Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 640
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento per mancata sottoscrizione autografa e inesistenza delega di firma

    La Corte ha ritenuto che la firma autografa sia stata legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. n. 549/1995, come confermato dai provvedimenti societari e dalla delega di firma.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto l'avviso di accertamento ampiamente motivato sia nei presupposti che nelle ragioni dei calcoli effettuati.

  • Rigettato
    Erronea indicazione del nominativo, dei fatti esposti, delle motivazioni e degli elementi di calcolo dell'imposta e degli interessi

    La Corte ha respinto il motivo, ritenendo che i fatti siano esposti con sufficiente precisione e le modalità di calcolo chiaramente indicate.

  • Rigettato
    Illegittimità nell'applicazione della tariffa piena trattandosi di seconda casa

    La Corte ha respinto il motivo, rilevando che l'appellante risulta residente nell'abitazione dal 2011 e che l'applicazione della tariffa piena, in caso di seconda casa, comporterebbe un aggravio di spesa.

  • Rigettato
    Vizio per mancato contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha respinto il motivo, ritenendo che il contraddittorio endoprocedimentale sia applicabile solo alle verifiche 'in loco' e non agli accertamenti documentali, e che comunque non vi sia stato un vulnus alla sfera del contribuente.

  • Rigettato
    Vizio di notifica e di motivazione degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto il motivo di non facile comprensibilità e ha respinto la pretesa impositiva, basata sull'iscrizione a ruolo per un immobile posseduto.

  • Rigettato
    Vizio per abuso di diritto e falso ideologico

    La Corte ha ritenuto il motivo di non facile comprensibilità e lo ha respinto.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza impugnata per error in procedendo (mancata pronuncia su punti decisivi)

    La Corte ha respinto il motivo, ritenendo la sentenza di primo grado ben argomentata e che eventuali motivi non affrontati siano stati assorbiti.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza impugnata per error in procedendo sui vizi propri dell'avviso di accertamento

    La Corte ha respinto il motivo, ritenendo la sentenza di primo grado ben argomentata e che eventuali motivi non affrontati siano stati assorbiti.

  • Rigettato
    Insussistenza della pretesa erariale per sequestro penale dell'immobile

    La Corte ha respinto il motivo, ritenendo che il provvedimento penale di sequestro non renda indisponibile o inutilizzabile l'immobile ai fini del pagamento della tassa, e che l'appellante non abbia provato la perdita di disponibilità dell'immobile.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni

    La Corte ha respinto la richiesta poiché non sono state fornite allegazioni probatorie a supporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 640
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 640
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo