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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZO UC GI VI, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore FRICANO FRANCESCO GI, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4098/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1 CF_Difensore_2 Difensore2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/003/SC/000001311/0/002 REGISTRO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/003/SC/000001311/0/002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/003/SC/000001311/0/002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4196/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 30.6.2025, depositato in data 4.7.2025, presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'avviso dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2023/003/SC/000001311/0/002, notificato il 29/4/2025, avente ad oggetto imposta di registro ipotecaria e catastale per il complessivo importo di € 21.441,00 relativamente alla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1311/23 del 7.7.2023, Rep.
N. 1298/23, passata in giudicato che ha definito il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria promosso (insieme ad altri) dall'istante nei confronti dei coeredi Nominativo_2,
Nominativo_3 Nominativo_4 Nominativo_5 e;
terzo intervenuto la di
Società_1 s.s. , eccependo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 37
D.P.R.131/1986 per duplicazione di imposta, con diritto al conguaglio ed al rimborso delle somme eccedenti, essendo già state integralmente versate le imposte relative alla registrazione della sentenza di primo grado, nonché le imposte liquidate per la registrazione della sentenza di secondo grado non definitiva, somme ampiamente eccedenti quanto dovuto sulla base della determinazione definitiva della base imponibile della controversia civile che ha fissato il valore della massa ereditaria in € 2.074.100,00
(somme versate € 32.302,00; somme dovute a titolo imposte € 21.441,00; 2) violazione Nominativo_5dell'art. 57 n.
1- D.P.R. 131/1986 per non avere incluso la di
Società_1 e C. s.s. fra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.
Ha, quindi, chiesto che venga dichiarata l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per evidente vizio di doppia tassazione e ancora che venga dichiarato il diritto del ricorrente al rimborso delle imposte versate in via provvisoria in eccesso rispetto a quanto dovuto, con gli interessi di legge, nonché l'illegittimità dell'avviso impugnato per non avere incluso la
Nominativo_5 di Società_1 s.s. fra i legittimati passivi d'imposta.
Con la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 D.Legs. 546/92 atteso che l'atto impugnato è stato notificato il
14.4.2025 e non il 29.4.2025. Ancora ha eccepito l'improponibilità del ricorso quanto al diritto al rimborso atteso che l'istanza è stata presentata il 4.6.2025 mentre il ricorso è stato notificato il 30.6.2025 e quindi ben prima del decorso del termine di 90 giorni previsto per la formazione del silenzio-rifiuto. Nel merito ha precisato che, a seguito dell'istanza di annullamento presentata il 4.6.2025, l'atto impugnato è stato annullato. Ha chiesto, quindi, la parziale cessata materia del contendere, stante l'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato, fermo restante il versamento di Euro 200,00, con successiva verifica delle eventuali somme dovute a rimborso, ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 131/1986, da liquidare in seguito all'istanza, contestuale, di autotutela e di rimborso presentata il
04/06/2025, nonché la compensazione delle spese di giudizio, in proporzione alla parziale cessata materia del contendere.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'udienze del 26 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiara la tempestività del ricorso posto che il ricorrente ha dato prova della data in cui ha ricevuto l'atto impugnato, ovvero il 29.4.2025. Ancora, dichiara improponibile la domanda di rimborso posto che alla data di proposizione del ricorso non si era ancora formato il silenzio – rifiuto, essendo decorso un termine inferiore a 90 giorni dalla data della domanda
Detto ciò, considerato il provvedimento di sgravio, la Corte dichiara la parziale cessata materia del contendere, restando dovuta solo la somma di €. 200,00.
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Catania, sezione prima, dichiara la parziale cessata materia del contendere, restando dovuta solo la somma di €. 200,00.
Le spese di giudizio compensate.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 26 novembre 2025.
Giudice est. Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Gianluca Creazzo
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZO UC GI VI, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore FRICANO FRANCESCO GI, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4098/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1 CF_Difensore_2 Difensore2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/003/SC/000001311/0/002 REGISTRO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/003/SC/000001311/0/002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/003/SC/000001311/0/002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4196/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 30.6.2025, depositato in data 4.7.2025, presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'avviso dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2023/003/SC/000001311/0/002, notificato il 29/4/2025, avente ad oggetto imposta di registro ipotecaria e catastale per il complessivo importo di € 21.441,00 relativamente alla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1311/23 del 7.7.2023, Rep.
N. 1298/23, passata in giudicato che ha definito il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria promosso (insieme ad altri) dall'istante nei confronti dei coeredi Nominativo_2,
Nominativo_3 Nominativo_4 Nominativo_5 e;
terzo intervenuto la di
Società_1 s.s. , eccependo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 37
D.P.R.131/1986 per duplicazione di imposta, con diritto al conguaglio ed al rimborso delle somme eccedenti, essendo già state integralmente versate le imposte relative alla registrazione della sentenza di primo grado, nonché le imposte liquidate per la registrazione della sentenza di secondo grado non definitiva, somme ampiamente eccedenti quanto dovuto sulla base della determinazione definitiva della base imponibile della controversia civile che ha fissato il valore della massa ereditaria in € 2.074.100,00
(somme versate € 32.302,00; somme dovute a titolo imposte € 21.441,00; 2) violazione Nominativo_5dell'art. 57 n.
1- D.P.R. 131/1986 per non avere incluso la di
Società_1 e C. s.s. fra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.
Ha, quindi, chiesto che venga dichiarata l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per evidente vizio di doppia tassazione e ancora che venga dichiarato il diritto del ricorrente al rimborso delle imposte versate in via provvisoria in eccesso rispetto a quanto dovuto, con gli interessi di legge, nonché l'illegittimità dell'avviso impugnato per non avere incluso la
Nominativo_5 di Società_1 s.s. fra i legittimati passivi d'imposta.
Con la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 D.Legs. 546/92 atteso che l'atto impugnato è stato notificato il
14.4.2025 e non il 29.4.2025. Ancora ha eccepito l'improponibilità del ricorso quanto al diritto al rimborso atteso che l'istanza è stata presentata il 4.6.2025 mentre il ricorso è stato notificato il 30.6.2025 e quindi ben prima del decorso del termine di 90 giorni previsto per la formazione del silenzio-rifiuto. Nel merito ha precisato che, a seguito dell'istanza di annullamento presentata il 4.6.2025, l'atto impugnato è stato annullato. Ha chiesto, quindi, la parziale cessata materia del contendere, stante l'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato, fermo restante il versamento di Euro 200,00, con successiva verifica delle eventuali somme dovute a rimborso, ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 131/1986, da liquidare in seguito all'istanza, contestuale, di autotutela e di rimborso presentata il
04/06/2025, nonché la compensazione delle spese di giudizio, in proporzione alla parziale cessata materia del contendere.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'udienze del 26 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiara la tempestività del ricorso posto che il ricorrente ha dato prova della data in cui ha ricevuto l'atto impugnato, ovvero il 29.4.2025. Ancora, dichiara improponibile la domanda di rimborso posto che alla data di proposizione del ricorso non si era ancora formato il silenzio – rifiuto, essendo decorso un termine inferiore a 90 giorni dalla data della domanda
Detto ciò, considerato il provvedimento di sgravio, la Corte dichiara la parziale cessata materia del contendere, restando dovuta solo la somma di €. 200,00.
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Catania, sezione prima, dichiara la parziale cessata materia del contendere, restando dovuta solo la somma di €. 200,00.
Le spese di giudizio compensate.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 26 novembre 2025.
Giudice est. Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Gianluca Creazzo