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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/300
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
LL RU Presidente
GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore
ENZO LUCHI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 300 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2023 promossa da:
, C.F. , in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
elettivamente domiciliato in Civitavecchia, piazza Calamatta n. 16, presso lo studio dell'avvocato
OB Immediata, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in riassunzione;
ATTORE IN RIASSUNZIONE, già appellato contro
, C.F. , elettivamente domiciliata in Oristano, via CP_1 C.F._2
Carducci n. 9, presso lo studio dell'avv. OB Martani, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ammessa al patrocinio a spese dello Stato da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, con delibera prot. n. 897/2024 in data 6.3.2024;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE, già appellante
Pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore in riassunzione: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, adita in
sede di rinvio, disattesa ogni contraria istanza, tenuto conto del principio di diritto enunciato nella
ordinanza della Corte di Cassazione n. 12821/2023, così statuire: In via principale, ordinare
alla signora il rilascio immediato, liberi e sgomberi da persone e cose degli CP_1
appezzamenti di terreni agricoli siti nel Comune di Nureci (OR) loc. Canali Piras, censiti nel
N.C.T. al fg. 1 part. 73, 76 e 388 (ex. 213); fg. 2 part. 202; fg. 5 part. 15 e 37, fg. 6 part. 215,
nonché dell'immobile di via Conte FA, n. 5, catastalmente distinto al N.C.E.U. del medesimo
Comune al fg. 2 mapp. 201, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi,
in conseguenza della abusiva occupazione protrattasi nel tempo, per il mancato godimento del bene
stesso nella misura ritenuta di giustizia;
In via subordinata, ordinare alla signora CP_1
il rilascio immediato, liberi e sgomberi da persone e cose dei beni di cui si ritiene provata la
titolarità e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi, in conseguenza
della abusiva occupazione protrattasi nel tempo, per il mancato godimento nella misura ritenuta di
giustizia; Con vittoria di spese lite. In via ulteriormente subordinata, qualora non dovesse
ritenersi applicabile alla presente fattispecie il principio di non contestazione in narrativa
evidenziato, compensare le spese di giudizio”.
Nell'interesse della convenuta in riassunzione: “…l'On.le Corte d'Appello Voglia In via
principale:
1. In riforma dell'impugnata sentenza, qualificata la domanda di Parte_1
quale azione di rivendicazione ed accertato il mancato assolvimento dell'onere probatorio,
rigettare le avverse domande in quanto infondate;
2. In via riconvenzionale: accertato che la
signora possiede in modo pacifico non violento, nè clandestino, continuativamente ed CP_1
ininterrottamente, in modo esclusivo, uti dominus, da oltre vent'anni sia l'immobile sito in Comune
di Nureci, via Conte Tufani, n. 5, catastalmente distinto al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio
2, mappale 201, che i terreni siti nel Comune di Nureci (OR), loc. Canali Piras, censiti nel N.C.T.
al foglio 1, mappali 73, 76 e 388 (ex 213), al foglio 2, mappale 202, al foglio 5, mappali 15 e 37 e
Pagina 2 al foglio 6, mappale 215, dichiararne l'intervenuta usucapione della proprietà esclusiva, a titolo
originario, in favore della medesima signora , e per l'effetto ordinare al conservatore CP_1
la trascrizione della sentenza 3. con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi del giudizio, con
istanza di liquidazione in favore del difensore in quanto ammessa la sig.ra al patricinio a CP_1
spese dello stato”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.09.2008, convenne in giudizio Persona_1 CP_1
chiedendo il rilascio, da parte di quest'ultima, dell'appartamento sito nel Comune di Nureci,
[...]
via Conte FA, distinto al Catasto al Foglio 2, mappale 201, e degli appezzamenti di terreno distinti al Catasto al Foglio 1, particella 266, Foglio 2, particelle 88, 297, 769, 770 e 771, e al Foglio
4, particelle 60, 91 e 110, nonché la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza della abusiva occupazione protrattasi nel tempo.
Si costituì in giudizio la quale chiese il rigetto delle avverse domande ed eccepì, con CP_1
riferimento ai terreni, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e di interesse ad agire, in quanto detti beni risultavano essere stati attribuiti alla sorella in sede di divisione. Controparte_2
Quanto, invece, all'immobile sito in via Conte FA, dedusse di esserne nel legittimo possesso e,
in via riconvenzionale, chiese l'accertamento dell'intervenuta usucapione.
La causa, istruita con prova testimoniale e produzioni documentali, venne definita con sentenza del
Tribunale di Oristano n. 839/2015 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che statuì nei seguenti termini: “Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1. condanna al rilascio immediato in favore di parte attrice dei terreni, liberi da CP_1
persone e cose, siti nel Comune di Nureci (OR), loc. Canali Piras, censiti nel N.C.T. al foglio 1,
mappali 73, 76 e 388 (ex 213), al foglio 2, mappale 202, al foglio 5, mappali 15 e 37 e al foglio 6,
mappale 215, nonché dell'immobile sito in Comune di Nureci, via Conte Tufani, n. 5, catastalmente
distinto al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 2, mappale 201; 2. rigetta ogni altra domanda
formulata dalle parti;
3. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1
Pagina 3 parte attrice, che liquida in complessivi euro 4.373,00, di cui euro 4.025,00 a titolo di compensi
professionali ed euro 348,00 per spese, oltre C.p.a. e I.v.a. come per legge e spese generali nella
misura del 15%”.
Avverso la suddetta sentenza propose appello lamentando la violazione e falsa CP_1
applicazione degli artt. 948 e 1102 c.c., per avere il giudice di primo grado erroneamente qualificato la domanda attrice come azione di restituzione anziché di rivendicazione - la cui prova risultava mancare - nonché dell'art. 1158 c.c., per insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento alla domanda riconvenzionale con la quale aveva chiesto il riconoscimento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà dei beni in contestazione. Il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere integrato il requisito dell'inerzia del titolare per il solo fatto che questi aveva intentato, anni prima, un'azione giudiziaria nei confronti di altro soggetto, nonché nell'escludere la tutela possessoria, ritenendo non sufficiente la prova della disponibilità esclusiva delle chiavi dell'immobile e nel reputare irrilevanti sia la circostanza che essa esponente vi si recasse per accudire le galline, sia l'avvenuta esecuzione di lavori di manutenzione a sua cura.
La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 894/2018, confermò integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Oristano, seppure in parte integrando la motivazione.
Avverso la pronuncia della Corte d'Appello propose ricorso per Cassazione, CP_1
censurando le statuizioni assunte con riferimento all'immobile di via Conte FA n.
5. In
particolare, con il primo motivo, la ricorrente lamentò la violazione e falsa applicazione degli artt.
948, 1159 e 2497 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto fondata la domanda di rivendicazione, sul presupposto che la proposizione, da parte del convenuto, di una domanda riconvenzionale di usucapione esonerasse la parte attrice dall'onere della prova rafforzata di cui all'art. 948 c.c.. Con il secondo motivo, contestò la violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c., perché il giudice di merito avrebbe ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'usucapione invocata da essa ricorrente, deducendo, in particolare, l'errore del giudice di primo grado nel ritenere che non fosse stato integrato il requisito dell'inerzia del titolare.
Pagina 4 La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 12821/2023, depositata l'11.05.2023, cassò la sentenza impugnata della Corte d'Appello di Cagliari. I giudici di legittimità, in accoglimento del primo motivo proposto dalla ricorrente, dichiarato assorbito il secondo, ritennero che la Corte di merito si fosse posta in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “Essendo
l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o
di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun
riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il
quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal
dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un
acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia
posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia,
attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure
implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al
rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.
Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a
quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal
riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta
alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane
invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso
remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. (Cass. Sez. 2, n. 28865 del 19/10/2021, Rv. 66251)”.
***
In sede di riassunzione ha chiesto che la Corte d'Appello - attenendosi al Parte_1
principio fissato dall'ordinanza della Suprema Corte - ordini ad il rilascio immediato CP_1
degli appezzamenti di terreno agricoli siti nel Comune di Nureci loc. Canali Piras, nonché
dell'immobile sito in Comune di Nureci, in via Conte FA n. 10, e, per l'effetto, la condanni al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'occupazione abusiva. Ha sostenuto
Pagina 5 l'attore in riassunzione che se per un verso, sulla base del principio di diritto enunciato dalla suddetta ordinanza, di per sé il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante non risulta attenuato dalla mera proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione, per altro verso tale onere deve ritenersi attenuato laddove il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto,
seppure implicitamente, anche per non averla contestata specificamente, la proprietà del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa.
Ha evidenziato il come il principio di non contestazione costituisca una tecnica di Pt_1
semplificazione del procedimento che pone capo alla decisione giudiziaria attraverso l'espunzione dal thema probandum dei fatti allegati dalle parti che non risultino specificamente contestati ex
adverso. Di tal che, nel caso di specie, avendo parte attrice puntualmente dedotto gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della pretesa e non avendo la convenuta nulla opposto né eccepito sul punto, nemmeno sommariamente o implicitamente, la titolarità dell'immobile di via Conte
FA n. 5 risulterebbe del tutto pacifica e non abbisognevole di ulteriore prova. Ha osservato,
altresì, l'attore in riassunzione che la ai fini della domanda riconvenzionale svolta, nel CP_1
chiedere di essere autorizzata alla chiamata in causa, aveva riconosciuto espressamente la qualità di comproprietarie in capo all'attrice e alla di lei sorella. Ha inoltre rilevato che in ogni caso, Per_1
unitamente alla sorella aveva instaurato un procedimento dinnanzi al Tribunale
[...] CP_2
di Oristano, nei confronti di padre di diretto ad ottenere il rilascio Persona_2 CP_1
dell'immobile per cui è causa. Tale procedimento, definito con sentenza n. 140/94, nel rigettare la domanda attorea, aveva comunque statuito sulla proprietà del bene in capo alle sorelle con Per_1
accertamento che avrebbe dovuto essere riconosciuto e rispettato, oltre che dalle originarie parti in giudizio, anche dai loro eredi e futuri aventi causa.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto delle avverse domande in CP_1
quanto infondate, nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'usucapione in suo favore dei terreni e dell'appartamento siti nel Comune di Nureci.
***
Pagina 6 1. Deve, preliminarmente, essere dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dal ribadita anche nella comparsa conclusionale, non avendo egli censurato la Pt_1
statuizione della sentenza di primo grado che l'aveva rigettata sul presupposto che nessun risarcimento fosse mai esigibile in difetto di un concreto pregiudizio derivante dalla lesione di un diritto. Neppure deve ulteriormente pronunziarsi questa Corte sulla domanda di rilascio dei terreni in favore del essendo già stata assunta una pronuncia in tal senso dal Tribunale, ormai in Pt_1
giudicato, siccome non incisa dalla domanda di usucapione dei terreni suddetti svolta per la prima volta in appello dalla e dichiarata inammissibile con pronuncia non oggetto di censura in CP_1
Cassazione.
2. Specularmente, deve essere dichiarata inammissibile la domanda/eccezione di usucapione dei terreni, reiterata da non essendo stata censurata dinnanzi alla Corte di Cassazione la CP_1
statuizione della Corte d'Appello che l'aveva dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.,
ritenendola domanda nuova. Non pare in ogni caso superfluo osservare come la non abbia CP_1
proposto tale domanda in primo grado, sicché questa non avrebbe potuto essere proposta per la prima volta in appello ed ancor meno lo potrebbe in questa sede.
3. Passando al merito, occorre verificare se, alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema
Corte con l'ordinanza n. 12821/2023, (erede di abbia fornito Parte_1 Persona_1
idonea prova del diritto di proprietà, in capo a sé, dell'appartamento sito nel Comune di Nuraci, via
Conte FA n. 5.
Ciò sul presupposto, ormai non più discutibile, per cui all'azione esperita da e Persona_1
successivamente proseguita dal debba essere attribuita natura di rivendicazione ai sensi Pt_1
dell'art. 948 c.c., il quale impone all'attore di fornire la prova rigorosa della proprietà (c.d. probatio
diabolica), dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può limitarsi ad eccepire il principio possideo quia possideo. Occorre in proposito seguire lo sviluppo del ragionamento esplicitato dalla Suprema Corte, che ha chiarito
Pagina 7 come la Corte d'Appello non potesse arrestarsi ritenendo soddisfatto l'onere probatorio in capo al rivendicante siccome attenuato dalla (mera) proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione, essendo invece necessario, a tal fine, interrogarsi sulla sussistenza, nella specie, di un riconoscimento, intervenuto anche implicitamente, o, quantomeno, della mancanza di una specifica contestazione circa l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa.
Tale verifica è demandata a questa Corte che giudica in sede di rinvio, dovendosi, solo in ipotesi di esito negativo, accertare se sia stata fornita dall'interessato che si professa proprietario la relativa
probatio diabolica.
Ebbene, deve ritenersi che fin dal primo grado di giudizio non abbia contestato che CP_1
l'immobile di via Conte FA n. 5 appartenesse originariamente a né che Persona_3
successivamente fosse pervenuto, per successione testamentaria del 17 settembre 1964, alle figlie e Tale mancata contestazione, a fronte dell'allegazione avversa in tal senso, Per_1 CP_2
consente di ritenere pacifica fra le parti la titolarità del bene da parte del dante causa delle Per_1
così come è pacifica la successione dei titoli di proprietà del bene, con conseguente attenuazione dell'onere probatorio a carico del il quale non è tenuto, dunque, a risalire fino al titolo di Pt_1
acquisto a carattere originario. Tanto accertato, deve ritenersi ultroneo, indagare sull'adempimento dell'onere della probatio diabolica da parte attrice.
4. Passando all'indagine dichiarata assorbita dai giudici di legittimità, deve ritenersi che CP_1
abbia dedotto un possesso risalente al 1982, di cui non ha fornito idonea prova.
[...]
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il fondamento dell'usucapione risiede nella
prolungata e ininterrotta signoria di fatto sulla cosa da parte di colui che, attraverso l'esercizio di
tale potere di fatto sulla res, si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto. È sufficiente,
a tale fine, il solo animus rem sibi habendi, purché il possesso esercitato sulla cosa sia connotato da specifici requisiti, che ne determinino la pienezza ed esclusività in misura tale da renderlo univoco e idoneo al compimento della prescrizione acquisitiva. Per l'usucapione del bene posseduto è altresì
necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso o, più
Pagina 8 precisamente, si richiede l'incompatibilità del possesso con l'altrui diritto, giacché è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva,
manifestino la persistenza dell'esercizio del diritto di proprietà (ad es., la presentazione di una denuncia di successione, la partecipazione a una divisione ereditaria, l'instaurazione, nei confronti di un terzo, di un giudizio di affrancazione: v. Cass. civ., Sez. II, 6.05.1987, n. 4206).
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, ai fini dell'acquisto della proprietà di un bene per usucapione “… occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto,
inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla
legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un
potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di
atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche
esternamente, una indiscussa e piena signoria della cosa” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 11878/2013).
Ne consegue che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività avente le caratteristiche appena descritte.
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Tribunale e confermato dalla Corte d'Appello,
non è stata raggiunta la prova di un possesso avente i requisiti richiesti dalla legge. Le risultanze testimoniali hanno evidenziato che l'accesso all'immobile da parte di era avvenuto CP_1
inizialmente per ragioni di assistenza alle zie e usufruttuarie dell'immobile Per_4 Persona_5
e sorelle del padre dell'originaria attrice, dovendosi quindi escludere che in quel Persona_3
momento la convenuta esercitasse un potere sulla res corrispondente a quello del proprietario.
Successivamente, dopo la morte delle zie, la aveva continuato a recarsi nell'immobile per CP_1
accudire alcune galline (cfr. dichiarazione udienza del 16 marzo 2015), senza Testimone_1
mai abitarvi stabilmente, circostanza che, di per sé, non consente, con piena evidenza, di affermare che ella avesse acquistato un potere di fatto uti dominus sulla res: l'accudimento degli animali
Pagina 9 custoditi nell'immobile non disvela, infatti, di per sé, l'esercizio del possesso uti dominus, per quanto sia risultato che la detenesse le chiavi dell'immobile anche dopo il decesso delle zie. CP_1
Piuttosto, come già rilevato dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 893/2018, la avrebbe CP_1
svolto dei lavori di manutenzione volti alla conservazione dell'integrità strutturale del fabbricato (in linea a quanto riferito dal testimone intorno all'anno 2000. Tale attività, pur Testimone_1
potendo astrattamente rappresentare un primo atto riconducibile ad un comportamento uti dominus,
non consente comunque di far decorrere il ventennio utile ai fini dell'usucapione, essendo stata proposta già nell'anno 2008 la domanda di rilascio dell'immobile.
Infine, in base a quanto condivisibilmente affermato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, difetta il requisito dell'inerzia del titolare del diritto di proprietà. Risulta, invero, che le sorelle nel Per_1
1984 avessero intrapreso un procedimento dinanzi al Tribunale di Oristano (rg. 447/1984) nei confronti di padre di volto a ottenere il rilascio dell'immobile, definito con Persona_2 CP_1
sentenza n. 140/1994, nella quale si era accertato che l'immobile fosse nella disponibilità di
CP_1
Successivamente, con missiva del 27 maggio 1994 (doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183, n. 2 di parte attrice in primo grado), il difensore delle sorelle aveva diffidato alla Per_1 CP_1
restituzione delle chiavi dell'immobile. Tali condotte, pur prive di efficacia interruttiva in senso tecnico, come già osservato, manifestano inequivocabilmente il persistente esercizio del diritto di proprietà in capo all'attrice e sono dunque nel loro insieme incompatibili con la situazione di inerzia che presuppone l'usucapione.
Deve, pertanto, condividersi la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Oristano, confermata anche dalla Corte d'Appello, secondo cui non possono ritenersi integrati i presupposti per l'acquisto della proprietà per usucapione. La convenuta non ha fornito la prova di un possesso dell'immobile
esteriorizzatosi in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà,
non essendo il possesso medesimo ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si
traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto, specie a fronte di atti del
Pagina 10 proprietario, che, pur se privi di efficacia interruttiva, indichino una persistenza della titolarità del
diritto dominicale (cfr. sentenza di primo grado).
