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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 08/10/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 08/10/2025 N. 1264/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI COMO
Dr.ssa IA LE MO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to CUTILLO CIRO, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio in Capodrise (Ce) Via Roma, n. 19 indirizzo pec:
Email_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domiciliato per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato;
[...]
e , tutti rappresentati e difesi dal Controparte_2 Controparte_3 funzionario amministrativo Avv.to Simona Caso
RESISTENTE
OGGETTO: carta docente
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti Con ricorso depositato in data 29 novembre 2024, conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Como il , Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea:
- accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico in premessa;
- per l'effetto, condannarsi il al riconoscimento del Controparte_1 beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno scolastico oltre naturalmente ad interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
- condannarsi, inoltre il , al pagamento della ulteriore Controparte_1 somma di € 500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.”.
Con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta contestando in fatto e in diritto le domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
, docente precaria attualmente iscritta regolarmente nelle Graduatorie Parte_1
Provinciali Supplenze di ha svolto servizio alle dipendenze del convenuto CP_3 CP_1 durante l'anno scolastico 2024/2025 in forza di un contratto a tempo determinato e precisamente dal 01.09.2024 al 30.06.2025.
Con il presente giudizio, parte ricorrente lamenta di essere stata espressamente ed illegittimamente esclusa dalla fruizione del beneficio della carta elettronica di cui alla Legge n.
107/2015 in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato.
Conclude, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione.
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti. L'art. 1, comma 121, Legge n. 107 del 13/07/2015 così dispone: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_4 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/09/2015 e il successivo DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
ne deriva, quindi, l'esclusione dei docenti precari dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/2, ha statuito che il comma 121 della Legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale con contratto a termine, sia in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) precisando che quest'ultima debba essere “interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_1 non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (essendo identiche le mansioni e funzioni), si deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro, al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale interpretazione, va poi richiamato altresì quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/03/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e CP_1 contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97
Cost.).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”; da ciò deriva che “il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto, è stato annullato il DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015, nonché il DPCM del
28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo nel novero dei destinatari della Carta del docente.
Sul tema, si è poi recentemente espressa anche la giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 nella quale, avuto riguardo alla ratio sottesa all'istituto ovvero quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti (per i quali la formazione costituisce un diritto ma, al contempo, un dovere), è stata ravvisata la necessità di rimuovere la discriminazione per disparità di trattamento subita dagli assunti a tempo determinato rispetto ai docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche ai primi.
E' stata, poi, esclusa la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento, si è evidenziato che, fintanto che il docente precario (che abbia maturato il diritto alla Carta in una determinata annualità) resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente anche incarichi di supplenza, permanga la permanenza all'interno dei sistema scolastico e, pertanto, non si verta nell'ipotesi in cui la Carta non sia più fruibile per cessazione del servizio;
in caso contrario, l'unica azione esercitabile sarà quella finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno.
Quanto alla prescrizione, l'azione di adempimento in forma specifica si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito ovvero nel momento del conferimento degli incarichi o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Quanto all'azione risarcitoria, la prescrizione è decennale e il termine decorre, per i docenti cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò premesso, i principi sopra richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa alcuna ragione obiettiva che giustifichi un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
D'altronde, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento e il conseguente livello qualitativo adeguato dell'insegnamento deve essere garantito da tutti i docenti indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi. Con specifico riferimento alla pretesa azionata, per l'anno scolastico 2024/2025 si osserva quanto segue.
La Legge di Bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024, all'art. 1, comma 572, ha previsto espressamente la modifica dell'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 secondo le seguenti disposizioni:
“a) al primo periodo, dopo le parole: “del docente di ruolo” sono inserite le seguenti: “e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”;
b) al secondo periodo, le parole “nominale di euro” sono sostituite dalle seguenti: “fino a euro”;
c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Con decreto del Controparte_5 merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Tuttavia, si osserva che tale modifica normativa non è rilevante nel presente giudizio permanendo la violazione dei principi sopra richiamati per altre tipologie di supplenze, quale quella oggetto del presente giudizio.
Quanto, infine, alla misura del bonus, la nuova disciplina trova applicazione a decorrere dall'a.s. 2025/2026, mentre per l'a.s. in questione risultano ancora operanti i criteri e le modalità di attribuzione del beneficio stabiliti dal decreto vigente di cui al comma 122.
Dunque, deve essere accertato il diritto di di ottenere la carta Parte_1 docente per l'anno scolastico 2024/2025 per l'importo di € 500,00.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 di ottenere la carta docente per l'anno scolastico 2024/2025 per l'importo di € 500,00; per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente la
Carta elettronica del docente così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 500,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 8 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
IA LE MO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 08/10/2025 N. 1264/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI COMO
Dr.ssa IA LE MO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to CUTILLO CIRO, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio in Capodrise (Ce) Via Roma, n. 19 indirizzo pec:
Email_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domiciliato per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato;
[...]
e , tutti rappresentati e difesi dal Controparte_2 Controparte_3 funzionario amministrativo Avv.to Simona Caso
RESISTENTE
OGGETTO: carta docente
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti Con ricorso depositato in data 29 novembre 2024, conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Como il , Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea:
- accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico in premessa;
- per l'effetto, condannarsi il al riconoscimento del Controparte_1 beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno scolastico oltre naturalmente ad interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
- condannarsi, inoltre il , al pagamento della ulteriore Controparte_1 somma di € 500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.”.
Con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta contestando in fatto e in diritto le domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
, docente precaria attualmente iscritta regolarmente nelle Graduatorie Parte_1
Provinciali Supplenze di ha svolto servizio alle dipendenze del convenuto CP_3 CP_1 durante l'anno scolastico 2024/2025 in forza di un contratto a tempo determinato e precisamente dal 01.09.2024 al 30.06.2025.
Con il presente giudizio, parte ricorrente lamenta di essere stata espressamente ed illegittimamente esclusa dalla fruizione del beneficio della carta elettronica di cui alla Legge n.
107/2015 in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato.
Conclude, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione.
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti. L'art. 1, comma 121, Legge n. 107 del 13/07/2015 così dispone: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_4 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/09/2015 e il successivo DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
ne deriva, quindi, l'esclusione dei docenti precari dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/2, ha statuito che il comma 121 della Legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale con contratto a termine, sia in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) precisando che quest'ultima debba essere “interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_1 non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (essendo identiche le mansioni e funzioni), si deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro, al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale interpretazione, va poi richiamato altresì quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/03/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e CP_1 contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97
Cost.).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”; da ciò deriva che “il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto, è stato annullato il DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015, nonché il DPCM del
28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo nel novero dei destinatari della Carta del docente.
Sul tema, si è poi recentemente espressa anche la giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 nella quale, avuto riguardo alla ratio sottesa all'istituto ovvero quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti (per i quali la formazione costituisce un diritto ma, al contempo, un dovere), è stata ravvisata la necessità di rimuovere la discriminazione per disparità di trattamento subita dagli assunti a tempo determinato rispetto ai docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche ai primi.
E' stata, poi, esclusa la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento, si è evidenziato che, fintanto che il docente precario (che abbia maturato il diritto alla Carta in una determinata annualità) resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente anche incarichi di supplenza, permanga la permanenza all'interno dei sistema scolastico e, pertanto, non si verta nell'ipotesi in cui la Carta non sia più fruibile per cessazione del servizio;
in caso contrario, l'unica azione esercitabile sarà quella finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno.
Quanto alla prescrizione, l'azione di adempimento in forma specifica si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito ovvero nel momento del conferimento degli incarichi o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Quanto all'azione risarcitoria, la prescrizione è decennale e il termine decorre, per i docenti cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò premesso, i principi sopra richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa alcuna ragione obiettiva che giustifichi un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
D'altronde, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento e il conseguente livello qualitativo adeguato dell'insegnamento deve essere garantito da tutti i docenti indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi. Con specifico riferimento alla pretesa azionata, per l'anno scolastico 2024/2025 si osserva quanto segue.
La Legge di Bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024, all'art. 1, comma 572, ha previsto espressamente la modifica dell'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 secondo le seguenti disposizioni:
“a) al primo periodo, dopo le parole: “del docente di ruolo” sono inserite le seguenti: “e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”;
b) al secondo periodo, le parole “nominale di euro” sono sostituite dalle seguenti: “fino a euro”;
c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Con decreto del Controparte_5 merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Tuttavia, si osserva che tale modifica normativa non è rilevante nel presente giudizio permanendo la violazione dei principi sopra richiamati per altre tipologie di supplenze, quale quella oggetto del presente giudizio.
Quanto, infine, alla misura del bonus, la nuova disciplina trova applicazione a decorrere dall'a.s. 2025/2026, mentre per l'a.s. in questione risultano ancora operanti i criteri e le modalità di attribuzione del beneficio stabiliti dal decreto vigente di cui al comma 122.
Dunque, deve essere accertato il diritto di di ottenere la carta Parte_1 docente per l'anno scolastico 2024/2025 per l'importo di € 500,00.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 di ottenere la carta docente per l'anno scolastico 2024/2025 per l'importo di € 500,00; per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente la
Carta elettronica del docente così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 500,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 8 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
IA LE MO