CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
LL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1008/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar ,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000201842000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000201842000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000201842000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000201842000 TARI 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000201842000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000201842000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000201842000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000201842000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.6.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13920259000201842000, notificata da ADR il 31.3.2025 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 13920150003893124000, n. 13920160002596258000, n. 13920210002831501000, aventi ad oggetto TARI, TASI e tassa automobilistica, nonché all'avviso di accertamento n. TDPTTDPM000157 avente ad oggetto IRPEF anno 2013, chiedendone la declaratoria di nullità e di non debenza delle somme pretese.
Lamentava, in particolare: 1) l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle n.
13920150003893124000, n. 13920160002596258000; 2) la omessa notifica della cartella n.
13920210002831501000 e l'intervenuta prescrizione del credito;
3) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n. TDPTTDPM000157 e l'intervenuta prescrizione del tributo e, in ogni caso, degli interessi e delle sanzioni.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 18.12.2025 a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 7.1.2026 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Deve, preliminarmente, essere dichiarata - come correttamente eccepito dal procuratore di parte ricorrente all'odierna udienza - la tardività della costituzione in giudizio di ADR, avvenuto con il deposito della memoria in data 7.1.2026, atteso che il ricorso all'agente della riscossione è stato notificato il 30.5.2025 (cfr. ricevuta
PEC in fasc. ricorrente) e ADR si è costituita oltre i termini di cui all'art. 23 D. Lgs. n. 546/1992; nella specie non risulta peraltro rispettato da parte dell'agente della riscossione neppure il termine di cui all'art. 32 D.
Lgs. n. 546/1992 (udienza del 15.1.2026) sicchè la parte resistente è decaduta dalla facoltà della produzione documentale con la conseguenza che la documentazione depositata dalla parte resistente non è in questa sede valorizzabile siccome inammissibile in ragione dell'intervenuta decadenza.
Non è dunque provata né la notifica delle cartelle di pagamento qui di interesse né quella dei successivi atti della riscossione depositati da ADR sicchè, avuto riguardo alla annualità dei tributi portati da dette cartelle
(TARI 2014, TASI 2020 e tassa auto 2016) alla data di notifica dell'intimazione opposta (31.3.2025) i relativi crediti erano ormai estinti per prescrizione per il decorso del termine quinquennale e triennale.
Ciò detto, costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate ha dedotto di aver notificato l'avviso di accertamento n. TDPTTDPM000157 ma, come correttamente si duole il ricorrente (cfr. verbale di udienza del 15.1.2026), la notifica di tale atto non può essere considerata validamente eseguita.
Ed invero, dalla produzione documentale offerta da AD (cfr. pag. 24 avviso di accertamento) si ricava che l'avviso di accertamento è stato notificato con la procedura degli irreperibili ex art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 600/73 mediante deposito dell'atto presso la casa comunale.
Ora, giova ricordare, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che la Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass.
n. 11829/2020) ha, in proposito, affermato che “[..] secondo l'interpretazione costante di questa Corte di legittimità (Cass. n. 6911/2017; n. 24260/2014; n. 16696/2013; n. 14030/2011; n. 3426/2010; n. 15856/2009;
n.7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140 c.p.c., e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità c.d. "relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973. In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018). E' stato ritenuto che le modalità di notificazione dell'atto di accertamento previste dall'art. 60 comma 1, lett. e), D.P. R. n. 600 del 1990, sono invece applicabili nella diversa ipotesi di "irreperibilità assoluta" del destinatario e per il relativo perfezionamento occorrono il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune, il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. In caso di irreperibilità assoluta del destinatario è impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale sicché, in tal caso, tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilità relativa, non è richiesto e la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale. Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché sconosciuto all'indirizzo indicato. A tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che questi non abbia mutato indirizzo nell'ambito dello stesso Comune
[..]. Da tali considerazioni discende che è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 c. p. c. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto (cfr. Cass. n. 24260/2014 ). In altri termini, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto [..]”.
Precisa la Corte di legittimità che con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche nessuna norma prescrive quali attività devono, esattamente, essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali e quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr. Cass. n. 23183/2023).
Ebbene, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate non si evince alcunché in ordine alle ricerche compiute dal messo notificatore in merito alla sussistenza dei presupposti per operare la scelta della notifica ex art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, nulla risultando dalla attestazione del messo (cfr. pag. 24 avviso accertamento, laddove questi si è limitato a riportare “[..] essendo risultate vane le ricerche di cui al 2° comma dell'art. 148 c.p.c. c/o la residenza per individuare l'abitazione, ufficio, azienda [..]”) e non essendo stata depositata utile documentazione al riguardo.
La notificazione dell'avviso di accertamento effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n.
600 del 1973 è dunque, nella specie, illegittima.
A ciò consegue che, in difetto di prova di valida notifica dell'avviso di accertamento, il credito da questo portato (relativo a IRPEF anno 2013), alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era prescritto.
A tanto consegue la declaratoria di non debenza delle somme pretese con l'intimazione di pagamento opposta.
