Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 28/03/2025, n. 6312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6312 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06312/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16074/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16074 del 2022, proposto da
Solezeta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., non costituito in giudizio;
nei confronti
di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'accertamento
- della non debenza delle somme richieste dal GSE all'impresa ricorrente in applicazione dell'art. 15 bis del d.l. n. 4/2022 nonché del diritto della società a non versare gli importi oggetto delle relative fatture emesse e a percepire gli importi originariamente pattuiti in convenzione;
E PER L'ANNULLAMENTO
- delle richieste di pagamento avanzate dal Gse in applicazione dell'art. 15 bis d.l. 4/2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e in applicazione della Deliberazione Arera 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/EEL; in particolare, allo stato:
a) della fattura emessa dal GSE n. 1461307 del 13.10.2022 per il periodo febbraio-luglio 2022 per un importo pari ad euro 128.572,91 avente ad oggetto “rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 - Contratto: NEP202200009789”;
b) di ogni atto esplicito o implicito con cui il GSE ha posto in esecuzione la Delibera di Arera n. 266/2022, imponendo la rettifica delle fatture emesse dalla ricorrente per i mesi successivi a luglio 2022, ivi compresi i preliminari di fattura, facendo così emettere all'operatore fatture per somme inferiori a quelle dovute per i mesi a venire;
- dei relativi solleciti di pagamento e/o diffide;
- di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare:
- del comunicato del GSE del 7.10.2022 rubricato “aggiornamento tempistiche pubblicazione e pagamenti corrispettivi”;
- della deliberazione dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/EEL avente ad oggetto “attuazione dell'articolo 15 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- delle regole tecniche di funzionamento art. 15 bis del d.l. n. 4/2022, coordinato con la legge di conversione n. 25/2022, adottate dal GSE;
- della nota GSE prot. n. GSEWEB/P20220361393 dell'08.07.2022, avente ad oggetto “comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'art. 15 bis del d.l. 27.1.2022, n. 4”;
- previa disapplicazione dell'art. 15 bis del d.l. n. 4/2022, convertito con l. n. 25/2022 ovvero previa rimessione della questione di legittimità della predetta norma dinanzi alla Corte Costituzionale e previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, per le motivazioni esplicitate nel corpo del ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA nonché di Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente impugna le richieste di pagamento avanzate dal GSE in applicazione dell’art. 15-bis D.L. 4/2022, conv. modif. L. 25/2022, e tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti fra cui, in particolare, la Deliberazione ARERA 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/EEL.
L’impugnazione di tali provvedimenti fa sì che non sussista la competenza di questo Tribunale a decidere il proposto ricorso, risultando invece competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ai sensi dell’art. 14, comma 2, cod. proc. amm.
Come già ritenuto da questa Sezione, la competenza funzionale di cui alla predetta disposizione processuale prevale rispetto ai generali criteri regolatori della competenza territoriale enucleati dal precedente art. 13 e si estende a tutti gli atti esecutivi di provvedimenti adottati dall’ARERA anche se emananti da altri enti (in questo senso T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, ordd. 23 gennaio 2024, nn. 1325, 1328, 1329 e 1330).
Peraltro, anche in applicazione dell’art. 13 cod. proc. amm. risulterebbe competente il T.A.R. Lombardia, dato che verrebbe in rilievo il comma 4-bis nella parte in cui dispone che per l’impugnazione di atti (normativi o) generali presupposti restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza; a proposito della richiamata previsione, un condivisibile orientamento giurisprudenziale non ha mancato di affermare che, nel caso di atti presupposti a carattere normativo o generale, gli ordinari criteri disciplinanti la connessione « sono di segno opposto a quelli che governano la presupposizione di atti individuali: non già il criterio dell’atto che avendo efficacia lesiva ha fatto sorgere l’interesse a ricorrere, ma al contrario, il criterio dell’atto che in forza della sua efficacia normativa o generale ha individuato i presupposti e la disciplina di quello applicativo e lesivo » (Cons. Stato, Sez. IV, ord. 16 aprile 2014, n. 1919; nello stesso senso Cons. Stato, Sez. VI, ord. 8 luglio 2014, n. 3468; Cons. Stato, Sez. IV, ord. 23 giugno 2015, n. 3166).
Anche a quest’ultimo riguardo, risulta evidente la stretta connessione tra gli atti del GSE e le delibere di ARERA impugnate in questa Sede, dato che dei primi viene denunziata esclusivamente l’illegittimità derivata dai vizi di cui la ricorrente reputa inficiate le seconde.
Va perciò dichiarata l’incompetenza di questo Tribunale e, in tal senso, si ritiene di dover provvedere con sentenza (e non con ordinanza): il Collegio reputa, difatti, condivisibile l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, a seguito della riformulazione - avvenuta ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 160/2012 - dell’art. 15 cod. proc. amm., la pronuncia di incompetenza deve assumere la forma dell’ordinanza soltanto nei casi previsti dai commi 2 e 3 di tale disposizione (ossia, rispettivamente, quando viene assunta in sede di decisione sulla domanda cautelare e quando viene fissata, a seguito di tempestiva eccezione, camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza), mentre in tutti gli altri casi, anche per argomento a contrario , deve essere utilizzata la forma ordinariamente usata per le decisioni conclusive del giudizio dinanzi a un determinato organo giudicante, vale a dire quella della sentenza (orientamento inaugurato da T.A.R. Campania, Sez. IV, 25 luglio 2014, n. 4289; fra le più recenti in senso conforme si vedano: T.A.R. Lazio, Sez. V stralcio, 4 giugno 2024, n. 11381; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 2 luglio 2024, n. 515; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 4 ottobre 2024, n. 3260; T.A.R. Lazio, Sez. IV-quater, 17 ottobre 2024, n. 17947).
Può aggiungersi che non consente di giungere a conclusioni diverse l’art. 33, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. nella parte in cui prevede che il giudice pronuncia ordinanza quando « decide sulla competenza »; qualora si ritenesse che tale disposizione imporrebbe sempre di decidere con ordinanza sulla competenza, l’art. 15, comma 4, primo periodo, cod. proc. amm. risulterebbe privo di portata precettiva (in quanto la forma dell’ordinanza sarebbe già imposta dalla prima disposizione). Ai fini del coordinamento fra queste due previsioni normative deve tenersi conto che, nell’impianto originario del codice di rito, effettivamente l’incompetenza andava sempre dichiarata con ordinanza (cfr. art. 16, comma 2, cod. proc. amm. nella versione antecedente al correttivo di cui al d.lgs. 160/2012) mentre, come già rilevato, nell’impianto attuale tale forma di provvedimento è contemplata soltanto in ipotesi tassative: dunque, l’art. 33. comma 1, lett. b), cod. proc. amm. va inteso nel senso che il giudice pronuncia ordinanza quando decide sulla competenza nei casi previsti dall’art. 15, comma 4, primo periodo, cod. proc. amm.
La chiusura in rito di questo giudizio (ferma la possibilità di riassunzione, in applicazione - quantomeno - analogica dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm.) giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza, essendo competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO