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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa LL MO Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3862/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Irene Inglese, rappresentante e difensore
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Claudia Amato, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte depositate il 18/11/2025 ed il
19/11/2025 per l'udienza del 20/11/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/8/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile il 30/3/1996 a Palermo e che da tale unione erano nati le figlie e , Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto che, dalla
1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa del 7-20/10/2005 del Tribunale di Palermo, non si erano più riconciliati, ed hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di essi concordate.
All'udienza del 20/11/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio civile il 30/3/1996 a Palermo;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 7-
20/10/2005.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, di seguito integralmente trasposte:
“1. Stante le precarie condizioni economiche in cui entrambi i coniugi versano, gli stessi rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio. I figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
2. I coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
3. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 30/3/1996 a Palermo da
2 nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
il 9/10/1970, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1996 al n.
7, parte I, alle condizioni riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
LL MO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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