Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00442/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00860/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 860 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabrina Mura, con domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, via Cavour n. 33;
contro
Ministero dell’Interno,
Questura di Sassari,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
per l’annullamento
del decreto di rifiuto dell’istanza n. -OMISSIS- di conversione del permesso di soggiorno ex art. 31 c. 3 TUI in lavoro subordinato, emesso in data 2 maggio 2024 dal Questore della Provincia di Sassari e notificato in data 8 maggio 2024, con ordine al Questore della Provincia di Sassari di rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto da ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Sassari;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IT RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che in data 5 settembre 2025 il ricorrente ha depositato istanza per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, nel rilievo che in data 22 luglio 2025 l’Ufficio Immigrazione presso la Questura di Sassari gli ha rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato oggetto di causa;
- che la difesa erariale nulla ha opposto a tale richiesta;
- che al Collegio non resta che provvedere in conformità a quanto sopra precisato,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT RU |
IL SEGRETARIO