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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 536/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di US Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello n. 1064/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1 Difensore 2 - CF_Difensore 2
elettivamente domiciliato presso ed
Email_1
contro
Ministero Della US Corte D'Appello Napoli Sede
80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
Difensore 4 - CF_Difensore_4
elettivamente domiciliato presso ed
Email_2
TA US S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 5 - CF_Difensore_5
elettivamente domiciliato presso ed
Email_3
Ministero Grazia E US - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso
Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 610/2025 emessa dalla Corte di
US Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 29 e pubblicata il 14/01/2025
Atti impositivi:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
0019132024 CONTRIBUTO UNIF 2020
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 001914/2024
CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6435/2025 depositato il 28/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Appellato: ADER, CORTE APPELLO E MINISTERO GRAZIE
E GIUSTIZIA: ASSENTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ricorrente 1 proponeva alla Corte di US Tributaria
di primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto in epigrafe, chiedendone l'annullamento per la sua illegittimità.
Si costituivano TA US PA e Ministero della
US-Corte D'Appello Napoli chiedendo il rigetto. Il Giudice adito, con la sentenza n. 610 del 14 gennaio 2025 ha rigettato il ricorso.
Si evidenziava che il ricorrente lamentava che l'avviso impugnato era stato emesso sull'erroneo presupposto che anche i giudizi inin Cassazione materia previdenziale/assistenziale fossero assoggettati al pagamento del normale contributo unificato (raddoppiato) previsto per la generalità delle cause civili in base al valore della domanda, dovendosi invece applicare per le
controversie previdenziali e assistenziali che approdano presso la Corte di Cassazione il contributo unificato doppio di quello di € 43,00 stabilito in cifra fissa per il primo grado dall'art. 13, comma 1, lett. a), del DPR n. 115/2002 e l'analogo importo del contributo integrativo previsto dal successivo comma 1-quater -introdotto dall'art. 1, comma
17, della L.n. 228/2012 - per l'ipotesi di soccombenza.
Tale tesi era però ritenuta priva di fondamento.
Invero, stabilisce l'art 9. comma 1-bis del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 che "Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al
contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13,
comma 1.)"
Secondo il giudice di prime cure, nella normativa non si rinviene l'espressa salvezza che limiterebbe l'entità del contributo, siccome invocata dal ricorrente, e si deve pertanto (anche in considerazione della diversa salvezza prevista dall'art. 9 comma 1 bis del DPR 115/2002) applicare nella specie l'art. 13, commi 1 e 1 bis del predetto DPR per le controversie previdenziali di valore
indeterminabile.
Tuttavia, in considerazione della natura della questione le spese erano compensate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente cui hanno resistito TA US S.p.A. ed il Ministero della Corte d'Appello di Napoli con US -
controdeduzioni. Quest'ultimo ha anche proposto appello incidentale.
Il contribuente ha altresì depositato memorie illustrative.
L'appello principale è infondato.
La tesi del ricorrente, che ricalca fedelmente quella sostenuta in primo grado, quasi ignorando le puntuali argomentazioni del giudice di appello, sino a porsi ai limiti dell'inammissibilità del gravame per difetto di specificità, sostiene che il contributo unificato per le cause di lavoro e previdenziali proposte dinanzi alla Corte di Cassazione dovrebbe essere determinato in misura pari al contributo minimo di € 43,00 stabilito in cifra fissa per il primo grado dall'art. 13, comma 1, lett. a), del DPR n. 115/2002 e di analogo importo sarà il contributo integrativo previsto dal successivo comma 1-quater - introdotto dall'art. 1, comma
17, della L.n. 228/2012 - per l'ipotesi di soccombenza.
Trattasi però di interpretazione che è fondata su di una lettura evidentemente contrastata dal tenore letterale delle norme applicabili, così come puntualmente riportate dalla sentenza gravata.
L'art. 9 co. 1 bis del T.U. spese giustizia per i giudizi in materia previdenziale, assistenziale e di lavoro prevede una deroga alla disciplina generale prevista per le cause dinanzi al giudice di merito (che contempla il pagamento del contributo in maniera fissa ai sensi dell'art. 13, co. 1 lett. a), fatte salve le ipotesi di esenzione per ragioni di reddito), e rinvia alle regole ordinarie di determinazione del contributo unificato per i giudizi in cassazione, anche in siffatte materie, con un richiamo all'art. 13 co. 1 nella sua integralità, di guisa che la sua determinazione deve necessariamente ancorarsi al valore della controversia, risultando quindi esclusa la possibilità di limitare la sua debenza al solo contributo previsto in misura fissa dalla lett.
a).
La soluzione del giudice di primo grado appare imposta dalla lettura delle norme in esame, e si giustifica sulla base di una esegesi che non lascia spazio a diverse conclusioni (e ciò a prescindere dal fatto che tale soluzione ha ricevuto il conforto anche di circolari amministrative del Minsero e della
Corte di Cassazione, che pur non avendo valore vincolante, ben possono contribuire ad offrire elementi di chiarificazione circa l'applicazione delle norme, ove sia necessario). Né possono trarsi argomenti di segno contrario dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3298/2019, richiamata nella memoria, che si оссира specificamente solo dell'esenzione dal versamento del contributo per i soggetti aventi un reddito inferiore alla soglia di legge, ma non tocca la diversa questione qui in esame.
Appare perciò del tutto destituita di fondamento la tesi di parte appellante che vorrebbe determinato il contributo unificato dovuto, sia per l'iscrizione a ruolo che in conseguenza della intervenuta soccombenza in sede di legittimità in misura nettamente inferiore rispetto alle richieste di TA US.
L'appello principale è rigettato.
Merita invece accoglimento l'appello incidentale del Ministero della Giustizia Corte d'Appello di Napoli, atteso che la
-
decisione del giudice di primo grado di pervenire alla compensazione delle spese di lite, sulla base della anodina formula per cui la natura della questione lo consentiva, rappresenta una palese violazione dell'art. 15 co. 2 del D.
Lgs. n. 546/1992 che consente la compensazione, oltre che nei casi di soccombenza reciproca (qui non ricorrente), in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono risultare espressamente dalla motivazione. La ricorrenza di tale ultima situazione legittimante la compensazione appare però
a ben vedere contrastata proprio dallo sviluppo argomentativo della motivazione circa il rigetto dell'impugnazione del contribuente, essendo stata resa palesa come la tesi da questi sostenuta fosse in evidente ed insanabile contraddizione con il detto delle norme suscettibili di trovare applicazione.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico dell'appellante ed in favore del solo Ministero della US
(non avendo TA US S.p.A. proposto analogo motivo di gravame quanto alla compensazione operata nei suoi confronti).
Le spese del grado seguono poi la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di US Tributaria di II Grado della Campania
sez. 8, così provvede: rigetta l'appello principale di Ricorrente_1;
accoglie l'appello incidentale proposto dal Ministero della
US Corte d'Appello di Napoli ed in parziale riforma della sentenza appellata condanna Ricorrente_1 al rimborso in favore dell'appellante incidentale delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 250,00, oltre spese prenotate a debito;
condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese del grado in favore degli appellati che liquida per ognuno in complessivi € 350,00, oltre spese prenotate a debito per il
Ministero della US, e spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, in favore di TA
US S.p.A.
Napoli, 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di US Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello n. 1064/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1 Difensore 2 - CF_Difensore 2
elettivamente domiciliato presso ed
Email_1
contro
Ministero Della US Corte D'Appello Napoli Sede
80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
Difensore 4 - CF_Difensore_4
elettivamente domiciliato presso ed
Email_2
TA US S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 5 - CF_Difensore_5
elettivamente domiciliato presso ed
Email_3
Ministero Grazia E US - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso
Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 610/2025 emessa dalla Corte di
US Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 29 e pubblicata il 14/01/2025
Atti impositivi:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
0019132024 CONTRIBUTO UNIF 2020
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 001914/2024
CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6435/2025 depositato il 28/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Appellato: ADER, CORTE APPELLO E MINISTERO GRAZIE
E GIUSTIZIA: ASSENTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ricorrente 1 proponeva alla Corte di US Tributaria
di primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto in epigrafe, chiedendone l'annullamento per la sua illegittimità.
Si costituivano TA US PA e Ministero della
US-Corte D'Appello Napoli chiedendo il rigetto. Il Giudice adito, con la sentenza n. 610 del 14 gennaio 2025 ha rigettato il ricorso.
Si evidenziava che il ricorrente lamentava che l'avviso impugnato era stato emesso sull'erroneo presupposto che anche i giudizi inin Cassazione materia previdenziale/assistenziale fossero assoggettati al pagamento del normale contributo unificato (raddoppiato) previsto per la generalità delle cause civili in base al valore della domanda, dovendosi invece applicare per le
controversie previdenziali e assistenziali che approdano presso la Corte di Cassazione il contributo unificato doppio di quello di € 43,00 stabilito in cifra fissa per il primo grado dall'art. 13, comma 1, lett. a), del DPR n. 115/2002 e l'analogo importo del contributo integrativo previsto dal successivo comma 1-quater -introdotto dall'art. 1, comma
17, della L.n. 228/2012 - per l'ipotesi di soccombenza.
Tale tesi era però ritenuta priva di fondamento.
Invero, stabilisce l'art 9. comma 1-bis del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 che "Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al
contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13,
comma 1.)"
Secondo il giudice di prime cure, nella normativa non si rinviene l'espressa salvezza che limiterebbe l'entità del contributo, siccome invocata dal ricorrente, e si deve pertanto (anche in considerazione della diversa salvezza prevista dall'art. 9 comma 1 bis del DPR 115/2002) applicare nella specie l'art. 13, commi 1 e 1 bis del predetto DPR per le controversie previdenziali di valore
indeterminabile.
Tuttavia, in considerazione della natura della questione le spese erano compensate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente cui hanno resistito TA US S.p.A. ed il Ministero della Corte d'Appello di Napoli con US -
controdeduzioni. Quest'ultimo ha anche proposto appello incidentale.
Il contribuente ha altresì depositato memorie illustrative.
L'appello principale è infondato.
La tesi del ricorrente, che ricalca fedelmente quella sostenuta in primo grado, quasi ignorando le puntuali argomentazioni del giudice di appello, sino a porsi ai limiti dell'inammissibilità del gravame per difetto di specificità, sostiene che il contributo unificato per le cause di lavoro e previdenziali proposte dinanzi alla Corte di Cassazione dovrebbe essere determinato in misura pari al contributo minimo di € 43,00 stabilito in cifra fissa per il primo grado dall'art. 13, comma 1, lett. a), del DPR n. 115/2002 e di analogo importo sarà il contributo integrativo previsto dal successivo comma 1-quater - introdotto dall'art. 1, comma
17, della L.n. 228/2012 - per l'ipotesi di soccombenza.
Trattasi però di interpretazione che è fondata su di una lettura evidentemente contrastata dal tenore letterale delle norme applicabili, così come puntualmente riportate dalla sentenza gravata.
L'art. 9 co. 1 bis del T.U. spese giustizia per i giudizi in materia previdenziale, assistenziale e di lavoro prevede una deroga alla disciplina generale prevista per le cause dinanzi al giudice di merito (che contempla il pagamento del contributo in maniera fissa ai sensi dell'art. 13, co. 1 lett. a), fatte salve le ipotesi di esenzione per ragioni di reddito), e rinvia alle regole ordinarie di determinazione del contributo unificato per i giudizi in cassazione, anche in siffatte materie, con un richiamo all'art. 13 co. 1 nella sua integralità, di guisa che la sua determinazione deve necessariamente ancorarsi al valore della controversia, risultando quindi esclusa la possibilità di limitare la sua debenza al solo contributo previsto in misura fissa dalla lett.
a).
La soluzione del giudice di primo grado appare imposta dalla lettura delle norme in esame, e si giustifica sulla base di una esegesi che non lascia spazio a diverse conclusioni (e ciò a prescindere dal fatto che tale soluzione ha ricevuto il conforto anche di circolari amministrative del Minsero e della
Corte di Cassazione, che pur non avendo valore vincolante, ben possono contribuire ad offrire elementi di chiarificazione circa l'applicazione delle norme, ove sia necessario). Né possono trarsi argomenti di segno contrario dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3298/2019, richiamata nella memoria, che si оссира specificamente solo dell'esenzione dal versamento del contributo per i soggetti aventi un reddito inferiore alla soglia di legge, ma non tocca la diversa questione qui in esame.
Appare perciò del tutto destituita di fondamento la tesi di parte appellante che vorrebbe determinato il contributo unificato dovuto, sia per l'iscrizione a ruolo che in conseguenza della intervenuta soccombenza in sede di legittimità in misura nettamente inferiore rispetto alle richieste di TA US.
L'appello principale è rigettato.
Merita invece accoglimento l'appello incidentale del Ministero della Giustizia Corte d'Appello di Napoli, atteso che la
-
decisione del giudice di primo grado di pervenire alla compensazione delle spese di lite, sulla base della anodina formula per cui la natura della questione lo consentiva, rappresenta una palese violazione dell'art. 15 co. 2 del D.
Lgs. n. 546/1992 che consente la compensazione, oltre che nei casi di soccombenza reciproca (qui non ricorrente), in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono risultare espressamente dalla motivazione. La ricorrenza di tale ultima situazione legittimante la compensazione appare però
a ben vedere contrastata proprio dallo sviluppo argomentativo della motivazione circa il rigetto dell'impugnazione del contribuente, essendo stata resa palesa come la tesi da questi sostenuta fosse in evidente ed insanabile contraddizione con il detto delle norme suscettibili di trovare applicazione.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico dell'appellante ed in favore del solo Ministero della US
(non avendo TA US S.p.A. proposto analogo motivo di gravame quanto alla compensazione operata nei suoi confronti).
Le spese del grado seguono poi la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di US Tributaria di II Grado della Campania
sez. 8, così provvede: rigetta l'appello principale di Ricorrente_1;
accoglie l'appello incidentale proposto dal Ministero della
US Corte d'Appello di Napoli ed in parziale riforma della sentenza appellata condanna Ricorrente_1 al rimborso in favore dell'appellante incidentale delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 250,00, oltre spese prenotate a debito;
condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese del grado in favore degli appellati che liquida per ognuno in complessivi € 350,00, oltre spese prenotate a debito per il
Ministero della US, e spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, in favore di TA
US S.p.A.
Napoli, 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente