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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 640/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
TA NT, AT
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 639/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7532/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 06/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3055.21 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 335/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessun comparso
Resistente/Appellato: nessun comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha rigettato il ricorso del signor Ricorrente_1 (accollando allo stesso le spese del giudizio per euro 300) avverso l' avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento e irrogazione di sanzioni per l'anno 2019 n° 3055 del 29.08.2021, riguardante la TARI dovuta al Comune di Velletri per €. 276,00 comprensiva di interessi e spese varie, ritirato presso l'ufficio postale in data 23.10.2021.
Impugna la sentenza il contribuente, anzitutto riproponendo i motivi di gravame già interposti in primo grado e riguardanti: 01) Nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento e irrogazione di sanzioni ed altro anno 2019 per mancata sottoscrizione autografa e per inesistenza della delega di firma e di funzioni alla sottoscrizione autografa dell'atto; 02. Vizio di motivazione dell'avviso di accertamento Ta.Ri. per omesso o insufficiente versamento e irrogazione di sanzione;
03 l'erronea indicazione del nominativo, dei fatti esposti, delle motivazioni e degli elementi di calcolo dell'imposta e degli interessi;
04. illegittimità nell'applicazione della tariffa piena trattandosi di seconda casa;
05.Vizio per mancato contraddittorio endoprocedimentale;
06. Vizio di notifica e di motivazione degli atti presupposti su cui si fonda l'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento e irrogazione di sanzione su atti affetti da nullità e/o inesistenza giuridica in quanto illegittima la tariffa rifiuti;
07.Vizio per abuso di diritto e falso ideologico da parte della Resistente_1 Spa, contestualmente chiedendo il deposito in originale o copia conforme all'originale di una pluralità di atti dettagliati alla pag. 34 dell'atto di appello. Oltre a tali motivi vengono proposte le seguenti, ulteriori lagnanze: A) Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza.; B) Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, sui vizi propri dell'avviso di accertamento.
Ciò in quanto l'immobile non era utilizzabile perché l'appellante stava effettuando dei lavori di ristrutturazione dello stesso ed in quel periodo era stato posto sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Velletri, essendosi svolto un procedimento penale a carico del l'appellante il quale per sette anni anche se residente non avrebbe utilizzato l'abitazione nemmeno saltuariamente per le ferie estive. Ramite il deposito di bollette della luce pagate dall'interessato ma, a suo dire, di scarsa entità economica vi sarebbe prova dell'inidoneità dell'immobile a generare rifiuti.
Tali motivi sono stati ulteriormente corroborati da due memorie.
Si è costituita la Resistente_1 spa che ha ampiamente articolato le proprie controdeduzioni, chiedendo conclusivamente: a) In via principale, rigettare, in quanto nulli, inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'Avv. Ricorrente_1, e, per l'effetto, confermare in tutti i suoi punti e capi la sentenza recante n. 7532/30/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma –
Sez. 30° in data 02/02/2023, depositata in segreteria in data 06/06/2023, all'esito del procedimento iscritto al R.G. n. 4636/2022, per tutte le motivazioni indicate nel presente atto;
b) Società_1 parte ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti dalla Resistente_1 S.p.A., ex art. 96 c.p.c. poiché se il ricorrente avesse usato l'ordinaria diligenza la presente lite sarebbe stata evitata;
9 c) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso, si chiede la compensazione delle spese di lite. Infine, in via di estremo subordine, disporre consulenza tecnica ovvero richiedere dati, informazioni e chiarimenti agli organi tecnici dell'Amministrazione Comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con riferimento al riproposto motivo attinente alla asserita nullità dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione autografa e per inesistenza della delega di firma e di funzioni alla sottoscrizione autografa dell'atto, nell'avviso di accertamento n. 3055 del 29/08/2021, veniva espressamente indicato che < ai sensi dell'art. 1, comma 87 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e di quanto previsto dall'art. 6 del
Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del C.C. n. 173 in data 22.12.1998, questo atto è stato prodotto da sistemi informatici automatizzati e la firma autografa è stata sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, giusto provvedimento dell'Assemblea dei soci della Resistente_1 S.p.A. n. 25 del 05.12.2016 e del CDA della Resistente_1 S.p.A. n. 69 del 05.12.2016 e successive integrazioni”.
Orbene, l'art. 1, comma 87, I. n. 549 del 1995, stabilisce che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.», e la Cassazione ha chiarito che si tratta di norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia (Cass. n. 9079/2015, Cass. n. 6736/2015, Cass. n.
20362/2017), e che il nominativo del funzionario responsabile va individuato, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, con apposito provvedimento di livello dirigenziale (Cass.
n. 20628/2017, n. 15447/2010).
La ricerca (postulata dall'appellante) di un dirigente che abbia autorizzato l'esonero dalla firma autografa
è ingiustificata laddove si tratti, come nel caso di specie, di società in house concessionaria del servizio.
Invero, la disposizione prevede che “Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
All'uopo sono stati prodotti e depositati in primo grado e in appello verbale di assemblea dei soci n. 25 del 05.12.2016 con cui il Sindaco autorizzava il CDA al rinnovo per un anno del Direttore Generale Nominativo_1
, con relativi poteri (all. n. 5), Verbale del CDA n. 69 del 05.12.2016 che in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea nominava Nominativo_1 Direttore Generale e funzionario responsabile dei tributi per la firma degli atti (all. n. 6), nonché verbale del CDA n. 87 del 05.12.2017 alla scadenza annuale della funzione di direttore Generale con cui il C.D.A. non nominava il Direttore Generale, in quanto figura scomparsa dall'organigramma, confermando Nominativo_1 responsabile dei tributi per la firma degli atti tributari. Ad abundantiam, è stato depositato atto di delega alla firma dal quale risulta chiaramente la delega al Dott. Alfonso Mauro del compito di sottoscrivere tutti gli atti di esercizio utili e necessari a garantire l'operatività e la continuità aziendale, giusta procura institoria del 08.02.2018 rep. N.
7.
Ne deriva, altresì, che vanno respinte tutte le richieste istruttorie interposte dal contribuente, attinenti al deposito in originale di atti, quali la delega di firma e di funzioni rilasciata al funzionario responsabile di cui viene indicato il nominativo nel Dott. Nominativo_1, che per questa Corte appaiono del tuto ultronei, essendo ben chiaro, dalla documentazione già prodotta, il costrutto documentale sul quale l'appellata ha imperniato la propria pretesa impositiva.
Va respinto il motivo attinente alla asserita carenza motivazionale dell'atto impugnato, posto che l'avviso di accertamento n. 3055 del 29/08/2021, risulta ampiamente motivato sotto un duplice profilo: in primo luogo, giustifica i presupposti che lo legittimavano, in secondo luogo indica le ragioni che supportano i calcoli effettuati per la determinazione del tributo accertato. Gli atti richiamati nel suddetto provvedimento, essendo atti a pubblicità legale, delibere e regolamenti, vengono solamente richiamati e non notificati al contribuente, ma sono stati prodotti in primo grado a conferma della legittimità dell'operato della Resistente_1
S.p.A. e della pretestuosità delle deduzioni avversarie, già respinte in prime cure. In ogni caso, trattandosi di accertamento per omesso versamento della tassa iscritta a ruolo e liquidata ogni anno dall'ufficio, nessun atto presupposto doveva essere allegato, giacché la pretesa impositiva traeva giustificazione nell'iscrizione a ruolo, relativa a un immobile posseduto di cui il contribuente non contesta in questa sede l'occupazione (salvo quanto di seguito si esporrà in relazione ad un asserito procedimento penale e conseguente sequestro non meglio argomentato).
Il terzo motivo va respinto, sia perché i fatti sono esposti nel provvedimento con sufficiente precisione, sia perché sono indicate con idonea chiarezza le modalità di calcolo del Tributo comunale, ove si specificano la superficie utile per l'applicazione del tributo, le tariffe applicate sia in relazione alla parte fissa che alla variabile, l'importo dovuto, gli interessi calcolati e le sanzioni per l'omesso pagamento a seguito dell'invio dell'avviso di liquidazione, così come ogni elemento espressamente previsto dalla legge, risultando ogni censura in merito meramente pretestuosa ed infondata.
Quanto all'eccezione secondo cui l'immobile in questione fungerebbe da “seconda casa” è appena il caso di rilevare che, ove ciò fosse, essa si tradurrebbe in un aggravio di spesa a carico dell'appellante (vedasi quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del Associazione_2); senonché, dagli atti risulta che il medesimo, fin da l 2011, risulta residente nell'abitazione sita in Colle dei Marmi n 126, sin dal 13.10.2011, come già ampiamente dedotto in primo grado e come risulta per tabulas dal certificato storico di residenza.
Alcun vizio relativo al mancato contraddittorio endoprocedimentale è dato evincersi in relazione alla imposta in questione. Invero, la norma dello Statuto del Contribuente che prevede il termine di 60 giorni
(previsti per il succitato contraddittorio) è specificamente legata alle attività di verifica condotte 'in loco'.
Estenderla agli accertamenti documentali sarebbe un'interpretazione non supportata dal testo di legge.
Solo per i tributi armonizzati, il diritto a essere sentiti è un principio cardine del diritto unionale. La sua violazione costituisce un vizio del procedimento, ma le conseguenze devono essere valutate in concreto.
Tale non è la TARI in questione, e, in base alla c.d. “prova di resistenza” (intesa come lo strumento per bilanciare la tutela del diritto di difesa con i principi di economia processuale e di buona fede),
l'annullamento dell'atto può dirsi giustificato solo se l'irregolarità procedurale ha impedito al contribuente di ottenere un risultato diverso e più favorevole. E' di solare evidenza che alcun vulnus alla sfera del contribuente si sia verificato, di tal che il motivo va respinto.
Di non facile comprensibilità sono in primis, il motivo n. 7 che eccepisce un asserito vizio per abuso di diritto e falso ideologico da parte della Resistente_1 Spa, nonché quello, nonché, in secundis, il motivo di appello numerato 06, non essendo precisamente delineato a quale vizio di notifica di atto presupposto si riferisca il contribuente, posto che atto tipico della riscossione Tari è l'avviso di accertamento per omesso versamento, laddove ogni atto precedente (bolletta ordinaria o sollecito di pagamento) costituisce un avviso bonario al contribuente di mancato pagamento della tassa entro i termini di scadenza indicati con delibera del Consiglio Comunale.
Va respinto il motivo di appello che eccepisce una asserita carenza motivazionale della sentenza, sia perché essa appare ben argomentata, delineando con adeguata comprensibilità il percorso motivazionale seguito, sia perché eventuali, specifici motivi non espressamente affrontati sono stati ritenuti assorbiti da quanto già stabilito. Quanto, infine, all'ultimo motivo di gravame, si premette che non sono in atti documenti di adeguato supporto alle ragioni invocate per l'insussistenza della pretesa erariale, qui attinenti a sequestro penale per un procedimento di cui non sono stati forniti gli elementi. In ogni caso, si rammenta che il provvedimento penale di sequestro preventivo non rende indisponibile e inutilizzabile il bene immobile che è soggetto al pagamento della tassa, perché si presume la produzione di rifiuti dell'area occupata, a meno che il contribuente non provi la perdita della disponibilità dell'immobile stesso, prova in fattispecie on fornita.
Ogni ulteriore motivo non espressamente affrontato deve ritenersi assorbito e, in ogni caso, respinto.
Non sono state fornite allegazioni probatorie per la condanna dell'appellante alle spese ex art. 96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello. condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida nell'importo di € 463,00, oltre accessori.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
TA NT, AT
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 639/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7532/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 06/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3055.21 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 335/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessun comparso
Resistente/Appellato: nessun comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha rigettato il ricorso del signor Ricorrente_1 (accollando allo stesso le spese del giudizio per euro 300) avverso l' avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento e irrogazione di sanzioni per l'anno 2019 n° 3055 del 29.08.2021, riguardante la TARI dovuta al Comune di Velletri per €. 276,00 comprensiva di interessi e spese varie, ritirato presso l'ufficio postale in data 23.10.2021.
Impugna la sentenza il contribuente, anzitutto riproponendo i motivi di gravame già interposti in primo grado e riguardanti: 01) Nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento e irrogazione di sanzioni ed altro anno 2019 per mancata sottoscrizione autografa e per inesistenza della delega di firma e di funzioni alla sottoscrizione autografa dell'atto; 02. Vizio di motivazione dell'avviso di accertamento Ta.Ri. per omesso o insufficiente versamento e irrogazione di sanzione;
03 l'erronea indicazione del nominativo, dei fatti esposti, delle motivazioni e degli elementi di calcolo dell'imposta e degli interessi;
04. illegittimità nell'applicazione della tariffa piena trattandosi di seconda casa;
05.Vizio per mancato contraddittorio endoprocedimentale;
06. Vizio di notifica e di motivazione degli atti presupposti su cui si fonda l'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento e irrogazione di sanzione su atti affetti da nullità e/o inesistenza giuridica in quanto illegittima la tariffa rifiuti;
07.Vizio per abuso di diritto e falso ideologico da parte della Resistente_1 Spa, contestualmente chiedendo il deposito in originale o copia conforme all'originale di una pluralità di atti dettagliati alla pag. 34 dell'atto di appello. Oltre a tali motivi vengono proposte le seguenti, ulteriori lagnanze: A) Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza.; B) Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, sui vizi propri dell'avviso di accertamento.
Ciò in quanto l'immobile non era utilizzabile perché l'appellante stava effettuando dei lavori di ristrutturazione dello stesso ed in quel periodo era stato posto sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Velletri, essendosi svolto un procedimento penale a carico del l'appellante il quale per sette anni anche se residente non avrebbe utilizzato l'abitazione nemmeno saltuariamente per le ferie estive. Ramite il deposito di bollette della luce pagate dall'interessato ma, a suo dire, di scarsa entità economica vi sarebbe prova dell'inidoneità dell'immobile a generare rifiuti.
Tali motivi sono stati ulteriormente corroborati da due memorie.
Si è costituita la Resistente_1 spa che ha ampiamente articolato le proprie controdeduzioni, chiedendo conclusivamente: a) In via principale, rigettare, in quanto nulli, inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'Avv. Ricorrente_1, e, per l'effetto, confermare in tutti i suoi punti e capi la sentenza recante n. 7532/30/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma –
Sez. 30° in data 02/02/2023, depositata in segreteria in data 06/06/2023, all'esito del procedimento iscritto al R.G. n. 4636/2022, per tutte le motivazioni indicate nel presente atto;
b) Società_1 parte ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti dalla Resistente_1 S.p.A., ex art. 96 c.p.c. poiché se il ricorrente avesse usato l'ordinaria diligenza la presente lite sarebbe stata evitata;
9 c) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso, si chiede la compensazione delle spese di lite. Infine, in via di estremo subordine, disporre consulenza tecnica ovvero richiedere dati, informazioni e chiarimenti agli organi tecnici dell'Amministrazione Comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con riferimento al riproposto motivo attinente alla asserita nullità dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione autografa e per inesistenza della delega di firma e di funzioni alla sottoscrizione autografa dell'atto, nell'avviso di accertamento n. 3055 del 29/08/2021, veniva espressamente indicato che < ai sensi dell'art. 1, comma 87 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e di quanto previsto dall'art. 6 del
Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del C.C. n. 173 in data 22.12.1998, questo atto è stato prodotto da sistemi informatici automatizzati e la firma autografa è stata sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, giusto provvedimento dell'Assemblea dei soci della Resistente_1 S.p.A. n. 25 del 05.12.2016 e del CDA della Resistente_1 S.p.A. n. 69 del 05.12.2016 e successive integrazioni”.
Orbene, l'art. 1, comma 87, I. n. 549 del 1995, stabilisce che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.», e la Cassazione ha chiarito che si tratta di norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia (Cass. n. 9079/2015, Cass. n. 6736/2015, Cass. n.
20362/2017), e che il nominativo del funzionario responsabile va individuato, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, con apposito provvedimento di livello dirigenziale (Cass.
n. 20628/2017, n. 15447/2010).
La ricerca (postulata dall'appellante) di un dirigente che abbia autorizzato l'esonero dalla firma autografa
è ingiustificata laddove si tratti, come nel caso di specie, di società in house concessionaria del servizio.
Invero, la disposizione prevede che “Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
All'uopo sono stati prodotti e depositati in primo grado e in appello verbale di assemblea dei soci n. 25 del 05.12.2016 con cui il Sindaco autorizzava il CDA al rinnovo per un anno del Direttore Generale Nominativo_1
, con relativi poteri (all. n. 5), Verbale del CDA n. 69 del 05.12.2016 che in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea nominava Nominativo_1 Direttore Generale e funzionario responsabile dei tributi per la firma degli atti (all. n. 6), nonché verbale del CDA n. 87 del 05.12.2017 alla scadenza annuale della funzione di direttore Generale con cui il C.D.A. non nominava il Direttore Generale, in quanto figura scomparsa dall'organigramma, confermando Nominativo_1 responsabile dei tributi per la firma degli atti tributari. Ad abundantiam, è stato depositato atto di delega alla firma dal quale risulta chiaramente la delega al Dott. Alfonso Mauro del compito di sottoscrivere tutti gli atti di esercizio utili e necessari a garantire l'operatività e la continuità aziendale, giusta procura institoria del 08.02.2018 rep. N.
7.
Ne deriva, altresì, che vanno respinte tutte le richieste istruttorie interposte dal contribuente, attinenti al deposito in originale di atti, quali la delega di firma e di funzioni rilasciata al funzionario responsabile di cui viene indicato il nominativo nel Dott. Nominativo_1, che per questa Corte appaiono del tuto ultronei, essendo ben chiaro, dalla documentazione già prodotta, il costrutto documentale sul quale l'appellata ha imperniato la propria pretesa impositiva.
Va respinto il motivo attinente alla asserita carenza motivazionale dell'atto impugnato, posto che l'avviso di accertamento n. 3055 del 29/08/2021, risulta ampiamente motivato sotto un duplice profilo: in primo luogo, giustifica i presupposti che lo legittimavano, in secondo luogo indica le ragioni che supportano i calcoli effettuati per la determinazione del tributo accertato. Gli atti richiamati nel suddetto provvedimento, essendo atti a pubblicità legale, delibere e regolamenti, vengono solamente richiamati e non notificati al contribuente, ma sono stati prodotti in primo grado a conferma della legittimità dell'operato della Resistente_1
S.p.A. e della pretestuosità delle deduzioni avversarie, già respinte in prime cure. In ogni caso, trattandosi di accertamento per omesso versamento della tassa iscritta a ruolo e liquidata ogni anno dall'ufficio, nessun atto presupposto doveva essere allegato, giacché la pretesa impositiva traeva giustificazione nell'iscrizione a ruolo, relativa a un immobile posseduto di cui il contribuente non contesta in questa sede l'occupazione (salvo quanto di seguito si esporrà in relazione ad un asserito procedimento penale e conseguente sequestro non meglio argomentato).
