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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 05/11/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N° 22/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile Processo verbale d'udienza del procedimento n° 22/2025 R.G.A.C. TRA
“ ”, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., con avv. Mauro NATALE;
ATTORE INTIMANTE E
con avv. Carmelina GENOVESE;
Controparte_1 CONVENUTO INTIMATO All'udienza del 05.11.2025, innanzi al G.O.T. dr. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attore intimante “
[...]
”, in persona del legale rappresentante Parte_1 p.t., l'avv. Mauro NATALE e per il convenuto intimato Controparte_1 l'avv. Giuseppina BARBIERO in sostituzione dell'avv. Carmelina GENOVESE. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta alle proprie produzioni del 17.04.2025 (quanto a parte intimante) e del 18.04.2025 (quanto a parte intimata) e, in linea con il contenuto di esse produzioni oltre che conformemente a quanto da ultimo nei medesimi sensi ribadito all'udienza del 14.05.2025, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese e dei compensi tra le parti. L'avv. BARBIERO si riserva di depositare istanza di liquidazione dei compensi stante l'ammissione al gratuito patrocinio relativamente al proprio assistito. Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza del cui dispositivo dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale chiuso alle ore 15,05.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 05.11.2025 – proc. n° 22/2025 R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. unica civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dr. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 05.11.2025, dando lettura del dispositivo in aula, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 22/2025 R.G.A.C. e vertente
TRA
“ ”, in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., con avv. Mauro NATALE;
ATTORE INTIMANTE
E
con avv. Carmelina GENOVESE;
Controparte_1
CONVENUTO INTIMATO
Oggetto: intimazione di sfratto per morosità.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009, n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo
“svolgimento del processo”.
2 Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di quanto emerso in atti e siccome sotteso ai connessi sviluppi processuali, con efficacia dirimentemente assorbente in relazione ad ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata,
si impone la declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Ed infatti:
A) con le produzioni in atti del 17.04.2025 (quanto a parte intimante) e del
18.04.2025 (quanto a parte intimata) i contraddittori, nel dare espressamente atto di aver raggiunto “un accordo transattivo”, al contempo chiedevano di
“dichiarare cessata la materia del contendere” e di “compensare
integralmente le spese legali” (cfr. le testé richiamate produzioni, ivi rispettivamente pag, 1 nonché pagg. 1 e 2):
B) risulta essere venuta meno, dunque, la condizione per l'utile promovimento dell'azione;
C) risulta essere altresì venuto meno, dunque, di fatto e correlativamente,
3 l'interesse ad agire e ciò anche con riferimento alle spese ed ai compensi di giudizio poiché, secondo quanto appena precisato, oggetto di chiesta compensazione integrale tra parti.
Tanto emerso e rilevato/valutato e stante il quadro così delineatosi, resta in tal guisa ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbiti ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione dal principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III,
16.05.2006, n° 11356 e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo peraltro apparso in senso contrario alcun nuovo e giovevole elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla valendo eventuali ulteriori difese/richieste o allegazioni in ipotesi avanzate/offerte
(soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive)
ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte, posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio poiché necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], va dichiarata, secondo quanto già in principio anticipato, l'intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione integrale tra le parti delle spese e dei compensi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di “
[...]
”, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., contro disattesa ogni diversa Controparte_1
4 istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese ed i compensi di giudizio.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 05.11.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
5
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile Processo verbale d'udienza del procedimento n° 22/2025 R.G.A.C. TRA
“ ”, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., con avv. Mauro NATALE;
ATTORE INTIMANTE E
con avv. Carmelina GENOVESE;
Controparte_1 CONVENUTO INTIMATO All'udienza del 05.11.2025, innanzi al G.O.T. dr. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attore intimante “
[...]
”, in persona del legale rappresentante Parte_1 p.t., l'avv. Mauro NATALE e per il convenuto intimato Controparte_1 l'avv. Giuseppina BARBIERO in sostituzione dell'avv. Carmelina GENOVESE. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta alle proprie produzioni del 17.04.2025 (quanto a parte intimante) e del 18.04.2025 (quanto a parte intimata) e, in linea con il contenuto di esse produzioni oltre che conformemente a quanto da ultimo nei medesimi sensi ribadito all'udienza del 14.05.2025, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese e dei compensi tra le parti. L'avv. BARBIERO si riserva di depositare istanza di liquidazione dei compensi stante l'ammissione al gratuito patrocinio relativamente al proprio assistito. Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza del cui dispositivo dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale chiuso alle ore 15,05.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 05.11.2025 – proc. n° 22/2025 R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. unica civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dr. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 05.11.2025, dando lettura del dispositivo in aula, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 22/2025 R.G.A.C. e vertente
TRA
“ ”, in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., con avv. Mauro NATALE;
ATTORE INTIMANTE
E
con avv. Carmelina GENOVESE;
Controparte_1
CONVENUTO INTIMATO
Oggetto: intimazione di sfratto per morosità.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009, n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo
“svolgimento del processo”.
2 Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di quanto emerso in atti e siccome sotteso ai connessi sviluppi processuali, con efficacia dirimentemente assorbente in relazione ad ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata,
si impone la declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Ed infatti:
A) con le produzioni in atti del 17.04.2025 (quanto a parte intimante) e del
18.04.2025 (quanto a parte intimata) i contraddittori, nel dare espressamente atto di aver raggiunto “un accordo transattivo”, al contempo chiedevano di
“dichiarare cessata la materia del contendere” e di “compensare
integralmente le spese legali” (cfr. le testé richiamate produzioni, ivi rispettivamente pag, 1 nonché pagg. 1 e 2):
B) risulta essere venuta meno, dunque, la condizione per l'utile promovimento dell'azione;
C) risulta essere altresì venuto meno, dunque, di fatto e correlativamente,
3 l'interesse ad agire e ciò anche con riferimento alle spese ed ai compensi di giudizio poiché, secondo quanto appena precisato, oggetto di chiesta compensazione integrale tra parti.
Tanto emerso e rilevato/valutato e stante il quadro così delineatosi, resta in tal guisa ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbiti ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione dal principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III,
16.05.2006, n° 11356 e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo peraltro apparso in senso contrario alcun nuovo e giovevole elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla valendo eventuali ulteriori difese/richieste o allegazioni in ipotesi avanzate/offerte
(soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive)
ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte, posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio poiché necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], va dichiarata, secondo quanto già in principio anticipato, l'intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione integrale tra le parti delle spese e dei compensi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di “
[...]
”, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., contro disattesa ogni diversa Controparte_1
4 istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese ed i compensi di giudizio.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 05.11.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
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dr. Antonio Giovenale BARULLI
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