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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
MA ES, EL
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di RB - Via Ugo Ferroni, 5 01100 RB VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF01407 CONTRIBUTO INPS 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF01407 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF01407 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF01407 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF01407 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16 dicembre 2024 il ricorrente riceveva lo schema di atto n. TKLQ1PF01407/2024 –– anno di imposta
2018 Articolo 6-bis, commi 1 e 3, delle Legge 27 luglio 2000, n. 212 ove l'ufficio in relazione al “Modello
Unico Persone Fisiche 2019” accertava un reddito complessivo di lavoro autonomo pari ad € 234.233,00, calcolato applicando al reddito di lavoro autonomo dichiarato (pari ad € 67.814,00) le variazioni in aumento accertate dall'ufficio come di seguito evidenziate:
- € 123.160,00 a titolo di compensi incassati e non dichiarati - relativi a quattro movimenti di capitale comunicati dagli operatori finanziari.
In data 24 gennaio 2025 e in data 21 marzo 2025 il dott. Difensore_1, giusta procura speciale, ha presentato osservazioni avverso la comunicazione dello schema di atto producendo tutta la documentazione necessaria richiesta dall'Ufficio.
In data 7 aprile 2025 il ricorrente riceveva l'avviso di accertamento da parte della Direzione Provinciale di
RB (VT) n. TKL01PF01407/2024, nel quale l'Ufficio confermava le irregolarità riscontrate in sede di trasmissione dello schema d'atto, non ritenendo valide le conclusioni e la documentazione fornita in sede di osservazioni.
In data 17 aprile 2025 il ricorrente presentava istanza per la formulazione di una proposta di accertamento con adesione con l'obiettivo di pervenire alla definizione in contradditorio relativamente al periodo d'imposta
2018 di cui all'avviso d'accertamento n. TKL01PF01407/2024 e si impegnava a fornire tutta la documentazione utile alla verifica nei termini di legge previsti.
In data 9 maggio 2025 e in data 27 maggio 2025 il dott. Difensore_1 forniva ulteriori chiarimenti in relazione alle somme riprese a tassazione, fornendo copia dei giustificativi attestanti le spese contestate e copia dei movimenti bancari/carta attestanti l'avvenuto pagamento delle stesse.
A seguito di tali chiarimenti veniva notificata una “comunicazione proposta adesione dell'Ufficio” nella quale,
a fronte della documentazione prodotta, l'Ufficio riconosceva € 45.660,00 (pari ai primi due bonifici esteri contestati di € 22.830,00 cadauno) ed € 36.512,45 di spese (su un totale di € 64.439,16). Per i due incassi provenienti da ON ON (bonifici n. 3 e 4), al contrario, l'Ufficio riteneva di non poter accogliere le osservazioni prodotte adducendo le seguenti motivazioni: “non può essere accolta invece la tesi di parte per quello che concerne gli altri due movimenti dall'estero (punti 3 e 4), ove anche in questa sede si continua a rilevare l'assenza di una corrispondenza certa ed inequivocabile tra le causali dei bonifici con quanto dichiarato dalla parte. Per il movimento estero di € 18.800,00 da ON ON con data operazione 05/09/2018 continua a non risultare alcuna corrispondenza tra la causale del bonifico (ovvero “Invoice 14 and 15 dated
31.07.2018”) con quanto dichiarato dalla parte (riferimento alle fatture n. 1 del 02/02/2018 e n. 2 del
15/04/2018). Stessa cosa per quanto riguarda gli importi, ove non vi è nessuna documentazione relativa all'ulteriore importo di € 3.000 per avanzamento lavori”; “stessa conclusione per il movimento estero di
€ 58.700,00 da ON ON con data operazione 29/10/2018, di cui non risulta corrispondenza tra la causale del bonifico (ovvero “Associazione_1 RM 3108 … Invoice n. 17”) con quanto dichiarato dalla parte (riferimento alle fatture n. 13 del 23/07/2018 e n. 14 del 27/12/2018). Non può essere ritenuta sufficiente la semplice e-mail prodotta del referente delle due società (Associazione_1d e Società_1 ON ON) in cui afferma che le due società sarebbero collegate fra loro”.
In data 3 luglio 2025 il Dott. Difensore_1 presentava ulteriori chiarimenti in relazione alle somme non riconosciute in sede di accertamento e nella “Comunicazione proposta adesione dell'Ufficio”.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Rileva il Collegio, preliminarmente, che a seguito dei chiarimenti effettuati dalla parte ricorrente, venivano riconosciute - nella“comunicazione proposta adesione dell'Ufficio” - le somme di € 45.660,00 (pari ai primi due bonifici esteri contestati di € 22.830,00 ciascuno) e di € 36.512,45 di spese (su un totale di € 64.439,16); rispetto ad esse, dunque, può ritenersi acquisita la prova in merito alla fondatezza delle giustificazioni procedimentali poste in essere dal contribuente.
Quanto, poi, ai due incassi provenienti da ON ON (bonifico 3 e 4 pari ad € 18.800,00 e 58.700,00 rispettivamente), dalle risultanze documentali e da quanto indicato da parte ricorrente negli scritti difensivi, risulta che:
- nel caso del terzo bonifico estero da ON ON (pari ad € 18.800,00) si tratta dell'incasso parziale delle fatture n. 1 del 2 febbraio 2018 pari ad € 12.300,00 e n. 2 del 15 aprile 2018 pari ad € 19.300,00; nel corpo delle fatture indicate è riportato che il pagamento è avvenuto al 50% in sede di presentazione dell'ordine e la restante parte in base allo stato di avanzamento della fornitura del servizio. L'incasso di € 18.800, infatti, corrisponde al 50% della fattura n. 1 (12.300 *50%= 6.150,00) e al 50% della fattura n. 2 (19.300 * 50%=
9.650,00) più ulteriori € 3.000,00 per l'avanzamento dei lavori;
in relazione alla causale indicata dal cliente in sede di trasmissione del bonifico la numerazione indicata dallo stesso (Invoices n. 14 e 15) si riferisce alle fatture proforma ricevute dal cliente alla fine del 2013 quando è stato siglato l'accordo (nell'esercizio precedente, infatti, il totale fatture emesse dal ricorrente erano in totale 13).
- nel caso del quarto bonifico da ON ON di € 58.700,00, l'Ufficio contestava la mancata correlazione tra gli intestatari delle fatture (Società_1 per la fattura n. 13 del 23/07/2018 e Associazione_1 per la fatt. n. 14 del 27/12/2018) e il soggetto che ha provveduto al pagamento (Associazione_1
); dalla documentazione depositata risulta che la Associazione_1, con bonifico del 29.10.2018 ha provveduto al pagamento parziale di entrambe le fatture (la restante parte è stata incassata dal ricorrente nel 2019 – tali importi residui sono confluiti, pertanto, nel modello Unico Persone Fisiche 2020); da scambi di mails dell'anno 2018 (prodotte in sede di integrazione all'Agenzia delle Entrate) tra il ricorrente e la società Società_1 ON ON si evince che le due società sono collegate tra loro e che la fattura n. 14 è stata emessa nei confronti della Wayguard Limited su espressa richiesta della Phoenix Investors
ON ON. Per quanto riguarda la numerazione viene riportato il numero 17 in quanto il ricorrente in sede di presentazione dell'offerta ha comunicato una fattura proforma avente come numerazione progressiva il n. 17, in quanto effettivamente le fatture emesse nel 2018 sono 17 dato da 14 fatture ordinarie più 3 fatture elettroniche indirizzate alla Pubblica Amministrazione aventi diverso sezionale (nello specifico fatture n. 1/
PA, 2/PA e 3/PA).
In relazione alle spese contestate, risulta che:
- in data 24/01/2025 la parte ricorrente ha fornito copia di ciascuna spesa indicata nel quadro RE del modello
Unico Persone Fisiche 2019;
- in data 09/05/2025 e in data e in data 27/05/2025, in relazione alle spese ritenute non pagate ha fornito copia di ciascuna spesa con il relativo giustificativo attestante l'avvenuto pagamento a mezzo banca/carta nonché prospetto riepilogativo delle stesse;
- in sede di integrazione del 03.07.2025 ha provveduto alla ricostruzione della spesa pari ad € 13.252,05 fornendo la fattura di riferimento nonché copia dell'estratto conto dal quale risulta il pagamento effettuato. Conseguentemente e per i motivi esposti, ritiene il Collegio che la parte ricorrente abbia sufficientemente giustificato i movimenti dall'estero e le spese contestate, in ciò superando le contestazioni dell'Ufficio che si fondavano essenzialmente sulla assenza di una corrispondenza certa ed inequivocabile tra le causali dei bonifici con quanto dichiarato dalla parte.
Per tali motivi il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese, in considerazione della peculiarità della vicenda e della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
MA ES, EL
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di RB - Via Ugo Ferroni, 5 01100 RB VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF01407 CONTRIBUTO INPS 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF01407 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF01407 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF01407 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF01407 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16 dicembre 2024 il ricorrente riceveva lo schema di atto n. TKLQ1PF01407/2024 –– anno di imposta
2018 Articolo 6-bis, commi 1 e 3, delle Legge 27 luglio 2000, n. 212 ove l'ufficio in relazione al “Modello
Unico Persone Fisiche 2019” accertava un reddito complessivo di lavoro autonomo pari ad € 234.233,00, calcolato applicando al reddito di lavoro autonomo dichiarato (pari ad € 67.814,00) le variazioni in aumento accertate dall'ufficio come di seguito evidenziate:
- € 123.160,00 a titolo di compensi incassati e non dichiarati - relativi a quattro movimenti di capitale comunicati dagli operatori finanziari.
In data 24 gennaio 2025 e in data 21 marzo 2025 il dott. Difensore_1, giusta procura speciale, ha presentato osservazioni avverso la comunicazione dello schema di atto producendo tutta la documentazione necessaria richiesta dall'Ufficio.
In data 7 aprile 2025 il ricorrente riceveva l'avviso di accertamento da parte della Direzione Provinciale di
RB (VT) n. TKL01PF01407/2024, nel quale l'Ufficio confermava le irregolarità riscontrate in sede di trasmissione dello schema d'atto, non ritenendo valide le conclusioni e la documentazione fornita in sede di osservazioni.
In data 17 aprile 2025 il ricorrente presentava istanza per la formulazione di una proposta di accertamento con adesione con l'obiettivo di pervenire alla definizione in contradditorio relativamente al periodo d'imposta
2018 di cui all'avviso d'accertamento n. TKL01PF01407/2024 e si impegnava a fornire tutta la documentazione utile alla verifica nei termini di legge previsti.
In data 9 maggio 2025 e in data 27 maggio 2025 il dott. Difensore_1 forniva ulteriori chiarimenti in relazione alle somme riprese a tassazione, fornendo copia dei giustificativi attestanti le spese contestate e copia dei movimenti bancari/carta attestanti l'avvenuto pagamento delle stesse.
A seguito di tali chiarimenti veniva notificata una “comunicazione proposta adesione dell'Ufficio” nella quale,
a fronte della documentazione prodotta, l'Ufficio riconosceva € 45.660,00 (pari ai primi due bonifici esteri contestati di € 22.830,00 cadauno) ed € 36.512,45 di spese (su un totale di € 64.439,16). Per i due incassi provenienti da ON ON (bonifici n. 3 e 4), al contrario, l'Ufficio riteneva di non poter accogliere le osservazioni prodotte adducendo le seguenti motivazioni: “non può essere accolta invece la tesi di parte per quello che concerne gli altri due movimenti dall'estero (punti 3 e 4), ove anche in questa sede si continua a rilevare l'assenza di una corrispondenza certa ed inequivocabile tra le causali dei bonifici con quanto dichiarato dalla parte. Per il movimento estero di € 18.800,00 da ON ON con data operazione 05/09/2018 continua a non risultare alcuna corrispondenza tra la causale del bonifico (ovvero “Invoice 14 and 15 dated
31.07.2018”) con quanto dichiarato dalla parte (riferimento alle fatture n. 1 del 02/02/2018 e n. 2 del
15/04/2018). Stessa cosa per quanto riguarda gli importi, ove non vi è nessuna documentazione relativa all'ulteriore importo di € 3.000 per avanzamento lavori”; “stessa conclusione per il movimento estero di
€ 58.700,00 da ON ON con data operazione 29/10/2018, di cui non risulta corrispondenza tra la causale del bonifico (ovvero “Associazione_1 RM 3108 … Invoice n. 17”) con quanto dichiarato dalla parte (riferimento alle fatture n. 13 del 23/07/2018 e n. 14 del 27/12/2018). Non può essere ritenuta sufficiente la semplice e-mail prodotta del referente delle due società (Associazione_1d e Società_1 ON ON) in cui afferma che le due società sarebbero collegate fra loro”.
In data 3 luglio 2025 il Dott. Difensore_1 presentava ulteriori chiarimenti in relazione alle somme non riconosciute in sede di accertamento e nella “Comunicazione proposta adesione dell'Ufficio”.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Rileva il Collegio, preliminarmente, che a seguito dei chiarimenti effettuati dalla parte ricorrente, venivano riconosciute - nella“comunicazione proposta adesione dell'Ufficio” - le somme di € 45.660,00 (pari ai primi due bonifici esteri contestati di € 22.830,00 ciascuno) e di € 36.512,45 di spese (su un totale di € 64.439,16); rispetto ad esse, dunque, può ritenersi acquisita la prova in merito alla fondatezza delle giustificazioni procedimentali poste in essere dal contribuente.
Quanto, poi, ai due incassi provenienti da ON ON (bonifico 3 e 4 pari ad € 18.800,00 e 58.700,00 rispettivamente), dalle risultanze documentali e da quanto indicato da parte ricorrente negli scritti difensivi, risulta che:
- nel caso del terzo bonifico estero da ON ON (pari ad € 18.800,00) si tratta dell'incasso parziale delle fatture n. 1 del 2 febbraio 2018 pari ad € 12.300,00 e n. 2 del 15 aprile 2018 pari ad € 19.300,00; nel corpo delle fatture indicate è riportato che il pagamento è avvenuto al 50% in sede di presentazione dell'ordine e la restante parte in base allo stato di avanzamento della fornitura del servizio. L'incasso di € 18.800, infatti, corrisponde al 50% della fattura n. 1 (12.300 *50%= 6.150,00) e al 50% della fattura n. 2 (19.300 * 50%=
9.650,00) più ulteriori € 3.000,00 per l'avanzamento dei lavori;
in relazione alla causale indicata dal cliente in sede di trasmissione del bonifico la numerazione indicata dallo stesso (Invoices n. 14 e 15) si riferisce alle fatture proforma ricevute dal cliente alla fine del 2013 quando è stato siglato l'accordo (nell'esercizio precedente, infatti, il totale fatture emesse dal ricorrente erano in totale 13).
- nel caso del quarto bonifico da ON ON di € 58.700,00, l'Ufficio contestava la mancata correlazione tra gli intestatari delle fatture (Società_1 per la fattura n. 13 del 23/07/2018 e Associazione_1 per la fatt. n. 14 del 27/12/2018) e il soggetto che ha provveduto al pagamento (Associazione_1
); dalla documentazione depositata risulta che la Associazione_1, con bonifico del 29.10.2018 ha provveduto al pagamento parziale di entrambe le fatture (la restante parte è stata incassata dal ricorrente nel 2019 – tali importi residui sono confluiti, pertanto, nel modello Unico Persone Fisiche 2020); da scambi di mails dell'anno 2018 (prodotte in sede di integrazione all'Agenzia delle Entrate) tra il ricorrente e la società Società_1 ON ON si evince che le due società sono collegate tra loro e che la fattura n. 14 è stata emessa nei confronti della Wayguard Limited su espressa richiesta della Phoenix Investors
ON ON. Per quanto riguarda la numerazione viene riportato il numero 17 in quanto il ricorrente in sede di presentazione dell'offerta ha comunicato una fattura proforma avente come numerazione progressiva il n. 17, in quanto effettivamente le fatture emesse nel 2018 sono 17 dato da 14 fatture ordinarie più 3 fatture elettroniche indirizzate alla Pubblica Amministrazione aventi diverso sezionale (nello specifico fatture n. 1/
PA, 2/PA e 3/PA).
In relazione alle spese contestate, risulta che:
- in data 24/01/2025 la parte ricorrente ha fornito copia di ciascuna spesa indicata nel quadro RE del modello
Unico Persone Fisiche 2019;
- in data 09/05/2025 e in data e in data 27/05/2025, in relazione alle spese ritenute non pagate ha fornito copia di ciascuna spesa con il relativo giustificativo attestante l'avvenuto pagamento a mezzo banca/carta nonché prospetto riepilogativo delle stesse;
- in sede di integrazione del 03.07.2025 ha provveduto alla ricostruzione della spesa pari ad € 13.252,05 fornendo la fattura di riferimento nonché copia dell'estratto conto dal quale risulta il pagamento effettuato. Conseguentemente e per i motivi esposti, ritiene il Collegio che la parte ricorrente abbia sufficientemente giustificato i movimenti dall'estero e le spese contestate, in ciò superando le contestazioni dell'Ufficio che si fondavano essenzialmente sulla assenza di una corrispondenza certa ed inequivocabile tra le causali dei bonifici con quanto dichiarato dalla parte.
Per tali motivi il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese, in considerazione della peculiarità della vicenda e della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese