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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/12/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.84/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
4 aprile 2025 tra
Parte_1
, (C.F. ), già
[...] P.IVA_1 [...]
, assistito e difeso dall'Avv. LEONE CLAUDIO Parte_2
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistita e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti RA CO e RA NC
(C.F. , assistita e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_3
Avv.ti RA CO e RA NC
APPELLATE
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1234/2021 pubblicata il
23/06/2021.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante: Piaccia alla Corte di Appello di Catania disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, 1) in accoglimento dell'atto di gravame, annullare e revocare la sentenza nella parte impugnata;
2) per l'effetto, condannare in via solidale le appellate e al pagamento di €. Controparte_1 Controparte_2
295.890,41, a titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento danni in riferimento al periodo della loro occupazione dall'01/01/2012 all'11/12/2015, a cui devono essere aggiunti gli interessi legali maturati e maturandi e la rivalutazione monetaria, oltre alle spese sostenute di €. 101.301,00, i.v.a. esclusa, per la rimozione dei materiali suddetti da parte delle ditte CP_4
(35.000,00), (26.926,00) ed (39.375,00); 3) con Controparte_5 CP_6 ogni consequenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese di c.t.u. da porre in solido a carico delle appellate, e compensi di lite dei due gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, da liquidarsi con distrazione.
Per Parte Appellata : CP_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Catania rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - rigettare l'appello proposto dal perché Parte_2
infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza del Tribunale di Siracusa
n. 1234/2021 del Tribunale di Siracusa – II Sezione Civile, pubblicata il
25.06.2021; - rigettare la domanda del di condanna della Parte_2 [...]
al pagamento in suo favore della somma di Euro 295.890,41, a Controparte_1 titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento danni in riferimento al periodo dall'01/01/2012 all'11/12/2015, oltre interessi legali, perché infondata Part in fatto e in diritto, stante il perdurare del sequestro penale dell'intera Area dal luglio 2012 all'11 dicembre 2015; - rigettare la domanda del Parte_2 di condanna di al pagamento in suo favore di Euro Controparte_1
101.301,00, IVA esclusa, a titolo di spese sostenute per la rimozione dei materiali, perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto e
pag. 2/15 formulata per la prima volta in appello. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Per Parte Appellata : CP_2
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Catania rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - rigettare l'appello proposto dal perché Parte_2
infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza del Tribunale di Siracusa
n. 1234/2021 del Tribunale di Siracusa – II Sezione Civile, pubblicata il
25.06.2021; - rigettare la domanda del di condanna della Parte_2 [...] al pagamento in suo favore della somma di Euro 295.890,41, a Controparte_2
titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento danni in riferimento al periodo dall'01/01/2012 all'11/12/2015, oltre interessi legali, perché infondata in fatto e in diritto, stante il perdurare del sequestro penale dell'intera dal luglio CP_7
2012 all'11 dicembre 2015; - rigettare la domanda del di Parte_2 condanna di al pagamento in suo favore di Euro Controparte_2
101.301,00, IVA esclusa, a titolo di spese sostenute per la rimozione dei materiali, perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto e formulata per la prima volta in appello. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il per la zona sud dell'Area di Sviluppo Parte_3
Industriale ( della Sicilia Orientale, premesso di avere concesso alla Pt_2
società , con convenzione Parte_4 del 29.4.2009, un'area di mq. 80.000,00 circa ubicata in Marina di Melilli, per il periodo dall'1.4.2008 al 31.3.2012, conveniva in giudizio detta società e la chiedendo il rilascio della predetta area e di dichiararsi Controparte_1
l'illegittima occupazione, commessa attraverso un sistema di tubazioni di grosso diametro, a partire dal mese di Luglio 2010, nonché il pagamento dell'indennità di occupazione dovuta dal luglio 2010 al marzo 2011 pari ad € 68.515,95
pag. 3/15 (commisurata al canone annuo di cui alla convenzione con la pari ad € CP_3
91.354,60) e sino al rilascio.
La causa veniva iscritta al n. 90300131/ 2011 R.G..
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda deducendo che il aveva richiesto alla il Parte_2 CP_3
pagamento dei canoni maturati dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011, periodo comprensivo dell'indennità di occupazione richiesta alla Controparte_1
[...]
Si costituiva, altresì Controparte_8
, all'epoca ammessa alla procedura di concordato preventivo con
[...] cessione dei beni, contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Nel dicembre del 2012 veniva dichiarata fallita e il giudizio CP_3
veniva riassunto nei confronti della Curatela del Fallimento che, CP_3 costituendosi in giudizio, si riportava alle difese precedentemente spiegate nell'interesse della società.
Con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositate il 23/04/2014 il Parte_2
a precisazione delle conclusioni già spiegate, limitava la sua domanda a
[...] titolo di indennità e/o risarcimento danni di qualsiasi natura subiti dal Parte_2 per l'occupazione suddetta nella somma mensile di €. 9.135,46 a decorrere da gennaio 2012 sino all'effettivo rilascio dell'area.
Con parallelo atto di citazione ritualmente notificato il Parte_2
chiedeva l'accertamento dell'occupazione sine titulo da parte della
[...] dell'area di sua proprietà, della superficie di circa 80.000 mq, Controparte_2
sita in Melilli e la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore dell'indennità di occupazione, quantificata in Euro 9.135,46 mensili in forza del convenzione intercorsa tra lo stesso e la , dal gennaio 2012 Parte_2 CP_3
fino all'effettivo rilascio dell'area.
Il giudizio veniva iscritto al n. 90300342/2013.
pag. 4/15 Si costituiva la la quale contestava le deduzioni di Controparte_2 parte attrice, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 14/05/2018 le cause venivano riunite.