La domanda riconvenzionale di usucapione formulata da deve essere rigettata, con CP_1
conseguente sua condanna alla immediata restituzione dell'immobile nei confronti del Pt_1
Le spese di tutti i gradi del giudizio seguono la soccombenza. Con riguardo al primo grado restano ferme le spese liquidate dal Tribunale, mentre vengono riliquidate le spese dell'appello e liquidate le spese del giudizio in cassazione e di quello di rinvio (scaglione di valore entro euro 26.000,00
individuato moltiplicando per 200 ex art. 15 c.p.c. la rendita catastale del fabbricato come da visura del 2009 agli atti – doc.1), con esclusione, della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1) dichiara inammissibili le domande di risarcimento del danno e rilascio dei terreni proposte da , nonché quella di usucapione dei terreni formulata da Parte_1
; CP_1
2) rigetta la domanda di usucapione dell'immobile sito in Comune di Nureci, in via
Conte FA n. 10 formulata da ordinando alla medesima l'immediato CP_1
rilascio del suddetto immobile;
3) ferme le spese già liquidate in primo grado, condanna alla rifusione, in CP_1
favore di , delle spese degli ulteriori gradi di giudizio che liquida, a Parte_1
titolo di compensi professionali, quanto al grado d'appello in euro 3.966,00, quanto al giudizio di Cassazione in euro 3082,00 e quanto al giudizio di rinvio in euro 3.966,00,
oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Cons. estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
Dott.ssa Donatella Aru
Pagina 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
LL RU Presidente
GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore
ENZO LUCHI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 300 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2023 promossa da:
, C.F. , in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
elettivamente domiciliato in Civitavecchia, piazza Calamatta n. 16, presso lo studio dell'avvocato
OB Immediata, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in riassunzione;
ATTORE IN RIASSUNZIONE, già appellato contro
, C.F. , elettivamente domiciliata in Oristano, via CP_1 C.F._2
Carducci n. 9, presso lo studio dell'avv. OB Martani, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ammessa al patrocinio a spese dello Stato da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, con delibera prot. n. 897/2024 in data 6.3.2024;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE, già appellante
Pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore in riassunzione: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, adita in
sede di rinvio, disattesa ogni contraria istanza, tenuto conto del principio di diritto enunciato nella
ordinanza della Corte di Cassazione n. 12821/2023, così statuire: In via principale, ordinare
alla signora il rilascio immediato, liberi e sgomberi da persone e cose degli CP_1
appezzamenti di terreni agricoli siti nel Comune di Nureci (OR) loc. Canali Piras, censiti nel
N.C.T. al fg. 1 part. 73, 76 e 388 (ex. 213); fg. 2 part. 202; fg. 5 part. 15 e 37, fg. 6 part. 215,
nonché dell'immobile di via Conte FA, n. 5, catastalmente distinto al N.C.E.U. del medesimo
Comune al fg. 2 mapp. 201, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi,
in conseguenza della abusiva occupazione protrattasi nel tempo, per il mancato godimento del bene
stesso nella misura ritenuta di giustizia;
In via subordinata, ordinare alla signora CP_1
il rilascio immediato, liberi e sgomberi da persone e cose dei beni di cui si ritiene provata la
titolarità e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi, in conseguenza
della abusiva occupazione protrattasi nel tempo, per il mancato godimento nella misura ritenuta di
giustizia; Con vittoria di spese lite. In via ulteriormente subordinata, qualora non dovesse
ritenersi applicabile alla presente fattispecie il principio di non contestazione in narrativa
evidenziato, compensare le spese di giudizio”.
Nell'interesse della convenuta in riassunzione: “…l'On.le Corte d'Appello Voglia In via
principale:
1. In riforma dell'impugnata sentenza, qualificata la domanda di Parte_1
quale azione di rivendicazione ed accertato il mancato assolvimento dell'onere probatorio,
rigettare le avverse domande in quanto infondate;
2. In via riconvenzionale: accertato che la
signora possiede in modo pacifico non violento, nè clandestino, continuativamente ed CP_1
ininterrottamente, in modo esclusivo, uti dominus, da oltre vent'anni sia l'immobile sito in Comune
di Nureci, via Conte Tufani, n. 5, catastalmente distinto al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio
2, mappale 201, che i terreni siti nel Comune di Nureci (OR), loc. Canali Piras, censiti nel N.C.T.
al foglio 1, mappali 73, 76 e 388 (ex 213), al foglio 2, mappale 202, al foglio 5, mappali 15 e 37 e
Pagina 2 al foglio 6, mappale 215, dichiararne l'intervenuta usucapione della proprietà esclusiva, a titolo
originario, in favore della medesima signora , e per l'effetto ordinare al conservatore CP_1
la trascrizione della sentenza 3. con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi del giudizio, con
istanza di liquidazione in favore del difensore in quanto ammessa la sig.ra al patricinio a CP_1
spese dello stato”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.09.2008, convenne in giudizio Persona_1 CP_1
chiedendo il rilascio, da parte di quest'ultima, dell'appartamento sito nel Comune di Nureci,
[...]
via Conte FA, distinto al Catasto al Foglio 2, mappale 201, e degli appezzamenti di terreno distinti al Catasto al Foglio 1, particella 266, Foglio 2, particelle 88, 297, 769, 770 e 771, e al Foglio
4, particelle 60, 91 e 110, nonché la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza della abusiva occupazione protrattasi nel tempo.
Si costituì in giudizio la quale chiese il rigetto delle avverse domande ed eccepì, con CP_1
riferimento ai terreni, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e di interesse ad agire, in quanto detti beni risultavano essere stati attribuiti alla sorella in sede di divisione. Controparte_2
Quanto, invece, all'immobile sito in via Conte FA, dedusse di esserne nel legittimo possesso e,
in via riconvenzionale, chiese l'accertamento dell'intervenuta usucapione.
La causa, istruita con prova testimoniale e produzioni documentali, venne definita con sentenza del
Tribunale di Oristano n. 839/2015 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che statuì nei seguenti termini: “Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1. condanna al rilascio immediato in favore di parte attrice dei terreni, liberi da CP_1
persone e cose, siti nel Comune di Nureci (OR), loc. Canali Piras, censiti nel N.C.T. al foglio 1,
mappali 73, 76 e 388 (ex 213), al foglio 2, mappale 202, al foglio 5, mappali 15 e 37 e al foglio 6,
mappale 215, nonché dell'immobile sito in Comune di Nureci, via Conte Tufani, n. 5, catastalmente
distinto al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 2, mappale 201; 2. rigetta ogni altra domanda
formulata dalle parti;
3. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1
Pagina 3 parte attrice, che liquida in complessivi euro 4.373,00, di cui euro 4.025,00 a titolo di compensi
professionali ed euro 348,00 per spese, oltre C.p.a. e I.v.a. come per legge e spese generali nella
misura del 15%”.
