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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/09/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il giudice, dott. Remo Lisco, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 5548 dell'anno 2022, avente per oggetto: appello, TRA
(c.f. ), con l'Avv. Ylenia Finimunda Ammaturo, Parte_1 C.F._1 appellante E (p.i. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore, d.ssa , con l'Avv. Anna Maria Lojacono, Controparte_2 appellata All'udienza del 18.02.2025, la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c, sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 67/22, pronunziata dal Parte_1 Giudice di Pace di Grottaglie in data 24.05.2022, con la quale, nella contumacia dell'opposta veniva respinta l'opposizione proposta dall'odierno CO appellante avverso un atto recante n. 019723012000007824, con il quale
[...]
intimava ed ingiungeva al il Controparte_4 Pt_1 pagamento, entro 60 gg., della somma indicata nell'allegato avviso (id est € 2.400,00), avvertendo che, in difetto, si sarebbe provveduto all'iscrizione al ruolo dell'importo ingiunto, con conseguente successiva attuazione delle procedure di riscossione coattiva e cautelare ai sensi del d.p.r. n. 602/1973 e successive modifiche;
l'impugnazione veniva proposta in forza dei seguenti motivi: 1) errore in giudicando, in quanto il primo giudice non avrebbe preso in considerazione che l' non aveva assolto all'onere CP_1 CO probatorio, rilevando che detto ente della riscossione avrebbe dovuto chiamare in causa l'ente impositore;
2) errore in procedendo, in quanto il primo giudice non avrebbe rilevato la decadenza in cui sarebbe incorso l'ente creditore, con la conseguenza che non sarebbe stata data prova della notifica degli atti presupposti;
rilevato che l'appellata, costituitasi nel presente grado di giudizio, si opponeva all'accoglimento del gravame, facendo rilevare che l'atto impugnato dall'opponente in primo grado, ancorché recasse pure il riferimento a detta odierna appellata, ai fini della ricezione del CP_1 pagamento delle somme ingiunte, non era atto di , bensì Controparte_1 dell'ente impositore, che avrebbe dovuto essere evocato in giudizio quale CP_4 litisconsorte necessario;
ritenuta l'infondatezza del proposto appello, in quanto, seppure sia noto il principio giurisprudenziale (pure citato dall'appellante), secondo cui il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario, aggiungendosi che in entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (cfr. Cass. n. 11607/2021; Cass. sez.un. n. 16412/2007), deve, però, osservarsi che detto principio è stato affermato in ipotesi in cui una procedura di riscossione esattoriale con il coinvolgimento attivo dell'agente della riscossione era iniziata, mentre che nel caso oggetto della presente controversia l'ente della riscossione, vale a dire CO
, non appariva avere ancora compiuto alcun atto proprio della procedura di
[...] riscossione coattiva, posto che l'intimazione avverso la quale il ha promosso un'azione Pt_1 giudiziaria dallo stesso qualificata opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., risulta provenire direttamente da vale a Controparte_4 dire dall'ente creditore, il quale, nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, intimava ed ingiungeva al il pagamento della somma indicata nell'allegato Pt_1 avviso di pagamento;
viene solo riportata, unitamente alla CO stessa nell'intestazione dell'intimazione, evidentemente in quanto il CP_4 pagamento avrebbe dovuto essere eseguito presso detto soggetto, che, pertanto, al momento dell'invio dell'intimazione opposta aveva assunto l'esclusivo ruolo di adiectus solutionis causa indicato dall'ente creditore, ma che non aveva ancora assunto alcun ruolo attivo nella procedura di riscossione, tanto vero che nella stessa intimazione inviata da si CP_4 rappresentava che l'iscrizione al ruolo e l'avvio della procedura di riscossione coattiva ex d.p.r. n. 602/1973 sarebbero intervenute solo nel caso di mancato pagamento nel termine di sessanta giorni;
sostanzialmente si è trattato di una richiesta bonaria di pagamento, con la quale prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, che avrebbe visto il CP_4 diretto ed attivo coinvolgimento dell' , faceva valere la CO propria pretesa creditoria;
orbene, in tal caso i principi giurisprudenziali richiamati dall'appellante non possono, ad avviso del Tribunale, trovare applicazione, in quanto, non risultando ancora avviata alcuna procedura di riscossione coattiva ex d.p.r. n. 602/1973 e non avendo ancora attivamente posto in essere alcun atto di CO detta procedura, un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria fatta valere da non avrebbe potuto essere avviata se non convenendo in giudizio l'unico CP_4 soggetto che aveva avanzato una pretesa creditoria nei confronti del inoltrandogli Pt_1 l'intimazione oggetto dell'opposizione proposta in primo grado;
nel caso di specie, pertanto, l' era effettivamente priva di legittimazione passiva nel CO merito, non essendo il soggetto nei cui confronti accertare la sussistenza o meno della pretesa creditoria, né essendo il soggetto che aveva compiuto direttamente alcun atto con il quale detta pretesa si intendeva fare valere, a differenza di quanto affermato dal con l'atto Pt_1 introduttivo del giudizio di primo grado (in cui si sostiene che la richiesta di pagamento era stata emessa da;
si aggiunga che lo stesso art. 39 d.lgs. n. CO 112/1999, richiamato a supporto del principio giurisprudenziale innanzi riportato, prevede la necessità della chiamata in causa dell'ente creditore da parte del concessionario per la riscossione (che non intenda rispondere delle conseguenze della causa) nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, presupponendo evidentemente che degli atti esecutivi siano stati posti in essere;
ritenuto, pertanto, che, seppure in forza di una motivazione differente da quella offerta dal primo giudice, l'appello debba essere rigettato;
rilevato che le spese di lite del presente grado di giudizio possano essere compensate, in quanto non sono stati rinvenuti specifici precedenti con riferimento al caso di specie oggetto della presente causa;
deve dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo rigetta e compensa le spese. Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 09.09.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il giudice, dott. Remo Lisco, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 5548 dell'anno 2022, avente per oggetto: appello, TRA
(c.f. ), con l'Avv. Ylenia Finimunda Ammaturo, Parte_1 C.F._1 appellante E (p.i. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore, d.ssa , con l'Avv. Anna Maria Lojacono, Controparte_2 appellata All'udienza del 18.02.2025, la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c, sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 67/22, pronunziata dal Parte_1 Giudice di Pace di Grottaglie in data 24.05.2022, con la quale, nella contumacia dell'opposta veniva respinta l'opposizione proposta dall'odierno CO appellante avverso un atto recante n. 019723012000007824, con il quale
[...]
intimava ed ingiungeva al il Controparte_4 Pt_1 pagamento, entro 60 gg., della somma indicata nell'allegato avviso (id est € 2.400,00), avvertendo che, in difetto, si sarebbe provveduto all'iscrizione al ruolo dell'importo ingiunto, con conseguente successiva attuazione delle procedure di riscossione coattiva e cautelare ai sensi del d.p.r. n. 602/1973 e successive modifiche;
l'impugnazione veniva proposta in forza dei seguenti motivi: 1) errore in giudicando, in quanto il primo giudice non avrebbe preso in considerazione che l' non aveva assolto all'onere CP_1 CO probatorio, rilevando che detto ente della riscossione avrebbe dovuto chiamare in causa l'ente impositore;
2) errore in procedendo, in quanto il primo giudice non avrebbe rilevato la decadenza in cui sarebbe incorso l'ente creditore, con la conseguenza che non sarebbe stata data prova della notifica degli atti presupposti;
rilevato che l'appellata, costituitasi nel presente grado di giudizio, si opponeva all'accoglimento del gravame, facendo rilevare che l'atto impugnato dall'opponente in primo grado, ancorché recasse pure il riferimento a detta odierna appellata, ai fini della ricezione del CP_1 pagamento delle somme ingiunte, non era atto di , bensì Controparte_1 dell'ente impositore, che avrebbe dovuto essere evocato in giudizio quale CP_4 litisconsorte necessario;
ritenuta l'infondatezza del proposto appello, in quanto, seppure sia noto il principio giurisprudenziale (pure citato dall'appellante), secondo cui il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario, aggiungendosi che in entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (cfr. Cass. n. 11607/2021; Cass. sez.un. n. 16412/2007), deve, però, osservarsi che detto principio è stato affermato in ipotesi in cui una procedura di riscossione esattoriale con il coinvolgimento attivo dell'agente della riscossione era iniziata, mentre che nel caso oggetto della presente controversia l'ente della riscossione, vale a dire CO
, non appariva avere ancora compiuto alcun atto proprio della procedura di
[...] riscossione coattiva, posto che l'intimazione avverso la quale il ha promosso un'azione Pt_1 giudiziaria dallo stesso qualificata opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., risulta provenire direttamente da vale a Controparte_4 dire dall'ente creditore, il quale, nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, intimava ed ingiungeva al il pagamento della somma indicata nell'allegato Pt_1 avviso di pagamento;
viene solo riportata, unitamente alla CO stessa nell'intestazione dell'intimazione, evidentemente in quanto il CP_4 pagamento avrebbe dovuto essere eseguito presso detto soggetto, che, pertanto, al momento dell'invio dell'intimazione opposta aveva assunto l'esclusivo ruolo di adiectus solutionis causa indicato dall'ente creditore, ma che non aveva ancora assunto alcun ruolo attivo nella procedura di riscossione, tanto vero che nella stessa intimazione inviata da si CP_4 rappresentava che l'iscrizione al ruolo e l'avvio della procedura di riscossione coattiva ex d.p.r. n. 602/1973 sarebbero intervenute solo nel caso di mancato pagamento nel termine di sessanta giorni;
sostanzialmente si è trattato di una richiesta bonaria di pagamento, con la quale prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, che avrebbe visto il CP_4 diretto ed attivo coinvolgimento dell' , faceva valere la CO propria pretesa creditoria;
orbene, in tal caso i principi giurisprudenziali richiamati dall'appellante non possono, ad avviso del Tribunale, trovare applicazione, in quanto, non risultando ancora avviata alcuna procedura di riscossione coattiva ex d.p.r. n. 602/1973 e non avendo ancora attivamente posto in essere alcun atto di CO detta procedura, un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria fatta valere da non avrebbe potuto essere avviata se non convenendo in giudizio l'unico CP_4 soggetto che aveva avanzato una pretesa creditoria nei confronti del inoltrandogli Pt_1 l'intimazione oggetto dell'opposizione proposta in primo grado;
nel caso di specie, pertanto, l' era effettivamente priva di legittimazione passiva nel CO merito, non essendo il soggetto nei cui confronti accertare la sussistenza o meno della pretesa creditoria, né essendo il soggetto che aveva compiuto direttamente alcun atto con il quale detta pretesa si intendeva fare valere, a differenza di quanto affermato dal con l'atto Pt_1 introduttivo del giudizio di primo grado (in cui si sostiene che la richiesta di pagamento era stata emessa da;
si aggiunga che lo stesso art. 39 d.lgs. n. CO 112/1999, richiamato a supporto del principio giurisprudenziale innanzi riportato, prevede la necessità della chiamata in causa dell'ente creditore da parte del concessionario per la riscossione (che non intenda rispondere delle conseguenze della causa) nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, presupponendo evidentemente che degli atti esecutivi siano stati posti in essere;
ritenuto, pertanto, che, seppure in forza di una motivazione differente da quella offerta dal primo giudice, l'appello debba essere rigettato;
rilevato che le spese di lite del presente grado di giudizio possano essere compensate, in quanto non sono stati rinvenuti specifici precedenti con riferimento al caso di specie oggetto della presente causa;
deve dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo rigetta e compensa le spese. Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 09.09.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco