 3.485,00.
Eccepiva la inesistenza della notifica effettuata da una società di Poste private;
prescrizione; la decadenza;
la insussistenza del presupposto impositivo, non essendovi un centro di raccolta rifiuti entro un raggio di mt
500 dall'immobile in oggetto;
il difetto di motivazione;
il difetto di sottoscrizione;
l'erroneità del calcolo delle sanzioni, non essendo stato applicato il principio del cumulo.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. PA NI.
La causa veniva decisa all'udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere pertanto accolto entro tali limiti.
Con uno specifico motivo di impugnazione viene eccepita la decadenza, in particolare in relazione all'anno
2018.
Tale motivo di impugnazione è infondato.
Il comma 161 della legge 296/2006 testualmente recita: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
L'art. 67 del D.L. 18/2020 nel disciplinare la sospensione dell'attività accertativa ha concesso un prolungamento dei termini decadenziali di 85 giorni (coincidente con il periodo di sospensione).
Il contribuente deve dichiarare entro il 30 giugno dell'anno successivo per cui, il termine per accertare decorre dell'anno successivo a quello di imposta.
Per l'anno 2018, in mancanza di una dichiarazione presentata, dunque il termine ultimo per accertare le omesse dichiarazioni sarebbe stato il 31.12.2024 ma, in base alla proroga prevista dalla legislazione covid, era quello del 26/03/2025. Pertanto nessuna decadenza si è verificata per l'annualità 2018, essendo stato l'atto notificato in data 19.06.2024.
Anche il motivo concernente la mancanza di centri di raccolta entro il raggio di mt 500 deve ritenersi infondato, dovendosi rilevare, da una parte, che nessuna prova la ricorrente ha fornito con riferimento a tale circostanza;
sotto un diverso profilo, che è stato già da molti anni attuato nel Comune di Catania il sistema della raccolta dei rifiuti “porta a porta”, il che rende superflua ed oggettivamente priva di rilievo tale doglianza.
L'atto è stato contestato per la mancanza di sottoscrizione, autografa o digitale, da parte del funzionario responsabile del Comune di Catania e per la mancanza in capo al Funzionario responsabile del potere di firma in assenza del c.d. provvedimento di livello dirigenziale di cui all'art. 3, comma 87, della legge n.
549/1995.
Tale motivo di opposizione è infondato.
L'Ente ha operato in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 87 della L. 28.12.1995 n. 549 che ha espressamente derogato all'obbligo della sottoscrizione autografa degli atti di accertamento e liquidazione dei tributi, quando tali atti siano prodotti da sistemi informativi autorizzati;
mentre sia il nominativo del
Funzionario Responsabile che gli estremi dell'autorizzazione a sottoscrivere gli avvisi sono indicati negli avvisi di accertamento impugnati.
La vigente normativa rende legittima la sostituzione della firma autografa, prevista dalle norme che disciplinano i tributi locali sugli atti di liquidazione o di accertamento, con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora, come nel caso di specie, gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi autorizzati e derivino da attività aventi carattere seriale in ordine alle quali sussistano ragioni di economia di scala ed esigenze di efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse: vedi la sentenza n.
15448/2003 della Corte di Cassazione che esclude la nullità della sottoscrizione stampata su atto meccanografico.
Per quanto riguarda la delega del firmatario, la stessa è indicata: trattasi del provvedimento specificamente indicato negli atti impugnati e regolarmente pubblicato all'albo pretorio. In base a quanto disposto dalla
Cassazione sono esclusi dall'obbligo di allegazione tutti quegli atti che sono “giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento della formalità di legge relative alla nuova pubblicazione”
(Cassazione n. 13105/2012, n. 22254/2016 n.26454/2017).
Egualmente infondato è il motivo concernente la inesistenza della notifica degli atti impugnati per essere stati consegnati da operatore postale privato sprovvisto di licenza individuale di cui all'art. 5 del D.lgs. n.
261/1999 come modificato dalla L. n. 124/2017.
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8416/2019 ha infatti affermato che le notifiche effettuate a mezzo raccomandata dalle agenzie private sono legittime a partire dal 30 aprile 2011, avendo il D.lgs. 58/2011 riservato a Poste Italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
Tale decisione della Suprema Corte si fonda sul fatto che l'esclusiva in capo a Poste Italiane spa sancita dal D.lgs. 261/1999, è venuta meno con l'art. 1, comma 57, della legge 124/2017, che ha abrogato (a decorrere dal 10 settembre 2017) l'art. 4 del Dlgs 261/1999.
La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 8416/2019 ha affermato che, a decorrere dal 2011, la riserva in favore di Poste Italiane spa è stata limitata alla sola notifica degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada, con esclusione, quindi, degli atti amministrativi tra i quali vi rientrano gli atti impositivi tributari, sicchè sin dal 2011 sarebbe stato possibile utilizzare le poste private per la notifica di predetti atti.
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 15360/2020 ha ulteriormente ribadito il principio secondo cui “l'avviso di accertamento rientra nella categoria degli atti amministrativi e non giudiziari: pertanto è legittima la sua notifica anche tramite posta privata. In ogni caso l'eventuale vizio potrebbe al limite rientrare nei casi di nullità ma non di inesistenza che ricomprende ipotesi assolutamente residuali”.
Egualmente infondato è il motivo concernente la nullità dell'atto per difetto di motivazione.
L'atto deve ritenersi sufficientemente motivato se contiene espressamente le ragioni della pretesa tributaria in modo da consentire al contribuente la puntuale contestazione dell'an e del quantum. Tale assunto è confermato dalla sentenza n. 3852 del 24.02.2005 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione nella quale
è stato ribadito che l'avviso di accertamento si intende motivato se ha permesso al contribuente una puntuale e circostanziata difesa sin dal giudizio di prime cure.
Nel caso in oggetto nell'accertamento sono indicati il contribuente, l'immobile con i suoi estremi catastali,, il periodo d'imposta e gli imponibili accertati, nonché, la tariffa applicata e la relativa delibera, le addizionali, le spese accessorie, le sanzioni e l'indicazione dell'organo presso cui può essere proposto il ricorso ed il relativo termine.
Deve infine ritenersi fondato l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale si sostiene l'applicabilità, nel caso in oggetto, del cumulo giuridico, ai fini della irrogazione delle sanzioni.
L'art. 12, comma 5, Dlgs. 18/12/1997 n. 472 così prevede: “Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate”.
Nell'atto di accertamento in oggetto, l'Ufficio non ha fatto corretta applicazione della summenzionata norma, stante che non ha applicato il principio del cumulo giuridico.
Conseguentemente, in applicazione di tale principio, le sanzioni vanno determinate, tenuto conto dell'oggetto e della gravità delle infrazioni contestate, in una misura pari alla sanzione base, aumentata della metà.
Nulla sulle spese, tenuto conto della non costituzione in giudizio del Comune di Catania.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che le sanzioni sono dovute, per gli anni contestati nei due avvisi di accertamento impugnati, in applicazione del principio del cumulo giuridico, nella misura pari alla sanzione base, aumentata della metà; rigetta per il resto il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
22.01.2026.
Il Giudice Monocratico Dr.
PA NI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8195/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33698 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33697 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33697 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33697 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33697 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 18.10.2024,
Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_2, proponeva ricorso contro il Comune di Catania per l'annullamento degli avvisi di accertamento n. 33698 e n. 33697, notificati in data 19.06.2024 per Tari riferita rispettivamente il primo al periodo d'imposta anno 2018 per € 1.046,00, ed il secondo al periodo di imposta anni 2019, 2020, 2021 e 2022, per la somma di € 3.485,00.
Eccepiva la inesistenza della notifica effettuata da una società di Poste private;
prescrizione; la decadenza;
la insussistenza del presupposto impositivo, non essendovi un centro di raccolta rifiuti entro un raggio di mt
500 dall'immobile in oggetto;
il difetto di motivazione;
il difetto di sottoscrizione;
l'erroneità del calcolo delle sanzioni, non essendo stato applicato il principio del cumulo.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. PA NI.
La causa veniva decisa all'udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere pertanto accolto entro tali limiti.
Con uno specifico motivo di impugnazione viene eccepita la decadenza, in particolare in relazione all'anno
2018.
Tale motivo di impugnazione è infondato.
Il comma 161 della legge 296/2006 testualmente recita: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
L'art. 67 del D.L. 18/2020 nel disciplinare la sospensione dell'attività accertativa ha concesso un prolungamento dei termini decadenziali di 85 giorni (coincidente con il periodo di sospensione).
Il contribuente deve dichiarare entro il 30 giugno dell'anno successivo per cui, il termine per accertare decorre dell'anno successivo a quello di imposta.
Per l'anno 2018, in mancanza di una dichiarazione presentata, dunque il termine ultimo per accertare le omesse dichiarazioni sarebbe stato il 31.12.2024 ma, in base alla proroga prevista dalla legislazione covid, era quello del 26/03/2025. Pertanto nessuna decadenza si è verificata per l'annualità 2018, essendo stato l'atto notificato in data 19.06.2024.
Anche il motivo concernente la mancanza di centri di raccolta entro il raggio di mt 500 deve ritenersi infondato, dovendosi rilevare, da una parte, che nessuna prova la ricorrente ha fornito con riferimento a tale circostanza;
sotto un diverso profilo, che è stato già da molti anni attuato nel Comune di Catania il sistema della raccolta dei rifiuti “porta a porta”, il che rende superflua ed oggettivamente priva di rilievo tale doglianza.
L'atto è stato contestato per la mancanza di sottoscrizione, autografa o digitale, da parte del funzionario responsabile del Comune di Catania e per la mancanza in capo al Funzionario responsabile del potere di firma in assenza del c.d. provvedimento di livello dirigenziale di cui all'art. 3, comma 87, della legge n.
549/1995.
Tale motivo di opposizione è infondato.
L'Ente ha operato in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 87 della L. 28.12.1995 n. 549 che ha espressamente derogato all'obbligo della sottoscrizione autografa degli atti di accertamento e liquidazione dei tributi, quando tali atti siano prodotti da sistemi informativi autorizzati;
mentre sia il nominativo del
Funzionario Responsabile che gli estremi dell'autorizzazione a sottoscrivere gli avvisi sono indicati negli avvisi di accertamento impugnati.
La vigente normativa rende legittima la sostituzione della firma autografa, prevista dalle norme che disciplinano i tributi locali sugli atti di liquidazione o di accertamento, con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora, come nel caso di specie, gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi autorizzati e derivino da attività aventi carattere seriale in ordine alle quali sussistano ragioni di economia di scala ed esigenze di efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse: vedi la sentenza n.
15448/2003 della Corte di Cassazione che esclude la nullità della sottoscrizione stampata su atto meccanografico.
Per quanto riguarda la delega del firmatario, la stessa è indicata: trattasi del provvedimento specificamente indicato negli atti impugnati e regolarmente pubblicato all'albo pretorio. In base a quanto disposto dalla
Cassazione sono esclusi dall'obbligo di allegazione tutti quegli atti che sono “giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento della formalità di legge relative alla nuova pubblicazione”
(Cassazione n. 13105/2012, n. 22254/2016 n.26454/2017).
Egualmente infondato è il motivo concernente la inesistenza della notifica degli atti impugnati per essere stati consegnati da operatore postale privato sprovvisto di licenza individuale di cui all'art. 5 del D.lgs. n.
261/1999 come modificato dalla L. n. 124/2017.
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8416/2019 ha infatti affermato che le notifiche effettuate a mezzo raccomandata dalle agenzie private sono legittime a partire dal 30 aprile 2011, avendo il D.lgs. 58/2011 riservato a Poste Italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
Tale decisione della Suprema Corte si fonda sul fatto che l'esclusiva in capo a Poste Italiane spa sancita dal D.lgs. 261/1999, è venuta meno con l'art. 1, comma 57, della legge 124/2017, che ha abrogato (a decorrere dal 10 settembre 2017) l'art. 4 del Dlgs 261/1999.
La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 8416/2019 ha affermato che, a decorrere dal 2011, la riserva in favore di Poste Italiane spa è stata limitata alla sola notifica degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada, con esclusione, quindi, degli atti amministrativi tra i quali vi rientrano gli atti impositivi tributari, sicchè sin dal 2011 sarebbe stato possibile utilizzare le poste private per la notifica di predetti atti.
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 15360/2020 ha ulteriormente ribadito il principio secondo cui “l'avviso di accertamento rientra nella categoria degli atti amministrativi e non giudiziari: pertanto è legittima la sua notifica anche tramite posta privata. In ogni caso l'eventuale vizio potrebbe al limite rientrare nei casi di nullità ma non di inesistenza che ricomprende ipotesi assolutamente residuali”.
Egualmente infondato è il motivo concernente la nullità dell'atto per difetto di motivazione.
L'atto deve ritenersi sufficientemente motivato se contiene espressamente le ragioni della pretesa tributaria in modo da consentire al contribuente la puntuale contestazione dell'an e del quantum. Tale assunto è confermato dalla sentenza n. 3852 del 24.02.2005 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione nella quale
è stato ribadito che l'avviso di accertamento si intende motivato se ha permesso al contribuente una puntuale e circostanziata difesa sin dal giudizio di prime cure.
Nel caso in oggetto nell'accertamento sono indicati il contribuente, l'immobile con i suoi estremi catastali,, il periodo d'imposta e gli imponibili accertati, nonché, la tariffa applicata e la relativa delibera, le addizionali, le spese accessorie, le sanzioni e l'indicazione dell'organo presso cui può essere proposto il ricorso ed il relativo termine.
Deve infine ritenersi fondato l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale si sostiene l'applicabilità, nel caso in oggetto, del cumulo giuridico, ai fini della irrogazione delle sanzioni.
L'art. 12, comma 5, Dlgs. 18/12/1997 n. 472 così prevede: “Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate”.
Nell'atto di accertamento in oggetto, l'Ufficio non ha fatto corretta applicazione della summenzionata norma, stante che non ha applicato il principio del cumulo giuridico.
Conseguentemente, in applicazione di tale principio, le sanzioni vanno determinate, tenuto conto dell'oggetto e della gravità delle infrazioni contestate, in una misura pari alla sanzione base, aumentata della metà.
Nulla sulle spese, tenuto conto della non costituzione in giudizio del Comune di Catania.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che le sanzioni sono dovute, per gli anni contestati nei due avvisi di accertamento impugnati, in applicazione del principio del cumulo giuridico, nella misura pari alla sanzione base, aumentata della metà; rigetta per il resto il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
22.01.2026.
Il Giudice Monocratico Dr.
PA NI