Avverso la suddetta sentenza propose appello lamentando la violazione e falsa CP_1
applicazione degli artt. 948 e 1102 c.c., per avere il giudice di primo grado erroneamente qualificato la domanda attrice come azione di restituzione anziché di rivendicazione - la cui prova risultava mancare - nonché dell'art. 1158 c.c., per insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento alla domanda riconvenzionale con la quale aveva chiesto il riconoscimento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà dei beni in contestazione. Il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere integrato il requisito dell'inerzia del titolare per il solo fatto che questi aveva intentato, anni prima, un'azione giudiziaria nei confronti di altro soggetto, nonché nell'escludere la tutela possessoria, ritenendo non sufficiente la prova della disponibilità esclusiva delle chiavi dell'immobile e nel reputare irrilevanti sia la circostanza che essa esponente vi si recasse per accudire le galline, sia l'avvenuta esecuzione di lavori di manutenzione a sua cura.
La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 894/2018, confermò integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Oristano, seppure in parte integrando la motivazione.
Avverso la pronuncia della Corte d'Appello propose ricorso per Cassazione, CP_1
censurando le statuizioni assunte con riferimento all'immobile di via Conte FA n.
5. In
particolare, con il primo motivo, la ricorrente lamentò la violazione e falsa applicazione degli artt.
948, 1159 e 2497 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto fondata la domanda di rivendicazione, sul presupposto che la proposizione, da parte del convenuto, di una domanda riconvenzionale di usucapione esonerasse la parte attrice dall'onere della prova rafforzata di cui all'art. 948 c.c.. Con il secondo motivo, contestò la violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c., perché il giudice di merito avrebbe ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'usucapione invocata da essa ricorrente, deducendo, in particolare, l'errore del giudice di primo grado nel ritenere che non fosse stato integrato il requisito dell'inerzia del titolare.
Pagina 4 La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 12821/2023, depositata l'11.05.2023, cassò la sentenza impugnata della Corte d'Appello di Cagliari. I giudici di legittimità, in accoglimento del primo motivo proposto dalla ricorrente, dichiarato assorbito il secondo, ritennero che la Corte di merito si fosse posta in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “Essendo
l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o
di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun
riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il
quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal
dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un
acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia
posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia,
attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure
implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al
rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.
Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a
quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal
riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta
alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane
invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso
remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. (Cass. Sez. 2, n. 28865 del 19/10/2021, Rv. 66251)”.
***
In sede di riassunzione ha chiesto che la Corte d'Appello - attenendosi al Parte_1
principio fissato dall'ordinanza della Suprema Corte - ordini ad il rilascio immediato CP_1
degli appezzamenti di terreno agricoli siti nel Comune di Nureci loc. Canali Piras, nonché
dell'immobile sito in Comune di Nureci, in via Conte FA n. 10, e, per l'effetto, la condanni al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'occupazione abusiva. Ha sostenuto
Pagina 5 l'attore in riassunzione che se per un verso, sulla base del principio di diritto enunciato dalla suddetta ordinanza, di per sé il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante non risulta attenuato dalla mera proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione, per altro verso tale onere deve ritenersi attenuato laddove il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto,
seppure implicitamente, anche per non averla contestata specificamente, la proprietà del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa.
Ha evidenziato il come il principio di non contestazione costituisca una tecnica di Pt_1
semplificazione del procedimento che pone capo alla decisione giudiziaria attraverso l'espunzione dal thema probandum dei fatti allegati dalle parti che non risultino specificamente contestati ex
adverso. Di tal che, nel caso di specie, avendo parte attrice puntualmente dedotto gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della pretesa e non avendo la convenuta nulla opposto né eccepito sul punto, nemmeno sommariamente o implicitamente, la titolarità dell'immobile di via Conte
FA n. 5 risulterebbe del tutto pacifica e non abbisognevole di ulteriore prova. Ha osservato,
altresì, l'attore in riassunzione che la ai fini della domanda riconvenzionale svolta, nel CP_1
chiedere di essere autorizzata alla chiamata in causa, aveva riconosciuto espressamente la qualità di comproprietarie in capo all'attrice e alla di lei sorella. Ha inoltre rilevato che in ogni caso, Per_1
unitamente alla sorella aveva instaurato un procedimento dinnanzi al Tribunale
[...] CP_2
di Oristano, nei confronti di padre di diretto ad ottenere il rilascio Persona_2 CP_1
dell'immobile per cui è causa. Tale procedimento, definito con sentenza n. 140/94, nel rigettare la domanda attorea, aveva comunque statuito sulla proprietà del bene in capo alle sorelle con Per_1
accertamento che avrebbe dovuto essere riconosciuto e rispettato, oltre che dalle originarie parti in giudizio, anche dai loro eredi e futuri aventi causa.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto delle avverse domande in CP_1
quanto infondate, nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'usucapione in suo favore dei terreni e dell'appartamento siti nel Comune di Nureci.
***
Pagina 6 1. Deve, preliminarmente, essere dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dal ribadita anche nella comparsa conclusionale, non avendo egli censurato la Pt_1
statuizione della sentenza di primo grado che l'aveva rigettata sul presupposto che nessun risarcimento fosse mai esigibile in difetto di un concreto pregiudizio derivante dalla lesione di un diritto. Neppure deve ulteriormente pronunziarsi questa Corte sulla domanda di rilascio dei terreni in favore del essendo già stata assunta una pronuncia in tal senso dal Tribunale, ormai in Pt_1
giudicato, siccome non incisa dalla domanda di usucapione dei terreni suddetti svolta per la prima volta in appello dalla e dichiarata inammissibile con pronuncia non oggetto di censura in CP_1
Cassazione.
2. Specularmente, deve essere dichiarata inammissibile la domanda/eccezione di usucapione dei terreni, reiterata da non essendo stata censurata dinnanzi alla Corte di Cassazione la CP_1
statuizione della Corte d'Appello che l'aveva dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.,
ritenendola domanda nuova. Non pare in ogni caso superfluo osservare come la non abbia CP_1
proposto tale domanda in primo grado, sicché questa non avrebbe potuto essere proposta per la prima volta in appello ed ancor meno lo potrebbe in questa sede.
3. Passando al merito, occorre verificare se, alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema
Corte con l'ordinanza n. 12821/2023, (erede di abbia fornito Parte_1 Persona_1
idonea prova del diritto di proprietà, in capo a sé, dell'appartamento sito nel Comune di Nuraci, via
Conte FA n. 5.
Ciò sul presupposto, ormai non più discutibile, per cui all'azione esperita da e Persona_1
successivamente proseguita dal debba essere attribuita natura di rivendicazione ai sensi Pt_1
dell'art. 948 c.c., il quale impone all'attore di fornire la prova rigorosa della proprietà (c.d. probatio
diabolica), dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può limitarsi ad eccepire il principio possideo quia possideo. Occorre in proposito seguire lo sviluppo del ragionamento esplicitato dalla Suprema Corte, che ha chiarito
Pagina 7 come la Corte d'Appello non potesse arrestarsi ritenendo soddisfatto l'onere probatorio in capo al rivendicante siccome attenuato dalla (mera) proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione, essendo invece necessario, a tal fine, interrogarsi sulla sussistenza, nella specie, di un riconoscimento, intervenuto anche implicitamente, o, quantomeno, della mancanza di una specifica contestazione circa l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa.
Tale verifica è demandata a questa Corte che giudica in sede di rinvio, dovendosi, solo in ipotesi di esito negativo, accertare se sia stata fornita dall'interessato che si professa proprietario la relativa
probatio diabolica.
Ebbene, deve ritenersi che fin dal primo grado di giudizio non abbia contestato che CP_1
l'immobile di via Conte FA n. 5 appartenesse originariamente a né che Persona_3
successivamente fosse pervenuto, per successione testamentaria del 17 settembre 1964, alle figlie e Tale mancata contestazione, a fronte dell'allegazione avversa in tal senso, Per_1 CP_2
consente di ritenere pacifica fra le parti la titolarità del bene da parte del dante causa delle Per_1
così come è pacifica la successione dei titoli di proprietà del bene, con conseguente attenuazione dell'onere probatorio a carico del il quale non è tenuto, dunque, a risalire fino al titolo di Pt_1
acquisto a carattere originario. Tanto accertato, deve ritenersi ultroneo, indagare sull'adempimento dell'onere della probatio diabolica da parte attrice.
4. Passando all'indagine dichiarata assorbita dai giudici di legittimità, deve ritenersi che CP_1
abbia dedotto un possesso risalente al 1982, di cui non ha fornito idonea prova.
[...]
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il fondamento dell'usucapione risiede nella
prolungata e ininterrotta signoria di fatto sulla cosa da parte di colui che, attraverso l'esercizio di
tale potere di fatto sulla res, si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto. È sufficiente,
a tale fine, il solo animus rem sibi habendi, purché il possesso esercitato sulla cosa sia connotato da specifici requisiti, che ne determinino la pienezza ed esclusività in misura tale da renderlo univoco e idoneo al compimento della prescrizione acquisitiva. Per l'usucapione del bene posseduto è altresì
necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso o, più
Pagina 8 precisamente, si richiede l'incompatibilità del possesso con l'altrui diritto, giacché è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva,
manifestino la persistenza dell'esercizio del diritto di proprietà (ad es., la presentazione di una denuncia di successione, la partecipazione a una divisione ereditaria, l'instaurazione, nei confronti di un terzo, di un giudizio di affrancazione: v. Cass. civ., Sez. II, 6.05.1987, n. 4206).
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, ai fini dell'acquisto della proprietà di un bene per usucapione “… occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto,
inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla
legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un
potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di
atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche
esternamente, una indiscussa e piena signoria della cosa” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 11878/2013).
Ne consegue che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività avente le caratteristiche appena descritte.
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Tribunale e confermato dalla Corte d'Appello,
non è stata raggiunta la prova di un possesso avente i requisiti richiesti dalla legge. Le risultanze testimoniali hanno evidenziato che l'accesso all'immobile da parte di era avvenuto CP_1
inizialmente per ragioni di assistenza alle zie e usufruttuarie dell'immobile Per_4 Persona_5
e sorelle del padre dell'originaria attrice, dovendosi quindi escludere che in quel Persona_3
momento la convenuta esercitasse un potere sulla res corrispondente a quello del proprietario.
Successivamente, dopo la morte delle zie, la aveva continuato a recarsi nell'immobile per CP_1
accudire alcune galline (cfr. dichiarazione udienza del 16 marzo 2015), senza Testimone_1
mai abitarvi stabilmente, circostanza che, di per sé, non consente, con piena evidenza, di affermare che ella avesse acquistato un potere di fatto uti dominus sulla res: l'accudimento degli animali
Pagina 9 custoditi nell'immobile non disvela, infatti, di per sé, l'esercizio del possesso uti dominus, per quanto sia risultato che la detenesse le chiavi dell'immobile anche dopo il decesso delle zie. CP_1
Piuttosto, come già rilevato dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 893/2018, la avrebbe CP_1
svolto dei lavori di manutenzione volti alla conservazione dell'integrità strutturale del fabbricato (in linea a quanto riferito dal testimone intorno all'anno 2000. Tale attività, pur Testimone_1
potendo astrattamente rappresentare un primo atto riconducibile ad un comportamento uti dominus,
non consente comunque di far decorrere il ventennio utile ai fini dell'usucapione, essendo stata proposta già nell'anno 2008 la domanda di rilascio dell'immobile.
Infine, in base a quanto condivisibilmente affermato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, difetta il requisito dell'inerzia del titolare del diritto di proprietà. Risulta, invero, che le sorelle nel Per_1
1984 avessero intrapreso un procedimento dinanzi al Tribunale di Oristano (rg. 447/1984) nei confronti di padre di volto a ottenere il rilascio dell'immobile, definito con Persona_2 CP_1
sentenza n. 140/1994, nella quale si era accertato che l'immobile fosse nella disponibilità di
CP_1
Successivamente, con missiva del 27 maggio 1994 (doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183, n. 2 di parte attrice in primo grado), il difensore delle sorelle aveva diffidato alla Per_1 CP_1
restituzione delle chiavi dell'immobile. Tali condotte, pur prive di efficacia interruttiva in senso tecnico, come già osservato, manifestano inequivocabilmente il persistente esercizio del diritto di proprietà in capo all'attrice e sono dunque nel loro insieme incompatibili con la situazione di inerzia che presuppone l'usucapione.
Deve, pertanto, condividersi la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Oristano, confermata anche dalla Corte d'Appello, secondo cui non possono ritenersi integrati i presupposti per l'acquisto della proprietà per usucapione. La convenuta non ha fornito la prova di un possesso dell'immobile
esteriorizzatosi in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà,
non essendo il possesso medesimo ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si
traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto, specie a fronte di atti del
Pagina 10 proprietario, che, pur se privi di efficacia interruttiva, indichino una persistenza della titolarità del
diritto dominicale (cfr. sentenza di primo grado).
La domanda riconvenzionale di usucapione formulata da deve essere rigettata, con CP_1
conseguente sua condanna alla immediata restituzione dell'immobile nei confronti del Pt_1
Le spese di tutti i gradi del giudizio seguono la soccombenza. Con riguardo al primo grado restano ferme le spese liquidate dal Tribunale, mentre vengono riliquidate le spese dell'appello e liquidate le spese del giudizio in cassazione e di quello di rinvio (scaglione di valore entro euro 26.000,00
individuato moltiplicando per 200 ex art. 15 c.p.c. la rendita catastale del fabbricato come da visura del 2009 agli atti – doc.1), con esclusione, della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1) dichiara inammissibili le domande di risarcimento del danno e rilascio dei terreni proposte da , nonché quella di usucapione dei terreni formulata da Parte_1
; CP_1
2) rigetta la domanda di usucapione dell'immobile sito in Comune di Nureci, in via
Conte FA n. 10 formulata da ordinando alla medesima l'immediato CP_1
rilascio del suddetto immobile;
3) ferme le spese già liquidate in primo grado, condanna alla rifusione, in CP_1
favore di , delle spese degli ulteriori gradi di giudizio che liquida, a Parte_1
titolo di compensi professionali, quanto al grado d'appello in euro 3.966,00, quanto al giudizio di Cassazione in euro 3082,00 e quanto al giudizio di rinvio in euro 3.966,00,
oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Cons. estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
Dott.ssa Donatella Aru
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