Le spese di lite sono poste a carico dell'agente della riscossione in ragione del principio di causalità (cfr., tra le altre, Cass. n. 7716/2022) mentre possono essere compensate quelle relative ai rapporti con l'Ente creditore stante la sua estraneità al motivo della decisione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con l'intimazione di pagamento opposta;
condanna ADR al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.065,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 30,00 a titolo di contributo unificato;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con Agenzia delle Entrate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
LL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1008/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar ,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000201842000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000201842000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000201842000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000201842000 TARI 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000201842000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000201842000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000201842000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000201842000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.6.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13920259000201842000, notificata da ADR il 31.3.2025 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 13920150003893124000, n. 13920160002596258000, n. 13920210002831501000, aventi ad oggetto TARI, TASI e tassa automobilistica, nonché all'avviso di accertamento n. TDPTTDPM000157 avente ad oggetto IRPEF anno 2013, chiedendone la declaratoria di nullità e di non debenza delle somme pretese.
Lamentava, in particolare: 1) l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle n.
13920150003893124000, n. 13920160002596258000; 2) la omessa notifica della cartella n.
13920210002831501000 e l'intervenuta prescrizione del credito;
3) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n. TDPTTDPM000157 e l'intervenuta prescrizione del tributo e, in ogni caso, degli interessi e delle sanzioni.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 18.12.2025 a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 7.1.2026 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Deve, preliminarmente, essere dichiarata - come correttamente eccepito dal procuratore di parte ricorrente all'odierna udienza - la tardività della costituzione in giudizio di ADR, avvenuto con il deposito della memoria in data 7.1.2026, atteso che il ricorso all'agente della riscossione è stato notificato il 30.5.2025 (cfr. ricevuta
PEC in fasc. ricorrente) e ADR si è costituita oltre i termini di cui all'art. 23 D. Lgs. n. 546/1992; nella specie non risulta peraltro rispettato da parte dell'agente della riscossione neppure il termine di cui all'art. 32 D.
Lgs. n. 546/1992 (udienza del 15.1.2026) sicchè la parte resistente è decaduta dalla facoltà della produzione documentale con la conseguenza che la documentazione depositata dalla parte resistente non è in questa sede valorizzabile siccome inammissibile in ragione dell'intervenuta decadenza.
Non è dunque provata né la notifica delle cartelle di pagamento qui di interesse né quella dei successivi atti della riscossione depositati da ADR sicchè, avuto riguardo alla annualità dei tributi portati da dette cartelle
(TARI 2014, TASI 2020 e tassa auto 2016) alla data di notifica dell'intimazione opposta (31.3.2025) i relativi crediti erano ormai estinti per prescrizione per il decorso del termine quinquennale e triennale.
Ciò detto, costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate ha dedotto di aver notificato l'avviso di accertamento n. TDPTTDPM000157 ma, come correttamente si duole il ricorrente (cfr. verbale di udienza del 15.1.2026), la notifica di tale atto non può essere considerata validamente eseguita.
Ed invero, dalla produzione documentale offerta da AD (cfr. pag. 24 avviso di accertamento) si ricava che l'avviso di accertamento è stato notificato con la procedura degli irreperibili ex art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 600/73 mediante deposito dell'atto presso la casa comunale.
Ora, giova ricordare, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che la Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass.
n. 11829/2020) ha, in proposito, affermato che “[..] secondo l'interpretazione costante di questa Corte di legittimità (Cass. n. 6911/2017; n. 24260/2014; n. 16696/2013; n. 14030/2011; n. 3426/2010; n. 15856/2009;
n.7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140 c.p.c., e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità c.d. "relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973. In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018). E' stato ritenuto che le modalità di notificazione dell'atto di accertamento previste dall'art. 60 comma 1, lett. e), D.P. R. n. 600 del 1990, sono invece applicabili nella diversa ipotesi di "irreperibilità assoluta" del destinatario e per il relativo perfezionamento occorrono il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune, il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. In caso di irreperibilità assoluta del destinatario è impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale sicché, in tal caso, tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilità relativa, non è richiesto e la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale. Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché sconosciuto all'indirizzo indicato. A tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che questi non abbia mutato indirizzo nell'ambito dello stesso Comune
[..]. Da tali considerazioni discende che è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 c. p. c. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto (cfr. Cass. n. 24260/2014 ). In altri termini, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto [..]”.
Precisa la Corte di legittimità che con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche nessuna norma prescrive quali attività devono, esattamente, essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali e quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr. Cass. n. 23183/2023).
Ebbene, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate non si evince alcunché in ordine alle ricerche compiute dal messo notificatore in merito alla sussistenza dei presupposti per operare la scelta della notifica ex art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, nulla risultando dalla attestazione del messo (cfr. pag. 24 avviso accertamento, laddove questi si è limitato a riportare “[..] essendo risultate vane le ricerche di cui al 2° comma dell'art. 148 c.p.c. c/o la residenza per individuare l'abitazione, ufficio, azienda [..]”) e non essendo stata depositata utile documentazione al riguardo.
La notificazione dell'avviso di accertamento effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n.
600 del 1973 è dunque, nella specie, illegittima.
A ciò consegue che, in difetto di prova di valida notifica dell'avviso di accertamento, il credito da questo portato (relativo a IRPEF anno 2013), alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era prescritto.
A tanto consegue la declaratoria di non debenza delle somme pretese con l'intimazione di pagamento opposta.
Le spese di lite sono poste a carico dell'agente della riscossione in ragione del principio di causalità (cfr., tra le altre, Cass. n. 7716/2022) mentre possono essere compensate quelle relative ai rapporti con l'Ente creditore stante la sua estraneità al motivo della decisione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con l'intimazione di pagamento opposta;
condanna ADR al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.065,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 30,00 a titolo di contributo unificato;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con Agenzia delle Entrate.