Il terzo motivo va respinto, sia perché i fatti sono esposti nel provvedimento con sufficiente precisione, sia perché sono indicate con idonea chiarezza le modalità di calcolo del Tributo comunale, ove si specificano la superficie utile per l'applicazione del tributo, le tariffe applicate sia in relazione alla parte fissa che alla variabile, l'importo dovuto, gli interessi calcolati e le sanzioni per l'omesso pagamento a seguito dell'invio dell'avviso di liquidazione, così come ogni elemento espressamente previsto dalla legge, risultando ogni censura in merito meramente pretestuosa ed infondata.
Quanto all'eccezione secondo cui l'immobile in questione fungerebbe da “seconda casa” è appena il caso di rilevare che, ove ciò fosse, essa si tradurrebbe in un aggravio di spesa a carico dell'appellante (vedasi quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del Associazione_2); senonché, dagli atti risulta che il medesimo, fin da l 2011, risulta residente nell'abitazione sita in Colle dei Marmi n 126, sin dal 13.10.2011, come già ampiamente dedotto in primo grado e come risulta per tabulas dal certificato storico di residenza.
Alcun vizio relativo al mancato contraddittorio endoprocedimentale è dato evincersi in relazione alla imposta in questione. Invero, la norma dello Statuto del Contribuente che prevede il termine di 60 giorni
(previsti per il succitato contraddittorio) è specificamente legata alle attività di verifica condotte 'in loco'.
Estenderla agli accertamenti documentali sarebbe un'interpretazione non supportata dal testo di legge.
Solo per i tributi armonizzati, il diritto a essere sentiti è un principio cardine del diritto unionale. La sua violazione costituisce un vizio del procedimento, ma le conseguenze devono essere valutate in concreto.
Tale non è la TARI in questione, e, in base alla c.d. “prova di resistenza” (intesa come lo strumento per bilanciare la tutela del diritto di difesa con i principi di economia processuale e di buona fede),
l'annullamento dell'atto può dirsi giustificato solo se l'irregolarità procedurale ha impedito al contribuente di ottenere un risultato diverso e più favorevole. E' di solare evidenza che alcun vulnus alla sfera del contribuente si sia verificato, di tal che il motivo va respinto.
Di non facile comprensibilità sono in primis, il motivo n. 7 che eccepisce un asserito vizio per abuso di diritto e falso ideologico da parte della Resistente_1 Spa, nonché quello, nonché, in secundis, il motivo di appello numerato 06, non essendo precisamente delineato a quale vizio di notifica di atto presupposto si riferisca il contribuente, posto che atto tipico della riscossione Tari è l'avviso di accertamento per omesso versamento, laddove ogni atto precedente (bolletta ordinaria o sollecito di pagamento) costituisce un avviso bonario al contribuente di mancato pagamento della tassa entro i termini di scadenza indicati con delibera del Consiglio Comunale.
Va respinto il motivo di appello che eccepisce una asserita carenza motivazionale della sentenza, sia perché essa appare ben argomentata, delineando con adeguata comprensibilità il percorso motivazionale seguito, sia perché eventuali, specifici motivi non espressamente affrontati sono stati ritenuti assorbiti da quanto già stabilito. Quanto, infine, all'ultimo motivo di gravame, si premette che non sono in atti documenti di adeguato supporto alle ragioni invocate per l'insussistenza della pretesa erariale, qui attinenti a sequestro penale per un procedimento di cui non sono stati forniti gli elementi. In ogni caso, si rammenta che il provvedimento penale di sequestro preventivo non rende indisponibile e inutilizzabile il bene immobile che è soggetto al pagamento della tassa, perché si presume la produzione di rifiuti dell'area occupata, a meno che il contribuente non provi la perdita della disponibilità dell'immobile stesso, prova in fattispecie on fornita.
Ogni ulteriore motivo non espressamente affrontato deve ritenersi assorbito e, in ogni caso, respinto.
Non sono state fornite allegazioni probatorie per la condanna dell'appellante alle spese ex art. 96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello. condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida nell'importo di € 463,00, oltre accessori.