Infine, espletata attività istruttoria mediante assunzione di prove testimoniali e
CTU, il , in sede di note conclusive - tenuto conto che l'area era stata Parte_2
sottoposta a sequestro penale in data 01/07/2012 e dissequestrata in data
11.12.2015, delle opere di bonifica eseguite sull'area e delle risultanze della disposta CTU - precisava le conclusioni chiedendo la condanna a titolo di occupazione sine titulo e di risarcimento dei danni dal gennaio 2012 al luglio
2015 per l'importo complessivo di €. 295.890,41, oltre interessi legali maturati e maturandi e la rivalutazione monetaria, nonché a titolo di rimborso delle spese sostenute di €. 101.301,00, oltre I.V.A., per la rimozione dei materiali suddetti da parte delle (35.000,00), (26.926,00) ed CP_9 Controparte_5 [...]
(39.375,00), come da documentazione in atti. CP_6
Con sentenza n. 1234/2021 pubblicata il 23/06/2021 il Tribunale di Siracusa dichiarava improcedibile la domanda formulata da compensando Parte_2
tra le parti le spese del giudizio e ponendo a carico della parte attrice quelle della espletata CTU.
In particolare, il primo giudice, dopo aver dato atto che il era Parte_2
stato ammesso al passivo del fallimento sia per i canoni non versati CP_3 dalla società in bonis vigente la convezione sia per l'indennità di un'asserita occupazione successiva e sine titulo, riteneva accertato che la convenzione con la parte attrice proprietaria dell'area data in locazione fosse il titolo su cui si basavano tutte le richieste di parte attrice e quelle rivolte nei confronti delle altre parti del giudizio ( ed e affermava che le Controparte_2 Controparte_1 domande dovevano ritenersi tutte travolte dalla dichiarazione di fallimento e dalla vis attractiva del Tribunale fallimentare a causa del fallimento CP_3
[...]
pag. 5/15 Con atto di citazione notificato il 19/01/2022, il
[...]
, già Parte_1 Parte_2
(d'ora in poi chiamato ha impugnato la predetta
[...] Parte_2 sentenza per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le conclusioni sopra evidenziate.
Con rispettive comparse, si sono costituite e Controparte_1 CP_2
concludendo come riportato in epigrafe.
[...]
Indi, all'udienza del 4 aprile 2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di appello, il ha impugnato la pronuncia del Parte_2
Tribunale, denunciando la erroneità della motivazione, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, le domande promosse contro e hanno una causa diversa Controparte_1 Controparte_2 rispetto a quelle spiegate contro la a cui è poi subentrata la CP_3
curatela fallimentare.
In particolare ha dedotto di aver chiesto ad ed a Controparte_1 [...]
le indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile suindicato CP_2
nel presupposto, per l'appunto, che non vi era mai stata, né poteva esservi, alcuna nuova convenzione con esse che svolgevano attività lavorativa nell'area di proprietà di detto , anche dopo la sentenza dichiarativa di fallimento di Parte_2
CP_3
Le appellate hanno, viceversa, sostenuto che: correttamente il Tribunale di
Siracusa ha ritenuto che la in forza di apposita convenzione CP_3 legittimamente stipulata e mai revocata, era concessionaria dell'area per cui è causa sino al 31.03.2012, data di naturale scadenza, e che i pagamenti del canone erano stati puntualmente eseguiti sino al 31.12.2011; dall'01.01.2012 e sino al pag. 6/15 31.03.2012, data di scadenza della convenzione, nessuna pretesa poteva essere avanzata dal nei confronti di soggetto diverso dalla Parte_2
concessionaria e, a seguito del fallimento di quest'ultima e in forza delle vis attractiva del tribunale fallimentare;
tutte le domande avente contenuto condannatorio nei confronti della proposte in sede diversa del Tribunale CP_3
Fallimentare erano da dichiararsi improcedibili;
che per il primo periodo successivo alla scadenza della concessione (01.04.2012/20.07.2012 data di sequestro dell'area) il Tribunale aveva, parimenti e correttamente, ritenuto che la non avendo provveduto alla restituzione dell'area de qua al CP_3
, era l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità da ritardata Parte_2 consegna, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., da chiedersi sempre innanzi il tribunale fallimentare a seguito della sua dichiarazione di fallimento.
Ritiene la Corte che la censura mossa dal appellante sia fondata. Parte_2
Ed invero, non v'è dubbio che, sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento, le domande rivolte dal nei confronti di ed Parte_2 Controparte_2 siano autonome rispetto a quella originariamente proposte Controparte_1
nei confronti della - poi oggetto di insinuazione al passivo del CP_10 fallimento della predetta società -, poiché volte all'accertamento della occupazione sine titulo da parte delle società convenute dell'area oggetto di concessione a . CP_3
Ne consegue che nessuna vis attractiva è configurabile nel caso in esame, posto che la domanda (fondata o meno) è stata formulata in ragione di una distinta e diversa obbligazione di pagamento per le indennità di occupazione a carico delle odierne appellate e non nei confronti della società fallita.
Peraltro, quand'anche debba ritenersi che tra la domanda proposta nei confronti della concessionaria in bonis e quella rivolta nei confronti degli altri occupanti l'area vi sia identità del vincolo obbligatorio solidale, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “l'improcedibilità del giudizio fra il
pag. 7/15 creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dalla soggezione del secondo a procedura concorsuale, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla vis actractiva del tribunale fallimentare (con specifico riferimento al fallimento: Cass. 24 febbraio 2011, n. 4464; Cass. 2 febbraio
2010, n. 2411). D'altro canto, l'autonomia del giudizio in sede ordinaria del creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido, rispetto all'improcedibilità del giudizio nei confronti del debitore principale per effetto del suo fallimento, non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del primo, stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (Cass. 9 luglio 2005,
n. 14468)” (cfr. da ultimo Cass. 05/03/2019, n. 6333).
In altri termini, le domande proposte nei confronti dei condebitori non sono soggette al procedimento ed al rito speciale di verificazione del passivo, in quanto non hanno ad oggetto crediti concorsuali, dato che riguardano rapporti intercorrenti tra soggetti terzi rispetto al fallito e l'accertamento di un credito che non è destinato ad essere soddisfatto sul patrimonio fallimentare, stante la reciproca autonomia delle obbligazioni.
Ciò premesso, il ha riproposto nel presente giudizio – solo - le Parte_2 domande svolte nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
ritenendo provato che le stesse hanno occupato sine titulo l'area in
[...] oggetto ancor prima del 21/12/2012 (data della dichiarazione di fallimento), come è emerso nel corso dell'istruttoria espletata dinanzi al Tribunale (v. le deposizioni dei testi escussi sigg. , , e , nonché Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 la documentazione prodotta ed acquisita in atti) e hanno continuato ad utilizzarla anche dopo il fallimento di sino all'11/12/2015. CP_3
pag. 8/15 In particolare, secondo il l'occupazione da parte delle suddette Parte_2 società risulterebbe provato:
- dai verbali di sopralluogo del 23/01/2012, del 21/03/2012 e del 29/03/2012, redatti dai funzionari del che hanno constatato che l'area in Parte_2
oggetto era occupata da n° 2 container o capannoni da rottamare, di cui uno utilizzato da per lo svolgimento della sua attività (come Controparte_2 confermato da dipendenti della stessa presenti in loco), e da Controparte_2
numerosi materiali ferrosi e rifiuti, quali pedane in legno di grosse dimensioni, autovetture abbandonate, baraccamenti deteriorati dal tempo, nonché da una grossa gru e da altri macchinari, quadri elettrici e cassoni in c.a., come da rilievi fotografici allegati al verbale stesso;
- dalle dichiarazioni rese dal teste , all'udienza del 14/12/2015 (v. fasc. Tes_1
n° 90300342/2013 R.G.), il quale ha precisato che durante i sopralluoghi è stato trovato in loco il “titolare” della , “certo , e che il Controparte_2 Per_1
capannone usato da quest'ultima era “pieno di latte di vernice”;
- dalle missive del 03/02/2012 e del 05/04/2012 con le quali sia
[...]
sia , sono state invitate a cessare l'occupazione CP_1 Controparte_2 dell'area previa la rimozione di tutti i mezzi e materiali suddetti, con redazione di apposito verbale che esse non hanno mai voluto formalizzare;
- dalla rimozione completata ad opera del in data 11/12/2015, Parte_2 mediante il ripristino della situazione ambientale che ha consentito di ottenere il dissequestro dell'area medio tempore intervenuto, come accertato dal V Settore del Nucleo Operativo di Tutela Ambientale del Melilli. CP_11
In merito alle suddette domande, la Corte evidenzia quanto segue.
In primo luogo risulta accertato che sino al 31/03/2012 la ha CP_10 occupato, direttamente e/o indirettamente, le aree sulla base di idoneo titolo concessorio, essendo pacifico che il aveva concesso alla società Parte_2
( un'area di mq. 80.000,00 Parte_4 Controparte_3
pag. 9/15 circa ubicata in Marina di Melilli, per il periodo dall'1.4.2008 al 31.3.2012 e non risulta che tale rapporto sia cessato prima della scadenza.
Ed infatti il è stato ammesso allo stato passivo per il credito Parte_2 maturato successivamente al 30/06/2011 e sino al 31/03/2012 da imputare a canoni di concessione non versati (v. il decreto del Tribunale di Siracusa del
13/10/2017 versato in atti nel fascicolo di primo grado).
Deve, quindi, considerarsi legittima l'occupazione da parte delle società appellate sino a tale data, non risultando rilevante stabilire se
[...] sia subentrata o meno nel predetto titolo a seguito della delibera del CP_1
n. 35/2010 (provvedendo, peraltro, direttamente al pagamento dei Parte_2 canoni sino al 31.12.2011), ben potendo la concessionaria occupare l'area anche mediante l'ausilio di altre società, “per lo stoccaggio di manufatti rifiniti, sezioni di torri eoliche, in attesa di essere ritirate dalla Committente spagnola CP_12
a seguito del mutamento radicale del programma energetico della Regione
Sicilia che aveva bloccato la realizzazione di parchi eolici già autorizzati.” (per come dedotto dalla stessa appellata . Controparte_1
Risulta, parimenti, accertato che alla scadenza del titolo concessorio, ossia dopo il 31/03/2012 l'area non è stata restituita al Parte_2
Occorre, quindi, verificare quale soggetto ha detenuto tale area sine titulo sino alla data del sequestro penale intervenuto in data 20/07/2012.
Orbene, dalla documentazione in atti e dalle prove assunte, è emerso che l'unico soggetto che è stato rinvenuto sui luoghi con propri mezzi e proprio personale è stata la mentre non è stata offerta alcuna prova che gli Controparte_2
altri beni siano riconducibili a Controparte_1
La suddetta società deve, pertanto, ritenersi del tutto estranea alla pretesa creditoria e la domanda proposta nei suoi confronti dal va rigettata. Parte_2
Quanto alla la stessa ha sostenuto che dall'istruttoria espletata Controparte_2 in primo grado, sia a mezzo dei testi sia a mezzo di CTU, non è emersa prova pag. 10/15 alcuna dell'occupazione sine titulo da parte della che Controparte_2 mai avrebbe operato su detta area, poiché soltanto il teste di parte attrice escusso all'udienza del 19.10.2015, peraltro dipendente del , sig. , ha Parte_2 Tes_2 dichiarato apoditticamente che parte del materiale presente nell'area di 80.000 mq concessa alla (alcuni bidoni di vernice e di pezzi di impianto) era di CP_3
proprietà della senza indicare quali accertamenti erano stati Controparte_2 compiuti, mentre sia il teste sia il teste sia il teste , Tes_5 Tes_4 Tes_1
testi di parte attrice, hanno dichiarato che non è stato possibile individuare il titolare dei materiali e delle attrezzature rinvenute nell'area nel mese di aprile.
La predetta tesi si rivela, tuttavia, infondata.
Ed invero, a comprova della materiale occupazione dell'area di proprietà del da parte della risultano i seguenti elementi: Parte_2 Controparte_2
- i verbali di sopralluogo del 21-23/03/2012 effettuato da personale del
(nella persona dei sig. , e ) che ha Parte_2 Pt_5 Tes_3 Tes_1
individuato i beni esistenti sui luoghi e quello del 29/03/2012 effettuato dai sig. e dal quale si evince l'esistenza di beni Tes_3 Tes_1
riconducibili alla Controparte_2
- le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 19/10/2015 Testimone_6 il quale ha confermato il capitolo di prova lett. f) relativo alle risultanze del verbale del 29/03/2012, precisando che “la circostanza” (ndr che all'interno dell'area vi erano manufatti di proprietà della Controparte_2
“ci è stata riferita dagli operai trovati all'interno dell'area” e che
“all'interno dell'area vi erano due capannoni della che Controparte_2
contenevano numerose latte di vernici e che abbiamo scoperto essere della al momento del sopralluogo”; Controparte_2
- le dichiarazioni rese dal teste , che ha riferito le medesime Tes_1
circostanze;
pag. 11/15 - le dichiarazioni dei testi (indicato da parte del ) e Tes_2 Parte_2
(indicato dal Fallimento ) che hanno confermato Tes_4 CP_3
l'esistenza sui luoghi dei capannoni industriali non appartenenti alla
. CP_3
Ne consegue che, non avendo la suddetta società dimostrato di aver rimosso i predetti beni, deve ritenersi provato che la stessa ha occupato senza alcun titolo l'area di proprietà del almeno sino al 20/07/2012. Parte_2
Invero, dopo questa data, a seguito del sequestro penale, l'area non è stata più nella disponibilità del , con la conseguenza che quest'ultimo non può Parte_2
aver subito alcun danno (cfr. Cass. SU 2022 citata appresso).
Né il può domandare in questa sede l'eventuale risarcimento del Parte_2
danno ambientale, per essere stata accertata la presenza, nei luoghi, di attrezzi e materiali, quali container in abbandono, tre capannoni con all'interno attrezzature di lavorazione e tecniche abbandonate, rifiuti pericolosi, rifiuti vari nonché cassoni in c.a., cumuli di rifiuti ferrosi e legnosi, cabine elettriche, cumuli di sabbia per lavorazione vernici e rifiuti plastici, che ha portato in data 20.07.2012
(in esecuzione del Decreto n. 6370/12 R.G.I.P dell'01.07.2012, emesso dal GIP del Tribunale di Siracusa), al sequestro penale preventivo con nomina di custode giudiziario, trattandosi di domanda assolutamente estranea alla causa petendi dedotta nel presente giudizio.
Parimenti, risulta nuova la domanda volta ad ottenere il risarcimento delle somme impiegate da parte appellante per la rimozione dei materiali e la bonifica ambientale, effettuate dal Parte_2
Ai fini della quantificazione dell'indennità di occupazione, va, in primo luogo, precisato che come affermato dalle SU della Corte di Cassazione “l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario
pag. 12/15 avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa” (cfr. Cassazione civile sez. un. - 15/11/2022, n. 33645).
Orbene nel caso in esame a fronte dell'allegazione da parte del del Parte_2
mancato godimento dell'area, era onere di parte appellata Controparte_2 opporre che il proprietario non avrebbe esercitato il diritto di godimento, contestazione che nel caso in esame è mancata (almeno con riferimento, appunto, al periodo non coperto dal sequestro penale) con la conseguenza che risulta corretto il calcolo effettuato dal CTU sulla base del valore dell'area ed in particolare considerando congruo e applicabile il canone annuo locativo di €.
75.000,00 pattuito tra il e la pari ad €. 205,48 Parte_2 CP_3
giornalieri.
Ne consegue che avendo la occupato l'area sine titulo Controparte_2 dall'01/04/2012 al 20/07/2012 per un numero di 111 giorni, la predetta società va condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €
pag. 13/15 22.808,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito sino al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e, quindi, quelle sostenute da vanno poste a carico del Controparte_1
appellante e liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i Parte_2
parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta pari a € 68.515,00), mentre quelle sostenute dal Parte_2
vanno poste a carico di e liquidate nella misura Controparte_2 indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio di gravame), somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta sia nel giudizio di primo grado sia nella presente fase di gravame.
Nulla deve disporsi quanto al Fallimento della , non essendo state CP_3
formulate domande nei confronti della predetta procedura, che non si è costituta in giudizio.
Infine, quanto alle spese di CTU, le stesse vanno definitivamente poste a carico della Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
(già ) nei
[...] Parte_2 confronti di Controparte_1 Controparte_2
e avverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_3 di Siracusa n. 1234/2021 pubblicata in data 23/06/2021, in totale riforma della sentenza e in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dal
[...]
(già Parte_1
pag. 14/15 ) nei confronti di Parte_2 Controparte_1
[...]
2) condanna la al pagamento, a titolo di Controparte_2 risarcimento del danno da occupazione illegittima, in favore del
[...]
Parte_1
(già ), della somma di €
[...] Parte_2
22.808,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito sino al soddisfo;
3) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata
, delle spese del doppio grado del giudizio, che Controparte_1 liquida, quanto al primo grado, in € 14.103,00 e, quanto al presente grado, in €
9.991,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) condanna la parte appellata al pagamento, Controparte_2 in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 7.616,00 e, quanto al presente grado, in €
6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Claudio Leone;
5) pone definitivamente a carico della le spese Controparte_2 di CTU disposta in primo grado.
Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.84/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
4 aprile 2025 tra
Parte_1
, (C.F. ), già
[...] P.IVA_1 [...]
, assistito e difeso dall'Avv. LEONE CLAUDIO Parte_2
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistita e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti RA CO e RA NC
(C.F. , assistita e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_3
Avv.ti RA CO e RA NC
APPELLATE
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1234/2021 pubblicata il
23/06/2021.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante: Piaccia alla Corte di Appello di Catania disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, 1) in accoglimento dell'atto di gravame, annullare e revocare la sentenza nella parte impugnata;
2) per l'effetto, condannare in via solidale le appellate e al pagamento di €. Controparte_1 Controparte_2
295.890,41, a titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento danni in riferimento al periodo della loro occupazione dall'01/01/2012 all'11/12/2015, a cui devono essere aggiunti gli interessi legali maturati e maturandi e la rivalutazione monetaria, oltre alle spese sostenute di €. 101.301,00, i.v.a. esclusa, per la rimozione dei materiali suddetti da parte delle ditte CP_4
(35.000,00), (26.926,00) ed (39.375,00); 3) con Controparte_5 CP_6 ogni consequenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese di c.t.u. da porre in solido a carico delle appellate, e compensi di lite dei due gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, da liquidarsi con distrazione.
Per Parte Appellata : CP_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Catania rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - rigettare l'appello proposto dal perché Parte_2
infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza del Tribunale di Siracusa
n. 1234/2021 del Tribunale di Siracusa – II Sezione Civile, pubblicata il
25.06.2021; - rigettare la domanda del di condanna della Parte_2 [...]
al pagamento in suo favore della somma di Euro 295.890,41, a Controparte_1 titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento danni in riferimento al periodo dall'01/01/2012 all'11/12/2015, oltre interessi legali, perché infondata Part in fatto e in diritto, stante il perdurare del sequestro penale dell'intera Area dal luglio 2012 all'11 dicembre 2015; - rigettare la domanda del Parte_2 di condanna di al pagamento in suo favore di Euro Controparte_1
101.301,00, IVA esclusa, a titolo di spese sostenute per la rimozione dei materiali, perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto e
pag. 2/15 formulata per la prima volta in appello. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Per Parte Appellata : CP_2
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Catania rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - rigettare l'appello proposto dal perché Parte_2
infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza del Tribunale di Siracusa
n. 1234/2021 del Tribunale di Siracusa – II Sezione Civile, pubblicata il
25.06.2021; - rigettare la domanda del di condanna della Parte_2 [...] al pagamento in suo favore della somma di Euro 295.890,41, a Controparte_2
titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento danni in riferimento al periodo dall'01/01/2012 all'11/12/2015, oltre interessi legali, perché infondata in fatto e in diritto, stante il perdurare del sequestro penale dell'intera dal luglio CP_7
2012 all'11 dicembre 2015; - rigettare la domanda del di Parte_2 condanna di al pagamento in suo favore di Euro Controparte_2
101.301,00, IVA esclusa, a titolo di spese sostenute per la rimozione dei materiali, perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto e formulata per la prima volta in appello. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il per la zona sud dell'Area di Sviluppo Parte_3
Industriale ( della Sicilia Orientale, premesso di avere concesso alla Pt_2
società , con convenzione Parte_4 del 29.4.2009, un'area di mq. 80.000,00 circa ubicata in Marina di Melilli, per il periodo dall'1.4.2008 al 31.3.2012, conveniva in giudizio detta società e la chiedendo il rilascio della predetta area e di dichiararsi Controparte_1
l'illegittima occupazione, commessa attraverso un sistema di tubazioni di grosso diametro, a partire dal mese di Luglio 2010, nonché il pagamento dell'indennità di occupazione dovuta dal luglio 2010 al marzo 2011 pari ad € 68.515,95
pag. 3/15 (commisurata al canone annuo di cui alla convenzione con la pari ad € CP_3
91.354,60) e sino al rilascio.
La causa veniva iscritta al n. 90300131/ 2011 R.G..
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda deducendo che il aveva richiesto alla il Parte_2 CP_3
pagamento dei canoni maturati dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011, periodo comprensivo dell'indennità di occupazione richiesta alla Controparte_1
[...]
Si costituiva, altresì Controparte_8
, all'epoca ammessa alla procedura di concordato preventivo con
[...] cessione dei beni, contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Nel dicembre del 2012 veniva dichiarata fallita e il giudizio CP_3
veniva riassunto nei confronti della Curatela del Fallimento che, CP_3 costituendosi in giudizio, si riportava alle difese precedentemente spiegate nell'interesse della società.
Con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositate il 23/04/2014 il Parte_2
a precisazione delle conclusioni già spiegate, limitava la sua domanda a
[...] titolo di indennità e/o risarcimento danni di qualsiasi natura subiti dal Parte_2 per l'occupazione suddetta nella somma mensile di €. 9.135,46 a decorrere da gennaio 2012 sino all'effettivo rilascio dell'area.
Con parallelo atto di citazione ritualmente notificato il Parte_2
chiedeva l'accertamento dell'occupazione sine titulo da parte della
[...] dell'area di sua proprietà, della superficie di circa 80.000 mq, Controparte_2
sita in Melilli e la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore dell'indennità di occupazione, quantificata in Euro 9.135,46 mensili in forza del convenzione intercorsa tra lo stesso e la , dal gennaio 2012 Parte_2 CP_3
fino all'effettivo rilascio dell'area.
Il giudizio veniva iscritto al n. 90300342/2013.
pag. 4/15 Si costituiva la la quale contestava le deduzioni di Controparte_2 parte attrice, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 14/05/2018 le cause venivano riunite.
Infine, espletata attività istruttoria mediante assunzione di prove testimoniali e
CTU, il , in sede di note conclusive - tenuto conto che l'area era stata Parte_2
sottoposta a sequestro penale in data 01/07/2012 e dissequestrata in data
11.12.2015, delle opere di bonifica eseguite sull'area e delle risultanze della disposta CTU - precisava le conclusioni chiedendo la condanna a titolo di occupazione sine titulo e di risarcimento dei danni dal gennaio 2012 al luglio
2015 per l'importo complessivo di €. 295.890,41, oltre interessi legali maturati e maturandi e la rivalutazione monetaria, nonché a titolo di rimborso delle spese sostenute di €. 101.301,00, oltre I.V.A., per la rimozione dei materiali suddetti da parte delle (35.000,00), (26.926,00) ed CP_9 Controparte_5 [...]
(39.375,00), come da documentazione in atti. CP_6
Con sentenza n. 1234/2021 pubblicata il 23/06/2021 il Tribunale di Siracusa dichiarava improcedibile la domanda formulata da compensando Parte_2
tra le parti le spese del giudizio e ponendo a carico della parte attrice quelle della espletata CTU.
In particolare, il primo giudice, dopo aver dato atto che il era Parte_2
stato ammesso al passivo del fallimento sia per i canoni non versati CP_3 dalla società in bonis vigente la convezione sia per l'indennità di un'asserita occupazione successiva e sine titulo, riteneva accertato che la convenzione con la parte attrice proprietaria dell'area data in locazione fosse il titolo su cui si basavano tutte le richieste di parte attrice e quelle rivolte nei confronti delle altre parti del giudizio ( ed e affermava che le Controparte_2 Controparte_1 domande dovevano ritenersi tutte travolte dalla dichiarazione di fallimento e dalla vis attractiva del Tribunale fallimentare a causa del fallimento CP_3
[...]
pag. 5/15 Con atto di citazione notificato il 19/01/2022, il
[...]
, già Parte_1 Parte_2
(d'ora in poi chiamato ha impugnato la predetta
[...] Parte_2 sentenza per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le conclusioni sopra evidenziate.
Con rispettive comparse, si sono costituite e Controparte_1 CP_2
concludendo come riportato in epigrafe.
[...]
Indi, all'udienza del 4 aprile 2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di appello, il ha impugnato la pronuncia del Parte_2
Tribunale, denunciando la erroneità della motivazione, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, le domande promosse contro e hanno una causa diversa Controparte_1 Controparte_2 rispetto a quelle spiegate contro la a cui è poi subentrata la CP_3
curatela fallimentare.
In particolare ha dedotto di aver chiesto ad ed a Controparte_1 [...]
le indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile suindicato CP_2
nel presupposto, per l'appunto, che non vi era mai stata, né poteva esservi, alcuna nuova convenzione con esse che svolgevano attività lavorativa nell'area di proprietà di detto , anche dopo la sentenza dichiarativa di fallimento di Parte_2
CP_3
Le appellate hanno, viceversa, sostenuto che: correttamente il Tribunale di
Siracusa ha ritenuto che la in forza di apposita convenzione CP_3 legittimamente stipulata e mai revocata, era concessionaria dell'area per cui è causa sino al 31.03.2012, data di naturale scadenza, e che i pagamenti del canone erano stati puntualmente eseguiti sino al 31.12.2011; dall'01.01.2012 e sino al pag. 6/15 31.03.2012, data di scadenza della convenzione, nessuna pretesa poteva essere avanzata dal nei confronti di soggetto diverso dalla Parte_2
concessionaria e, a seguito del fallimento di quest'ultima e in forza delle vis attractiva del tribunale fallimentare;
tutte le domande avente contenuto condannatorio nei confronti della proposte in sede diversa del Tribunale CP_3
Fallimentare erano da dichiararsi improcedibili;
che per il primo periodo successivo alla scadenza della concessione (01.04.2012/20.07.2012 data di sequestro dell'area) il Tribunale aveva, parimenti e correttamente, ritenuto che la non avendo provveduto alla restituzione dell'area de qua al CP_3
, era l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità da ritardata Parte_2 consegna, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., da chiedersi sempre innanzi il tribunale fallimentare a seguito della sua dichiarazione di fallimento.
Ritiene la Corte che la censura mossa dal appellante sia fondata. Parte_2
Ed invero, non v'è dubbio che, sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento, le domande rivolte dal nei confronti di ed Parte_2 Controparte_2 siano autonome rispetto a quella originariamente proposte Controparte_1
nei confronti della - poi oggetto di insinuazione al passivo del CP_10 fallimento della predetta società -, poiché volte all'accertamento della occupazione sine titulo da parte delle società convenute dell'area oggetto di concessione a . CP_3
Ne consegue che nessuna vis attractiva è configurabile nel caso in esame, posto che la domanda (fondata o meno) è stata formulata in ragione di una distinta e diversa obbligazione di pagamento per le indennità di occupazione a carico delle odierne appellate e non nei confronti della società fallita.
Peraltro, quand'anche debba ritenersi che tra la domanda proposta nei confronti della concessionaria in bonis e quella rivolta nei confronti degli altri occupanti l'area vi sia identità del vincolo obbligatorio solidale, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “l'improcedibilità del giudizio fra il
pag. 7/15 creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dalla soggezione del secondo a procedura concorsuale, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla vis actractiva del tribunale fallimentare (con specifico riferimento al fallimento: Cass. 24 febbraio 2011, n. 4464; Cass. 2 febbraio
2010, n. 2411). D'altro canto, l'autonomia del giudizio in sede ordinaria del creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido, rispetto all'improcedibilità del giudizio nei confronti del debitore principale per effetto del suo fallimento, non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del primo, stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (Cass. 9 luglio 2005,
n. 14468)” (cfr. da ultimo Cass. 05/03/2019, n. 6333).
In altri termini, le domande proposte nei confronti dei condebitori non sono soggette al procedimento ed al rito speciale di verificazione del passivo, in quanto non hanno ad oggetto crediti concorsuali, dato che riguardano rapporti intercorrenti tra soggetti terzi rispetto al fallito e l'accertamento di un credito che non è destinato ad essere soddisfatto sul patrimonio fallimentare, stante la reciproca autonomia delle obbligazioni.
Ciò premesso, il ha riproposto nel presente giudizio – solo - le Parte_2 domande svolte nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
ritenendo provato che le stesse hanno occupato sine titulo l'area in
[...] oggetto ancor prima del 21/12/2012 (data della dichiarazione di fallimento), come è emerso nel corso dell'istruttoria espletata dinanzi al Tribunale (v. le deposizioni dei testi escussi sigg. , , e , nonché Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 la documentazione prodotta ed acquisita in atti) e hanno continuato ad utilizzarla anche dopo il fallimento di sino all'11/12/2015. CP_3
pag. 8/15 In particolare, secondo il l'occupazione da parte delle suddette Parte_2 società risulterebbe provato:
- dai verbali di sopralluogo del 23/01/2012, del 21/03/2012 e del 29/03/2012, redatti dai funzionari del che hanno constatato che l'area in Parte_2
oggetto era occupata da n° 2 container o capannoni da rottamare, di cui uno utilizzato da per lo svolgimento della sua attività (come Controparte_2 confermato da dipendenti della stessa presenti in loco), e da Controparte_2
numerosi materiali ferrosi e rifiuti, quali pedane in legno di grosse dimensioni, autovetture abbandonate, baraccamenti deteriorati dal tempo, nonché da una grossa gru e da altri macchinari, quadri elettrici e cassoni in c.a., come da rilievi fotografici allegati al verbale stesso;
- dalle dichiarazioni rese dal teste , all'udienza del 14/12/2015 (v. fasc. Tes_1
n° 90300342/2013 R.G.), il quale ha precisato che durante i sopralluoghi è stato trovato in loco il “titolare” della , “certo , e che il Controparte_2 Per_1
capannone usato da quest'ultima era “pieno di latte di vernice”;
- dalle missive del 03/02/2012 e del 05/04/2012 con le quali sia
[...]
sia , sono state invitate a cessare l'occupazione CP_1 Controparte_2 dell'area previa la rimozione di tutti i mezzi e materiali suddetti, con redazione di apposito verbale che esse non hanno mai voluto formalizzare;
- dalla rimozione completata ad opera del in data 11/12/2015, Parte_2 mediante il ripristino della situazione ambientale che ha consentito di ottenere il dissequestro dell'area medio tempore intervenuto, come accertato dal V Settore del Nucleo Operativo di Tutela Ambientale del Melilli. CP_11
In merito alle suddette domande, la Corte evidenzia quanto segue.
In primo luogo risulta accertato che sino al 31/03/2012 la ha CP_10 occupato, direttamente e/o indirettamente, le aree sulla base di idoneo titolo concessorio, essendo pacifico che il aveva concesso alla società Parte_2
( un'area di mq. 80.000,00 Parte_4 Controparte_3
pag. 9/15 circa ubicata in Marina di Melilli, per il periodo dall'1.4.2008 al 31.3.2012 e non risulta che tale rapporto sia cessato prima della scadenza.
Ed infatti il è stato ammesso allo stato passivo per il credito Parte_2 maturato successivamente al 30/06/2011 e sino al 31/03/2012 da imputare a canoni di concessione non versati (v. il decreto del Tribunale di Siracusa del
13/10/2017 versato in atti nel fascicolo di primo grado).
Deve, quindi, considerarsi legittima l'occupazione da parte delle società appellate sino a tale data, non risultando rilevante stabilire se
[...] sia subentrata o meno nel predetto titolo a seguito della delibera del CP_1
n. 35/2010 (provvedendo, peraltro, direttamente al pagamento dei Parte_2 canoni sino al 31.12.2011), ben potendo la concessionaria occupare l'area anche mediante l'ausilio di altre società, “per lo stoccaggio di manufatti rifiniti, sezioni di torri eoliche, in attesa di essere ritirate dalla Committente spagnola CP_12
a seguito del mutamento radicale del programma energetico della Regione
Sicilia che aveva bloccato la realizzazione di parchi eolici già autorizzati.” (per come dedotto dalla stessa appellata . Controparte_1
Risulta, parimenti, accertato che alla scadenza del titolo concessorio, ossia dopo il 31/03/2012 l'area non è stata restituita al Parte_2
Occorre, quindi, verificare quale soggetto ha detenuto tale area sine titulo sino alla data del sequestro penale intervenuto in data 20/07/2012.
Orbene, dalla documentazione in atti e dalle prove assunte, è emerso che l'unico soggetto che è stato rinvenuto sui luoghi con propri mezzi e proprio personale è stata la mentre non è stata offerta alcuna prova che gli Controparte_2
altri beni siano riconducibili a Controparte_1
La suddetta società deve, pertanto, ritenersi del tutto estranea alla pretesa creditoria e la domanda proposta nei suoi confronti dal va rigettata. Parte_2
Quanto alla la stessa ha sostenuto che dall'istruttoria espletata Controparte_2 in primo grado, sia a mezzo dei testi sia a mezzo di CTU, non è emersa prova pag. 10/15 alcuna dell'occupazione sine titulo da parte della che Controparte_2 mai avrebbe operato su detta area, poiché soltanto il teste di parte attrice escusso all'udienza del 19.10.2015, peraltro dipendente del , sig. , ha Parte_2 Tes_2 dichiarato apoditticamente che parte del materiale presente nell'area di 80.000 mq concessa alla (alcuni bidoni di vernice e di pezzi di impianto) era di CP_3
proprietà della senza indicare quali accertamenti erano stati Controparte_2 compiuti, mentre sia il teste sia il teste sia il teste , Tes_5 Tes_4 Tes_1
testi di parte attrice, hanno dichiarato che non è stato possibile individuare il titolare dei materiali e delle attrezzature rinvenute nell'area nel mese di aprile.
La predetta tesi si rivela, tuttavia, infondata.
Ed invero, a comprova della materiale occupazione dell'area di proprietà del da parte della risultano i seguenti elementi: Parte_2 Controparte_2
- i verbali di sopralluogo del 21-23/03/2012 effettuato da personale del
(nella persona dei sig. , e ) che ha Parte_2 Pt_5 Tes_3 Tes_1
individuato i beni esistenti sui luoghi e quello del 29/03/2012 effettuato dai sig. e dal quale si evince l'esistenza di beni Tes_3 Tes_1
riconducibili alla Controparte_2
- le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 19/10/2015 Testimone_6 il quale ha confermato il capitolo di prova lett. f) relativo alle risultanze del verbale del 29/03/2012, precisando che “la circostanza” (ndr che all'interno dell'area vi erano manufatti di proprietà della Controparte_2
“ci è stata riferita dagli operai trovati all'interno dell'area” e che
“all'interno dell'area vi erano due capannoni della che Controparte_2
contenevano numerose latte di vernici e che abbiamo scoperto essere della al momento del sopralluogo”; Controparte_2
- le dichiarazioni rese dal teste , che ha riferito le medesime Tes_1
circostanze;
pag. 11/15 - le dichiarazioni dei testi (indicato da parte del ) e Tes_2 Parte_2
(indicato dal Fallimento ) che hanno confermato Tes_4 CP_3
l'esistenza sui luoghi dei capannoni industriali non appartenenti alla
. CP_3
Ne consegue che, non avendo la suddetta società dimostrato di aver rimosso i predetti beni, deve ritenersi provato che la stessa ha occupato senza alcun titolo l'area di proprietà del almeno sino al 20/07/2012. Parte_2
Invero, dopo questa data, a seguito del sequestro penale, l'area non è stata più nella disponibilità del , con la conseguenza che quest'ultimo non può Parte_2
aver subito alcun danno (cfr. Cass. SU 2022 citata appresso).
Né il può domandare in questa sede l'eventuale risarcimento del Parte_2
danno ambientale, per essere stata accertata la presenza, nei luoghi, di attrezzi e materiali, quali container in abbandono, tre capannoni con all'interno attrezzature di lavorazione e tecniche abbandonate, rifiuti pericolosi, rifiuti vari nonché cassoni in c.a., cumuli di rifiuti ferrosi e legnosi, cabine elettriche, cumuli di sabbia per lavorazione vernici e rifiuti plastici, che ha portato in data 20.07.2012
(in esecuzione del Decreto n. 6370/12 R.G.I.P dell'01.07.2012, emesso dal GIP del Tribunale di Siracusa), al sequestro penale preventivo con nomina di custode giudiziario, trattandosi di domanda assolutamente estranea alla causa petendi dedotta nel presente giudizio.
Parimenti, risulta nuova la domanda volta ad ottenere il risarcimento delle somme impiegate da parte appellante per la rimozione dei materiali e la bonifica ambientale, effettuate dal Parte_2
Ai fini della quantificazione dell'indennità di occupazione, va, in primo luogo, precisato che come affermato dalle SU della Corte di Cassazione “l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario
pag. 12/15 avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa” (cfr. Cassazione civile sez. un. - 15/11/2022, n. 33645).
Orbene nel caso in esame a fronte dell'allegazione da parte del del Parte_2
mancato godimento dell'area, era onere di parte appellata Controparte_2 opporre che il proprietario non avrebbe esercitato il diritto di godimento, contestazione che nel caso in esame è mancata (almeno con riferimento, appunto, al periodo non coperto dal sequestro penale) con la conseguenza che risulta corretto il calcolo effettuato dal CTU sulla base del valore dell'area ed in particolare considerando congruo e applicabile il canone annuo locativo di €.
75.000,00 pattuito tra il e la pari ad €. 205,48 Parte_2 CP_3
giornalieri.
Ne consegue che avendo la occupato l'area sine titulo Controparte_2 dall'01/04/2012 al 20/07/2012 per un numero di 111 giorni, la predetta società va condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €
pag. 13/15 22.808,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito sino al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e, quindi, quelle sostenute da vanno poste a carico del Controparte_1
appellante e liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i Parte_2
parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta pari a € 68.515,00), mentre quelle sostenute dal Parte_2
vanno poste a carico di e liquidate nella misura Controparte_2 indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio di gravame), somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta sia nel giudizio di primo grado sia nella presente fase di gravame.
Nulla deve disporsi quanto al Fallimento della , non essendo state CP_3
formulate domande nei confronti della predetta procedura, che non si è costituta in giudizio.
Infine, quanto alle spese di CTU, le stesse vanno definitivamente poste a carico della Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
(già ) nei
[...] Parte_2 confronti di Controparte_1 Controparte_2
e avverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_3 di Siracusa n. 1234/2021 pubblicata in data 23/06/2021, in totale riforma della sentenza e in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dal
[...]
(già Parte_1
pag. 14/15 ) nei confronti di Parte_2 Controparte_1
[...]
2) condanna la al pagamento, a titolo di Controparte_2 risarcimento del danno da occupazione illegittima, in favore del
[...]
Parte_1
(già ), della somma di €
[...] Parte_2
22.808,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito sino al soddisfo;
3) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata
, delle spese del doppio grado del giudizio, che Controparte_1 liquida, quanto al primo grado, in € 14.103,00 e, quanto al presente grado, in €
9.991,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) condanna la parte appellata al pagamento, Controparte_2 in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 7.616,00 e, quanto al presente grado, in €
6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Claudio Leone;
5) pone definitivamente a carico della le spese Controparte_2 di CTU disposta in primo grado.
Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 15/15