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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/10/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SI - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 48 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. SANTILANO C.F._1
IA IA, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. STROSCIO C.F._2
CAROLINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 08/01/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e , nata Pt_1 Controparte_1
a SI (ME) il 02/05/1991, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 19/10/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 456, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nato, in data 30/01/2015, il figlio Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 6709/2022 del 10/04/2022;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione immediata degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in Messina (ME), in data
19.10.2019, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile al n° 456 Serie
A Parte II anno 2019; 2) Dichiarare che la somma a titolo di contributo al mantenimento del piccolo abbia una maggiorazione di € 100,00, Per_1
passando così dai precedenti € 200,00 mensili ad € 300,00 mensili;
3)
Dichiarare che le spese straordinarie relative al figlio nonché tutte Per_1
le altre spese relative a vacanza, svago o comunque voluttuarie relative al figlio vengano ripartite nella misura del 50% a carico dei sig. Per_1
e del 50% a carico della sig.ra , purchè Parte_1 Controparte_1
previamente concordate per iscritto e debitamente documentate dalla
2 madre/padre; 4) Disporre l'affido condiviso del piccolo con Per_1
domiciliazione esclusiva presso la madre e con tempi e modalità di visita del padre stabiliti in tre giorni a settimana e domeniche alterne, salvo diversa volontà manifestata dal minore e concordata dai genitori”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 gennaio 2025.
All'udienza dell'01/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 6709/2022 del 10/04/2022, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
3 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 19/10/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 456, parte 2, serie A, tra , nato Parte_1
a SI il 02/05/1990, e , nata a [...] Controparte_1
il 02/05/1991, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 02/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SI - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 48 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. SANTILANO C.F._1
IA IA, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. STROSCIO C.F._2
CAROLINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 08/01/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e , nata Pt_1 Controparte_1
a SI (ME) il 02/05/1991, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 19/10/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 456, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nato, in data 30/01/2015, il figlio Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 6709/2022 del 10/04/2022;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione immediata degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in Messina (ME), in data
19.10.2019, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile al n° 456 Serie
A Parte II anno 2019; 2) Dichiarare che la somma a titolo di contributo al mantenimento del piccolo abbia una maggiorazione di € 100,00, Per_1
passando così dai precedenti € 200,00 mensili ad € 300,00 mensili;
3)
Dichiarare che le spese straordinarie relative al figlio nonché tutte Per_1
le altre spese relative a vacanza, svago o comunque voluttuarie relative al figlio vengano ripartite nella misura del 50% a carico dei sig. Per_1
e del 50% a carico della sig.ra , purchè Parte_1 Controparte_1
previamente concordate per iscritto e debitamente documentate dalla
2 madre/padre; 4) Disporre l'affido condiviso del piccolo con Per_1
domiciliazione esclusiva presso la madre e con tempi e modalità di visita del padre stabiliti in tre giorni a settimana e domeniche alterne, salvo diversa volontà manifestata dal minore e concordata dai genitori”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 gennaio 2025.
All'udienza dell'01/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 6709/2022 del 10/04/2022, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
3 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 19/10/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 456, parte 2, serie A, tra , nato Parte_1
a SI il 02/05/1990, e , nata a [...] Controparte_1
il 02/05/1991, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 02/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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