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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12833/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12833/2022
Oggi 7 luglio 2025,innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Andrea Treppiedi;
per parte convenuta compagnia di Assicurazione l'avv. Laura Milazzo in sostituzione dell'avv. Di
Marzio;
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi a tutte i precedenti atti difensivi depositati ed in particolare alle note conclusive nelle quali insistono e chiedono che la causa venga decisa;
IL GOT
Alle ore 15,50 dopo la camera di consiglio pronuncia la seguente decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 8 nel procedimento civile N. 12833 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
tra nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via T. Tasso 4, presso lo studio dell' Avv. Andrea Treppiedi (c.f. – fax 0916250249), che lo CodiceFiscale_2 Email_1 rappresenta ed assiste, giusta procura in calce all'atto di citazione Attore
Contro
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1 rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla con sede legale in Roma, CP_2 alla via Arno, 70 (C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Di P.IVA_1
Marzio (C.F. ) in forza di procura alle liti in calce al presente atto, ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC di quest'ultimo, censito nel Reginde, presso il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione PEC:
Email_2
E contro
, nato a [...] il [...], Via dei Barcaiuoli 46 , Palermo;
e Controparte_3
nato a [...] il [...] Controparte_4
- Convenuti -contumaci
Oggetto: risarcimento sinistro stradale
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
- Accertata la responsabilità del conducente convenuto nella Controparte_4
causazione del sinistro occorso a , condanna Parte_1 Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] Controparte_4
e , in solido , a risarcire il danno subito da parte attrice e liquidato Controparte_3
in € 48.095,00;
pagina 2 di 8 - Condanna i convenuti ,in solido , a rifondere all'attore le spese processuali che liquida, sulla base dei parametri introdotti con D.M. 147/2022, in € 5.261,00 , oltre rimborso spese forfettario al 15% , iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dei convenuti , in solido, le spese di CTU medico –legale .
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice conveniva in giudizio la compagnia di assicurazione Parte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1
e , per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e Controparte_3 Controparte_4
non patrimoniali subiti nel sinistro stradale verificatosi in data 16.7.2020 , alle ore 19.30 circa, allorquando il motociclo HONDA SH 150 targato CV 80124 di proprietà del signor CP_3
e condotto dal , percorrendo la Via Barcarello in Palermo,
[...] Controparte_4
giunto altezza dell'entrata del lo travolgeva mentre si trovava ad attraversare la Pt_2
strada sulle strisce pedonali.. A seguito dell'urto, cadeva a terra e riportava lesioni fisiche per le quali ricorreva alla cura dei sanitari del PS dell'Ospedale Villa Sofia, ove gli veniva diagnosticato “ fratture costali multiple con pneumo torace di destra, fratture II, III, IV e V del dito del piede destro e la frattura dello scafoide tarsale omolaterale.
Si costituiva la compagnia di assicurazioni , in persona Controparte_1 dei legali rappresentanti pro tempore, la quale contestava la domanda ritenendola non provata, on ogni caso invocava l'applicazione ex art. 2054 c.c. e contestava il quantum ritenendolo eccessivo.
Nella contumacia dei signori e , la causa veniva Controparte_3 Controparte_4
istruita con acquisizione della documentazione allegata, con l'escussione di un teste e l'espletamento di una CTU medico-legale e , sulle conclusioni rassegnate dalle parti, trattenuta in decisione.
pagina 3 di 8 Ciò premesso in punto di fatto, va innanzitutto dato atto della proponibilità della domanda, avendo l'attrice provveduto a formulare richiesta stragiudiziale del risarcimento alla
, ai sensi degli artt. 145 e 148 cod. ass., giusta nota Controparte_1 trasmessa a mezzo pec in data 11.08.2020 ( all. n. 1 produzione di parte attrice), ed avendo atteso inoltre il decorso del periodo di moratoria previsto dalla legge prima di intraprendere l'odierna azione risarcitoria.
Quanto al merito, le domande attoree sono fondate nei limiti di cui appresso.
L'attività istruttoria espletata ha confermato la dinamica del sinistro esposta in atto di citazione, avendo il teste riferito che “ In data 16.7.2020, ore 19.30 circa, il Testimone_1 motociclo HONDA SH 150 targato CV 80124 di proprietà del signor , condotto dal Controparte_3
si trovava a percorrere Via Barcarello in Palermo, altezza entrata Camping.. e che giunto Controparte_4 all'altezza delle strisce pedonali, detto conducente travolgeva il pedone signor il quale si Parte_1 trovava nell'atto di attraversare in quel punto la strada sulle strisce pedonali…che quel giorno mi trovavo insieme al sig. eravamo appena usciti dal campeggio e stavamo andando verso l'auto posteggiata;
il Parte_1 sig. mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali dopo aver superato le auto in transito in quel Parte_1 momento incolonnate, dalla corsia opposta sulla destra sopraggiungeva una moto che lo colpiva sul lato destro del corpo con la parte anteriore della moto e lo faceva cadere a terra “
Dalle risultanze delle dichiarazioni rese dal predetto teste, in relazione al quale non sono emersi elementi atti ad inficiarne la sua attendibilità, è rimasto accertato l'accadimento del sinistro .
Acclarato quanto sopra , l'esame del caso va ricondotto , in diritto, sotto il disposto di cui all'art. 2054 c.c., che sancisce una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni provocati a persone o cose dalla circolazione dello stesso, a meno che questi non dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento. In particolare nell'ipotesi di investimento del pedone, che si trova sulla sede viaria, (come nel caso di specie), il conducente del veicolo investitore deve provare di essersi trovato nell'oggettiva impossibilità di evitare l'evento con una qualsiasi manovra di fortuna. Tale ipotesi ricorre, ad esempio, nel caso in cui il pedone si sia improvvisamente e repentinamente frapposto pagina 4 di 8 come ostacolo sulla carreggiata, senza dare al conducente del veicolo il tempo di avvistarlo e di adeguare la propria guida di conseguenza (cfr. Cass. 5983/98, 7922/97, 6395/94).
Si osserva, ancora, che nell'ambito dei sinistri stradali che si sostanziano nell'investimento del pedone ad opera di un veicolo a motore, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, riconosce da sempre la possibilità che il comportamento negligente del pedone possa integrare un fattore causale idoneo, astrattamente anche in via esclusiva, a determinare l'evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del conducente per i danni subiti dal pedone investito. Affinché possa configurarsi un'ipotesi di completa esclusione di responsabilità del conducente, tuttavia, la condotta del pedone dovrà assumere i caratteri della assoluta imprevedibilità e anormalità. Sul punto, si è espressa la stessa Corte di Cassazione nella sentenza 29 settembre 2006, n. 21249, precisando che “in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non era, da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente movimenti”. Si tratta di casi limite, evidentemente di rara verificazione.
Anche il comportamento dei pedoni, non di meno, è soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell'art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada. Ne deriva che la violazione delle norme contenute nella summenzionata disposizione è idonea a porre la condotta del pedone in rapporto causale con l'evento di danno costituito dall'investimento del pedone, con l'ulteriore conseguenza che la condotta imprudente del pedone potrà integrare un'ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato, tale da ridurre proporzionalmente il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro. La giurisprudenza ha individuato una serie di comportamenti del pedone, idonei a fondare il concorso di colpa, tra cui l'attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali con luce semaforica rossa;
l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali;
l'attraversamento in un punto in cui è vietato o sconsigliabile farlo e l'attraversamento imprudente.
pagina 5 di 8 La fattispecie in esame, non rientra in alcuna delle ipotesi di negligenza individuate dalla
Suprema Corte, atteso che è stato dimostrato che il pedone stava attraversando sulle strisce pedonali.
Ritiene pertanto il decidente dimostrata in concreto la colpa esclusiva del conducente del motociclo HONDA SH 150 targato CV 80124 nella causazione del sinistro, mentre nessun addebito può essere mosso al pedone che ha dimostrato di stare attraversando la strada sulle strisce pedonali.
Di contro nessuna prova è stata fornita atta a dimostrare un concorso di colpa del pedone.
Vale la pena rammentare, infatti, che in tema di investimento del pedone è destinata a trovare applicazione la presunzione legale di cui all'art. 2054 c. 1 c.c.. Ne deriva che, come ha affermato Cassazione Civile 10 luglio 2008, n. 18872, “… è l'assicuratore che ha l'onere della prova di un eventuale colpa concorrente od esclusiva, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica della esistenza del fatto”.
In ragione di ciò può ritenersi in concreto che sussista una responsabilità esclusiva a carico del conducente il motociclo nella causazione dell'evento.
Da ciò consegue, che delle conseguenze occorse all'attoree sono chiamati a rispondere in via solidale il conducente, proprietario e la compagnia di assicurazioni.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, il CTU con la sua relazione (perfettamente condivisibile sul punto, sia con riferimento alle conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati) ha accertato che le lesioni riferite dall'attore sono direttamente riconducibili al sinistro per cui è causa.
Ciò detto è stato accertato che il sinistro ha dato luogo ad un'invalidità permanente dell'attore del 13% oltre una ITP di giorni 50 e una ITT di giorni 40.
Con l'evidenziata patologia ( cfr pagg 6/7 elaborato “postumi di trauma toracico chiuso con fratture costali multiple a destra (dalla III alla X);trauma da schiacciamento del piede destro con frattura parcellare dello scafoide, tarsale e fratture della base della falange prossimale del IV e V dito, della testa della falange prossimale del II dito e della testa della falange intermedia del III dito”) eziologicamente ricollegabile all'evento, giustificano i risultati cui è pervenuto il C.T.U., che il giudicante condivide e fa propri per l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, fondato su un compiuto esame anamnestico pagina 6 di 8 ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.
Le osservazioni di parte convenuta non sono inoltre idonee nemmeno scalfire le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., nella relazione a sua firma, essendo queste supportate da un ragionamento logico e coerente.
Poiché la fattispecie integra una ipotesi di reato va risarcito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2059 cc e 185 cp., anche il danno non patrimoniale, con l'adozione delle tabelle elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano (criterio confermato anche dalla
Corte di Cassazione con sentenza 7.6.11 n. 12408).
Va infine precisato che il danno morale è ora inglobato nella liquidazione del danno non patrimoniale, (come da tabella che segue), applicando la massima personalizzazione, trattandosi di patologia relativamente lunga e dolorosa, invalidante in relazione alla capacità lavorativa, con interessi legali dalla data odierna al saldo ed interessi sulla stessa somma devalutata alla data del sinistro (16.7.2020) e quindi rivalutata di anno in anno.
Nel caso in esame, una invalidità del 13% in soggetto di anni 38 al momento del fatto, comporterà una liquidazione del danno biologico, all'attualità, di Euro € 31489,00 ( punto base danno non patrimoniale € 3833,93).
Passando alla liquidazione del danno conseguente alla ritenuta invalidità temporanea, anche tale danno deve essere valutato sotto il profilo della lesione del diritto alla salute, tenuto conto che la durata della malattia comporta la temporanea sospensione - in tutto o in parte - delle pregresse attività del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali (cfr. Cass. n. 9725/95). Va, quindi, liquidata una somma, per ogni giorno di effettiva invalidità temporanea, che, in base ai parametri tabellari sopra indicati, ammonta a Euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale, sempre con valutazione all'attualità.
Ne consegue che, nel caso in esame, sulla scorta delle valutazioni operate dal C.T.U.,
l'ammontare complessivo di tale voce di danno( assoluta e temporanea) ammonta ad euro
7.475,00.
Acclarato quanto sopra, nel caso in esame, il danno complessivamente liquidato a parte attrice ascende complessivamente ad euro 48095,00, liquidate all'attualità. Parte_3
pagina 7 di 8 Sulle predette somme liquidate, all'attualità, a titolo di risarcimento del danno, spetta, altresì, alla ricorrente il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio da ritardato pagamento, da liquidarsi giusta sentenza della Corte di Cassazione n. 1712/95, mediante rivalutazione e gravate di interessi sull'importo annualmente rivalutato a decorrere dal 16.7.2020, spettano all'attore ulteriori interessi di legge dalla presente decisione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo .
Le spese di CTU medico legale vengono definitivamente poste a carico dei convenuti .
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 07 luglio 2025
Il GOT dott. Giuseppina Notonica
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12833/2022
Oggi 7 luglio 2025,innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Andrea Treppiedi;
per parte convenuta compagnia di Assicurazione l'avv. Laura Milazzo in sostituzione dell'avv. Di
Marzio;
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi a tutte i precedenti atti difensivi depositati ed in particolare alle note conclusive nelle quali insistono e chiedono che la causa venga decisa;
IL GOT
Alle ore 15,50 dopo la camera di consiglio pronuncia la seguente decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 8 nel procedimento civile N. 12833 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
tra nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via T. Tasso 4, presso lo studio dell' Avv. Andrea Treppiedi (c.f. – fax 0916250249), che lo CodiceFiscale_2 Email_1 rappresenta ed assiste, giusta procura in calce all'atto di citazione Attore
Contro
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1 rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla con sede legale in Roma, CP_2 alla via Arno, 70 (C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Di P.IVA_1
Marzio (C.F. ) in forza di procura alle liti in calce al presente atto, ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC di quest'ultimo, censito nel Reginde, presso il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione PEC:
Email_2
E contro
, nato a [...] il [...], Via dei Barcaiuoli 46 , Palermo;
e Controparte_3
nato a [...] il [...] Controparte_4
- Convenuti -contumaci
Oggetto: risarcimento sinistro stradale
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
- Accertata la responsabilità del conducente convenuto nella Controparte_4
causazione del sinistro occorso a , condanna Parte_1 Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] Controparte_4
e , in solido , a risarcire il danno subito da parte attrice e liquidato Controparte_3
in € 48.095,00;
pagina 2 di 8 - Condanna i convenuti ,in solido , a rifondere all'attore le spese processuali che liquida, sulla base dei parametri introdotti con D.M. 147/2022, in € 5.261,00 , oltre rimborso spese forfettario al 15% , iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dei convenuti , in solido, le spese di CTU medico –legale .
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice conveniva in giudizio la compagnia di assicurazione Parte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1
e , per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e Controparte_3 Controparte_4
non patrimoniali subiti nel sinistro stradale verificatosi in data 16.7.2020 , alle ore 19.30 circa, allorquando il motociclo HONDA SH 150 targato CV 80124 di proprietà del signor CP_3
e condotto dal , percorrendo la Via Barcarello in Palermo,
[...] Controparte_4
giunto altezza dell'entrata del lo travolgeva mentre si trovava ad attraversare la Pt_2
strada sulle strisce pedonali.. A seguito dell'urto, cadeva a terra e riportava lesioni fisiche per le quali ricorreva alla cura dei sanitari del PS dell'Ospedale Villa Sofia, ove gli veniva diagnosticato “ fratture costali multiple con pneumo torace di destra, fratture II, III, IV e V del dito del piede destro e la frattura dello scafoide tarsale omolaterale.
Si costituiva la compagnia di assicurazioni , in persona Controparte_1 dei legali rappresentanti pro tempore, la quale contestava la domanda ritenendola non provata, on ogni caso invocava l'applicazione ex art. 2054 c.c. e contestava il quantum ritenendolo eccessivo.
Nella contumacia dei signori e , la causa veniva Controparte_3 Controparte_4
istruita con acquisizione della documentazione allegata, con l'escussione di un teste e l'espletamento di una CTU medico-legale e , sulle conclusioni rassegnate dalle parti, trattenuta in decisione.
pagina 3 di 8 Ciò premesso in punto di fatto, va innanzitutto dato atto della proponibilità della domanda, avendo l'attrice provveduto a formulare richiesta stragiudiziale del risarcimento alla
, ai sensi degli artt. 145 e 148 cod. ass., giusta nota Controparte_1 trasmessa a mezzo pec in data 11.08.2020 ( all. n. 1 produzione di parte attrice), ed avendo atteso inoltre il decorso del periodo di moratoria previsto dalla legge prima di intraprendere l'odierna azione risarcitoria.
Quanto al merito, le domande attoree sono fondate nei limiti di cui appresso.
L'attività istruttoria espletata ha confermato la dinamica del sinistro esposta in atto di citazione, avendo il teste riferito che “ In data 16.7.2020, ore 19.30 circa, il Testimone_1 motociclo HONDA SH 150 targato CV 80124 di proprietà del signor , condotto dal Controparte_3
si trovava a percorrere Via Barcarello in Palermo, altezza entrata Camping.. e che giunto Controparte_4 all'altezza delle strisce pedonali, detto conducente travolgeva il pedone signor il quale si Parte_1 trovava nell'atto di attraversare in quel punto la strada sulle strisce pedonali…che quel giorno mi trovavo insieme al sig. eravamo appena usciti dal campeggio e stavamo andando verso l'auto posteggiata;
il Parte_1 sig. mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali dopo aver superato le auto in transito in quel Parte_1 momento incolonnate, dalla corsia opposta sulla destra sopraggiungeva una moto che lo colpiva sul lato destro del corpo con la parte anteriore della moto e lo faceva cadere a terra “
Dalle risultanze delle dichiarazioni rese dal predetto teste, in relazione al quale non sono emersi elementi atti ad inficiarne la sua attendibilità, è rimasto accertato l'accadimento del sinistro .
Acclarato quanto sopra , l'esame del caso va ricondotto , in diritto, sotto il disposto di cui all'art. 2054 c.c., che sancisce una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni provocati a persone o cose dalla circolazione dello stesso, a meno che questi non dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento. In particolare nell'ipotesi di investimento del pedone, che si trova sulla sede viaria, (come nel caso di specie), il conducente del veicolo investitore deve provare di essersi trovato nell'oggettiva impossibilità di evitare l'evento con una qualsiasi manovra di fortuna. Tale ipotesi ricorre, ad esempio, nel caso in cui il pedone si sia improvvisamente e repentinamente frapposto pagina 4 di 8 come ostacolo sulla carreggiata, senza dare al conducente del veicolo il tempo di avvistarlo e di adeguare la propria guida di conseguenza (cfr. Cass. 5983/98, 7922/97, 6395/94).
Si osserva, ancora, che nell'ambito dei sinistri stradali che si sostanziano nell'investimento del pedone ad opera di un veicolo a motore, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, riconosce da sempre la possibilità che il comportamento negligente del pedone possa integrare un fattore causale idoneo, astrattamente anche in via esclusiva, a determinare l'evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del conducente per i danni subiti dal pedone investito. Affinché possa configurarsi un'ipotesi di completa esclusione di responsabilità del conducente, tuttavia, la condotta del pedone dovrà assumere i caratteri della assoluta imprevedibilità e anormalità. Sul punto, si è espressa la stessa Corte di Cassazione nella sentenza 29 settembre 2006, n. 21249, precisando che “in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non era, da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente movimenti”. Si tratta di casi limite, evidentemente di rara verificazione.
Anche il comportamento dei pedoni, non di meno, è soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell'art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada. Ne deriva che la violazione delle norme contenute nella summenzionata disposizione è idonea a porre la condotta del pedone in rapporto causale con l'evento di danno costituito dall'investimento del pedone, con l'ulteriore conseguenza che la condotta imprudente del pedone potrà integrare un'ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato, tale da ridurre proporzionalmente il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro. La giurisprudenza ha individuato una serie di comportamenti del pedone, idonei a fondare il concorso di colpa, tra cui l'attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali con luce semaforica rossa;
l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali;
l'attraversamento in un punto in cui è vietato o sconsigliabile farlo e l'attraversamento imprudente.
pagina 5 di 8 La fattispecie in esame, non rientra in alcuna delle ipotesi di negligenza individuate dalla
Suprema Corte, atteso che è stato dimostrato che il pedone stava attraversando sulle strisce pedonali.
Ritiene pertanto il decidente dimostrata in concreto la colpa esclusiva del conducente del motociclo HONDA SH 150 targato CV 80124 nella causazione del sinistro, mentre nessun addebito può essere mosso al pedone che ha dimostrato di stare attraversando la strada sulle strisce pedonali.
Di contro nessuna prova è stata fornita atta a dimostrare un concorso di colpa del pedone.
Vale la pena rammentare, infatti, che in tema di investimento del pedone è destinata a trovare applicazione la presunzione legale di cui all'art. 2054 c. 1 c.c.. Ne deriva che, come ha affermato Cassazione Civile 10 luglio 2008, n. 18872, “… è l'assicuratore che ha l'onere della prova di un eventuale colpa concorrente od esclusiva, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica della esistenza del fatto”.
In ragione di ciò può ritenersi in concreto che sussista una responsabilità esclusiva a carico del conducente il motociclo nella causazione dell'evento.
Da ciò consegue, che delle conseguenze occorse all'attoree sono chiamati a rispondere in via solidale il conducente, proprietario e la compagnia di assicurazioni.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, il CTU con la sua relazione (perfettamente condivisibile sul punto, sia con riferimento alle conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati) ha accertato che le lesioni riferite dall'attore sono direttamente riconducibili al sinistro per cui è causa.
Ciò detto è stato accertato che il sinistro ha dato luogo ad un'invalidità permanente dell'attore del 13% oltre una ITP di giorni 50 e una ITT di giorni 40.
Con l'evidenziata patologia ( cfr pagg 6/7 elaborato “postumi di trauma toracico chiuso con fratture costali multiple a destra (dalla III alla X);trauma da schiacciamento del piede destro con frattura parcellare dello scafoide, tarsale e fratture della base della falange prossimale del IV e V dito, della testa della falange prossimale del II dito e della testa della falange intermedia del III dito”) eziologicamente ricollegabile all'evento, giustificano i risultati cui è pervenuto il C.T.U., che il giudicante condivide e fa propri per l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, fondato su un compiuto esame anamnestico pagina 6 di 8 ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.
Le osservazioni di parte convenuta non sono inoltre idonee nemmeno scalfire le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., nella relazione a sua firma, essendo queste supportate da un ragionamento logico e coerente.
Poiché la fattispecie integra una ipotesi di reato va risarcito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2059 cc e 185 cp., anche il danno non patrimoniale, con l'adozione delle tabelle elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano (criterio confermato anche dalla
Corte di Cassazione con sentenza 7.6.11 n. 12408).
Va infine precisato che il danno morale è ora inglobato nella liquidazione del danno non patrimoniale, (come da tabella che segue), applicando la massima personalizzazione, trattandosi di patologia relativamente lunga e dolorosa, invalidante in relazione alla capacità lavorativa, con interessi legali dalla data odierna al saldo ed interessi sulla stessa somma devalutata alla data del sinistro (16.7.2020) e quindi rivalutata di anno in anno.
Nel caso in esame, una invalidità del 13% in soggetto di anni 38 al momento del fatto, comporterà una liquidazione del danno biologico, all'attualità, di Euro € 31489,00 ( punto base danno non patrimoniale € 3833,93).
Passando alla liquidazione del danno conseguente alla ritenuta invalidità temporanea, anche tale danno deve essere valutato sotto il profilo della lesione del diritto alla salute, tenuto conto che la durata della malattia comporta la temporanea sospensione - in tutto o in parte - delle pregresse attività del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali (cfr. Cass. n. 9725/95). Va, quindi, liquidata una somma, per ogni giorno di effettiva invalidità temporanea, che, in base ai parametri tabellari sopra indicati, ammonta a Euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale, sempre con valutazione all'attualità.
Ne consegue che, nel caso in esame, sulla scorta delle valutazioni operate dal C.T.U.,
l'ammontare complessivo di tale voce di danno( assoluta e temporanea) ammonta ad euro
7.475,00.
Acclarato quanto sopra, nel caso in esame, il danno complessivamente liquidato a parte attrice ascende complessivamente ad euro 48095,00, liquidate all'attualità. Parte_3
pagina 7 di 8 Sulle predette somme liquidate, all'attualità, a titolo di risarcimento del danno, spetta, altresì, alla ricorrente il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio da ritardato pagamento, da liquidarsi giusta sentenza della Corte di Cassazione n. 1712/95, mediante rivalutazione e gravate di interessi sull'importo annualmente rivalutato a decorrere dal 16.7.2020, spettano all'attore ulteriori interessi di legge dalla presente decisione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo .
Le spese di CTU medico legale vengono definitivamente poste a carico dei convenuti .
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 07 luglio 2025
Il GOT dott. Giuseppina Notonica
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