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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 996/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE ON GI BATTISTA, Presidente
TE ZO, OR
CHIANURA PIETRO VITO, UD
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4927/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Salerno - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007841321 RIT ALLA FONTE 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007841321 RIT ALLA FONTE 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007841321 IRPEF-ALTRO 2010 - INTIMAZIONE PAG n. 10020259007841321 IVA-ALIQUOTE 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007841321 IVA-ALTRO 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007841321 IVA-ALTRO 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007841321 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 505/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25 settembre 2025 e depositato nei termini di legge, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259007841321 emessa dall'Agenzia delle Entrate –
SS e notificata in data 08 agosto 2025, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente esponeva che l'atto impugnato trae origine da tre cartelle di pagamento, ossia la n.
10020120001792322 notificata il 04 aprile 2012 per tributi IRPEF ed IVA anno 2008, la n.
10020130031719503 notificata il 20 febbraio 2014 per tributi IRAP, IRPEF, IVA e ritenute anno 2010, nonché la n. 10020140008243652 notificata il 16 aprile 2014 per tributi IRPEF ed IVA anno 2010. Il contribuente rappresentava che tali cartelle erano già state poste a base della precedente intimazione di pagamento n.
10020219000957470 notificata in data 28 marzo 2022, avverso la quale egli aveva proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno. Esponeva, quindi, che con sentenza n. 3007/2022, depositata il 18 novembre 2022, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno aveva accolto il ricorso, annullando la predetta intimazione, rilevando, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione di una parte rilevante dei crediti e la mancata prova della rituale notifica di ulteriori cartelle. Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate – SS proponeva appello, definito dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, Sezione Quinta, con sentenza n. 4023/2024, deliberata il 05 giugno 2024 e depositata il
21 giugno 2024, che procedeva ad un riesame delle cartelle oggetto di controversia, confermando la sostanziale illegittimità della pretesa in relazione a diverse posizioni ed escludendo la debenza di sanzioni ed interessi. Il ricorrente rappresentava, inoltre, che avverso la predetta sentenza di secondo grado l'Agenzia delle Entrate – SS aveva proposto ricorso per Cassazione, iscritto al n. 36724/2024, tuttora pendente. Nonostante tale articolata sequenza processuale, l'Agente della riscossione notificava in data 08 agosto 2025 una nuova intimazione di pagamento, avente ad oggetto le medesime cartelle già esaminate nel precedente giudizio, senza dare conto di fatti nuovi, di nuovi titoli o di intervenute e valide interruzioni della prescrizione. Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SS e l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Salerno, entrambe contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, in composizione collegiale, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. Dagli atti emerge che l'intimazione di pagamento n. 10020259007841321 ha ad oggetto cartelle già comprese nella precedente intimazione del
28 marzo 2022, oggetto di un articolato contenzioso definito con sentenza di primo grado n. 3007/2022 e successivamente esaminato in sede di appello con sentenza n. 4023/2024. È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che il giudicato tributario spiega efficacia preclusiva non soltanto rispetto all'atto impugnato, ma anche in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, impedendo all'Amministrazione di reiterare la medesima pretesa sulla base dei medesimi presupposti, in assenza di elementi nuovi (Cass. civ., sez. V, 15 gennaio 2016, n. 633; Cass. civ., sez. V, 28 giugno 2017, n. 16184). Nel caso di specie, l'Agente della riscossione non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di fatti sopravvenuti, di nuovi titoli o di idonei atti interruttivi della prescrizione, né ha dimostrato di avere correttamente rideterminato la pretesa alla luce dell'esito del precedente giudizio di merito. La reiterazione dell'azione di riscossione sulle medesime cartelle si pone, pertanto, in contrasto con l'efficacia preclusiva del giudicato e con i principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento del contribuente. Ne consegue che l'intimazione impugnata risulta priva di valido titolo e deve essere annullata. Per il principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione in favore dell'Agenzia Entrate SS, delle spese di lite che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, cosi decide: a) accoglie il ricorso;
b) condanna l'Agenzia delle Entrate – SS al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1200,00 oltre oneri accessori per legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, il 6 febbraio 2026.
Il UD OR Il Presidente Dott.
Vincenzo EO Dott. IO Battista De ON
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE ON GI BATTISTA, Presidente
TE ZO, OR
CHIANURA PIETRO VITO, UD
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4927/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Salerno - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007841321 RIT ALLA FONTE 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007841321 RIT ALLA FONTE 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007841321 IRPEF-ALTRO 2010 - INTIMAZIONE PAG n. 10020259007841321 IVA-ALIQUOTE 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007841321 IVA-ALTRO 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007841321 IVA-ALTRO 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007841321 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 505/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25 settembre 2025 e depositato nei termini di legge, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259007841321 emessa dall'Agenzia delle Entrate –
SS e notificata in data 08 agosto 2025, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente esponeva che l'atto impugnato trae origine da tre cartelle di pagamento, ossia la n.
10020120001792322 notificata il 04 aprile 2012 per tributi IRPEF ed IVA anno 2008, la n.
10020130031719503 notificata il 20 febbraio 2014 per tributi IRAP, IRPEF, IVA e ritenute anno 2010, nonché la n. 10020140008243652 notificata il 16 aprile 2014 per tributi IRPEF ed IVA anno 2010. Il contribuente rappresentava che tali cartelle erano già state poste a base della precedente intimazione di pagamento n.
10020219000957470 notificata in data 28 marzo 2022, avverso la quale egli aveva proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno. Esponeva, quindi, che con sentenza n. 3007/2022, depositata il 18 novembre 2022, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno aveva accolto il ricorso, annullando la predetta intimazione, rilevando, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione di una parte rilevante dei crediti e la mancata prova della rituale notifica di ulteriori cartelle. Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate – SS proponeva appello, definito dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, Sezione Quinta, con sentenza n. 4023/2024, deliberata il 05 giugno 2024 e depositata il
21 giugno 2024, che procedeva ad un riesame delle cartelle oggetto di controversia, confermando la sostanziale illegittimità della pretesa in relazione a diverse posizioni ed escludendo la debenza di sanzioni ed interessi. Il ricorrente rappresentava, inoltre, che avverso la predetta sentenza di secondo grado l'Agenzia delle Entrate – SS aveva proposto ricorso per Cassazione, iscritto al n. 36724/2024, tuttora pendente. Nonostante tale articolata sequenza processuale, l'Agente della riscossione notificava in data 08 agosto 2025 una nuova intimazione di pagamento, avente ad oggetto le medesime cartelle già esaminate nel precedente giudizio, senza dare conto di fatti nuovi, di nuovi titoli o di intervenute e valide interruzioni della prescrizione. Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SS e l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Salerno, entrambe contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, in composizione collegiale, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. Dagli atti emerge che l'intimazione di pagamento n. 10020259007841321 ha ad oggetto cartelle già comprese nella precedente intimazione del
28 marzo 2022, oggetto di un articolato contenzioso definito con sentenza di primo grado n. 3007/2022 e successivamente esaminato in sede di appello con sentenza n. 4023/2024. È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che il giudicato tributario spiega efficacia preclusiva non soltanto rispetto all'atto impugnato, ma anche in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, impedendo all'Amministrazione di reiterare la medesima pretesa sulla base dei medesimi presupposti, in assenza di elementi nuovi (Cass. civ., sez. V, 15 gennaio 2016, n. 633; Cass. civ., sez. V, 28 giugno 2017, n. 16184). Nel caso di specie, l'Agente della riscossione non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di fatti sopravvenuti, di nuovi titoli o di idonei atti interruttivi della prescrizione, né ha dimostrato di avere correttamente rideterminato la pretesa alla luce dell'esito del precedente giudizio di merito. La reiterazione dell'azione di riscossione sulle medesime cartelle si pone, pertanto, in contrasto con l'efficacia preclusiva del giudicato e con i principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento del contribuente. Ne consegue che l'intimazione impugnata risulta priva di valido titolo e deve essere annullata. Per il principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione in favore dell'Agenzia Entrate SS, delle spese di lite che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, cosi decide: a) accoglie il ricorso;
b) condanna l'Agenzia delle Entrate – SS al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1200,00 oltre oneri accessori per legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, il 6 febbraio 2026.
Il UD OR Il Presidente Dott.
Vincenzo EO Dott. IO Battista De ON