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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2551/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE VITA ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16614/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Difensore_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250122835602000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1800/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2/10/2025 e depositato in pari data, Ricorrente_1 – Società italiana di revisione aziendale s.a.s. di Difensore_1 ha impugnato la cartella esattoriale n. 07120250122835602000 notificata in data 23/07/2025, del complessivo importo di euro 1.893,44 per mancato pagamento della tassa auto per l'anno
2020, adducendo la mancata notificazione degli atti presupposti e chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
In data 10/10/2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate CO che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva quanto ai fatti sottostanti e precedenti alla consegna del ruolo all'ente di esazione,
l'esauriente motivazione dell'atto gravato ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17/10/2025 questo Giudice, rilevata la violazione dell'art. 14, co.
6-bis D. Lgs. 546/1992, ordinava alla Ricorrente la notifica del ricorso all'ente impositore presso l'indirizzo pec indicato nell'atto impugnato e rinviava a nuovo ruolo.
In data 20/11/2025 si è costituita la Regione Campania che ha addotto l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza il Giudice, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Invero, l'ente impositore ha dimostrato di aver inviato alla Ricorrente il 29/6/2023 l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 064041400220/2020 relativo al veicolo targato Targa_1, con raccomandata n. AINIM 230609RR0045653 rispedita al mittente per compiuta giacenza in data 11/9/2023. Non risulta tuttavia spedita la raccomandata informativa e, pertanto, la notifica non può ritenersi perfezionata.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, quando gli atti impositivi sono notificati direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, L. 890/1982, la notifica è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plicoì e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ. Qualora, però volte la notifica avvenga per “compiuta giacenza” resta ferma anche in questi casi la necessità dell'invio della raccomandata informativa, e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito [Cass., Sez. Trib., 6 novembre 2024, n. 28618]. Infatti, la necessità in tal caso della prova dell'invio dell'avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché, pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) - di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge
890/1982 [in tal senso, Cass., SS.UU., 15 aprile 2021, n. 10012]. Nel caso di specie non vi è prova dell'invio della raccomandata informativa, sicché la notifica degli atti propedeutici non risulta perfezionata. Per quanto sopra esposto, il Giudice, ogni contraria eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le Resistenti in solido al pagamento delle spese che liquida in euro 600,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate CO e, operata la riduzione ex art. 15, co.
2-sexies, D. Lgs.
546/1992, in euro 480,00 in favore della Regione Campania
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE VITA ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16614/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Difensore_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250122835602000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1800/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2/10/2025 e depositato in pari data, Ricorrente_1 – Società italiana di revisione aziendale s.a.s. di Difensore_1 ha impugnato la cartella esattoriale n. 07120250122835602000 notificata in data 23/07/2025, del complessivo importo di euro 1.893,44 per mancato pagamento della tassa auto per l'anno
2020, adducendo la mancata notificazione degli atti presupposti e chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
In data 10/10/2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate CO che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva quanto ai fatti sottostanti e precedenti alla consegna del ruolo all'ente di esazione,
l'esauriente motivazione dell'atto gravato ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17/10/2025 questo Giudice, rilevata la violazione dell'art. 14, co.
6-bis D. Lgs. 546/1992, ordinava alla Ricorrente la notifica del ricorso all'ente impositore presso l'indirizzo pec indicato nell'atto impugnato e rinviava a nuovo ruolo.
In data 20/11/2025 si è costituita la Regione Campania che ha addotto l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza il Giudice, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Invero, l'ente impositore ha dimostrato di aver inviato alla Ricorrente il 29/6/2023 l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 064041400220/2020 relativo al veicolo targato Targa_1, con raccomandata n. AINIM 230609RR0045653 rispedita al mittente per compiuta giacenza in data 11/9/2023. Non risulta tuttavia spedita la raccomandata informativa e, pertanto, la notifica non può ritenersi perfezionata.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, quando gli atti impositivi sono notificati direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, L. 890/1982, la notifica è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plicoì e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ. Qualora, però volte la notifica avvenga per “compiuta giacenza” resta ferma anche in questi casi la necessità dell'invio della raccomandata informativa, e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito [Cass., Sez. Trib., 6 novembre 2024, n. 28618]. Infatti, la necessità in tal caso della prova dell'invio dell'avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché, pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) - di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge
890/1982 [in tal senso, Cass., SS.UU., 15 aprile 2021, n. 10012]. Nel caso di specie non vi è prova dell'invio della raccomandata informativa, sicché la notifica degli atti propedeutici non risulta perfezionata. Per quanto sopra esposto, il Giudice, ogni contraria eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le Resistenti in solido al pagamento delle spese che liquida in euro 600,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate CO e, operata la riduzione ex art. 15, co.
2-sexies, D. Lgs.
546/1992, in euro 480,00 in favore della Regione Campania